LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 23
CELEBRAZIONE DEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE
Art. 2
Istituzione del Comitato regionale
per le celebrazioni del sessantesimo anniversario
della Resistenza e della Liberazione
1. Ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e'
costituito un apposito Comitato regionale per le celebrazioni del
sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione, di
seguito denominato comitato regionale, composto dal Presidente del
Consiglio regionale, da un rappresentante della Giunta regionale, da
rappresentanti degli Enti locali, degli Istituti storici della
Resistenza e della storia contemporanea, delle Forze Armate, di
organismi pubblici e privati, di associazioni operanti nel settore e
da rappresentanti delle Comunita' ebraiche regionali.
2. Il comitato regionale e' organismo consultivo e propositivo della
Regione. Svolge un ruolo di coordinamento fra i soggetti di cui al
comma 1 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2005 e
comunque fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e
in corso di realizzazione.
3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del
Presidente della Regione.