DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 6 novembre 2003, n. 25
Presa d'atto del Piano degli obiettivi gestionali per l'anno 2003
IL COMITATO
Premesso:
- che con DPCM 27/12/2002 l'Agenzia Interregionale per il Po e'
subentrata, con decorrenza 1 gennaio 2003, alle funzioni del
Magistrato del Po, in attuazione del processo di conferimento di
funzioni amministrative dallo Stato alla Regioni e agli Enti locali
avviato dalla Legge n. 59 del 1997;
- che l'individuazione delle funzioni trasferite agli Enti
territoriali e' stata operata con DLgs 112/98;
- che l'AIPO, nata dal processo di decentramento di cui sopra, si
trova a gestire il passaggio da un sistema accentrato ad uno
decentrato, con la necessita' di sviluppare forti meccanismi di
integrazione e coordinamerito e collaborazione con gli altri enti
territoriali per la realizzazione di obiettivi condivisi e che il
personale deve essere adeguatamente inserito nel nuovo contesto,
affinche' l'assetto organizzativo possa dare risposte efficaci ai
bisogni dell'ambiente esterno;
- che con deliberazioni del Comitato di Indirizzo n. 2 del 20 gennaio
2003 e n. 4 del 19 febbraio 2003 e' stato approvato un modello di
organizzazione degli uffici dirigenziali nel quale sono state
individuate 2 macro aree, l'Area amministrativa e l'Area degli Uffici
Tecnici dirigenziali d'area idrografica regionale, alle quali sono
stati preposti dirigenti di massimo livello;
- che in subordine a tali Aree sono previsti settori ed uffici a cui,
pure, sono preposti dipendenti di qualifica dirigenziale;
- che, con i medesimi atti si quantificava il fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato (art. 26 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro), definendo il valore economico di
ogni posizione dirigenziale in relazione alla graduazione delle
funzioni e delle responsabilita' (collocazione nella struttura,
complessita' organizzativa, responsabilita' gestione interna ed
esterna);
- che, come argomentato nella predetta deliberazione, si definiva la
quantificazione del valore economico massimo della retribuzione di
risultato, nella percentuale del 25 per cento della retribuzione di
posizione;
- che quanto sopra e' stato oggetto di concertazione tra la
delegazione di parte pubblica e di parte sindacale di cui agli arti.
7 e 10 del Contratto nazionale per la separata area della dirigenza;
- che il regolamento degli uffici e dei servizi, al Titolo V, art.
19, ha definito il complesso di competenze spettanti ai dirigenti;
- che il Direttore, in Conferenza di servizio con i propri dirigenti,
ha definito, quale condizione necessaria alla realizzazione dei
programmi generali dell'Amministrazione, gli obiettivi da realizzare
per l'anno 2003, utilizzando nella definizione del piano degli
obiettivi le schede all'uopo predisposte, definendone, altresi', le
fasi ed i tempi di realizzazione in modo da poterne efficacemente
monitorare il successivo andamento per la verifica della congruenza
tra obiettivo programmato e possibilita' di realizzazione,
coerentemente con le risorse economiche, umane e strumentali
disponibili;
- che il Direttore, in prima applicazione ha verificato con tutti i
decisori interessati ai fini della pianificazione del controllo
organizzativo, l'andamento dei programmi ed il grado di
raggiungimento degli obiettivi modulando ed orientando le attivita'
verso l'efficacia esterna;
richiamato:
- l'art. 147 del DLgs 267/00 che disciplina il sistema dei controlli
interni degli Enti locali in attuazione del DLgs 286/99 e che, al
comma 3, salva la liberta' degli Enti locali di organizzare
autonomamente le proprie scelte in materia di controlli, fermo
restando (comma 2) il principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione;
- l'art. 2 del DLgs 165/01 dove si stabilisce che le Amministrazioni
pubbliche devono ispirare la loro organizzazione al criterio della
"funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'";
- l'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
10/4/1996, come sostituito dall'art. 14 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 98/00 che, al comma 1, rimette alle singole
Amministrazioni la definizione di sistemi e meccanismi di valutazione
dei risultati contempcrando la previsione di cui al DLgs 286/99 con
la propria specifica realta' organizzativa, con il proprio
ordinamento finanziario e contabile, nonche' con le previsioni del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto per l'area
della dirigenza;
- l'art. 27, comma 9, del Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'area della dirigenza del 23/12/1999, con cui si prevede che "le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione
devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a
consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente
utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno
e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione
a decorrere dall'esercizio finanziario successivo";
- l'art. 14, comma 1 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 laddove prevede
che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito
di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva
verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in
coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di
valutazione di cui all'art. 14 appena richiamato;
- il secondo comma dell'art. 5 del DLgs 286/99 dove si stabilisce che
il procedimento di valutazione deve ispirarsi ai seguenti principi:
- conoscenza diretta della attivita' del valutato da parte del
valutatore di prima istanza o del proponente la valutazione;
- partecipazione al procedimento da parte del valutato;
- previsione di un doppio grado di valutazione;
dato atto che si e' progettato un sistema di valutazione delle
prestazioni dirigenziali su criteri oggettivi e su elementi
verificabili peraltro condiviso dai dirigenti interessati;
atteso che:
- e' stato predisposto un piano degli obiettivi sottoscritto dal
Direttore e dai dirigenti interessati;
- che in tale piano gli obiettivi sono definiti in modo chiaro e
sintetico e quindi sono specifici, misurabili, attuabili,
realizzabili e tempificati;
- che il totale conseguimento dell'obiettivo consente di erogare
l'importo totale della quota del fondo di risultato a disposizione
per l'anno 2003;
ricordato che la procedura di valutazione si attua nelle seguenti
fasi:
1) predisposizione e consegna da parte del dirigente della relazione
di fine anno delle attivita' con particolare riferimento agli
obiettivi assegnati;
2) proposta di valutazione da parte del Direttore dei risultati della
prestazione dei Dirigenti apicali (valutatori di prima istanza con
diretta conoscenza dell'attivita' del valutato che partecipa al
processo) che a loro volta avanzano una proposta di valutazione dei
dirigenti a loro sottoposti; recita in tal senso il DLgs 286/99 "il
procedimento di valutazione e' ispirato ai principi della diretta
conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza, dell'approvazione o
verifica della valutazione da parte dell'organo competente o
valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento
del valutato";
3) verifica da parte del Direttore del raggiungimento degli
obiettivi, validati dal costituendo Nucleo di valutazione sotto
l'aspetto dell'economicita', efficienza, efficacia, speditezza,
legalita', buona amministrazione e legittimita';
4) colloquio di fine valutazione (contradditorio) per discuterne gli
esiti conclusivi fra Direttore e dirigenti con l'evidenziazione di
eventuali note ed osservazioni;
5) comunicazione della valutazione finale al Comitato di Indirizzo
per la presa d'atto;
6) utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di risultato in
base al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati;
7) definizione della retribuzione di risultato annua lorda spettante
ad ogni dirigente beneficiario, sulla base del punteggio da ciascuno
ottenuto;
tenuto conto:
- che l'Agenzia, gia' in questa prima fase di operativita', ha dovuto
affrontare anche le delicate problematiche legate alla sospensione
obbligatoria (in seguito "sospensione facoltativa") dal servizio di
alcuni dipendenti, anche dirigenti;
- che l'Agenzia si e' trovata di fronte alla necessita' di garantire
comunque l'operativita' degli uffici e la corretta gestione delle
problematiche legate all'emergenza ed alla quotidianita' che per la
carenza di personale hanno creato nei dipendenti dubbi, tensioni e
situazioni di crisi e di incertezza;
- che la Direzione e' stata continuamente investita sia dagli Uffici
della sede centrale che dagli Uffici locali sul territorio del bacino
idrografico delle problematiche ivi esistenti e si e' dovuta attivare
per ricostruire, attraverso un efficiente processo di comunicazione,
la fiducia nel personale;
- che nella predetta fase di ricostruzione la Direzione e' stata
coadiuvata in particolare da dirigenti di fascia A e B, gia' titolari
di un Ufficio tecnico dirigenziale, e' stato conferito un secondo
incarico "ad interini" e precisamente:
- ing. Francesco Cerchia incarico ad interim relativo alla
responsabilita' dell'Ufficio tecnico dirigenziale di fascia A "Po
piemontese";
- ing. Domenico Danese incarico ad interim relativo alla
responsabilita' dell'Ufficio tecnico dirigenziale di fascia A "Po
veneto";
- ing. Bruno Mioni incarico ad interim relativo alla responsabilita'
dell'Ufficio Tecnico dirigenziale periferico di fascia B di Rovigo;
- che l'art. 27, comma 9, del Contratto collettivo nazionale di
lavoro dell'area della dirigenza del 23/12/1999, consente di
utilizzare le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di
posizione relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti per
valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti
che, in base alle previsioni del regolamento degli uffici e dei
servizi, sono stati incaricati ad interim delle relative funzioni,
escludendo invece che ad un dirigente possano essere erogate due o
piu' retribuzioni di posizione, cosi' come ribadito dall'ARAN in
risposta al quesito DB 44 dell'11/8/2003;
- che, pertanto, appare doveroso ed opportuno, una volta ultimato il
processo di valutazione ed a obiettivo raggiunto, riconoscere ai
dirigenti di cui al precedente capoverso, quota parte di retribuzione
di risultato non utilizzata, ma gia' destinata a finanziare
prioritariamente tale retribuzione accessoria, per l'anno 2003, anche
alla luce di quanto stabilito dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro (art. 28) laddove si precisa che la retribuzione di risultato
serve a sviluppare una cultura orientata ai risultati e pertanto deve
avere una consistenza tale da rappresentare uno strumento credibile
di politica di incentivazione dei dirigenti;
ritenuto inoltre che occorra definire anche gli obiettivi per il
Direttore, il Comitato di Indirizzo con il presente provvedimento
prende atto del Piano degli obiettivi sottoscritto dal Presidente e
dal Direttore;
per i motivi di cui alle premesse
delibera:
1) di prendere atto del Piano degli obiettivi con gli allegati
sottoscritti dal Direttore e dai dirigenti, nonche' degli obiettivi
assegnati al Direttore - rispettivamente Allegato A e Allegato B
facenti parte integrante della presente deliberazione;
2) di dare incarico al Direttore affinche', a fine d'anno, definisca
una proposta di valutazione dei risultati delle prestazioni dei
dirigenti dell'Ente assumendo i conseguenti atti e provvedimenti
organizzativi e amministrativi;
3) di riconoscere nelle funzioni del Presidente la facolta' di
esprimersi in ordine al raggiungimento degli obiettivi affidati al
Direttore;
4) di riconoscere ai dirigenti con incarico "ad interim" comportante
una maggiore responsabilita', criticita' e rischio, una quota di
retribuzione di risultato legata alla percentuale di realizzazione
dell'obiettivo, vista la disponibilita' in tal senso del fondo per il
risultato gia' iscritto nel Bilancio dell'Agenzia per l'anno 2003.
La presente deliberazione sara' pubblicata nei Bollettini Ufficiali
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.