REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

COMUNICATO

Richiesta di modifica disciplinare di produzione IGP "Pera dell'Emilia-Romagna"

II Direttore generale Agricoltura comunica che e' pervenuta alla                
Regione Emilia-Romagna la domanda, presentata dal CSO (Centro Servizi           
Ortofrutticoltori) di Ferrara in base all'art. 9 del Regolamento CEE            
2081/92, di modifica del disciplinare di produzione IGP "Pera                   
dell'Emilia-Romagna" approvato con provvedimento Ministeriale n.                
63274 del 29 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266            
del 12/11/1999.                                                                 
La richiesta e' motivata dall'evoluzione di alcune conoscenze                   
scientifiche e tecniche in materia e dall'esigenza di definire                  
nuovamente la delimitazione geografica dell'areale di produzione                
dell'IGP.                                                                       
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.           
1273 del 15 luglio 1997, nei trenta giorni successivi alla data di              
pubblicazione, la documentazione resta a disposizione del Servizio              
competente: Valorizzazione delle Produzioni e in tale periodo puo'              
essere presentata opposizione motivata.                                         
Per eventuali informazioni rivolgersi a dr.ssa Savigni Gloria - tel.            
051/284466.                                                                     
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
"Pera dell'Emilia-Romagna IGP"                                                  
Art. 3                                                                          
Richiesta di variazione                                                         
Nell'elenco delle province si richiede l'aggiunta dei seguenti                  
comuni:                                                                         
a) Provincia di Reggio Emilia: aggiungere i comuni di Fabbrico,                 
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Reggio Emilia,                
Scandiano.                                                                      
b) Provincia di Modena: aggiungere i comuni di Castelvetro di Modena,           
Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Serramazzoni.                            
d) Provincia di Bologna: aggiungere i comuni di Castel San Pietro,              
Imola.                                                                          
c) Provincia di Ravenna: aggiungere i comuni di Bagnara di Romagna,             
Cervia.                                                                         
Motivazione:                                                                    
Considerata la continuita' territoriale con le suddette province e il           
fatto che i territori aggiunti sono, per tradizione, terreni vocati             
alla coltivazione del pero, (tant'e' che la pericoltura e' praticata            
da numerosi anni), si ritiene opportuno inserire i sopracitati                  
comuni.                                                                         
A supporto della richiesta si allega una scheda contenente i dati di            
superficie relativi ai suddetti comuni dichiarati dalle                         
organizzazioni dei produttori (OP) operanti su detti territori, nel             
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 2200/96/CE.                   
Si precisa, inoltre, che le risultanze di superficie derivanti dai              
catasti delle OP non hanno carattere esaustivo, bensi'                          
esemplificativo, poiche' non rappresentano tutte le superfici adibite           
alla coltura del pero, ma solo parte di esse. Tuttavia, ad oggi,                
costituiscono l'unica fonte di prova documentale delle aree impiegate           
per la pericoltura.                                                             
Dopo la lettera e) Provincia di Ravenna, si richiede di inserire:               
f) Provincia di Rovigo: Canaro, Castelnovo Bariano, Ceneselli,                  
Crespino, Occhiobello, Salara, Villanova Marchesana.                            
Motivazione:                                                                    
I comuni sopra citati sono tutti confinanti con la riva sinistra del            
fiume Po e vi e' un'analogia morfologica e di composizione dei                  
terreni con quelli delle limitrofe zone emiliane.                               
Considerate, inoltre, l'analogia climatica, l'analogia delle                    
modalita' di coltivazione, nonche' l'omogeneita' delle                          
caratteristiche organolettiche del prodotto, si ritiene opportuno               
estendere la zona di produzione ai sopra elencati comuni della                  
provincia di Rovigo.                                                            
Si allega documentazione degli ettari di coltivazione ricavati dai              
Catasti delle organizzazioni dei produttori operanti nei suddetti               
tenitori.                                                                       
Correzione errori formali:                                                      
c) Provincia di Ferrara: dopo Ro, inserire Ferrarese.                           
Motivazione:                                                                    
Occorre correggere l'errore formale poiche' il nome corretto del                
comune e' Ro Ferrarese.                                                         
d) Provincia di Bologna: sostituire Anzona dell'Emilia con Anzola               
dell'Emilia.                                                                    
Motivazione:                                                                    
Relativamente alla localita' di cui sopra, occorre correggere                   
l'errore formale poiche' il nome corretto del comune e' Anzola                  
dell'Emilia.                                                                    
Art. 4                                                                          
Correzioni                                                                      
All'art. 4 si richiede di togliere il passaggio in cui si precisa: "I           
sesti d'impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con               
possibilita' per i nuovi impianti di densita' per ettaro fino ad un             
massimo di 3000 piante".                                                        
Motivazione:                                                                    
Le recenti evoluzioni della tecnica colturale vedono l'intensificarsi           
del numero di piante per ettaro allo scopo di accorciare i tempi                
improduttivi dell'impianto e uniformare e migliorare la qualita' del            
prodotto.                                                                       
Di fronte ai cambiamenti tecnici in corso, si ritiene superfluo                 
specificare anche la densita' massima degli impianti, in quanto il              
controllo della produttivita' massima per ettaro e' fornita in                  
maniera sufficientemente esaustiva nel passaggio sottostante: "La               
produzione unitaria massima e' di 450 q.li ad ettaro per tutte le               
cultivar ammesse".                                                              
Tale vincolo potrebbe essere un freno all'espansione del prodotto               
sottoposto al regime dell'IGP, soprattutto nei nuovi impianti.                  
All'art. 4 dove dice: "Le pratiche colturali debbono comprendere                
almeno una potatura invernale e due interventi di potatura al verde"            
si richiede di sostituire con:                                                  
"le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura                  
invernale e, in base alle esigenze delle piante, interventi di                  
potatura al verde".                                                             
Motivazione:                                                                    
Negli ultimi anni, la necessita' di contenere la diffusione di                  
infestazioni da Erwinia Amylovora (conosciuta anche come colpo di               
fuoco batterico), impone di evitare il piu' possibile tagli al verde,           
in quanto possono favorire la diffusione di tale batteriosi, come si            
evince anche dalle note emanate dal Servizio Fitosanitario                      
Emilia-Romagna, che si allega.                                                  
Si ritiene piu' opportuno lasciare tale pratica alla decisione degli            
operatori che, in base alla struttura della chioma e all'equilibrio             
della pianta, potranno valutare l'effettuazione o meno di pratiche di           
potatura al verde.                                                              
All'art. 4 dove dice: "La eventuale conservazione dei frutti                    
designabili con la indicazione geografica protetta "Pera                        
dell'Emilia-Romagna" deve utilizzare la tecnica della refrigerazione.           
I valori di umidita' e di temperatura all'interno delle celle                   
frigorifere debbono essere compresi tra 4 e 6 gradi." si richiede di            
sostituire con:                                                                 
"La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione           
geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna" deve utilizzare la               
tecnica della refrigerazione. I valori di umidita' e di temperatura             
all'interno delle celle frigorifere debbono essere quelli idonei ad             
una corretta conservazione dei frutti".                                         
Motivazione:                                                                    
Si ritiene di dover correggere, in particolare, l'errore che indica             
nel range +4 gradi - +6 gradi la temperatura di conservazione.                  
Tale temperatura e' quella tipica dei frigoriferi domestici e non               
assicura una corretta conservazione per tempi prolungati.                       
Inoltre, a tale temperatura il prodotto potrebbe maturare troppo in             
fretta e non garantire tempi adeguati di commercializzazione.                   
Art. 6                                                                          
Correzioni                                                                      
All'art. 6 dove dice:                                                           
"ABATE FETEL                                                                    
(...)                                                                           
Calibro: diametro minimo 55 mm;                                                 
(...)", si richiede di sostituire con:                                          
"ABATE FETEL                                                                    
(...)                                                                           
Calibro: diametro minimo 65 mm;                                                 
(...)".                                                                         
Motivazione:                                                                    
Con tale modifica si intende migliorare la qualita' del prodotto.               
Vi e' una correlazione positiva tra l'incremento di calibro ed il               
miglioramento delle caratteristiche qualitative.                                
All'art. 6 dove dice:                                                           
"ABATE FETEL                                                                    
(...)                                                                           
Peso medio dei frutti: minimo 260 gr;                                           
(...)", si richiede di togliere la precisazione:                                
"Peso medio dei frutti: minimo 260 gr;"                                         
Motivazione:                                                                    
Dal momento che occorre rispettare la forma tipica della varieta' e             
che e' gia' stato definito un diametro minimo dei frutti, non e'                
necessario definirne anche un peso medio minimo.                                
All'art. 6 dove dice:                                                           
"ABATE FETEL                                                                    
(...)                                                                           
Tenore zuccherino: (gradi Brix) 13;                                             
(...)", si richiede di sostituire con:                                          
"ABATE FETEL                                                                    
(...)                                                                           
Tenore zuccherino: (gradi Brix) superiore a 13;                                 
(...)".                                                                         
Motivazione:                                                                    
Per una migliore interpretazione, e' opportuno precisare che il                 
valore di 13 gradi Brix e' un valore minimo.                                    
All'art. 6 dove dice:                                                           
"CONFERENCE                                                                     
(...)                                                                           
Calibro: diametro minimo 55 mm;                                                 
(...)", si richiede di sostituire con:                                          
"CONFERENCE                                                                     
(...)                                                                           
Calibro: diametro minimo 60 mm;                                                 
(...)".                                                                         
Motivazione:                                                                    
Con tale modifica si intende migliorare la qualita' del prodotto.               
Vi e' una correlazione positiva tra l'incremento di calibro e il                
miglioramento delle caratteristiche qualitative.                                
All'art. 6 dove dice:                                                           
"CONFERENCE                                                                     
(...)                                                                           
Peso medio dei frutti: minimo 158 gr;                                           
(...)", si richiede di togliere la precisazione:                                
"Peso medio dei frutti: minimo 260 gr;".                                        
Motivazione:                                                                    
Dal momento che occorre rispettare la forma tipica della varieta' e             
che e' gia' stato definito un diametro minimo dei frutti, non e'                
necessario definirne anche un peso medio minimo.                                
All'art. 6 dove dice:                                                           
"DECANA DEL COMIZIO                                                             
(...)                                                                           
Calibro: diametro minimo 55 mm;                                                 
(...).", si richiede di sostituire con:                                         
"DECANA DEL COMIZIO                                                             
(...)                                                                           
Calibro: diametro minimo 70 mm;                                                 
(...).".                                                                        
Motivazione:                                                                    
Con tale modifica si intende migliorare la qualita' del prodotto.               
Vi e' una correlazione positiva tra l'incremento di calibro ed il               
miglioramento delle caratteristiche qualitative.                                
All'art. 6 dove dice:                                                           
"DECANA DEL COMIZIO                                                             
(...)                                                                           
Peso medio dei frutti: minimo 240 gr;                                           
(...)", si richiede di togliere la precisazione:                                
"Peso medio dei frutti: minimo 240 gr;".                                        
Motivazione:                                                                    
Dal momento che occorre rispettare la forma tipica della varieta' e             
che e' gia' stato definito un diametro minimo dei frutti, non e'                
necessario definirne anche un peso medio minimo.                                
All'art. 6 dove dice:                                                           
"KAISER                                                                         
(...)                                                                           
Calibro: diametro minimo 55 mm;                                                 
(...)", si richiede di sostituire con:                                          
"KAISER                                                                         
(...)                                                                           
Calibro: diametro minimo 65 mm;                                                 
(...)".                                                                         
Motivazione:                                                                    
Con tale modifica si intende migliorare la qualita' del prodotto.               
Vi e' una correlazione positiva tra l'incremento di calibro ed il               
miglioramento delle caratteristiche qualitative.                                
All'art. 6 dove dice:                                                           
"KAISER                                                                         
(...)                                                                           
Peso medio dei frutti: minimo 250 gr;                                           
(...)", si richiede di togliere la precisazione:                                
"Peso medio dei frutti: minimo 250 gr;".                                        
Motivazione:                                                                    
Dal momento che occorre rispettare la forma tipica della varieta' e             
che e' gia' stato definito un diametro minimo dei frutti, non e'                
necessario definirne anche un peso medio minimo.                                
All'art. 6 dove dice:                                                           
"WILLIAM e MAXRED BARLETT:                                                      
(...)                                                                           
Peso medio dei frutti: minimo 185 gr;                                           
(...).", si richiede di togliere la precisazione:                               
"Peso medio dei frutti: minimo 185 gr;"                                         
Motivazione:                                                                    
Dal momento che occorre rispettare la forma tipica della varieta' e             
che e' gia' stato definito un diametro minimo dei frutti, non e'                
necessario definirne anche un peso medio minimo.                                
All'art. 6, alla fine, si richiede di inserire:                                 
"SANTA MARIA                                                                    
Epicarpo e forme tipiche della varieta';                                        
Calibro: diametro minimo 60 mm;                                                 
Tenore zuccherino: superiore a 12 gradi Brix;                                   
Durezza massima: 6;                                                             
Sapore: tipico della varieta'.".                                                
Motivazione:                                                                    
In considerazione del fatto che la coltivazione della varieta' Santa            
Maria e' presente sul territorio dall'anno 1948 e che gli ettari                
adibiti alla produzione sono andati crescendo sempre piu' nel tempo,            
tanto da farla rientrate tra le varieta' tipiche del territorio, si             
ritiene opportuno estenderle il disciplinare di produzione IGP.                 
Dati desunti dai Catasti delle OP riconosciuti ai sensi del                     
Regolamento 2200/96/CE.                                                         
(Si allega visura catastale dalla quale emergono gli ettari adibiti             
alla coltivazione negli anni compresi tra 1948 e 2002).                         
Art. 7                                                                          
Correzioni                                                                      
All'art. 7 dove si dice:                                                        
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo                      
intercorrente tra il 10 agosto ed il 31 maggio dell'anno                        
successivo.", si richiede di sostituire con:                                    
"La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo                      
intercorrente tra il 25 luglio ed il 31 maggio dell'anno                        
successivo".                                                                    
Motivazione:                                                                    
Tale variazione e' subordinata all'accettazione della proposta di               
modifica dell'articolo precedente e legata all'introduzione della               
varieta' Santa Maria.                                                           
Infatti, la Santa Maria e' una varieta' piu' precoce di quelle                  
attualmente inserite nel disciplinare ed e' quindi opportuno                    
anticipare il periodo di commercializzazione della pera IGP al 25               
luglio.                                                                         
All'art. 7 dove si dice:                                                        
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa                
delle medesime dimensioni, le diciture "Pera dell'Emilia-Romagna"               
seguita dalla indicazione cultivar e dalla dizione immediatamente               
sottostante "Indicazione Geografica Protetta". Nel medesimo campo               
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del                    
confezionatore, nonche' il peso lordo all'origine", si richiede di              
sostituire con:                                                                 
"Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa                
delle medesime dimensioni, le diciture "Pera dell'Emilia-Romagna",              
immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica                    
Protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo                 
visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del                    
confezionatore, nonche' il peso netto se si tratta di confezioni non            
egalizzate e destinate al consumatore finale".                                  
Motivazione:                                                                    
Relativamente alle diciture da inserire in etichetta, si ritiene                
opportuno cambiare l'ordine delle stesse, come segue: "Pera                     
dell'Emilia-Romagna, Indicazione Geografica Protetta, e nome della              
cultivar.".                                                                     
La richiesta e' basata principalmente su due aspetti.                           
In primo luogo si vuole corregge un errore di forma lessicale.                  
Richiamando, poi, per analogia il Disciplinare di produzione della              
Indicazione Geografica Protetta "Pesca e Nettarina di Romagna IGP",             
si ritiene corretto applicare il medesimo criterio con cui sono                 
riportate le indicazioni, anche alla pera IGP.                                  
Erroneamente e' stato indicato il peso lordo all'origine.                       
In realta' le norme sull'etichettatura richiedono che sul prodotto              
preconfezionato e non egalizzato, destinato al consumatore finale               
debba essere riportato il peso netto. (Si vedano il DM 1/4/2003 del             
Ministero delle Politiche agricole e forestali recante "Manuale per             
le procedure di controlli di conformita' alle norme comuni di                   
qualita' sui prodotti ortofrutticoli", nonche' le disposizioni                  
generali in materia di etichettatura di cui al DLvo 109/92 e                    
successive modifiche).                                                          
Si precisa che con il termine egalizzato si intendono le confezioni             
predisposte in modo tale da corrispondere ad un peso predefinito in             
base alla combinazione tra calibro o peso dei singoli frutti e                  
numerosita' degli stessi.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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