COMUNICATO
Richiesta di modifica disciplinare di produzione IGP "Pera dell'Emilia-Romagna"
II Direttore generale Agricoltura comunica che e' pervenuta alla
Regione Emilia-Romagna la domanda, presentata dal CSO (Centro Servizi
Ortofrutticoltori) di Ferrara in base all'art. 9 del Regolamento CEE
2081/92, di modifica del disciplinare di produzione IGP "Pera
dell'Emilia-Romagna" approvato con provvedimento Ministeriale n.
63274 del 29 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266
del 12/11/1999.
La richiesta e' motivata dall'evoluzione di alcune conoscenze
scientifiche e tecniche in materia e dall'esigenza di definire
nuovamente la delimitazione geografica dell'areale di produzione
dell'IGP.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
1273 del 15 luglio 1997, nei trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione, la documentazione resta a disposizione del Servizio
competente: Valorizzazione delle Produzioni e in tale periodo puo'
essere presentata opposizione motivata.
Per eventuali informazioni rivolgersi a dr.ssa Savigni Gloria - tel.
051/284466.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
"Pera dell'Emilia-Romagna IGP"
Art. 3
Richiesta di variazione
Nell'elenco delle province si richiede l'aggiunta dei seguenti
comuni:
a) Provincia di Reggio Emilia: aggiungere i comuni di Fabbrico,
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Reggio Emilia,
Scandiano.
b) Provincia di Modena: aggiungere i comuni di Castelvetro di Modena,
Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Serramazzoni.
d) Provincia di Bologna: aggiungere i comuni di Castel San Pietro,
Imola.
c) Provincia di Ravenna: aggiungere i comuni di Bagnara di Romagna,
Cervia.
Motivazione:
Considerata la continuita' territoriale con le suddette province e il
fatto che i territori aggiunti sono, per tradizione, terreni vocati
alla coltivazione del pero, (tant'e' che la pericoltura e' praticata
da numerosi anni), si ritiene opportuno inserire i sopracitati
comuni.
A supporto della richiesta si allega una scheda contenente i dati di
superficie relativi ai suddetti comuni dichiarati dalle
organizzazioni dei produttori (OP) operanti su detti territori, nel
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 2200/96/CE.
Si precisa, inoltre, che le risultanze di superficie derivanti dai
catasti delle OP non hanno carattere esaustivo, bensi'
esemplificativo, poiche' non rappresentano tutte le superfici adibite
alla coltura del pero, ma solo parte di esse. Tuttavia, ad oggi,
costituiscono l'unica fonte di prova documentale delle aree impiegate
per la pericoltura.
Dopo la lettera e) Provincia di Ravenna, si richiede di inserire:
f) Provincia di Rovigo: Canaro, Castelnovo Bariano, Ceneselli,
Crespino, Occhiobello, Salara, Villanova Marchesana.
Motivazione:
I comuni sopra citati sono tutti confinanti con la riva sinistra del
fiume Po e vi e' un'analogia morfologica e di composizione dei
terreni con quelli delle limitrofe zone emiliane.
Considerate, inoltre, l'analogia climatica, l'analogia delle
modalita' di coltivazione, nonche' l'omogeneita' delle
caratteristiche organolettiche del prodotto, si ritiene opportuno
estendere la zona di produzione ai sopra elencati comuni della
provincia di Rovigo.
Si allega documentazione degli ettari di coltivazione ricavati dai
Catasti delle organizzazioni dei produttori operanti nei suddetti
tenitori.
Correzione errori formali:
c) Provincia di Ferrara: dopo Ro, inserire Ferrarese.
Motivazione:
Occorre correggere l'errore formale poiche' il nome corretto del
comune e' Ro Ferrarese.
d) Provincia di Bologna: sostituire Anzona dell'Emilia con Anzola
dell'Emilia.
Motivazione:
Relativamente alla localita' di cui sopra, occorre correggere
l'errore formale poiche' il nome corretto del comune e' Anzola
dell'Emilia.
Art. 4
Correzioni
All'art. 4 si richiede di togliere il passaggio in cui si precisa: "I
sesti d'impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con
possibilita' per i nuovi impianti di densita' per ettaro fino ad un
massimo di 3000 piante".
Motivazione:
Le recenti evoluzioni della tecnica colturale vedono l'intensificarsi
del numero di piante per ettaro allo scopo di accorciare i tempi
improduttivi dell'impianto e uniformare e migliorare la qualita' del
prodotto.
Di fronte ai cambiamenti tecnici in corso, si ritiene superfluo
specificare anche la densita' massima degli impianti, in quanto il
controllo della produttivita' massima per ettaro e' fornita in
maniera sufficientemente esaustiva nel passaggio sottostante: "La
produzione unitaria massima e' di 450 q.li ad ettaro per tutte le
cultivar ammesse".
Tale vincolo potrebbe essere un freno all'espansione del prodotto
sottoposto al regime dell'IGP, soprattutto nei nuovi impianti.
All'art. 4 dove dice: "Le pratiche colturali debbono comprendere
almeno una potatura invernale e due interventi di potatura al verde"
si richiede di sostituire con:
"le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura
invernale e, in base alle esigenze delle piante, interventi di
potatura al verde".
Motivazione:
Negli ultimi anni, la necessita' di contenere la diffusione di
infestazioni da Erwinia Amylovora (conosciuta anche come colpo di
fuoco batterico), impone di evitare il piu' possibile tagli al verde,
in quanto possono favorire la diffusione di tale batteriosi, come si
evince anche dalle note emanate dal Servizio Fitosanitario
Emilia-Romagna, che si allega.
Si ritiene piu' opportuno lasciare tale pratica alla decisione degli
operatori che, in base alla struttura della chioma e all'equilibrio
della pianta, potranno valutare l'effettuazione o meno di pratiche di
potatura al verde.
All'art. 4 dove dice: "La eventuale conservazione dei frutti
designabili con la indicazione geografica protetta "Pera
dell'Emilia-Romagna" deve utilizzare la tecnica della refrigerazione.
I valori di umidita' e di temperatura all'interno delle celle
frigorifere debbono essere compresi tra 4 e 6 gradi." si richiede di
sostituire con:
"La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione
geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna" deve utilizzare la
tecnica della refrigerazione. I valori di umidita' e di temperatura
all'interno delle celle frigorifere debbono essere quelli idonei ad
una corretta conservazione dei frutti".
Motivazione:
Si ritiene di dover correggere, in particolare, l'errore che indica
nel range +4 gradi - +6 gradi la temperatura di conservazione.
Tale temperatura e' quella tipica dei frigoriferi domestici e non
assicura una corretta conservazione per tempi prolungati.
Inoltre, a tale temperatura il prodotto potrebbe maturare troppo in
fretta e non garantire tempi adeguati di commercializzazione.
Art. 6
Correzioni
All'art. 6 dove dice:
"ABATE FETEL
(...)
Calibro: diametro minimo 55 mm;
(...)", si richiede di sostituire con:
"ABATE FETEL
(...)
Calibro: diametro minimo 65 mm;
(...)".
Motivazione:
Con tale modifica si intende migliorare la qualita' del prodotto.
Vi e' una correlazione positiva tra l'incremento di calibro ed il
miglioramento delle caratteristiche qualitative.
All'art. 6 dove dice:
"ABATE FETEL
(...)
Peso medio dei frutti: minimo 260 gr;
(...)", si richiede di togliere la precisazione:
"Peso medio dei frutti: minimo 260 gr;"
Motivazione:
Dal momento che occorre rispettare la forma tipica della varieta' e
che e' gia' stato definito un diametro minimo dei frutti, non e'
necessario definirne anche un peso medio minimo.
All'art. 6 dove dice:
"ABATE FETEL
(...)
Tenore zuccherino: (gradi Brix) 13;
(...)", si richiede di sostituire con:
"ABATE FETEL
(...)
Tenore zuccherino: (gradi Brix) superiore a 13;
(...)".
Motivazione:
Per una migliore interpretazione, e' opportuno precisare che il
valore di 13 gradi Brix e' un valore minimo.
All'art. 6 dove dice:
"CONFERENCE
(...)
Calibro: diametro minimo 55 mm;
(...)", si richiede di sostituire con:
"CONFERENCE
(...)
Calibro: diametro minimo 60 mm;
(...)".
Motivazione:
Con tale modifica si intende migliorare la qualita' del prodotto.
Vi e' una correlazione positiva tra l'incremento di calibro e il
miglioramento delle caratteristiche qualitative.
All'art. 6 dove dice:
"CONFERENCE
(...)
Peso medio dei frutti: minimo 158 gr;
(...)", si richiede di togliere la precisazione:
"Peso medio dei frutti: minimo 260 gr;".
Motivazione:
Dal momento che occorre rispettare la forma tipica della varieta' e
che e' gia' stato definito un diametro minimo dei frutti, non e'
necessario definirne anche un peso medio minimo.
All'art. 6 dove dice:
"DECANA DEL COMIZIO
(...)
Calibro: diametro minimo 55 mm;
(...).", si richiede di sostituire con:
"DECANA DEL COMIZIO
(...)
Calibro: diametro minimo 70 mm;
(...).".
Motivazione:
Con tale modifica si intende migliorare la qualita' del prodotto.
Vi e' una correlazione positiva tra l'incremento di calibro ed il
miglioramento delle caratteristiche qualitative.
All'art. 6 dove dice:
"DECANA DEL COMIZIO
(...)
Peso medio dei frutti: minimo 240 gr;
(...)", si richiede di togliere la precisazione:
"Peso medio dei frutti: minimo 240 gr;".
Motivazione:
Dal momento che occorre rispettare la forma tipica della varieta' e
che e' gia' stato definito un diametro minimo dei frutti, non e'
necessario definirne anche un peso medio minimo.
All'art. 6 dove dice:
"KAISER
(...)
Calibro: diametro minimo 55 mm;
(...)", si richiede di sostituire con:
"KAISER
(...)
Calibro: diametro minimo 65 mm;
(...)".
Motivazione:
Con tale modifica si intende migliorare la qualita' del prodotto.
Vi e' una correlazione positiva tra l'incremento di calibro ed il
miglioramento delle caratteristiche qualitative.
All'art. 6 dove dice:
"KAISER
(...)
Peso medio dei frutti: minimo 250 gr;
(...)", si richiede di togliere la precisazione:
"Peso medio dei frutti: minimo 250 gr;".
Motivazione:
Dal momento che occorre rispettare la forma tipica della varieta' e
che e' gia' stato definito un diametro minimo dei frutti, non e'
necessario definirne anche un peso medio minimo.
All'art. 6 dove dice:
"WILLIAM e MAXRED BARLETT:
(...)
Peso medio dei frutti: minimo 185 gr;
(...).", si richiede di togliere la precisazione:
"Peso medio dei frutti: minimo 185 gr;"
Motivazione:
Dal momento che occorre rispettare la forma tipica della varieta' e
che e' gia' stato definito un diametro minimo dei frutti, non e'
necessario definirne anche un peso medio minimo.
All'art. 6, alla fine, si richiede di inserire:
"SANTA MARIA
Epicarpo e forme tipiche della varieta';
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino: superiore a 12 gradi Brix;
Durezza massima: 6;
Sapore: tipico della varieta'.".
Motivazione:
In considerazione del fatto che la coltivazione della varieta' Santa
Maria e' presente sul territorio dall'anno 1948 e che gli ettari
adibiti alla produzione sono andati crescendo sempre piu' nel tempo,
tanto da farla rientrate tra le varieta' tipiche del territorio, si
ritiene opportuno estenderle il disciplinare di produzione IGP.
Dati desunti dai Catasti delle OP riconosciuti ai sensi del
Regolamento 2200/96/CE.
(Si allega visura catastale dalla quale emergono gli ettari adibiti
alla coltivazione negli anni compresi tra 1948 e 2002).
Art. 7
Correzioni
All'art. 7 dove si dice:
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo
intercorrente tra il 10 agosto ed il 31 maggio dell'anno
successivo.", si richiede di sostituire con:
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo
intercorrente tra il 25 luglio ed il 31 maggio dell'anno
successivo".
Motivazione:
Tale variazione e' subordinata all'accettazione della proposta di
modifica dell'articolo precedente e legata all'introduzione della
varieta' Santa Maria.
Infatti, la Santa Maria e' una varieta' piu' precoce di quelle
attualmente inserite nel disciplinare ed e' quindi opportuno
anticipare il periodo di commercializzazione della pera IGP al 25
luglio.
All'art. 7 dove si dice:
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa
delle medesime dimensioni, le diciture "Pera dell'Emilia-Romagna"
seguita dalla indicazione cultivar e dalla dizione immediatamente
sottostante "Indicazione Geografica Protetta". Nel medesimo campo
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del
confezionatore, nonche' il peso lordo all'origine", si richiede di
sostituire con:
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa
delle medesime dimensioni, le diciture "Pera dell'Emilia-Romagna",
immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica
Protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del
confezionatore, nonche' il peso netto se si tratta di confezioni non
egalizzate e destinate al consumatore finale".
Motivazione:
Relativamente alle diciture da inserire in etichetta, si ritiene
opportuno cambiare l'ordine delle stesse, come segue: "Pera
dell'Emilia-Romagna, Indicazione Geografica Protetta, e nome della
cultivar.".
La richiesta e' basata principalmente su due aspetti.
In primo luogo si vuole corregge un errore di forma lessicale.
Richiamando, poi, per analogia il Disciplinare di produzione della
Indicazione Geografica Protetta "Pesca e Nettarina di Romagna IGP",
si ritiene corretto applicare il medesimo criterio con cui sono
riportate le indicazioni, anche alla pera IGP.
Erroneamente e' stato indicato il peso lordo all'origine.
In realta' le norme sull'etichettatura richiedono che sul prodotto
preconfezionato e non egalizzato, destinato al consumatore finale
debba essere riportato il peso netto. (Si vedano il DM 1/4/2003 del
Ministero delle Politiche agricole e forestali recante "Manuale per
le procedure di controlli di conformita' alle norme comuni di
qualita' sui prodotti ortofrutticoli", nonche' le disposizioni
generali in materia di etichettatura di cui al DLvo 109/92 e
successive modifiche).
Si precisa che con il termine egalizzato si intendono le confezioni
predisposte in modo tale da corrispondere ad un peso predefinito in
base alla combinazione tra calibro o peso dei singoli frutti e
numerosita' degli stessi.