REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 2056

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) sul progetto della variante alla SP n. 5 "San Donato", dalla SP n. 3 a Via Bargella, nei territori dei comuni di Castenaso e Granarolo dell'Emilia, in provincia di Bologna (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione            
degli interventi previsti, e dei conseguenti impatti ambientali, del            
progetto della "Variante alla SP n. 5 dalla SP n. 3 a Via Bargello",            
nel comune di Granarolo dell'Emilia e nel comune di Castenaso (BO),             
dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:                  
1) per minimizzare gli impatti sugli ecosistemi e sul paesaggio, si             
prescrive di mettere in atto tutte le azioni di mitigazione previste            
nel progetto ed inoltre:                                                        
2) si prescrive il rispetto delle direttive, indirizzi e prescrizioni           
del PTCP della Provincia di Bologna, che recependo le previsioni del            
PRIT, prevedono, all'art. 12.9 delle norme di attuazione, in                    
particolare al punto 2 (D): per tutti i tronchi stradali da                     
realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo                
standard minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli            
interventi, conformemente alle indicazioni del PRIT, e' quello                  
corrispondente alla categoria B (due corsie per senso di marcia con             
spartitraffico); ... sono ammissibili, in via transitoria,                      
realizzazioni di stralci funzionali con standard inferiori a quelli             
sopra indicati, purche' si rispettino le direttive riportate al punto           
12.11 e di seguito elencate: - 1. (D) oltre alle "Norme funzionali e            
geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal Ministero              
delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM 5/11/2001, e successive             
modificazioni e integrazioni, e alle norme dettate dal PRIT, i                  
progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede devono              
rispettare le direttive e gli indirizzi del presente articolo; le               
medesime direttive costituiscono inoltre norme di indirizzo da                  
applicarsi, in via preferenziale e nei limiti del possibile, anche              
negli interventi di adeguamento di sedi stradali preesistenti. Si               
richiamano inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 13.5 in            
materia di protezione dall'impatto acustico; - 2. (D) la                        
progettazione di una infrastruttura viaria riguarda l'insieme                   
costituito dalla sede stradale, ossia dalla carreggiata e dalle                 
relative pertinenze, nonche' da tutte le opere e porzioni di                    
territorio necessarie per la realizzazione delle mitigazioni e/o                
compensazioni correlate alla realizzazione e all'esercizio                      
dell'opera, aventi valore di dotazioni ecologiche ed ambientali ai              
sensi dell'art. 13.1; - 3. (D) fascia di ambientazione - per fascia             
di ambientazione si intende un insieme di aree, adiacenti alla                  
carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed                 
organizzate per le seguenti funzioni: - per l'inserimento di tutte le           
opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli              
impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in            
relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo,                
acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio,                       
socioeconomica; - in particolare per l'inserimento paesaggistico                
dell'infrastruttura, intendendo per paesaggio l'insieme di tutte le             
componenti ambientali di carattere antropico e naturale che lo                  
costituiscono. Per inserimento paesaggistico non si intende quindi              
solo la mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da              
punti di vista esterni ad essa mediante fasce boscate, ma anche le              
soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni              
fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale storicizzata del               
territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione             
di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre                        
l'infrastruttura; - per l'incremento delle dotazioni ecologiche del             
territorio, in particolare per la realizzazione di corridoi ecologici           
di livello provinciale e locale; con cio' si intende la realizzazione           
non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di               
dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della             
viabilita', e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi              
ecologici preesistenti attraversati dall'infrastruttura; - in                   
particolare, nel caso delle strade extraurbane secondarie, per la               
realizzazione di siepi miste autoctone anche in funzione                        
dell'incremento della sicurezza stradale in caso di uscita di strada;           
- 4. (D) la progettazione di una strada nelle sue varie fasi                    
(preliminare, definitiva ed esecutiva) deve comprendere, insieme con            
la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze funzionali,           
anche l'individuazione e la progettazione delle fasce di                        
ambientazione, dimensionate in modo tale da essere sufficienti per              
l'insieme di finalita' di cui al comma 3, compatibilmente con le                
preesistenze del territorio attraversato; parimenti il finanziamento            
e gli appalti per la realizzazione della strada devono riguardare               
contestualmente il finanziamento e la realizzazione della fascia di             
ambientazione e delle opere di mitigazione progettate; nel caso in              
cui l'opera preveda la procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/99 e              
successive modifiche, il progetto preliminare delle fasce/ambiti di             
ambientazione, nel caso di screening, e quello definitivo, nel caso             
di VIA, dovranno essere parte integrante degli elaborati da                     
presentare; - 5. (I) larghezza delle fasce di ambientazione. Si                 
indicano le seguenti larghezze medie per le fasce di ambientazione,             
in base alla funzionalita' delle strade, ai sensi Codice della strada           
e del PTCP: - per le autostrade: m. 50 per lato - per le strade                 
extra-urbane principali, ovvero le strade facenti parte della "grande           
rete" e della rete di base di interesse regionale ai sensi dell'art.            
12.5: m. 30 per lato; - per le strade extra-urbane secondarie di                
rilievo provinciale: m. 20 per lato; - 6. (D) le misure di cui al               
comma 5 devono essere considerate valori medi, da rispettare                    
nell'insieme dell'arteria, ma da incrementare o diminuire nei diversi           
tratti in sede di progetto in funzione dei risultati mitigativi,                
compensativi e percettivi che si vogliono raggiungere; in particolare           
tali misure potranno non essere rispettate laddove le aree latistanti           
l'infrastruttura sono condizionate da insediamenti preesistenti; - 7.           
(D) le fasce di ambientazione possono essere in tutto o in parte                
espropriate dall'Ente proprietario o concessionario                             
dell'infrastruttura; in questo caso esse vanno a fare parte della               
sede stradale (v.), e la loro manutenzione e' a carico dell'Ente                
stesso; le fasce di ambientazione possono viceversa essere in tutto o           
in parte attuate attraverso la formazione di servitu' sulle                     
proprieta' private coinvolte; in questo caso queste porzioni non                
fanno parte della sede stradale, e la manutenzione del loro assetto,            
ai fini del mantenimento nel tempo delle funzioni loro attribuite, e'           
regolata da appositi accordi con le proprieta' stesse, anche                    
attraverso l'utilizzo di finanziamenti, comunitari, regionali e                 
provinciali, in correlazione con il Piano regionale di sviluppo                 
rurale; - 8. (P) nella progettazione delle fasce di ambientazione, in           
riferimento all'impianto di specie vegetali, dovranno essere                    
rispettate le disposizioni dettate dal DLgs 285/92 "Nuovo Codice                
della strada" e successive modifiche, e dal suo regolamento di                  
applicazione;                                                                   
3) si prescrive il rispetto dell'individuazione contenuta nel PTCP              
della Provincia di Bologna, nell'area interessata dal progetto in               
esame, delle due direzioni di collegamento per le reti ecologiche:              
una parallela al tracciato e l'altra che lo interseca a livello della           
strada comunale Marana; pertanto le fasce di ambientazione dovranno             
essere progettate in modo da garantire tale funzione per contribuire,           
ovunque possibile al rafforzamento e all'incremento della rete                  
ecologica;                                                                      
4) si prescrive di riconsiderare in fase di progettazione definitiva            
la validita' di tutti i sovrappassi proposti, cercando, in accordo              
con le Amministrazioni interessate, di limitarne la realizzazione               
allo stretto necessario, in considerazione del fatto che il                     
territorio su cui si interviene presenta un'accentuata maglia                   
centuriata che ben si presta a soluzioni alternative come quella                
individuata per strada Ballina;                                                 
5) in attesa della classificazione acustica del Comune di Granarolo             
dell'Emilia, si prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora,           
previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive modifiche per i ricettori               
presenti, nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, al di fuori           
della fascia di rispetto laterale, individuata secondo la Direttiva             
regionale "Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri            
e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi            
del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante                 
ôDisposizioni in materia di inquinamento acustico' approvata con                
delibera di Giunta regionale n. 2035 del 9 ottobre 2001";                       
6) si prescrive il rispetto dei limiti, al di fuori della fascia di             
rispetto laterale dell'infrastruttura progettata, previsti dalla                
zonizzazione acustica del Comune di Castenaso, che individua tali               
zone nella III classe acustica (limiti diurni di 60 dBA e notturni di           
50 dBA);                                                                        
7) le opere di mitigazione, necessarie per il conseguimento del                 
rispetto dei limiti relativi all'impatto acustico, dovranno essere,             
del tipo vegetazionale, (cespugli e alberature di essenze autoctone)            
in grado di creare un corridoio ecologico che possa raccordarsi con             
la vegetazione esistente dei vari canali attraversati                           
dall'infrastruttura ed in grado, inoltre, di mitigare l'inserimento             
dell'opera in un paesaggio sicuramente tipico emiliano anche se non             
di grande pregio;                                                               
8) il progetto esecutivo dovra' comprendere le operazioni di                    
manutenzione degli impianti per almeno tre anni dalla messa a dimora;           
a questa si aggiunge la necessita' di prevedere un reimpianto delle             
fallanze nel primo anno di manutenzione;                                        
9) nel caso in cui si prevedano mitigazioni, direttamente sugli                 
edifici residenziali, mediante finestre silenti, si prescrive che,              
analogamente a quanto gia' introdotto con il DPR 18/11/1998, n. 459,            
siano comunque introdotti tutti gli eventuali ulteriori interventi              
necessari a garantire il livello notturno massimo, misurato al centro           
della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto a 1,5 metri             
dal pavimento;                                                                  
10) si prescrive che le eventuali barriere fonoassorbenti siano                 
ricoperte di rivestimenti vegetali;                                             
11) si dovra' valutare, inoltre, la necessita' di introdurre                    
eventuali mitigazioni acustiche, sul cantiere e/o sui ricettori; le             
azioni attivate dovranno consentire il rispetto dei limiti sonori               
previsti dalle normative vigenti;                                               
12) le prescrizioni, prima elencate, dovranno essere verificate                 
attraverso una campagna di monitoraggio strumentale da realizzarsi              
durante la realizzazione dell'opera, ad opera e mitigazioni                     
realizzate e, sulla base dei risultati ottenuti, dovranno essere                
assunte le necessarie determinazioni conseguenti;                               
13) gli interventi finalizzati alla mitigazione dell'impatto acustico           
si devono raccordare con il progetto d'inserimento paesaggistico e di           
compensazione, la cui realizzazione dovra' essere prevista in sede di           
progettazione definitiva dell'opera;                                            
14) per quanto concerne il sistema di drenaggio delle acque reflue di           
origine meteorica e di origine accidentale (sversamenti, acque di               
spegnimento di eventuali incendi, acque di lavaggio della                       
piattaforma, ecc.) dell'infrastruttura occorre prevedere, come gia'             
anticipato nella relazione presentata, presidi a tutela dei corsi               
d'acqua ed in specifico prevedere, in fase di progettazione                     
esecutiva, un sistema di raccolta e trattamento delle acque di                  
origine meteorica che preveda la realizzazione di vasche di raccolta            
di prima pioggia per un tempo almeno di 10 minuti, dotate di                    
saracinesche idrauliche in grado di bloccare l'immissione dei reflui            
nel reticolo idrografico superficiale;                                          
15) il progetto esecutivo dovra' contenere il "Piano di gestione,               
manutenzione e verifica di funzionalita' del sistema di drenaggio,              
invaso e trattamento delle acque di origine meteorica e degli                   
eventuali sversamenti accidentali";                                             
16) il progetto esecutivo del sistema di raccolta e trattamento delle           
acque di origine meteorica e degli eventuali sversamenti accidentali            
dovra' essere approvato dall'Amministrazione provinciale di Bologna;            
17) per il ripristino delle eventuali aree di cantiere si                       
riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si             
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di                
materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione           
per evitarne la morte biologica;                                                
18) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e           
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di             
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione            
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di                  
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento            
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e                     
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; -                   
prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei               
depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per            
i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di             
abitazioni; - per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di             
ricopertura dei cassoni con teloni; - acquisire le autorizzazioni               
necessarie per le emissioni di inquinanti in atmosfera ai sensi delle           
vigenti normative; - durante la fase di cantiere deve essere previsto           
l'utilizzo di macchinari conformi al DPR 459/96 "Direttiva macchine"            
che prevede il rispetto dei livelli di emissione in atmosfera                   
(rumore, vibrazioni e gas di scarico), in modo tale da non                      
compromettere l'ambiente circostante; inoltre, si dovra' valutare la            
necessita' di introdurre eventuali mitigazioni acustiche, sul                   
cantiere e su eventuali ricettori; le azioni attivate dovranno                  
consentire il rispetto dei limiti sonori previsti dalle normative               
vigenti; - individuare precise disposizioni tese a limitare le                  
interferenze tra i mezzi di cantiere e la viabilita' esistente (ad              
es. lo scaglionamento temporale degli automezzi);                               
19) in fase di cantierizzazione si prescrive di porre particolare               
attenzione alle interferenze con il reticolo idrografico                        
superficiale, fondamentale per l'irrigazione in agricoltura,                    
garantendo, in ogni caso, alle aziende interessate lo svolgimento               
delle attivita' produttive;                                                     
20) si ricorda che il reperimento del materiale necessario per la               
realizzazione dei rilevati, puo' essere acquisito, secondo la                   
normativa regionale vigente, solo da cave autorizzate;                          
21) nella progettazione dell'impianto di illuminazione stradale si              
dovra' tenere conto e limitare l'impatto luminoso, nei confronti                
delle residenze limitrofe e dell'ambiente naturale, derivante dai               
fasci di luce diretta;                                                          
22) resta fermo che la realizzazione dell'opera pubblica oggetto                
della presente procedura, e' subordinata all'approvazione di variante           
allo strumento urbanistico del Comune di Castenaso e del Comune di              
Granarolo dell'Emilia che recepiscano il progetto cosi' come                    
configurato negli elaborati depositati, e al rilascio da parte delle            
Autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e pareri, necessari             
per la realizzazione delle opere in oggetto della presente                      
valutazione, ai sensi delle vigenti disposizioni;                               
b) di dare atto che le osservazioni presentate sono sintetizzate                
nell'Allegato A;                                                                
c) di dare atto che alle osservazioni presentate, sintetizzate                  
nell'Allegato A, e' stata data risposta nell'Allegato B che                     
costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;                    
d) di trasmettere la presente delibera al proponente Provincia di               
Bologna Area Patrimonio e Infrastrutture, alla Provincia di Bologna             
Assessorato Ambiente, al Comune di Granarolo dell'Emilia, al Comune             
di Castenaso, ad ARPA - Sezione provinciale di Bologna;                         
e) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della            
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni,           
il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della             
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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