REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 23

CELEBRAZIONE DEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE

          Art. 2                                                                
Istituzione del Comitato regionale                                              
per le celebrazioni del sessantesimo anniversario                               
della Resistenza e della Liberazione                                            
1. Ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e'            
costituito un apposito Comitato regionale per le celebrazioni del               
sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione, di              
seguito denominato comitato regionale, composto dal Presidente del              
Consiglio regionale, da un rappresentante della Giunta regionale, da            
rappresentanti degli Enti locali, degli Istituti storici della                  
Resistenza e della storia contemporanea, delle Forze Armate, di                 
organismi pubblici e privati, di associazioni operanti nel settore e            
da rappresentanti delle Comunita' ebraiche regionali.                           
2. Il comitato regionale e' organismo consultivo e propositivo della            
Regione. Svolge un ruolo di coordinamento fra i soggetti di cui al              
comma 1 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2005 e                 
comunque fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e           
in corso di realizzazione.                                                      
3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del             
Presidente della Regione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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