DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2003, n. 1949
Disposizioni applicative dei Reg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 e successive modificazioni relative a potenziale viticolo regionale, classificazione varieta' di viti per uve da vino, tenuta e gestione albi ed elenchi dei vigneti DOCG, DOC e IGT
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, in data 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, in data 31
maggio 2000 e successive modificazioni, relativo alle modalita' di
applicazione del sopracitato Regolamento (CE) n. 1493/99, con
particolare riferimento al "potenziale produttivo";
- la Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la "Nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini", che agli articoli 14 e 15
detta disposizioni per la denuncia delle superfici "vitate" e la
costituzione degli albi dei vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle
vigne IGT;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 ed in particolare il combinato
disposto dell'art. 3, comma 1 e comma 2, lett. 1 bis), laddove
trasferisce alle Province e Comunita' Montane le funzioni
amministrative in materia di agricoltura riservando alle sole
Province le funzioni amministrative in materia di offerta dei
prodotti agricoli e di regolamentazione dei mercati;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del
26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termini e
modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 27
marzo 2001, che all'articolo 5 dispone che le Regioni istituiscono ed
aggiornano gli albi dei vigneti DOC e DOCG e gli elenchi delle vigne
IGT, secondo modalita' e criteri definiti in specifico accordo
adottato tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali, le
Regioni e Province autonome;
- l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle Politiche agricole e
forestali, le Regioni e Province autonome in materia di
classificazione delle varieta' di vite, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10/9/2002, che all'art. 1 stabilisce che la
classificazione delle varieta' di vite per uva da vino viene
effettuata dalle Regioni e Province autonome sulla base di linee
generali contenute nell'accordo medesimo;
considerato:
- che le misure di gestione del potenziale viticolo possono essere
applicate attraverso la determinazione di disposizioni regionali
relative a criteri, termini e procedure per l'impianto,
l'estirpazione e il reimpianto dei vigneti, nonche' per la
realizzazione, in deroga al divieto comunitario, di vigneti destinati
a finalita' sperimentali, al consumo familiare ed alla produzione dei
materiali di moltiplicazione;
- che e' necessario confermare l'esclusione del territorio della
regione Emilia-Romagna dal regime di concessione del premio di
abbandono definitivo dei vigneti, determinato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 662 del 26 giugno 1997, allo scopo di
assicurare alle cantine presenti sul territorio regionale il
conferimento delle uve;
- che e', altresi', necessario sospendere fino a nuove disposizioni
il trasferimento dei diritti di reimpianto dei vigneti verso aziende
ubicate all'esterno del territorio regionale, al fine di mantenere in
equilibrio il potenziale vitivinicolo dichiarato dai produttori alla
data dell'1 settembre 2000;
- che - in attuazione dell'art. 5 del DM 27 marzo 2001 e dei suddetti
accordi adottati tra il Ministero delle Politiche agricole e
forestali, le Regioni e Province autonome in materia viticola - e'
necessario procedere:
a) all'istituzione, alla tenuta e all'aggiornamento degli albi dei
vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT;
b) alla classificazione delle varieta' di vite per uve da vino
coltivate in Emilia-Romagna;
c) all'autorizzazione di nuove varieta' di vite per uve da vino che
possono essere coltivate in Emilia-Romagna;
dato atto:
- che la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia
vitivinicola - a partire dal DPR n. 930 del 12 luglio 1963 e dal Reg.
CEE n. 3800 del 16 dicembre 1981, successivamente confermato dal
citato Reg. (CE) n. 1493/1999 - individua:
a) il livello provinciale come unita' amministrativa di base per la
costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG
e DOC e degli elenchi delle vigne IGT;
b) il livello regionale come unita' amministrativa di base per la
classificazione delle varieta' di vite coltivate e per il
riconoscimento di nuove varieta' per uve da vino idonee alla
coltivazione per la produzione di uva da vino;
- che l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei
vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle vigne IGT costituiscono
attivita' di quantificazione dell'offerta dei prodotti di qualita' e
di regolamentazione del mercato;
- che le Province sono in grado di esprimere una visione unitaria
delle problematiche complessive connesse alla costituzione, alla
tenuta e all'aggiornamento degli albi dei vigneti dei rispettivi
territori;
- che i vigneti idonei alla produzione di vini DOCG, DOC e IGT devono
essere iscritti in appositi albi ed elenchi;
ritenuto pertanto:
- che l'ambito territoriale provinciale rappresenti l'unita'
geografica di base per la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento
degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne;
- che l'ambito territoriale regionale rappresenti l'unita' geografica
di base per la classificazione delle varieta' di vite per uve da vino
idonee alla coltivazione;
atteso che e' necessario procedere con urgenza all'istituzione, alla
tenuta ed all'aggiornamento dei suddetti albi ed elenchi, onde
consentire ai produttori interessati di assolvere agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente e entro il termine fissato
dall'accordo ministeriale;
ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza assumendo i
poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19 - secondo comma
- lett. i) - dello Statuto, salva ratifica;
vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001, ed in particolare
l'articolo 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'area Agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il
punto 4.1.1. dell'Allegato;
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai
sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare le disposizioni per l'applicazione del Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e successivi Regolamenti di attuazione in ordine al
potenziale viticolo regionale di cui all'Allegato A), parte integrale
e sostanziale della presente deliberazione;
2) di stabilire che gli albi dei vigneti DOCG e DOC e gli elenchi
delle vigne IGT devono essere istituiti, tenuti, aggiornati, secondo
norme, termini e procedure conformi a quanto stabilito nell'Allegato
B), anch'esso parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3) di dare atto che spettano alle Province e Comunita' Montane le
funzioni amministrative concernenti la gestione del potenziale
viticolo regionale, mentre spettano alle Province l'istituzione, la
tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli
elenchi delle vigne IGT;
4) di approvare la modulistica relativa alle domande e procedure per
la gestione del potenziale viticolo di cui all'Allegato C) parte
integrale e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che
il Responsabile del Servizio Produzioni vegetali provvedera' con
proprio atto alle eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie;
5) di delegare la Giunta regionale ad adottare tutti gli atti
necessari ad adeguare le disposizioni approvate con il presente atto
alle successive normative emanate in materia dai competenti Organi
comunitari e nazionali, dando atto che il Responsabile del Servizio
Produzioni vegetali potra' aggiornare, con propri atti, l'elenco
delle varieta' di vite coltivate in Emilia-Romagna, la modulistica e
la tempistica procedurale degli adempimenti connessi alla gestione
del potenziale vitivinicolo regionale, al fine di assicurare la
corretta applicazione delle disposizioni medesime;
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
7) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio
regionale ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, lettera i) dello
Statuto.
Ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre 2003
con atto n. 520
ALLEGATO A
Disposizioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e
del Regolamento (CE) n. 1227/2000 di attuazione e successive
modificazioni relative al potenziale viticolo regionale
1. Premessa
L'organizzazione comune del mercato del vino e' disciplinata dal
Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (di
seguito Regolamento) e dal Regolamento 1227/2000 della Commissione,
del 31 maggio 2000 (di seguito Regolamento di attuazione). Le
presenti disposizioni disciplinano le modalita' applicative delle
norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, in particolare in
ordine alla gestione del potenziale produttivo regionale.
2. Indicazioni generali
2.1. Il produttore che intenda impiantare, estirpare, reimpiantare,
realizzare un sovrainnesto, modificare la forma di allevamento di un
vigneto o trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato
da terzi, deve presentare domanda di autorizzazione alla Provincia o
Comunita' Montana competente per territorio.
2.2. L'Amministrazione competente per territorio effettua
l'istruttoria delle domande, concede l'autorizzazione, tiene la
registrazione annuale delle autorizzazioni, costituisce per ciascuna
azienda il fascicolo viticolo di domanda, inserisce nel sistema
informatico le informazioni relative alle registrazioni effettuate e
trasmette alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Agricoltura
- Servizio Produzioni vegetali - l'elenco delle registrazioni
medesime, entro 50 giorni successivi alla fine di ogni campagna
viticola.
Nel fascicolo di domanda confluiscono i dati relativi alle
dichiarazioni di superfici vitate, interventi realizzati, superfici
iscritte agli albi o elenchi ovvero tutta la documentazione relativa
all'inventario vitivinicolo aggiornato dell'azienda. Inoltre
l'Amministrazione puo', in ogni momento della campagna viticola,
eseguire i controlli in loco per verificare la conformita' delle
opere realizzate rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione.
2.3. La campagna viticola inizia l'1 agosto di ogni anno e termina il
31 luglio dell'anno successivo. Per ogni ulteriore disposizione
concernente il potenziale viticolo, si rimanda al Regolamento ed al
Regolamento di attuazione, nonche' ai decreti applicativi del
Ministro delle Politiche agricole e forestali.
3. Definizione di superficie vitata
3.1. Ai sensi del DM 26 luglio 2000, per superficie vitata s'intende
quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite
a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della
superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in
particolare:
a) superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in
questo caso la superficie vitata da considerarsi e' l'intera
superficie catastale della particella;
b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella
catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e'
quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite
a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura
del 50% del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri
per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora
effettivamente esistenti;
c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie
vitata da considerarsi, per quanto riguarda le fasce laterali, sara'
fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate
per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne qualora
effettivamente esistenti.
3.2. Per superficie vitata irrigua si intende un vigneto dotato
dell'impianto irriguo fisso e della fonte di approvvigionamento
idrico.
4. Riserva regionale dei diritti d'impianto
4.1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 1493/99 e'
istituita la "riserva regionale dei diritti d'impianto dei vigneti".
Alla riserva confluiscono:
a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti
prelevati dalla riserva non utilizzati dal produttore entro la fine
della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi
(art. 3, par. 4 e art. 5, par. 6 del Regolamento);
b) diritti di reimpianto concessi ai sensi del Reg. CEE n. 822/87 e
non esercitati prima della fine dell'ottava campagna successiva a
quella in cui i vigneti sono stati estirpati, diritti di reimpianto
non esercitati prima della fine della quinta campagna successiva a
quella in cui i vigneti sono stati estirpati (art. 4, par. 5 del
Regolamento), diritti di reimpianto acquistati ma non esercitati
entro il termine previsto;
c) diritti di reimpianto conferiti alla riserva a titolo gratuito da
parte dei produttori (art. 5, par. 2, lett. b del Regolamento);
d) diritti di reimpianto derivanti dalla regolarizzazione di vigneti
illegali ottenuta con il metodo di cui alla lett. b), art. 2, par. 3
del Regolamento.
4.2. I diritti della riserva sono destinati per l'80% ai vini DOCG o
DOC (denominazione d'origine controllata e garantita o denominazione
d'origine controllata) e per il 20% ai vini IGT (indicazione
geografica tipica). Sono assegnati soltanto alle Province dove la
produzione, a seguito delle valutazioni effettuate, risulta
largamente inferiore alla domanda.
4.3. La Regione assegna alle Amministrazioni i diritti della riserva,
tenendo conto dei piani viticoli provinciali, sulla base dei quali e'
stato definito il piano viticolo regionale. Il riparto si effettua
per il 60% in base all'incidenza della superficie vitata iscritta
agli albi DOCG o DOC, rispetto al totale della DOCG e DOC regionale,
e per il 40% in base all'incidenza della superficie vitata iscritta
agli elenchi IGT rispetto al totale della IGT regionale. Le
Amministrazioni competenti per territorio, possono riservare il 10%
della quota a loro assegnata a favore dei produttori che intendano
introdurre, per la prima volta, in azienda la coltivazione della
vite, per la produzione di vini DOCG o DOC o che intendano mantenere
impianti di vite sperimentali le cui prove si sono concluse con esito
positivo.
4.4. Ai fini della concessione dei diritti della riserva, le
Amministrazioni adottano una graduatoria di merito delle domande
sulla base di punteggi e condizioni di seguito riportati:
a) punteggi: - imprenditore titolare di azienda a prevalente
superficie viticola con eta' compresa tra 18 e 40 anni: punti 10; -
imprenditore titolare di azienda a prevalente superficie viticola con
eta' maggiore a 40 anni: punti 5; - vigneto DOCG o DOC in collina:
punti 10; - vigneto DOCG o DOC in pianura: punti 6; - meccanizzazione
integrale vigneto in collina: punti 10; - meccanizzazione parziale
vigneto in collina: punti 6; - superficie vitata iscritta agli albi
dei vigneti DOCG o DOC per almeno l'80% e rivendicata per oltre il
50% nelle ultime due campagne: punti 15;
b) condizioni del richiedente: - condurre un'azienda in regola con le
norme vigenti in materia; - aver presentato la dichiarazione di
superficie vitata; - non disporre di diritti in portafoglio o
disporne in misura insufficiente per la realizzazione dell'impianto
previsto nella domanda di assegnazione; - avere gia' realizzato
superfici vitate autorizzate precedentemente; - disporre di locali ed
attrezzature idonei alla vinificazione o, in caso contrario,
dimostrare di essere nelle condizioni di conferire le uve a cantine
autorizzate alla produzione di vini DOCG o DOC; - impegno a condurre
il vigneto per un periodo non inferiore a dieci anni; - impegno a
mantenere iscritto il vigneto all'albo DOCG o DOC per un periodo non
inferiore a dieci anni; - non aver ceduto a terzi diritti di
reimpianto; - impegno a non cedere diritti originati
dall'estirpazione di vigneti preesistenti in azienda per il periodo
di validita' del Regolamento; - non aver beneficiato del premio di
abbandono definitivo di superfici vitate; - aver presentato la
dichiarazione di produzione dell'ultima vendemmia nel caso fosse
obbligato.
4.5. La concessione di diritti d'impianto della riserva e':
a) a titolo gratuito per i produttori di eta' inferiore a
quarant'anni, dotati di una sufficiente capacita' professionale, che
s'insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualita' di
capo azienda. I requisiti di sufficiente capacita' professionale
devono essere conformi a quanto previsto al riguardo nel piano
regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
b) a titolo oneroso per tutti gli altri produttori. Le Province
possono ammettere tra i beneficiari anche i vivaisti, a condizione
che i diritti siano destinati contestualmente sia alla produzione di
vino DOCG, DOC o IGT sia di piante madri per marze. Il corrispettivo
- fissato in Euro 5.500 per ettaro per i vigneti destinati alla
produzione di vini DOCG o DOC e in Euro 6.500 per ettaro per i
vigneti destinati alla produzione di vini IGT - e' incamerato
dall'Amministrazione che concede il diritto.
4.6. I diritti della riserva si estinguono se non sono assegnati
entro la quinta campagna successiva a quella in cui sono in essa
confluiti.
4.7. I produttori esercitano i diritti della riserva entro la seconda
campagna successiva a quella in cui sono concessi. Decorso tale
termine, i diritti non utilizzati sono revocati e depositati nella
riserva, ai sensi dell'art. 5, par. 2, lettera a) del Regolamento. A
tale fine le Province e le Comunita' Montane comunicano alla Regione
- Direzione generale Agricoltura - entro 50 giorni successivi alla
fine di ogni campagna viticola, i dati relativi ai diritti scaduti o
revocati. I diritti confluiscono nella riserva regionale con atto
dirigenziale.
5. Estirpazione dei vigneti
5.1. Ai fini dell'estirpazione del vigneto il conduttore deve
presentare domanda di autorizzazione alla Provincia o Comunita'
Montana competente per territorio. I lavori di estirpazione possono
iniziare soltanto se autorizzati dall'Amministrazione in cui e' stata
presentata la domanda. L'estirpazione origina un diritto di
reimpianto, ovvero il diritto a realizzare nella stessa azienda una
superficie vitata equivalente a quella stabilita nell'attestato di
estirpazione. La procedura e' la seguente:
a) l'agricoltore presenta la domanda di estirpazione alla Provincia o
Comunita' Montana competente per territorio, utilizzando il modello
n. 1 in allegato. Alla domanda, contenente il numero della
dichiarazione di superficie vitata ed il numero della dichiarazione
di produzione presentata nell'ultima campagna, devono essere allegati
anche i documenti atti a comprovare il titolo di possesso e la
superficie da estirpare;
b) l'Amministrazione esperisce gli opportuni accertamenti anche con
sopralluogo in azienda e concede, sulla base delle informazioni
acquisite nel corso dell'istruttoria, l'autorizzazione
all'estirpazione, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda,
utilizzando il modello n. 2/1 in allegato. L'autorizzazione e' valida
soltanto per la campagna viticola successiva a quella in cui e' stata
rilasciata. Il produttore che intenda estirpare il vigneto oltre il
suddetto termine dovra' presentare un'altra domanda di
autorizzazione;
c) il produttore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla
ultimazione dei lavori, la data in cui il vigneto e' stato estirpato,
utilizzando il modello n. 3/1 in allegato. Qualora il produttore non
provveda, entro il termine previsto, la validita' del diritto decorre
dalla data di autorizzazione dell'estirpazione;
d) l'Amministrazione effettua il collaudo entro 60 giorni dalla data
di comunicazione di fine lavori e concede all'interessato l'attestato
di estirpazione, utilizzando il modello n. 4/1 in allegato.
5.2. In ciascun attestato di estirpazione deve essere sempre
riportata la resa di uva per ettaro del vigneto estirpato, come di
seguito indicato:
a) per i diritti di reimpianto originati dalla estirpazione di
superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti DOCG, DOC o agli
elenchi delle vigne IGT, la resa di uva per ettaro e' quella prevista
nel disciplinare di produzione della DOCG o DOC o IGT. In caso di
vigneti iscritti a piu' albi o elenchi, la resa per ettaro e' quella
ottenuta dalla media delle rese previste nei rispettivi disciplinari
di produzione;
b) per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti
non iscritti agli albi o elenchi, la resa per ettaro e' ottenuta
dalla media delle rese previste nei disciplinari dei vini IGT
prodotti nel territorio provinciale in cui e' ubicato il vigneto.
6. Estirpazione e reimpianto del vigneto
6.1. La domanda di estirpazione e reimpianto e' diretta ad ottenere
l'autorizzazione ad estirpare e reimpiantare nella stessa azienda e
nel corso della medesima campagna una superficie vitata equivalente a
quella estirpata.
6.2. L'iter procedurale e' il seguente:
a) l'agricoltore presenta la domanda alla Provincia o Comunita'
Montana competente per territorio, utilizzando il modello n. 1 in
allegato. Nella domanda devono essere indicati sia il numero della
dichiarazione di superficie vitata o del relativo aggiornamento sia
il numero della dichiarazione di produzione e devono essere allegati
i documenti atti a comprovare il titolo di possesso, la superficie da
estirpare e quella che s'intende reimpianatare;
b) l'Amministrazione esperisce gli opportuni accertamenti anche in
azienda e concede, sulla base di informazioni assunte nel corso
dell'istruttoria, l'autorizzazione ad estirpare e reimpiantare in
azienda una superficie vitata equivalente a quella estirpata, entro
90 giorni dalla presentazione della domanda, utilizzando il modello
n. 2/3 in allegato;
c) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla
ultimazione dei lavori, la data in cui il vigneto e' stato estirpato,
utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;
d) l'Amministrazione verifica, entro 60 giorni dalla data di
comunicazione di fine lavori, se il vigneto e' stato estirpato ed
invia al produttore l'attestato previsto, utilizzando il modello in
allegato n. 4/3;
e) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla
ultimazione dei lavori, la data in cui il reimpianto del vigneto e'
stato ultimato, utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;
f) l'Amministrazione verifica, entro 60 giorni dalla data di
comunicazione di fine lavori, le opere eseguite e, se l'impianto e'
conforme alle norme prescritte nell'autorizzazione, invia al
produttore l'attestato previsto, utilizzando il modello in allegato
n. 4/3.
7. Validita' diritti di reimpianto
7.1. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, i diritti di
reimpianto possono essere assegnati previa regolare estirpazione di
una superficie vitata per la produzione di uva da vino iscritta allo
schedario. Il diritto e' valido fino al termine della quinta campagna
successiva a quella in cui il vigneto e' stato estirpato. I diritti
di reimpianto assegnati prima dell'entrata in vigore del Regolamento,
sono validi fino all'ottava campagna successiva a quella in cui le
rispettive superfici vitate sono state estirpate. Alla scadenza i
diritti non utilizzati confluiscono nella riserva regionale.
8. Reimpianto dei vigneti
8.1. Il reimpianto di un vigneto puo' essere effettuato soltanto in
forza di un diritto. Il diritto di reimpianto puo' essere ottenuto
mediante l'estirpazione di una equivalente superficie vitata o
acquistato da un altro produttore o dalla riserva regionale o in
forza di una precedente normativa. Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del
Regolamento, i diritti di reimpianto possono essere assegnati anche
anticipatamente ai produttori che s'impegnano ad estirpare una
superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna
successiva a quella in cui il vigneto e' stato impiantato.
8.2. L'iter procedurale e' il seguente:
a) l'agricoltore presenta domanda alla Provincia o Comunita' Montana
competente per territorio, utilizzando il modello n. 1 in allegato;
b) l'Amministrazione concede l'autorizzazione, entro 90 giorni dalla
data di presentazione della domanda, previa verifica di fattibilita'
del reimpianto, utilizzando il modello n. 2/2 in allegato.
L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto e' valida
per due campagne successive a quella in cui e' stata concessa e nei
limiti massimi della validita' del diritto medesimo. Se entro il
suddetto periodo il produttore non esercita il diritto dovra'
presentare un'altra domanda di reimpianto;
c) il produttore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla
ultimazione dei lavori, la data in cui il reimpianto e' stato
realizzato, utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;
d) l'Amministrazione verifica in loco se il vigneto e' stato
realizzato in conformita' all'autorizzazione ed invia all'interessato
l'attestato previsto, utilizzando il modello n. 4/2 in allegato.
9. Diritto di reimpianto anticipato
9.1. Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Regolamento, il diritto di
reimpianto anticipato di un vigneto e' concesso al produttore che
s'impegna per iscritto ad estirpare in un'unica soluzione
un'equivalente superficie vitata esistente in azienda, entro un
periodo massimo di tre anni dalla data di realizzazione del nuovo
impianto. L'impegno deve essere corredato da polizza fideiussoria
stipulata a favore dell'Amministrazione competente per territorio,
per un importo pari a Euro 5.500 per ettaro e con durata fino
all'estirpazione del vecchio vigneto.
9.2. Per ottenere il diritto di reimpianto anticipato di un vigneto
e' necessario che il produttore dimostri di non possedere diritti in
portafoglio o di possederne in quantita' insufficiente per la
realizzazione del progetto.
9.3. Fino a quando non e' stato estirpato il vecchio vigneto non e'
consentito produrre vino da commercializzare con uve che provengono
simultaneamente sia dal nuovo impianto sia da quello da estirpare. In
caso di produzione simultanea, i prodotti vitivinicoli ottenuti da
uno dei due vigneti possono essere messi in circolazione soltanto se
destinati alla distillazione (art. 4 del Regolamento di attuazione).
In tale caso le operazioni devono essere preventivamente autorizzate
da parte dell'Amministrazione che ha concesso il diritto di
reimpianto anticipato e segnalate all'Ufficio Repressione Frodi
competente per territorio. In caso di non estirpazione o di
estirpazione solo in parte del vecchio vigneto entro il termine
stabilito, il reimpianto anticipato e' considerato illegale e quindi
soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.
9.4. L'iter procedurale per effettuare un reimpianto anticipato e' il
seguente:
a) l'agricoltore presenta domanda alla Provincia o Comunita' Montana
competente per territorio, utilizzando il modello n. 1 in allegato.
Nella domanda il produttore deve indicare anche come intenda
garantire che non sara' prodotta uva nel nuovo vigneto prima della
fine del terzo anno d'impianto o che l'uva eventualmente prodotta
prima del suddetto termine sara' utilizzata soltanto se destinata
alla distillazione;
b) l'Amministrazione entro 90 giorni dalla data di presentazione
della domanda, se l'istruttoria si e' conclusa favorevolmente,
richiede all'azienda la seguente documentazione: - impegno per se' e
per gli aventi causa ad estirpare il vecchio vigneto entro il termine
stabilito; - garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione,
pari a Euro 5.500 per ettaro, a titolo di cauzione dell'impegno
assunto;
c) l'Amministrazione concede, entro 30 giorni dalla presentazione
della documentazione di cui al precedente punto b), l'autorizzazione
utilizzando il modello in allegato n. 2/2. L'autorizzazione e' valida
per due campagne successive a quella in cui e' stata concessa.
Nell'autorizzazione devono essere evidenziati gli obblighi assunti
dal richiedente e le prescrizioni del caso;
d) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla
ultimazione dei lavori, la data in cui il nuovo vigneto e' stato
realizzato, utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;
e) l'agricoltore comunica inoltre all'Amministrazione, entro 30
giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il vecchio
vigneto e' stato estirpato, utilizzando il modello n. 3/1 in
allegato. In mancanza di tale comunicazione l'ufficio procede alle
verifiche del caso, al fine di attivare l'eventuale procedimento
sanzionatorio;
f) l'Amministrazione verifica in loco se il diritto di reimpianto
anticipato e' stato esercitato in conformita' all'autorizzazione ed
invia al richiedente l'attestato con gli adempimenti ed i vincoli
contrattuali previsti al riguardo, utilizzando il modello in allegato
n. 4/4. Inoltre verifica se il vecchio vigneto e' stato estirpato ed
in caso affermativo procede allo svincolo della fideiussione.
10. Trasferimento dei diritti di reimpianto
10.1. Ai sensi del Regolamento, art. 4, par. 3, il diritto di
reimpianto deve essere esercitato nella stessa azienda in cui il
vigneto e' stato estirpato. In deroga, il diritto puo' essere
trasferito a favore di altri produttori a condizione che sia
destinato alla produzione di vini DOCG o DOC o IGT o piante madri per
marze e che non aumenti la resa d'uva per ettaro fissata nel diritto
di reimpianto. Il diritto trasferito deve essere esercitato entro e
non oltre la fine della seconda campagna successiva a quella in cui
e' stato autorizzato il trasferimento ed entro i limiti di validita'
del diritto medesimo. Qualora il produttore non provveda entro il
suddetto termine il diritto confluisce alla riserva regionale. In
caso di trasferimento su una superficie con maggiore resa unitaria,
allo scopo di evitare un aumento del potenziale produttivo, al
diritto si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di
aumento della resa d'uva per ettaro. La percentuale di aumento si
ottiene facendo il rapporto tra la resa stabilita nel diritto e
quella prevista nel disciplinare di produzione della zona di
destinazione. Il diritto equivalente che puo' essere esercitato,
rispetto a quello acquistato, si calcola moltiplicando il diritto
acquistato per la percentuale di aumento della resa unitaria. A
titolo indicativo si riporta il seguente esempio: trasferimento di un
diritto di reimpianto originato dall'estirpazione di un ettaro di
vigneto con resa d'uva per ettaro pari a t. 0,80, destinato alla
produzione di un vino DOC il cui disciplinare di produzione prevede
una resa d'uva per ettaro pari a t. 1,40.
Poiche' la resa unitaria aumenta si procede al calcolo dei seguenti
dati:
- percentuale di aumento della resa unitaria del diritto a seguito
del trasferimento = 0,80/1,40 = 0,57 o 57%;
- diritto equivalente ammesso al trasferimento con una resa unitaria
di t. 1,40 : ettari 1,00 x 0,57 = ettari 0.57.00.
In questo caso con un ettaro di vigneto estirpato, si puo'
reimpiantare una superficie di ettari 0.57.00.
10.2. Al fine di incrementare la percentuale di produzione dei vini
di qualita', i diritti di reimpianto possono essere trasferiti alle
condizioni di seguito indicate:
a) trasferimento dei diritti originati dalla estirpazione di vigneti
iscritti agli albi delle DOCG o DOC o all'elenco delle IGT. Sono
ammessi al trasferimento soltanto i diritti destinati alla produzione
di vini di categoria superiore o di pari categoria, a condizione che
la resa di uva per ettaro del nuovo vigneto non aumenti rispetto a
quella stabilita nel diritto. In caso di trasferimenti verso
superfici con maggiore resa unitaria al diritto si applica la
riduzione prevista al precedente paragrafo 10.1. In caso di
trasferimento di diritti da superfici non irrigue verso superfici
irrigue, al diritto si applica una riduzione pari al 30%;
b) trasferimento dei diritti di reimpianto originati da vigneti non
iscritti agli albi o elenchi. I diritti possono essere trasferiti per
la produzione di vini DOCG o DOC o IGT;
c) trasferimento dei diritti di reimpianto verso aziende ubicate in
altre regioni. A decorrere dal 31 marzo 2004 il trasferimento dei
diritti di reimpianto a favore di aziende ubicate in altre regioni e'
sospeso fino a nuove disposizioni, al fine di mantenere in equilibrio
il potenziale produttivo vitivinicolo regionale.
10.3. In ambito regionale, il diritto di reimpianto puo' essere
ceduto a favore di un'altra persona, fisica o giuridica, o
un'associazione di persone avente titolo, con scrittura privata resa
conforme alle norme di legge, recante, tra l'altro quanto previsto
nel modello n. 5/3 in allegato.
L'operatore che ha ceduto il diritto di reimpianto in applicazione
del Regolamento, non potra' presentare domanda di assegnazione di
nuovi diritti per il restante periodo di validita' del Regolamento
medesimo.
10.4. La procedura di trasferimento del diritto di reimpianto e' la
seguente:
a) l'acquirente presenta domanda alla Provincia o Comunita' Montana
nel cui territorio intende trasferire il diritto, utilizzando il
modello in allegato n. 5/1. Alla domanda devono essere allegati i
documenti seguenti: 1. copia dichiarazione di produzione della
vendemmia precedente presentata dall'azienda cedente; 2. copia
dichiarazione superficie vitata presentata da ciascuno dei
contraenti, con relative planimetrie aziendali aggiornate sulle quali
devono essere evidenziate sia la particella da cui proviene il
diritto, sia quella in cui lo stesso viene trasferito; 3.
dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo d'iscrizione del
vigneto all'albo della DOCG o DOC o all'elenco delle IGT; 4.
attestato originale del diritto di reimpianto recante la resa di uva
per ettaro; 5. impegno del cedente a non esercitare il diritto
oggetto di cessione, utilizzando il modello n. 5/2 in allegato; 6.
preliminare dell'atto di compravendita del diritto in cui deve essere
specificato che l'acquirente si assume l'impegno ad iscrivere il
nuovo impianto all'albo dei vigneti DOCG o DOC o all'elenco delle
vigne IGT e che il cedente rinuncia ad esercitare il diritto oggetto
di vendita. L'atto deve essere firmato da tutti i proprietari
interessati, sia cedenti sia acquirenti, e corredato dalla fotocopia
del documento d'identita' valido di tutti i contraenti;
b) l'Amministrazione che riceve la domanda di trasferimento trasmette
a quella che ha concesso il diritto, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, copia del preliminare dell'atto di compravendita
per le verifiche concernenti la sussistenza del diritto (se originato
dalla estirpazione di un vigneto irriguo o non irriguo, zona di
provenienza, resa per ettaro) nonche' l'esistenza in vita del cedente
e la veridicita' dei dati dichiarati dal cedente medesimo;
c) l'Amministrazione competente ad autorizzare il trasferimento,
acquisisce agli atti la documentazione richiesta, effettua il
riscontro sulla veridicita' della documentazione ricevuta, richiede
al titolare della domanda l'atto definitivo di compravendita del
diritto e concede, entro 30 giorni dalla data di acquisizione di
tutta la documentazione, l'autorizzazione a trasferire ed a
reimpiantare in azienda una superficie vitata equivalente al diritto
acquistato, utilizzando il modello n. 2/2 in allegato. Le
Amministrazioni stabiliscono il termine di scadenza per la
presentazione dell'atto di acquisto del diritto, al fine di concedere
l'autorizzazione al trasferimento nei termini previsti;
d) la ditta acquirente comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni
dalla fine dei lavori, la data in cui il vigneto e' stato realizzato,
utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;
e) l'Amministrazione verifica in loco la conformita' dell'impianto
alle norme vigenti in materia, emette l'attestato di collaudo finale
dei lavori, aggiorna il fascicolo viticolo aziendale ed invia
all'interessato l'attestato di reimpianto, utilizzando il modello n.
3/1 in allegato;
f) l'Amministrazione che ha concesso il trasferimento del diritto
trasmette copia dell'atto registrato di compravendita a quella che ha
concesso il diritto medesimo, al fine di consentire l'aggiornamento
dei dati del fascicolo viticolo dell'azienda cedente e di quelli
dello schedario vitivinicolo regionale.
11. Nuovi impianti di viti
11.1. Ai sensi del Regolamento, art. 19, par. 1, e' vietato
l'impianto di vigneti per uve da vino, fino al 31 luglio 2010,
nonche' il sovrainnesto di varieta' di vite per uve da vino su viti
diverse da quelle da vino.
11.2. Ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento, i nuovi impianti
di vigneti possono essere realizzati soltanto in forza dei diritti
d'impianto nuovamente creati concessi dall'Unione Europea e dal
Ministero delle Politiche agricole e forestali o dei diritti della
riserva regionale.
11.3. I nuovi impianti di superfici vitate per la produzione di vini
a Denominazione di origine e a Indicazione geografica tipica, con
l'utilizzo dei diritti nuovamente creati, sono concessi sulla base di
condizioni, procedure e criteri conformi al piano regionale di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed alle altre
disposizioni vigenti in materia.
11.4. In deroga al divieto possono essere concessi diritti di nuovi
impianti soltanto se destinati:
a) a favore di produttori i cui terreni vitati siano stati
interessati da misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio, per
motivi di pubblica utilita', adottate in applicazione di norme
nazionali o regionali;
b) alla realizzazione di vigneti per finalita' sperimentali;
c) alla realizzazione di vigneti di piante madri per marze;
d) alla realizzazione di vigneti per consumo familiare.
12. Nuovi impianti di viti sperimentali
12.1. I nuovi impianti di viti sperimentali autorizzati in deroga al
divieto comunitario, sono validi soltanto per il periodo della
sperimentazione. I prodotti da essi ottenuti non possono essere
commercializzati, fatto salvo il loro uso nel contesto della
sperimentazione. Decorso il periodo stabilito per la sperimentazione
le viti devono essere estirpate a spese del produttore.
L'estirpazione non origina diritti di reimpianto. Le superfici vitate
non estirpate entro il periodo stabilito sono considerate illegali e
quindi soggette alle sanzioni previste dalle norme vigenti in
materia.
12.2. Per le varieta' di viti impiantate a scopo sperimentale le cui
prove si sono concluse con esito positivo, e' possibile avviare
l'iter procedurale per ottenere sia la classificazione delle varieta'
medesime nell'elenco di quelle idonee alla coltivazione sia il
mantenimento dell'impianto a fini commerciali. Allo scopo il
produttore puo' utilizzare, previa autorizzazione, un diritto di
reimpianto o di nuovo impianto. Questa disposizione si applica anche
ai vigneti sperimentali autorizzati anteriormente all'1 agosto 2000.
12.3. L'autorizzazione per nuovi impianti destinati alla
sperimentazione e' concessa dalla Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Agricoltura - Servizio Produzioni vegetali. La procedura di
autorizzazione e' la seguente:
a) la domanda puo' essere presentata da aziende viticole singole o
associate, Consorzi di tutela vini, Enti pubblici o Istituzioni
scientifiche operanti nel campo della viticoltura, utilizzando il
modello n. 1 in allegato. Alla domanda deve essere allegata, tra
l'altro, una relazione tecnica redatta a cura di un Ente o Istituto
di ricerca. Nella relazione devono essere indicati gli obiettivi e la
durata della ricerca, l'ubicazione e 1'entita' delle superfici da
impiantare, i risultati che si prevede di raggiungere ed il carattere
innovativo della sperimentazione proposta, nonche' la piena
disponibilita' a divulgare i risultati della sperimentazione ed a
consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre
istituzioni scientifiche. I risultati ottenuti dalla ricerca e/o
sperimentazione devono essere messi a disposizione della Regione.
Nella domanda devono, essere indicati: 1) il numero della
dichiarazione di produzione riferita all'ultima vendemmia qualora sia
obbligatorio; 2) il numero della dichiarazione di superficie vitata
qualora sia obbligatorio; 3) i riferimenti catastali, l'estensione
della superficie vitata da impiantare e la planimetria catastale
sulla quale risulti evidenziata la posizione del vigneto; 4)
l'impegno ad installare in modo visibile, in prossimita' del vigneto
sperimentale, apposito cartello recante la dicitura: "Impianto
sperimentale realizzato ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE)
n. 1493/1999", superficie, estremi dell'autorizzazione regionale
all'impianto, data d'impianto e durata della ricerca e/o
sperimentazione, denominazione dell'azienda viticola, oggetto e
responsabile della sperimentazione; 5) impegno a non iscrivere le
superfici ad albi dei vigneti DOCG o DOC o all'elenco delle vigne
IGT, e ad estirpare le medesime a conclusione del periodo di
sperimentazione, fatto salvo quanto previsto ai fini del mantenimento
del vigneto; 6) l'impegno a non commercializzare i prodotti
ottenuti;
b) la Regione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della
domanda, effettua l'istruttoria e concede l'autorizzazione,
utilizzando il modello n. 2/5 in allegato. Ai fini dell'istruttoria
la Regione puo' avvalersi del Centro Ricerche Produzioni
vegetali-Filiera vitivinicola, con sede a Faenza (RA), per un parere
di merito sulla validita' della sperimentazione proposta, rispetto
agli indirizzi ed agli obiettivi del piano regionale di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. L'impianto deve essere
realizzato entro la seconda campagna viticola successiva a quella in
cui l'autorizzazione e' stata concessa;
c) entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante deve essere
comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale
Agricoltura, Servizio Produzioni vegetali, la data in cui l'impianto
e' stato realizzato, utilizzando il modello n. 3/1 in allegato. Il
responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione
trasmette alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una
relazione sullo stato di avanzamento della tesi ed i risultati
conseguiti, nonche' gli eventuali fatti modificativi del progetto.
Tale disposizione si applica anche agli impianti autorizzati
anteriormente all'1 agosto 2000.
12.4. L'ufficio regionale competente in materia verifica in loco se
l'impianto e' stato realizzato in conformita' all'autorizzazione,
invia all'interessato l'attestato previsto, utilizzando il modello n.
4/5 in allegato, tiene la registrazione annuale degli impianti
sperimentali autorizzati e comunica al Ministero delle Politiche
agricole e forestali ed alle Amministrazioni competenti per
territorio, entro 60 giorni successivi alla fine della campagna
viticola l'elenco delle aziende autorizzate alla sperimentazione.
13. Vigneti di piante madri per marze
13.1. I nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze
possono essere realizzati, in deroga al divieto comunitario,
unicamente dai produttori in possesso dei requisiti previsti dal DPR
24/12/1969, n. 1164, relativo alla moltiplicazione del materiale
vivaistico.
Per la realizzazione di tali vigneti sono ammesse soltanto le
varieta' di vite per uve da vino idonee alla coltivazione in Italia,
in base alla classificazione comunitaria. Alla fine del ciclo
produttivo i vigneti devono essere estirpati.
L'estirpazione non origina diritti di reimpianto, fatta eccezione per
i vigneti realizzati con l'impiego di diritti di reimpianto o di
nuovo impianto.
Sono escluse dall'impianto le aree nelle quali sono state riscontrate
malattie dannose o letali per la vite, nonche' le zone che si
configurano esposte a tale rischio al momento della domanda o si
presume che costituiscano un rischio a breve termine.
Nel corso del periodo di produzione delle marze le uve prodotte non
devono essere raccolte o, se raccolte devono essere distrutte (art.
3, par. 4 del Regolamento di attuazione) o utilizzate per ottenere
vini destinati alla distillazione (art. 3, par. 4, lettera b) dello
stesso Regolamento), allo scopo di evitare turbative del mercato.
La procedura per la realizzazione di vigneti di piante madri per
marze e' la seguente:
a) il vivaista presenta la domanda alla Provincia o Comunita' Montana
competente per territorio e per conoscenza al Servizio Fitosanitario
regionale, utilizzando il modello n. 1 in allegato;
b) l'Amministrazione competente per territorio, entro 30 giorni dalla
domanda, effettua il controllo sanitario del materiale vegetativo e
del terreno - avvalendosi del Servizio Fitosanitario addetto al
controllo dei vivai, che rilascia il certificato di idoneita'
sanitaria e genetica del materiale che s'intende impiegare - e
concede l'autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda, utilizzando il modello n. 2/5 in allegato;
c) il vivaista entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori
comunica all'Amministrazione la data in cui l'impianto e' stato
realizzato, utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;
d) l'Amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione di fine
lavori, verifica in loco se l'impianto e' stato realizzato in
conformita' all'autorizzazione, invia all'interessato l'attestato
previsto, utilizzando il modello n. 4 in allegato, tiene la
registrazione delle autorizzazioni concesse. Entro 50 giorni
successivi alla fine della campagna viticola trasmette alla Regione
Emilia-Romagna, Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni
vegetali - ed all'Ufficio Repressione Frodi competente per territorio
l'elenco degli impianti realizzati.
Gli impianti realizzati con materiali o in ambienti non idonei dal
punto di vista sanitario devono essere estirpati a spese del
proprietario, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario
regionale.
14. Impianti di vite destinati al consumo familiare
14.1. In deroga al divieto vigente, possono essere realizzati nuovi
impianti di viti destinati unicamente al consumo familiare. E'
ammessa una superficie massima di mq. 1000 (are 10). I produttori
interessati non possono coltivare contemporaneamente altri vigneti.
Le uve possono essere utilizzate per la produzione di vino o di aceto
balsamico, purche' destinati unicamente al consumo familiare.
La procedura e' la seguente:
a) i produttori interessati a realizzare nuovi impianti per il solo
consumo familiare o che gia' coltivano vigneti destinati unicamente
al medesimo scopo, sono soggetti all'obbligo di comunicare alle
Province gli estremi catastali dell'impianto, la superficie
realizzata, l'ubicazione del vigneto, le varieta' di vite utilizzate
e la planimetria da cui risulti evidenziata la particella a vigneto,
utilizzando il modello n. 3/2 in allegato. La comunicazione e'
obbligatoria e l'impianto non e' soggetto ad alcuna autorizzazione;
b) le Amministrazioni competenti per territorio tengono la
registrazione delle comunicazioni ricevute ed effettuano controlli a
campione sugli impianti esistenti, ai fini di verificare se sono
conformi alle norme vigenti in termini di superficie massima
stabilita e di destinazione dei prodotti.
L'estirpazione dei suddetti vigneti non origina diritti di
reimpianto. In caso di trasgressione delle norme vigenti il vigneto
e' considerato illegale. Qualora l'azienda intenda produrre vino da
commercializzare il produttore puo' utilizzare, previa
autorizzazione, un diritto di reimpianto o di nuovo impianto.
L'impianto di viti per uso familiare puo' essere destinato a scopi
commerciali, purche' il vigneto sia conforme alle norme vigenti in
materia.
Le Province e le Comunita' Montane comunicano alla Regione, entro 50
giorni dalla fine della campagna viticola, le informazioni relative
agli impianti realizzati nei rispettivi territori di competenza.
15. Premio per abbandono definitivo di superfici vitate
15.1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, puo' essere concesso un
premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate. Le Regioni
possono stabilire le superfici per le quali il premio puo' essere
concesso o subordinarlo ad alcune condizioni, intese a garantire un
equilibrio tra la produzione e il mercato. Ai fini di assicurare il
mantenimento dell'equilibrio del potenziale viticolo regionale e di
garantire ai centri di vinificazione il conferimento delle uve
necessarie, il regime di concessione del premio di abbandono
definitivo di superfici vitate non si applica al territorio regionale
fino a nuove disposizioni.
16. Autorizzazione alla trasformazione di uve da tavola e dei
prodotti con esse ottenuti
16.1. Ai sensi del decreto 6 agosto 1997, art. 3 la Regione,
Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni vegetali -
rilascia l'autorizzazione per la trasformazione delle uve da tavola e
dei prodotti con esse ottenuti. L'autorizzazione e' concessa previa
presentazione di una domanda per ogni stabilimento di trasformazione
da parte dell'interessato in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente.
La domanda, compilata su carta bollata a cura del rappresentante
dello stabilimento, deve pervenire alla Regione almeno trenta giorni
prima dell'inizio dell'attivita' di trasformazione.
Nell'istanza di autorizzazione il richiedente deve riportare le
informazioni previste all'art. 3 del sopra richiamato decreto 6
agosto 1997 ed allegare la planimetria dello stabilimento recante gli
elementi previsti dall'art. 40 del DPR 12 febbraio 1945, n. 162. La
Regione trasmette copia della concessione all'Ispettorato Repressione
Frodi per i controlli di competenza. Per ogni ulteriore informazione
si rimanda al decreto 6 agosto 1997 e circolari applicative.
17. Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo
17.1. Il produttore che non presenta, entro i termini previsti, la
dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della realizzazione ed
aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dall'art. 2 del DLgs
260/00 e successive modificazioni. Il trasgressore, inoltre, e'
escluso dal regime di concessione dei benefici comunitari, nazionali
e regionali previsti nel settore vitivinicolo.
17.2. Il produttore che viola il divieto di nuovo impianto previsto
all'art. 2, par. 1 del Regolamento e successive modificazioni e
disposizioni applicative o viola le disposizioni relative ai diritti
di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di nuovo impianto
prelevati dalla riserva, previste rispettivamente dagli artt. 3, 4 e
5 del Regolamento medesimo, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria. L'importo della sanzione varia da Euro
2.582,30 a Euro 5.164,60 per ettaro o frazione di ettaro della
superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione
dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Il
trasgressore e' tenuto, inoltre, al pagamento delle sanzioni previste
dalla Legge 460/87. Qualora il produttore non esegua l'estirpazione
delle viti entro il termine fissato dall'Amministrazione competente
per territorio, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti,
ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.
17.3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente all'1
settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la
dichiarazione di superfici vitate e relativi aggiornamenti di cui al
comma 1 e che abbiano ottenuto entro il 31 luglio 2004 la
regolarizzazione prevista dall'art. 2, comma 3, lett. a) del
Regolamento e successive modificazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 258,00 per ogni ettaro di
superficie vitata.
17.4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del DLgs 260/00, le
sanzioni di cui al comma 2, si applicano anche ai vigneti impiantati
anteriormente all'1 settembre 1998 in violazione ai divieti di nuovo
impianto e reimpianto e non regolarizzati ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento.
17.5. Le sanzioni amministrative previste all'art. 4, comma 3 della
Legge 4 novembre 1987, n. 460 non si applicano agli impianti e
reimpianti illegali di vigneti destinati alla produzione di uve da
tavola realizzati anteriormente all'1 settembre 1996.
17.6. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dal
DLgs 260/00 e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a
norma dell'art. 4 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive
modificazioni.
18. Controlli sul potenziale viticolo
18.1. Ai fini del controllo del potenziale viticolo le
Amministrazioni competenti realizzano quanto segue:
a. istituiscono e gestiscono un sistema di controllo e di verifica
del potenziale viticolo ed in particolare: a.1. effettuano ogni tre
anni su un campione costituito dal 5% delle aziende iscritte agli
albi e/o elenchi gli opportuni controlli, anche in qualsiasi fase del
ciclo produttivo del vigneto, atti a verificare la persistenza dei
requisiti che hanno giustificato l'iscrizione all'albo e/o elenco;
a.2. effettuano ogni anno, fino al decimo anno d'impianto, controlli
su un campione costituito almeno dal 5% delle aziende che hanno
beneficiato di contributi per la ristrutturazione e riconversione dei
vigneti o di diritti di nuovi impianti di vite in deroga al divieto o
hanno esercitato diritti di reimpianto della riserva regionale, al
fine di accertare se sono stati rispettati da parte dei conduttori
gli impegni assunti in materia d'iscrizione dei vigneti agli albi e o
elenchi. Il produttore che senza giustificato motivo non rivendichi
per tre anni consecutivi, a decorrere dalla data d'iscrizione del
vigneto all'albo o elenco, la denominazione d'origine o la
indicazione geografica tipica dei vini, ottenuti da vigneti
realizzati con il contributo comunitario o nazionale, o cancelli dai
rispettivi albi o elenchi i vigneti medesimi, non puo' essere ammesso
alla concessione dei diritti della riserva regionale e dei contributi
comunitari e nazionali previsti nel settore vitivinicolo, destinati
direttamente alla propria impresa agricola, per tutto il quinquennio
successivo alla data di effettuazione del controllo. Gli uffici
competenti trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una relazione sulle aziende individuate, controlli effettuati e
risultati conseguiti;
b. qualora l'eta' produttiva e la resa di uva per ettaro dei vigneti
a DOCG, DOC e IGT non siano definite nei rispettivi disciplinari di
produzione, stabiliscono nelle autorizzazioni l'anno di entrata in
produzione del vigneto a decorrere dalla data d'impianto o di
sovrainnesto;
c. trasmettono alla Regione, Servizio Produzioni vegetali, entro 50
giorni dalla fine di ogni campagna viticola gli elenchi nominativi
concernenti: c.1. provvedimenti con i quali sono state irrogate le
sanzioni per violazione del divieto d'impianto o per l'utilizzo di
varieta' di vite non ammesse alla coltivazione; c.2. provvedimenti
sanzionatori relativi a vigneti illegali realizzati dopo l'1
settembre 1998; c.3. provvedimenti di rifiuto e di irrogazione delle
sanzioni relative alla regolarizzazione dei vigneti illegali
realizzati nel periodo antecedente all'1 settembre 1998; c.4.
autorizzazioni in deroga per la realizzazione di vigneti di piante
madri per marze; c.5. autorizzazioni per il mantenimento dei vigneti
di piante madri per marze con l'impiego di diritti di reimpianto o
per l'estirpazione di quelli giunti alla fine del periodo di
produzione; c.6. viticoltori che hanno realizzato impianti per il
solo consumo famigliare e relativa superficie stabilita per tale
finalita', nonche' i provvedimenti con i quali sono state irrogate le
sanzioni per la vendita di prodotti ottenuti dai vigneti medesimi;
c.7. le autorizzazioni concesse per il reimpianto anticipato dei
vigneti.
18.2. La Regione - Direzione generale Agricoltura, trasmette al
Ministero delle Politiche agricole e forestali, Ispettorato centrale
Repressioni Frodi e per conoscenza alle Amministrazioni interessate:
a) copia della autorizzazione in deroga di vigneti sperimentali;
b) copia della notifica di estirpazione inviata al produttore alla
fine del periodo della sperimentazione o copia della autorizzazione
concessa per il mantenimento degli impianti mediante l'utilizzo di un
diritto d'impianto di equivalente superficie;
c) elenco beneficiari del reimpianto anticipato.
19. Disposizioni per la classificazione delle varieta' di vite per
uve da vino
19.1. La classificazione riguarda le varieta' ammesse alla produzione
dell'uva da vino in Emilia-Romagna. Nella classificazione le varieta'
di vite sono indicate con il nome, colore dell'uva e sinonimi.
19.2. Le norme di riferimento per la classificazione delle varieta'
di vite per uva da vino sono, principalmente, quelle previste
all'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1493/99 ed all'Accordo del 25
luglio 2002, tra il Ministro delle Politiche agricole e forestali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
19.3. Ai fini della coltivazione le varieta' di vite per uve da vino
sono classificate per ambito territoriale regionale. La Regione si
riserva di delimitare ulteriori ambiti produttivi per la
valorizzazione di vini DOCG o DOC o IGT o tipici che rivestano in
alcune province una notevole importanza economica, al fine di evitare
l'insorgenza di azioni turbative dell'offerta regionale.
19.4. In Emilia-Romagna sono ammesse alla coltivazione soltanto le
varieta' della specie Vitis Vinifera iscritte al registro nazionale
delle varieta' di vite, istituito ai sensi dell'articolo 11 del DPR
24 dicembre 1969. Per ogni varieta' di vite per uva da vino
classificata in ambito regionale sono indicati anche eventuali altri
usi consentiti nella medesima zona di produzione:
a) varieta' per uva da tavola;
b) varieta' per la produzione di acquavite da vino;
c) varieta' per la produzione di uve destinate all'essiccamento;
d) varieta' per la produzione di vino da uve stramature;
e) varieta' per la produzione di aceto balsamico;
f) altri usi.
Sono escluse dalla coltivazione le varieta' seguenti: Noah, Othello
Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont.
20. Classificazione delle varieta' di vite
20.1. Le varieta' di vite per uve da vino coltivate in Emilia-Romagna
sono assegnate ad una delle classi seguenti:
a) varieta' idonee alla coltivazione. Sono varieta' appartenenti alla
specie Vitis Vinifera ed iscritte al registro nazionale delle
varieta' di vite coltivate. Sono ammesse alla coltivazione poiche'
forniscono vini di buona qualita'. La idoneita' di ogni varieta' alla
produzione di vini DOCG o DOC o IGT e' stabilita nel disciplinare di
produzione di ciascuna denominazione d'origine o indicazione
geografica tipica;
b) varieta' in osservazione. Sono varieta' iscritte al registro
nazionale delle varieta' di vite per le quali sono in corso nel
territorio regionale prove di attitudine alla coltivazione. I
prodotti ottenuti da tali varieta' possono essere destinate alla
commercializzazione dei vini da tavola con o senza l'impiego della
menzione IGT;
c) varieta' eliminate dalla classificazione. Sono varieta' la cui
attitudine alla coltura si e' rilevata insoddisfacente nella zona di
produzione.
20.2. Ai fini della produzione di vino destinato alla
commercializzazione, possono essere impiantate o innestate soltanto
le varieta' idonee alla coltivazione o in osservazione elencate al
successivo paragrafo 21. Tali limitazioni non si applicano alle viti
utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione.
20.3. Le superfici piantate con varieta' di vite per la produzione di
uva da vino non menzionate nella classificazione devono essere
estirpate, fatti salvi i vigneti destinati unicamente al consumo
familiare, ai sensi del Regolamento.
20.4. Le varieta' di vite precedentemente classificate in ciascuna
provincia come varieta' raccomandate o autorizzate, sono assegnate
alla classe delle varieta' di vite idonee alla coltivazione.
(segue allegato fotografato)
22. Riconoscimento di nuove varieta'
22.1. Il riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna di
nuove varieta' di vite per uva da vino che non figurano classificate
nel territorio regionale ha luogo sulla base di prove attitudinali
alla coltivazione. Le prove devono essere effettuate in conformita'
al protocollo di cui al paragrafo 23 per un periodo tale da
interessare almeno tre vendemmie e valutate da un gruppo di lavoro
nominato con determinazione del Direttore generale all'Agricoltura.
In deroga e' ammessa la classificazione limitatamente ai seguenti
casi:
a) varieta' idonee. Sono varieta' oggetto di prove sperimentali,
effettuate secondo le norme di legge e terminate con esito positivo
entro un anno dalla pubblicazione dell'accordo 25 luglio 2002;
b) varieta' in osservazione. Sono varieta' di vite per uve da vino
gia' classificate come idonee alla coltivazione nell'unita'
amministrativa o zona di produzione finitima o varieta' che figurano
nel registro nazionale delle varieta' di vite, come provvisoriamente
autorizzate nella relativa unita' amministrativa o zona di
produzione, alla data di pubblicazione del presente provvedimento o
varieta' di vite per le quali sono in corso di realizzazione progetti
di valutazione attitudinale alla coltivazione, gia' autorizzati dalla
Regione o dal Ministero delle Politiche agricole e forestali.
22.2. Le prove di attitudine alla coltivazione che sono in corso di
realizzazione alla data di approvazione del presente provvedimento,
possono essere completate, previa autorizzazione regionale, purche'
conformi al protocollo di cui al successivo paragrafo 23.
23. Protocollo tecnico per la valutazione dell'attitudine alla
coltura della varieta' di vite per uva da vino da includere tra
quelle idonee alla coltivazione
23.1. L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura
della varieta' di vite oggetto di sperimentazione, effettuato in
condizioni colturali considerate normali nella regione. L'iter
procedurale e' il seguente:
a. una o piu' varieta' che figurano nella classificazione delle
varieta' di vite sono coltivate in condizioni identiche ed osservate
come varieta' di riferimento ai fini comparativi. Possono essere
prese in considerazione ai fini comparativi soltanto varieta' di vite
diffuse nel territorio regionale;
b. il terreno destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo
alla viticoltura ed essere scelto in modo che, per clima, esposizione
e suolo, possa considerarsi rappresentativo dell'area viticola in
esame. Le sue dimensioni devono essere tali che in annate normali la
varieta' in esame, cosi' come una o piu' varieta' di riferimento,
possa produrre almeno trecento litri di vino;
c. i dati tecnici relativi alle prove attitudinali devono riguardare
almeno tre annate di vinificazione consecutive. Durante tali prove
per la o le varieta' di riferimento si valutano i parametri
vegetativi ed i parametri produttivi del mosto alla maturazione: c.1.
parametri vegetativi: c.1.1. epoca di germogliamento; c.1.2. epoca di
fioritura; c.1.3. epoca di invaiatura; c.1.4. epoca di maturazione;
c.1.5. legno di potatura; c.2. evoluzione della composizione del
mosto durante la maturazione (3-4 rilievi dopo la maturazione):
c.2.1. grado rifrattometrico (Brix); c.2.2. acidita' totale (grammi
litro di acido tartarico); c.2.3. ph; c.3. parametri produttivi e
qualitativi alla raccolta dell'uva: c.3.1. peso medio del grappolo;
c.3.2. produzione media in kg uva per ceppo e per ettaro; c.3.3.
grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg); c.3.4. acidita' totale (grammi
di acido tartarico/l); c.3.5. ph; c.4. parametri analitici per i
vini bianchi: c.4.1. acidita' totale (g/l di acido tartarico); c.4.2.
acido tartarico(g/l); c.4.3. titolo alcolometrico volumico effettivo
(g/l); c.4.4. acido malico (g/l); c.4.5. estratto netto (g/l); c.5.
parametri analitici per vini rossi e rosati: c.5.1. acidita' totale
(g/l di acido tartarico); c.5.2. acido tartarico (g/l); c.5.3. titolo
alcolometrico volumico effettivo (g/l); c.5.4. acido malico (g/l);
c.5.5. estratto netto(g/l); c.5.6. flavonoidi (mg/l); c.5.7.
antociani (mg/l); c.5.8. polifenoli totali (mg/l).
23.2. Per ogni vinificazione deve essere effettuata, inoltre, una
valutazione con assaggio anonimo del vino, ottenuto dalla varieta' in
esame, in base al metodo dell'analisi sensoriale.
23.3. Per la coltivazione della varieta' di vite in esame devono
essere aggiunti eventuali indicazioni concernenti la resistenza alla
siccita', a malattie, la vigoria ecc.
ALLEGATO B
Disposizioni per la costituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la
revisione degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle
vigne IGT, ai sensi del DM 27 marzo 2001
1. Nomenclatura
1.1. Le dizioni "Albo dei vigneti" ed "Elenco delle vigne" sono di
seguito indicate con il termine "Albo", mentre le dizioni
"Denominazioni d'origine" e "Indicazioni geografiche tipiche" con il
termine "DO", se non si richiedano specifiche distinzioni.
1.2. Ogni conduttore e' identificato nell'albo con un proprio codice
valido per tutte le possibili iscrizioni (codice fiscale che si
identifica con il CUAA).
1.3. Ogni DO e tutte le relative tipologie sono identificate
nell'albo con un codice attribuito nel decreto di approvazione del
disciplinare di produzione. Per tutte le DO esistenti, i relativi
codici saranno resi noti con decreto ministeriale.
2. Istituzione e compilazione degli albi e/o elenchi
2.1. Per ciascun vino a denominazione d'origine che s'intende
produrre sul territorio regionale deve essere istituito un albo dei
vigneti.
2.2. Ai fini della rivendicazione di produzione o commercializzazione
dei vini a denominazione d'origine, i rispettivi terreni vitati
devono preliminarmente, essere iscritti in un apposito albo,
denominato "Albo dei vigneti del vino . . ." seguito dalla rispettiva
denominazione d'origine, o in un apposito elenco, denominato "Elenco
delle vigne del vino . . ." seguito dalla rispettiva indicazione
geografica tipica.
2.3. Qualora il disciplinare di produzione della denominazione
d'origine preveda l'utilizzo di specificazioni di vitigno o preveda
piu' tipologie di vino che si distinguono per la diversa base
ampelografica, per modelli viticoli e per sistemi di coltivazione e
sottozone e/o menzioni, tali da necessitare una diversa
registrazione, deve essere istituito per ognuna di esse l'albo dei
vigneti. In tal caso l'albo e' denominato "Albo dei vigneti del vino
. . ." seguito dalla rispettiva denominazione d'origine e dalla
sottozona e/o specificazione.
2.4. Al fine di esercitare l'opzione vendemmiale tra varie
denominazioni d'origine e/o indicazioni geografiche tipiche
coesistenti per lo stesso vigneto (art. 7, comma 3, Legge 164/92), il
vigneto deve essere iscritto distintamente in ogni albo. In tale caso
la resa di produzione per ettaro non puo' superare il limite piu'
restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione delle
rispettive denominazioni d'origine.
2.5. Per la compilazione dell'elenco delle vigne, si applicano gli
stessi criteri di cui al precedente punto, fatte salve le
differenziazioni relative alle indicazioni aggiuntive previste dalla
Legge 164/92 per i vini ad indicazione geografica tipica.
2.6. L'albo dei vigneti e l'elenco delle vigne sono pubblici e, come
tali, possono essere consultati da tutte le persone interessate.
3. Gestione degli albi e/o elenchi
3.1. Gli albi devono essere gestiti con un programma informatico che
deve consentire, in tempo reale, di:
a) verificare la situazione viticola aziendale, con riferimento alla
superficie totale vitata iscritta agli albi per tutte le DO, alla
superficie vitata di ogni singola DO e tipologia, nonche' alla
identificazione catastale di ogni singola superficie vitata con
riscontro allo schedario viticolo;
b) verificare la situazione generale dell'albo, con particolare
riferimento alla superficie vitata della intera DO, delle eventuali
sottozone e delle tipologie distinte nell'albo medesimo;
c) assicurare per le singole unita' vitate iscritte a due o piu' albi
coesistenti sulla stessa zona di produzione, il collegamento, sia a
livello generale della denominazione che a livello aziendale, con
tutti gli albi per evitare il moltiplicarsi delle superfici vitate
iscritte e dei relativi adempimenti amministrativi;
d) evidenziare a margine di ogni DO e per ciascuna tipologia i dati
relativi alle produzioni annuali rivendicate.
4. Domanda d'iscrizione dei vigneti agli albi e/o elenchi
4.1. La domanda d'iscrizione all'albo e/o all'elenco delle vigne e'
redatta in due esemplari a cura del conduttore del vigneto, in
conformita' alle informazioni riportate nel successivo punto 4.4.,
utilizzando il modello n. 6 in allegato.
4.2. La domanda puo' essere presentata anche per via telematica,
purche' sottoscritta con le modalita' previste per i documenti
informatici dal DPR 445/00, alla Provincia nella cui circoscrizione
e' ubicato il vigneto. E' consentita in una sola domanda la richiesta
d'iscrizione di uno o piu' terreni vitati in uno o piu' albi dei
vigneti e/o elenchi delle vigne. In caso di richiesta d'iscrizione
della stessa superficie in piu' albi e/o elenchi, i parametri di resa
da indicare per la scelta vendemmiale devono essere quelli previsti
dai rispettivi albi e/o elenchi.
4.3. In caso di aziende con terreni vitati ricadenti in due o piu'
province, la domanda per l'iscrizione all'albo deve essere presentata
presso ciascuna Provincia nella cui circoscrizione ricade il vigneto
medesimo.
4.4. La domanda d'iscrizione dei vigneti o di variazione del
conduttore o di variazione della consistenza della superficie vitata,
salva diversa indicazione prevista in fase di prima applicazione del
decreto di riconoscimento della denominazione d'origine o di modifica
del disciplinare di produzione, deve essere presentata entro il 30
aprile di ogni anno, al fine di avere diritto all'utilizzo della
denominazione nella vendemmia dell'anno in corso. Eccezionalmente,
per la vendemmia 2004, il termine di scadenza per la presentazione
della domanda e' fissato al 30 luglio 2004. Quest'ultima disposizione
si applica anche per la presentazione delle domande di variazione del
conduttore o della consistenza della superficie vitata.
5. Accertamenti tecnici per l'iscrizione dei vigneti agli albi
5.1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
l'Amministrazione competente effettua l'istruttoria documentale e
comunica all'interessato se la stessa e' ricevibile.
5.2. Gli accertamenti tecnici sulle richieste d'iscrizione agli albi
e/o elenchi, presentate congiuntamente alla dichiarazione delle
superfici vitate devono essere effettuati in conformita' al DM 27
marzo 2001, art. 3, par. 1, lett. d) ed e). Fino a che non saranno
effettuati tali accertamenti i relativi vigneti sono da intendersi
iscritti provvisoriamente nei nuovi albi e/o elenchi. In caso di
mancata compilazione del Quadro C della dichiarazione delle superfici
vitate, il produttore interessato alla rivendicazione dei vini deve
fornire i dati mancanti entro il 30 aprile 2004.
5.3. La Provincia, tenuto conto dei dati riportati nel Quadro "B"
della dichiarazione delle superfici vitate, verifica in loco i
requisiti di ciascuna superficie e certifica, in relazione ai
requisiti riscontrati, l'idoneita' alla produzione dei vini DOCG, DOC
e IGT. Sulla scorta dell'esito degli accertamenti procede
all'iscrizione della superficie vitata nel relativo albo od elenco.
5.4. Per ciascuna domanda di nuova iscrizione agli albi gli
accertamenti tecnici devono concludersi entro il 30 settembre
successivo alla presentazione della domanda. Qualora per eccezionali
motivi non sia rispettato il termine stabilito e' consentita
l'iscrizione provvisoria all'albo dei vigneti o all'elenco delle
vigne soltanto per un anno. Se entro questo periodo la domanda non
viene esaminata o esaminata con esito negativo l'iscrizione
provvisoria decade.
5.5. La Provincia, entro 30 giorni dall'iscrizione, comunica
all'impresa interessata ed alla Camera di Commercio competente per
territorio, le informazioni sui vigneti iscritti all'albo e/o elenco
e sulle possibili scelte vendemmiali con le relative rese produttive.
In caso d'iscrizione provvisoria nella comunicazione devono essere
indicati, tra l'altro, gli estremi di prima iscrizione e il nome del
funzionario incaricato ad effettuare l'istruttoria per l'iscrizione
definitiva.
5.6. Qualora le superfici vitate dichiarate per l'iscrizione all'albo
o all'elenco siano state, in tutto o in parte, ritenute non idonee,
le motivazioni della non iscrizione devono essere comunicate
all'impresa interessata.
5.7. In caso di diniego all'iscrizione o d'iscrizione parziale o di
cancellazione del vigneto dall'iscrizione provvisoria, a seguito di
esito negativo della verifica eseguita, la Provincia comunica il
provvedimento adottato all'interessato. Il conduttore del vigneto
puo' inoltrare ricorso alla Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Agricoltura - entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
5.8. La Provincia puo' incaricare per la gestione degli albi o
elenchi la Camera di Commercio competente per territorio, definendo
in apposita convenzione il ruolo e gli oneri. La Provincia e' in ogni
caso l'unica responsabile della tenuta degli albi.
6. Procedura per l'iscrizione dei vigneti all'albo
6.1. L'iscrizione all'albo dei vigneti o all'elenco delle vigne deve
essere effettuata, utilizzando il modello n. 6 in allegato, e previa
verifica dei dati riportati nel Quadro B della dichiarazione delle
superfici vitate, secondo il seguente protocollo:
a) per ragione sociale (secondo lo schema schedario vitivinicolo;
b) per comune di sede sociale o centro aziendale;
c) per singolo vigneto omogeneo e relative "sottozone", in modo che
risultino distinti per ogni denominazione, vitigno, tipologia,
sottozona o specificazione, sotto il nome del conduttore denunciante,
i terreni vitati destinati alla produzione del rispettivo vino a
denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica.
6.2. Per ciascun vigneto devono essere riportate la superficie,
l'anno d'impianto, le caratteristiche agronomiche e le eventuali
indicazioni concernenti:
a) la menzione "vigna" seguita dal toponimo;
b) i riferimenti ad eventuali altri albi dei vigneti ed elenchi delle
vigne, qualora il medesimo terreno vitato sia iscritto a due o piu'
denominazioni d'origine o indicazioni geografiche tipiche,
utilizzando gli appositi codici.
7. Aggiornamento e revisione degli albi e/o elenchi
7.1. Le variazioni inerenti la conduzione e la consistenza dei
terreni vitati iscritti all'albo o all'elenco devono essere
presentate alla Provincia competente, entro 30 giorni dall'evento e
comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno per avere diritto
all'utilizzo della denominazione di origine nella vendemmia dell'anno
in corso. La domanda di variazione o cancellazione dei vigneti
dall'albo o elenco deve essere presentata, utilizzando il modello n.
6 in allegato.7.2. La Provincia a seguito dell'aggiornamento dello
schedario vitivinicolo o della notifica di estirpazione o di
accertamento d'ufficio, provvede ad aggiornare gli albi dei vigneti e
gli elenchi delle vigne, tenendo conto di:
a) eta' del vigneto;
b) eventuali situazioni/patologie;
c) comunicazioni relative a modifiche tecniche e strutturali dei
requisiti per i quali il vigneto e' stato iscritto.
7.3. In via transitoria, il termine ultimo per l'aggiornamento degli
albi e/o elenchi, da effettuarsi sulla base delle risultanze delle
dichiarazioni delle superfici vitate di cui al DM 26 luglio 2000 e
successivi DM di proroga e degli specifici accertamenti tecnici
provinciali, e' fissato al 30 giugno 2004. Fino a tale data i vigneti
di cui alla predetta dichiarazione sono da considerarsi iscritti
provvisoriamente nei nuovi albi e/o elenchi costituiti dalle
Province.
7.4. Le Province effettuano per tutte le DOCG, DOC e IGT iscritte
agli albi e/o elenchi la revisione d'ufficio, ogni cinque anni a
decorrere dalla data d'iscrizione.
8. Competenze della Regione
8.1. La Regione Emilia-Romagna, tenuto conto del DM 27 marzo 2001,
delle disposizioni inerenti lo schedario vitivinicolo e dell'accordo
in sede di Conferenza Stato-Regioni, svolge le seguenti attivita':
a) aggiorna la procedura per l'istituzione, la tenuta e
l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi
delle vigne IGT;
b) stabilisce le informazioni che devono essere riportate nella
modulistica, in conformita' alle disposizioni che regolano la
gestione dello schedario vitivinicolo;
c) predispone il programma per la gestione informatica dei dati
compatibile con il sistema informativo SIAN e Infocamere;
d) esamina i ricorsi per diniego dell'iscrizione del vigneto all'albo
e/o elenco e per eventuale cancellazione d'ufficio dai rispettivi
albi e/o elenchi;
e) indica le modalita' di trasmissione e di fruizione per via
telematica degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle
vigne IGT tenuti dalle Province;
f) emana le modalita' per il controllo sulle rese vendemmiali in
esecuzione di quanto previsto all'art. 16, comma 5, lettera c) della
Legge 10/2/1992, n. 164.
9. Dichiarazioni di produzione di vini DOCG, DOC e IGT
9.1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
inviano, ogni anno, alle Province competenti per territorio, copia
dei dati trasmessi al Ministero delle Politiche agricole e forestali,
relativi alle dichiarazioni di produzioni rivendicate a DOCG, DOC e
IGT in ciascuna campagna viticola da parte dei produttori.
10. Norme generali
10.1. Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia
alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.
(segue allegato fotografato)