DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 2056
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) sul progetto della variante alla SP n. 5 "San Donato", dalla SP n. 3 a Via Bargella, nei territori dei comuni di Castenaso e Granarolo dell'Emilia, in provincia di Bologna (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
degli interventi previsti, e dei conseguenti impatti ambientali, del
progetto della "Variante alla SP n. 5 dalla SP n. 3 a Via Bargello",
nel comune di Granarolo dell'Emilia e nel comune di Castenaso (BO),
dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) per minimizzare gli impatti sugli ecosistemi e sul paesaggio, si
prescrive di mettere in atto tutte le azioni di mitigazione previste
nel progetto ed inoltre:
2) si prescrive il rispetto delle direttive, indirizzi e prescrizioni
del PTCP della Provincia di Bologna, che recependo le previsioni del
PRIT, prevedono, all'art. 12.9 delle norme di attuazione, in
particolare al punto 2 (D): per tutti i tronchi stradali da
realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo
standard minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli
interventi, conformemente alle indicazioni del PRIT, e' quello
corrispondente alla categoria B (due corsie per senso di marcia con
spartitraffico); ... sono ammissibili, in via transitoria,
realizzazioni di stralci funzionali con standard inferiori a quelli
sopra indicati, purche' si rispettino le direttive riportate al punto
12.11 e di seguito elencate: - 1. (D) oltre alle "Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM 5/11/2001, e successive
modificazioni e integrazioni, e alle norme dettate dal PRIT, i
progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede devono
rispettare le direttive e gli indirizzi del presente articolo; le
medesime direttive costituiscono inoltre norme di indirizzo da
applicarsi, in via preferenziale e nei limiti del possibile, anche
negli interventi di adeguamento di sedi stradali preesistenti. Si
richiamano inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 13.5 in
materia di protezione dall'impatto acustico; - 2. (D) la
progettazione di una infrastruttura viaria riguarda l'insieme
costituito dalla sede stradale, ossia dalla carreggiata e dalle
relative pertinenze, nonche' da tutte le opere e porzioni di
territorio necessarie per la realizzazione delle mitigazioni e/o
compensazioni correlate alla realizzazione e all'esercizio
dell'opera, aventi valore di dotazioni ecologiche ed ambientali ai
sensi dell'art. 13.1; - 3. (D) fascia di ambientazione - per fascia
di ambientazione si intende un insieme di aree, adiacenti alla
carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed
organizzate per le seguenti funzioni: - per l'inserimento di tutte le
opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli
impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in
relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo,
acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio,
socioeconomica; - in particolare per l'inserimento paesaggistico
dell'infrastruttura, intendendo per paesaggio l'insieme di tutte le
componenti ambientali di carattere antropico e naturale che lo
costituiscono. Per inserimento paesaggistico non si intende quindi
solo la mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da
punti di vista esterni ad essa mediante fasce boscate, ma anche le
soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni
fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale storicizzata del
territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione
di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre
l'infrastruttura; - per l'incremento delle dotazioni ecologiche del
territorio, in particolare per la realizzazione di corridoi ecologici
di livello provinciale e locale; con cio' si intende la realizzazione
non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di
dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della
viabilita', e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi
ecologici preesistenti attraversati dall'infrastruttura; - in
particolare, nel caso delle strade extraurbane secondarie, per la
realizzazione di siepi miste autoctone anche in funzione
dell'incremento della sicurezza stradale in caso di uscita di strada;
- 4. (D) la progettazione di una strada nelle sue varie fasi
(preliminare, definitiva ed esecutiva) deve comprendere, insieme con
la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze funzionali,
anche l'individuazione e la progettazione delle fasce di
ambientazione, dimensionate in modo tale da essere sufficienti per
l'insieme di finalita' di cui al comma 3, compatibilmente con le
preesistenze del territorio attraversato; parimenti il finanziamento
e gli appalti per la realizzazione della strada devono riguardare
contestualmente il finanziamento e la realizzazione della fascia di
ambientazione e delle opere di mitigazione progettate; nel caso in
cui l'opera preveda la procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/99 e
successive modifiche, il progetto preliminare delle fasce/ambiti di
ambientazione, nel caso di screening, e quello definitivo, nel caso
di VIA, dovranno essere parte integrante degli elaborati da
presentare; - 5. (I) larghezza delle fasce di ambientazione. Si
indicano le seguenti larghezze medie per le fasce di ambientazione,
in base alla funzionalita' delle strade, ai sensi Codice della strada
e del PTCP: - per le autostrade: m. 50 per lato - per le strade
extra-urbane principali, ovvero le strade facenti parte della "grande
rete" e della rete di base di interesse regionale ai sensi dell'art.
12.5: m. 30 per lato; - per le strade extra-urbane secondarie di
rilievo provinciale: m. 20 per lato; - 6. (D) le misure di cui al
comma 5 devono essere considerate valori medi, da rispettare
nell'insieme dell'arteria, ma da incrementare o diminuire nei diversi
tratti in sede di progetto in funzione dei risultati mitigativi,
compensativi e percettivi che si vogliono raggiungere; in particolare
tali misure potranno non essere rispettate laddove le aree latistanti
l'infrastruttura sono condizionate da insediamenti preesistenti; - 7.
(D) le fasce di ambientazione possono essere in tutto o in parte
espropriate dall'Ente proprietario o concessionario
dell'infrastruttura; in questo caso esse vanno a fare parte della
sede stradale (v.), e la loro manutenzione e' a carico dell'Ente
stesso; le fasce di ambientazione possono viceversa essere in tutto o
in parte attuate attraverso la formazione di servitu' sulle
proprieta' private coinvolte; in questo caso queste porzioni non
fanno parte della sede stradale, e la manutenzione del loro assetto,
ai fini del mantenimento nel tempo delle funzioni loro attribuite, e'
regolata da appositi accordi con le proprieta' stesse, anche
attraverso l'utilizzo di finanziamenti, comunitari, regionali e
provinciali, in correlazione con il Piano regionale di sviluppo
rurale; - 8. (P) nella progettazione delle fasce di ambientazione, in
riferimento all'impianto di specie vegetali, dovranno essere
rispettate le disposizioni dettate dal DLgs 285/92 "Nuovo Codice
della strada" e successive modifiche, e dal suo regolamento di
applicazione;
3) si prescrive il rispetto dell'individuazione contenuta nel PTCP
della Provincia di Bologna, nell'area interessata dal progetto in
esame, delle due direzioni di collegamento per le reti ecologiche:
una parallela al tracciato e l'altra che lo interseca a livello della
strada comunale Marana; pertanto le fasce di ambientazione dovranno
essere progettate in modo da garantire tale funzione per contribuire,
ovunque possibile al rafforzamento e all'incremento della rete
ecologica;
4) si prescrive di riconsiderare in fase di progettazione definitiva
la validita' di tutti i sovrappassi proposti, cercando, in accordo
con le Amministrazioni interessate, di limitarne la realizzazione
allo stretto necessario, in considerazione del fatto che il
territorio su cui si interviene presenta un'accentuata maglia
centuriata che ben si presta a soluzioni alternative come quella
individuata per strada Ballina;
5) in attesa della classificazione acustica del Comune di Granarolo
dell'Emilia, si prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora,
previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive modifiche per i ricettori
presenti, nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, al di fuori
della fascia di rispetto laterale, individuata secondo la Direttiva
regionale "Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri
e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi
del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante
ôDisposizioni in materia di inquinamento acustico' approvata con
delibera di Giunta regionale n. 2035 del 9 ottobre 2001";
6) si prescrive il rispetto dei limiti, al di fuori della fascia di
rispetto laterale dell'infrastruttura progettata, previsti dalla
zonizzazione acustica del Comune di Castenaso, che individua tali
zone nella III classe acustica (limiti diurni di 60 dBA e notturni di
50 dBA);
7) le opere di mitigazione, necessarie per il conseguimento del
rispetto dei limiti relativi all'impatto acustico, dovranno essere,
del tipo vegetazionale, (cespugli e alberature di essenze autoctone)
in grado di creare un corridoio ecologico che possa raccordarsi con
la vegetazione esistente dei vari canali attraversati
dall'infrastruttura ed in grado, inoltre, di mitigare l'inserimento
dell'opera in un paesaggio sicuramente tipico emiliano anche se non
di grande pregio;
8) il progetto esecutivo dovra' comprendere le operazioni di
manutenzione degli impianti per almeno tre anni dalla messa a dimora;
a questa si aggiunge la necessita' di prevedere un reimpianto delle
fallanze nel primo anno di manutenzione;
9) nel caso in cui si prevedano mitigazioni, direttamente sugli
edifici residenziali, mediante finestre silenti, si prescrive che,
analogamente a quanto gia' introdotto con il DPR 18/11/1998, n. 459,
siano comunque introdotti tutti gli eventuali ulteriori interventi
necessari a garantire il livello notturno massimo, misurato al centro
della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto a 1,5 metri
dal pavimento;
10) si prescrive che le eventuali barriere fonoassorbenti siano
ricoperte di rivestimenti vegetali;
11) si dovra' valutare, inoltre, la necessita' di introdurre
eventuali mitigazioni acustiche, sul cantiere e/o sui ricettori; le
azioni attivate dovranno consentire il rispetto dei limiti sonori
previsti dalle normative vigenti;
12) le prescrizioni, prima elencate, dovranno essere verificate
attraverso una campagna di monitoraggio strumentale da realizzarsi
durante la realizzazione dell'opera, ad opera e mitigazioni
realizzate e, sulla base dei risultati ottenuti, dovranno essere
assunte le necessarie determinazioni conseguenti;
13) gli interventi finalizzati alla mitigazione dell'impatto acustico
si devono raccordare con il progetto d'inserimento paesaggistico e di
compensazione, la cui realizzazione dovra' essere prevista in sede di
progettazione definitiva dell'opera;
14) per quanto concerne il sistema di drenaggio delle acque reflue di
origine meteorica e di origine accidentale (sversamenti, acque di
spegnimento di eventuali incendi, acque di lavaggio della
piattaforma, ecc.) dell'infrastruttura occorre prevedere, come gia'
anticipato nella relazione presentata, presidi a tutela dei corsi
d'acqua ed in specifico prevedere, in fase di progettazione
esecutiva, un sistema di raccolta e trattamento delle acque di
origine meteorica che preveda la realizzazione di vasche di raccolta
di prima pioggia per un tempo almeno di 10 minuti, dotate di
saracinesche idrauliche in grado di bloccare l'immissione dei reflui
nel reticolo idrografico superficiale;
15) il progetto esecutivo dovra' contenere il "Piano di gestione,
manutenzione e verifica di funzionalita' del sistema di drenaggio,
invaso e trattamento delle acque di origine meteorica e degli
eventuali sversamenti accidentali";
16) il progetto esecutivo del sistema di raccolta e trattamento delle
acque di origine meteorica e degli eventuali sversamenti accidentali
dovra' essere approvato dall'Amministrazione provinciale di Bologna;
17) per il ripristino delle eventuali aree di cantiere si
riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione
per evitarne la morte biologica;
18) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; -
prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei
depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per
i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di
abitazioni; - per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di
ricopertura dei cassoni con teloni; - acquisire le autorizzazioni
necessarie per le emissioni di inquinanti in atmosfera ai sensi delle
vigenti normative; - durante la fase di cantiere deve essere previsto
l'utilizzo di macchinari conformi al DPR 459/96 "Direttiva macchine"
che prevede il rispetto dei livelli di emissione in atmosfera
(rumore, vibrazioni e gas di scarico), in modo tale da non
compromettere l'ambiente circostante; inoltre, si dovra' valutare la
necessita' di introdurre eventuali mitigazioni acustiche, sul
cantiere e su eventuali ricettori; le azioni attivate dovranno
consentire il rispetto dei limiti sonori previsti dalle normative
vigenti; - individuare precise disposizioni tese a limitare le
interferenze tra i mezzi di cantiere e la viabilita' esistente (ad
es. lo scaglionamento temporale degli automezzi);
19) in fase di cantierizzazione si prescrive di porre particolare
attenzione alle interferenze con il reticolo idrografico
superficiale, fondamentale per l'irrigazione in agricoltura,
garantendo, in ogni caso, alle aziende interessate lo svolgimento
delle attivita' produttive;
20) si ricorda che il reperimento del materiale necessario per la
realizzazione dei rilevati, puo' essere acquisito, secondo la
normativa regionale vigente, solo da cave autorizzate;
21) nella progettazione dell'impianto di illuminazione stradale si
dovra' tenere conto e limitare l'impatto luminoso, nei confronti
delle residenze limitrofe e dell'ambiente naturale, derivante dai
fasci di luce diretta;
22) resta fermo che la realizzazione dell'opera pubblica oggetto
della presente procedura, e' subordinata all'approvazione di variante
allo strumento urbanistico del Comune di Castenaso e del Comune di
Granarolo dell'Emilia che recepiscano il progetto cosi' come
configurato negli elaborati depositati, e al rilascio da parte delle
Autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e pareri, necessari
per la realizzazione delle opere in oggetto della presente
valutazione, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) di dare atto che le osservazioni presentate sono sintetizzate
nell'Allegato A;
c) di dare atto che alle osservazioni presentate, sintetizzate
nell'Allegato A, e' stata data risposta nell'Allegato B che
costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;
d) di trasmettere la presente delibera al proponente Provincia di
Bologna Area Patrimonio e Infrastrutture, alla Provincia di Bologna
Assessorato Ambiente, al Comune di Granarolo dell'Emilia, al Comune
di Castenaso, ad ARPA - Sezione provinciale di Bologna;
e) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni,
il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.