REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 6 novembre 2003, n. 25

Presa d'atto del Piano degli obiettivi gestionali per l'anno 2003

IL COMITATO                                                                     
Premesso:                                                                       
- che con DPCM 27/12/2002 l'Agenzia Interregionale per il Po e'                 
subentrata, con decorrenza 1 gennaio 2003, alle funzioni del                    
Magistrato del Po, in attuazione del processo di conferimento di                
funzioni amministrative dallo Stato alla Regioni e agli Enti locali             
avviato dalla Legge n. 59 del 1997;                                             
- che l'individuazione delle funzioni trasferite agli Enti                      
territoriali e' stata operata con DLgs 112/98;                                  
- che l'AIPO, nata dal processo di decentramento di cui sopra, si               
trova a gestire il passaggio da un sistema accentrato ad uno                    
decentrato, con la necessita' di sviluppare forti meccanismi di                 
integrazione e coordinamerito e collaborazione con gli altri enti               
territoriali per la realizzazione di obiettivi condivisi e che il               
personale deve essere adeguatamente inserito nel nuovo contesto,                
affinche' l'assetto organizzativo possa dare risposte efficaci ai               
bisogni dell'ambiente esterno;                                                  
- che con deliberazioni del Comitato di Indirizzo n. 2 del 20 gennaio           
2003 e n. 4 del 19 febbraio 2003 e' stato approvato un modello di               
organizzazione degli uffici dirigenziali nel quale sono state                   
individuate 2 macro aree, l'Area amministrativa e l'Area degli Uffici           
Tecnici dirigenziali d'area idrografica regionale, alle quali sono              
stati preposti dirigenti di massimo livello;                                    
- che in subordine a tali Aree sono previsti settori ed uffici a cui,           
pure, sono preposti dipendenti di qualifica dirigenziale;                       
- che, con i medesimi atti si quantificava il fondo per la                      
retribuzione di posizione e di risultato (art. 26 del Contratto                 
collettivo nazionale di lavoro), definendo il valore economico di               
ogni posizione dirigenziale in relazione alla graduazione delle                 
funzioni e delle responsabilita' (collocazione nella struttura,                 
complessita' organizzativa, responsabilita' gestione interna ed                 
esterna);                                                                       
- che, come argomentato nella predetta deliberazione, si definiva la            
quantificazione del valore economico massimo della retribuzione di              
risultato, nella percentuale del 25 per cento della retribuzione di             
posizione;                                                                      
- che quanto sopra e' stato oggetto di concertazione tra la                     
delegazione di parte pubblica e di parte sindacale di cui agli arti.            
7 e 10 del Contratto nazionale per la separata area della dirigenza;            
- che il regolamento degli uffici e dei servizi, al Titolo V, art.              
19, ha definito il complesso di competenze spettanti ai dirigenti;              
- che il Direttore, in Conferenza di servizio con i propri dirigenti,           
ha definito, quale condizione necessaria alla realizzazione dei                 
programmi generali dell'Amministrazione, gli obiettivi da realizzare            
per l'anno 2003, utilizzando nella definizione del piano degli                  
obiettivi le schede all'uopo predisposte, definendone, altresi', le             
fasi ed i tempi di realizzazione in modo da poterne efficacemente               
monitorare il successivo andamento per la verifica della congruenza             
tra obiettivo programmato e possibilita' di realizzazione,                      
coerentemente con le risorse economiche, umane e strumentali                    
disponibili;                                                                    
- che il Direttore, in prima applicazione ha verificato con tutti i             
decisori interessati ai fini della pianificazione del controllo                 
organizzativo, l'andamento dei programmi ed il grado di                         
raggiungimento degli obiettivi modulando ed orientando le attivita'             
verso l'efficacia esterna;                                                      
richiamato:                                                                     
- l'art. 147 del DLgs 267/00 che disciplina il sistema dei controlli            
interni degli Enti locali in attuazione del DLgs 286/99 e che, al               
comma 3, salva la liberta' degli Enti locali di organizzare                     
autonomamente le proprie scelte in materia di controlli, fermo                  
restando (comma 2) il principio della distinzione tra funzioni di               
indirizzo e compiti di gestione;                                                
- l'art. 2 del DLgs 165/01 dove si stabilisce che le Amministrazioni            
pubbliche devono ispirare la loro organizzazione al criterio della              
"funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel             
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed                       
economicita'";                                                                  
- l'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del                    
10/4/1996, come sostituito dall'art. 14 del Contratto collettivo                
nazionale di lavoro 98/00 che, al comma 1, rimette alle singole                 
Amministrazioni la definizione di sistemi e meccanismi di valutazione           
dei risultati contempcrando la previsione di cui al DLgs 286/99 con             
la propria specifica realta' organizzativa, con il proprio                      
ordinamento finanziario e contabile, nonche' con le previsioni del              
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto per l'area                
della dirigenza;                                                                
- l'art. 27, comma 9, del Contratto collettivo nazionale di lavoro              
dell'area della dirigenza del 23/12/1999, con cui si prevede che "le            
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione              
devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a                 
consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente                 
utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno           
e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione           
a decorrere dall'esercizio finanziario successivo";                             
- l'art. 14, comma 1 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 laddove prevede             
che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito            
di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva              
verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in               
coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di              
valutazione di cui all'art. 14 appena richiamato;                               
- il secondo comma dell'art. 5 del DLgs 286/99 dove si stabilisce che           
il procedimento di valutazione deve ispirarsi ai seguenti principi:             
- conoscenza diretta della attivita' del valutato da parte del                  
valutatore di prima istanza o del proponente la valutazione;                    
- partecipazione al procedimento da parte del valutato;                         
- previsione di un doppio grado di valutazione;                                 
dato atto che si e' progettato un sistema di valutazione delle                  
prestazioni dirigenziali su criteri oggettivi e su elementi                     
verificabili peraltro condiviso dai dirigenti interessati;                      
atteso che:                                                                     
- e' stato predisposto un piano degli obiettivi sottoscritto dal                
Direttore e dai dirigenti interessati;                                          
- che in tale piano gli obiettivi sono definiti in modo chiaro e                
sintetico e quindi sono specifici, misurabili, attuabili,                       
realizzabili e tempificati;                                                     
- che il totale conseguimento dell'obiettivo consente di erogare                
l'importo totale della quota del fondo di risultato a disposizione              
per l'anno 2003;                                                                
ricordato che la procedura di valutazione si attua nelle seguenti               
fasi:                                                                           
1) predisposizione e consegna da parte del dirigente della relazione            
di fine anno delle attivita' con particolare riferimento agli                   
obiettivi assegnati;                                                            
2) proposta di valutazione da parte del Direttore dei risultati della           
prestazione dei Dirigenti apicali (valutatori di prima istanza con              
diretta conoscenza dell'attivita' del valutato che partecipa al                 
processo) che a loro volta avanzano una proposta di valutazione dei             
dirigenti a loro sottoposti; recita in tal senso il DLgs 286/99 "il             
procedimento di valutazione e' ispirato ai principi della diretta               
conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo                     
proponente o valutatore di prima istanza, dell'approvazione o                   
verifica della valutazione da parte dell'organo competente o                    
valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento             
del valutato";                                                                  
3) verifica da parte del Direttore del raggiungimento degli                     
obiettivi, validati dal costituendo Nucleo di valutazione sotto                 
l'aspetto dell'economicita', efficienza, efficacia, speditezza,                 
legalita', buona amministrazione e legittimita';                                
4) colloquio di fine valutazione (contradditorio) per discuterne gli            
esiti conclusivi fra Direttore e dirigenti con l'evidenziazione di              
eventuali note ed osservazioni;                                                 
5) comunicazione della valutazione finale al Comitato di Indirizzo              
per la presa d'atto;                                                            
6) utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di risultato in           
base al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati;                     
7) definizione della retribuzione di risultato annua lorda spettante            
ad ogni dirigente beneficiario, sulla base del punteggio da ciascuno            
ottenuto;                                                                       
tenuto conto:                                                                   
- che l'Agenzia, gia' in questa prima fase di operativita', ha dovuto           
affrontare anche le delicate problematiche legate alla sospensione              
obbligatoria (in seguito "sospensione facoltativa") dal servizio di             
alcuni dipendenti, anche dirigenti;                                             
- che l'Agenzia si e' trovata di fronte alla necessita' di garantire            
comunque l'operativita' degli uffici e la corretta gestione delle               
problematiche legate all'emergenza ed alla quotidianita' che per la             
carenza di personale hanno creato nei dipendenti dubbi, tensioni e              
situazioni di crisi e di incertezza;                                            
- che la Direzione e' stata continuamente investita sia dagli Uffici            
della sede centrale che dagli Uffici locali sul territorio del bacino           
idrografico delle problematiche ivi esistenti e si e' dovuta attivare           
per ricostruire, attraverso un efficiente processo di comunicazione,            
la fiducia nel personale;                                                       
- che nella predetta fase di ricostruzione la Direzione e' stata                
coadiuvata in particolare da dirigenti di fascia A e B, gia' titolari           
di un Ufficio tecnico dirigenziale, e' stato conferito un secondo               
incarico "ad interini" e precisamente:                                          
- ing. Francesco Cerchia incarico ad interim relativo alla                      
responsabilita' dell'Ufficio tecnico dirigenziale di fascia A "Po               
piemontese";                                                                    
- ing. Domenico Danese incarico ad interim relativo alla                        
responsabilita' dell'Ufficio tecnico dirigenziale di fascia A "Po               
veneto";                                                                        
- ing. Bruno Mioni incarico ad interim relativo alla responsabilita'            
dell'Ufficio Tecnico dirigenziale periferico di fascia B di Rovigo;             
- che l'art. 27, comma 9, del Contratto collettivo nazionale di                 
lavoro dell'area della dirigenza del 23/12/1999, consente di                    
utilizzare le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di              
posizione relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti per                
valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti            
che, in base alle previsioni del regolamento degli uffici e dei                 
servizi, sono stati incaricati ad interim delle relative funzioni,              
escludendo invece che ad un dirigente possano essere erogate due o              
piu' retribuzioni di posizione, cosi' come ribadito dall'ARAN in                
risposta al quesito DB 44 dell'11/8/2003;                                       
- che, pertanto, appare doveroso ed opportuno, una volta ultimato il            
processo di valutazione ed a obiettivo raggiunto, riconoscere ai                
dirigenti di cui al precedente capoverso, quota parte di retribuzione           
di risultato non utilizzata, ma gia' destinata a finanziare                     
prioritariamente tale retribuzione accessoria, per l'anno 2003, anche           
alla luce di quanto stabilito dal Contratto collettivo nazionale di             
lavoro (art. 28) laddove si precisa che la retribuzione di risultato            
serve a sviluppare una cultura orientata ai risultati e pertanto deve           
avere una consistenza tale da rappresentare uno strumento credibile             
di politica di incentivazione dei dirigenti;                                    
ritenuto inoltre che occorra definire anche gli obiettivi per il                
Direttore, il Comitato di Indirizzo con il presente provvedimento               
prende atto del Piano degli obiettivi sottoscritto dal Presidente e             
dal Direttore;                                                                  
per i motivi di cui alle premesse                                               
delibera:                                                                       
1) di prendere atto del Piano degli obiettivi con gli allegati                  
sottoscritti dal Direttore e dai dirigenti, nonche' degli obiettivi             
assegnati al Direttore - rispettivamente Allegato A e Allegato B                
facenti parte integrante della presente deliberazione;                          
2) di dare incarico al Direttore affinche', a fine d'anno, definisca            
una proposta di valutazione dei risultati delle prestazioni dei                 
dirigenti dell'Ente assumendo i conseguenti atti e provvedimenti                
organizzativi e amministrativi;                                                 
3) di riconoscere nelle funzioni del Presidente la facolta' di                  
esprimersi in ordine al raggiungimento degli obiettivi affidati al              
Direttore;                                                                      
4) di riconoscere ai dirigenti con incarico "ad interim" comportante            
una maggiore responsabilita', criticita' e rischio, una quota di                
retribuzione di risultato legata alla percentuale di realizzazione              
dell'obiettivo, vista la disponibilita' in tal senso del fondo per il           
risultato gia' iscritto nel Bilancio dell'Agenzia per l'anno 2003.              
La presente deliberazione sara' pubblicata nei Bollettini Ufficiali             
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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