COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) sul progetto relativo all'impianto per il recupero di rifiuti speciali pericolosi derivanti da veicoli a motore fuori uso, localizzato nel comune di Gambettola, Largo Angelo Boschetti n. 54
L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica relativa al
- progetto: relativo all'impianto per il recupero di rifiuti speciali
pericolosi derivanti da veicoli a motore fuori uso, localizzato nel
comune di Gambettola, Largo Angelo Boschetti n. 54;
- localizzato: a Gambettola;
- presentato da: ditta Budelacci Luciano & C. Snc.
Il progetto interessa il territorio del comune di Gambettola e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
83393/526 del 24/11/2003, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi di progetto ed
in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto relativo
all'impianto per il recupero di rifiuti speciali pericolosi derivanti
da veicoli a motore fuori uso, localizzato nel comune di Gambettola,
Largo Angelo Boschetti n. 54 - presentato dalla ditta Budelacci
Luciano & C. Snc, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti
prescrizioni:
1) ricadendo l'area oggetto dell'attivita' di autodemolizione in area
di potenziale allagamento, come normata dall'art. 6 del Piano
stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorita' di Bacino Fiumi
Romagnoli, e constatata altresi' la specifica tipologia
dell'attivita' in parola, al fine di garantire adeguati livelli di
protezione ambientale, al verificarsi di potenziali fenomeni di
alluvionamento, si ritiene necessario interpretare quanto previsto
dal succitato art. 6, attraverso l'adozione di idonee soluzioni
progettuali in termini di protezione dall'evento. Accertato che le
strutture e le opere necessarie a dare attuazione all'attivita'
oggetto della richiesta risultano attualmente gia' realizzate,
l'ambito tipologico delle possibili misure da adottare, al fine di
soddisfare i citati livelli di protezione, dovra' necessariamente
essere assegnato alla funzione di contenimento delle acque da parte
della recinzione che cinge perimetralmente il lotto. A tale scopo
dovra' essere effettuata una verifica prestazionale del cordolo
costituente l'elemento di recinzione delle pertinenze aziendali,
affinche' lo stesso possa garantire il non superamento delle acque
per un tirante idrico di riferimento pari a 50 centimetri; nel caso
in cui tale condizione non risulti soddisfatta il proponente dovra'
procedere alla realizzazione degli opportuni interventi necessari al
rispetto di quanto richiesto;
2) nel successivo iter autorizzativo dell'attivita' di
autodemolizione in questione (art. 27, DLgs 22/97) dovra' essere
verificata e garantita la rispondenza di tutti gli elementi
costitutivi l'area di stoccaggio/trattamento (platea, impianto
decantatore, separatore oli e sistemi di connessione alla fognatura)
in termini di stabilita' nel tempo delle condizioni di funzionamento
e di elevata protezione nei confronti di possibili dispersioni di
sostanze idroinquinanti e contaminazioni della falda freatica;
3) durante le attivita' di demolizione, carico, trasporto e deposito
dei componenti degli autoveicoli e di messa in sicurezza dei rifiuti
pericolosi, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti
utili al contenimento delle emissioni sonore, sia mediante l'impiego
delle piu' idonee attrezzature operanti in conformita' alle direttive
CE in materia di emissione acustica ambientale, sia con un'adeguata
organizzazione delle singole attivita', che con l'eventuale
necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine
di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimita' dei
ricettori presenti durante le fasi previste e nei periodi di loro
attivita';
b) di dare mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione
territoriale di informarsi presso la ditta proponente in merito al
valore dell'intervento in progetto, delegandolo successivamente a
quantificare, in applicazione dei criteri indicati in parte narrativa
del presente atto, le spese istruttorie di spettanza provinciale, ed
a richiederne il pagamento alla Ditta Budelacci Luciano & C. Snc;
c) di trasmettere la presente delibera al proponente - Ditta
Budelacci Luciano & C. Snc, Via Crocetta n. 3620, Longiano (FC) - ed
al Comune di Gambettola;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza ed al Servizio Risorse
idriche, atmosferiche e Smaltimento rifiuti;
f) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione,
ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione.