REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENZA DELLA GIUNTA

COMUNICATO

Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia-Romagna (ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31)

IL MINISTERO PER I BENI                                                         
E LE ATTIVITA' CULTURALI                                                        
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                       
LE ASSOCIAZIONI DELLE AUTONOMINE LOCALI                                         
Visti:                                                                          
- l'art. 9 della Costituzione;                                                  
- il DLgs 31 ottobre 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni            
e compiti amministrativi allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali,           
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                     
- il DLgs 24 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo Unico delle                   
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a           
norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352", la quale,            
al Titolo II, dispone la disciplina dei beni paesaggistici e                    
ambientali;                                                                     
- la Convenzione Europea del paesaggio, firmata a Firenze in data 20            
ottobre 2000;                                                                   
- l'Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attivita' culturali, le             
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di                
paesaggio, siglato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra               
Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19            
aprile 2001;                                                                    
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche             
al Titolo V, parte seconda della Costituzione";                                 
vista la disciplina normativa disposta in materia di tutela del                 
paesaggio dalla Regione Emilia-Romagna con le leggi regionali e i               
provvedimenti qui di seguito elencati:                                          
- la L.R. 1 agosto 1978, n. 26, recante "Modificazioni ed                       
integrazioni alla L.R. 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica -           
Norme in materia ambientale", cosi' come modificata dalla L.R. 30               
gennaio 1995, n. 6;                                                             
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla              
tutela e l'uso del territorio";                                                 
- la L.R. 15 luglio 2002, n. 16, recante "Norme per il recupero degli           
edifici storico-artistici e la promozione della qualita'                        
architettonica e paesaggistica del territorio";                                 
- la L.R. 25 novembre 2002, n. 31, recante "Disciplina generale                 
dell'edilizia";                                                                 
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio               
1993, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano              
territoriale paesistico regionale (PTPR), e le deliberazioni                    
regionali di approvazione dei Piani territoriali di coordinamento               
provinciale (PTCP) e delle loro varianti, con i quali sono state                
attuati e specificate le previsioni dello stesso PTPR;                          
premesso che:                                                                   
- la L.R. 31/02 all'art. 46 prevede che la Regione promuova la                  
conclusione di un accordo con il Ministero per i Beni e le Attivita'            
culturali e le Associazioni delle Autonomie locali finalizzato alla             
puntuale definizione di:                                                        
- criteri e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni                      
paesaggistiche;                                                                 
- criteri e modalita' per l'apposizione e la modifica dei vincoli               
paesaggistici;                                                                  
- l'Accordo dovra' prevedere inoltre:                                           
- le modalita' di cooperazione nell'esercizio delle funzioni di                 
vigilanza sulla gestione dei vincoli;                                           
- specifiche forme di iniziativa e di raccordo ai fini dell'esercizio           
del potere di annullamento per vizi di legittimita' delle                       
autorizzazioni paesaggistiche;                                                  
- le modalita' di attivita' formativa nei confronti dei tecnici e               
professionisti preposti alle valutazioni e al rilascio delle                    
autorizzazioni paesaggistiche;                                                  
- l'attivita' prevista dalla norma regionale rappresenta un passo               
importante verso un nuovo rapporto di collaborazione tra gli Enti               
realizzato sul presupposto della condivisione e del pieno                       
riconoscimento dei principi sui quali si basa la tutela del                     
paesaggio, e che trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 9              
Cost., a norma del quale la tutela del paesaggio, elevata a principio           
costituzionale dell'ordinamento, deve essere attuata da parte di                
tutti gli Enti che istituzionalmente fanno parte della Repubblica;              
- la modifica apportata al Titolo V, Parte II della Costituzione da             
parte della Legge cost. 3/01 ha sancito un nuovo e diverso equilibrio           
tra gli Enti istituzionali, riconoscendone la pari dignita' e                   
rafforzando in tal modo la necessita' di trovare forme di                       
collaborazione tra loro, anche al fine di realizzare il principio               
costituzionale della tutela del paesaggio, nell'osservanza dei                  
principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione;                     
- l'evoluzione culturale e normativa degli ultimi anni ha originato             
concezioni diverse in materia paesistica, in particolare in relazione           
alla necessita' di pervenire alla integrazione delle competenze e               
degli strumenti di tutela, al fine di superare l'episodicita' e la              
frammentarieta' della tutela realizzata solo in fase di valutazione             
del singolo intervento di trasformazione e non basata su una                    
programmata e pianificata protezione del territorio;                            
- parte importante in questo processo di modificazione della                    
concezione del paesaggio e dell'attuazione della sua tutela ha avuto            
la Convenzione Europea del Paesaggio, che ha imposto un diverso                 
approccio in materia, tale da estendere il riconoscimento giuridico             
di valenza paesistica a tutto il territorio, senza alcuna distinzione           
tra cio' che deve essere conservato e cio' che puo' essere                      
indifferentemente trasformato;                                                  
- inoltre, la Convenzione ritiene fondamentale la partecipazione e la           
sensibilizzazione delle comunita' locali alla definizione e                     
realizzazione delle politiche paesaggistiche basate sul                         
riconoscimento del valore dei paesaggi, in quanto parte essenziale              
del loro ambiente di vita, espressione della diversita' del comune              
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identita';              
- infine, la Convenzione europea sollecita l'integrazione sistematica           
del paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e                  
urbanistiche e di tutte le altre politiche comunque capaci di                   
incidere, positivamente o negativamente, sulle condizioni                       
paesaggistiche-ambientali e sulla fruibilita' del territorio;                   
- tale diversa impostazione della tutela del territorio conferma le             
scelte gia' realizzate dalla Regione Emilia-Romagna con il PTPR e i             
piani che ne hanno dato attuazione, oltre che con la attivita'                  
normativa che ha contribuito a realizzare un sistema di tutela e di             
valorizzazione differenziata in relazione alle specificita'                     
territoriali;                                                                   
ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra detto, che:                           
- i ruoli della Regione e delle Soprintendenze devono conseguire un             
carattere unitario e sinergico, cosi' da coinvolgere Comuni e                   
Province in un processo di riconoscimento condiviso dei valori che              
conduca al miglioramento della qualita' paesaggistica, alla                     
riqualificazione ambientale del territorio regionale e al                       
rafforzamento delle identita' dei luoghi;                                       
- in tale contesto, i Comuni, quali enti attuatori delle politiche              
regionali e provinciali, pur nel rispetto della propria autonomia,              
devono pervenire all'ordinata gestione della tutela del paesaggio,              
coordinata con le politiche regionali e statali e in osservanza dei             
principi fissati dalla giurisprudenza in materia;                               
- la gestione della tutela deve essere improntata alla                          
semplificazione e accelerazione della procedura di controllo delle              
trasformazioni del territorio, che tenga conto della loro incidenza             
sul paesaggio e dei diversi valori da questo espressi e                         
riconosciuti;                                                                   
- un ruolo determinante per il raggiungimento di una migliore                   
qualita' paesaggistica del territorio regionale deve essere                     
attribuito alla progettazione degli interventi, che deve assumere e             
rispettare i caratteri e i valori locali presenti ed essere coerente            
con il contesto ambientale e paesaggistico;                                     
visto, inoltre, l'Ordine del giorno approvato nella seduta del 20               
novembre 2002, oggetto n. 2910/4, con il quale il Consiglio                     
regionale, in sede di approvazione della L.R. 31/02, ha impegnato la            
Giunta a sottoscrivere l'Accordo previsto dall'art. 46 della stessa             
legge, fissando gli obiettivi che con esso devono essere raggiunti;             
tutto quanto sopra letto e condiviso,                                           
stipulano il seguente Accordo.                                                  
Articolo 1                                                                      
Recepimento delle premesse                                                      
1. Le premesse di cui sopra e gli Allegati A e B fanno parte                    
integrante e sostanziale del presente Accordo, in quanto ne                     
rappresentano gli obiettivi da realizzare.                                      
Articolo 2                                                                      
Finalita' dell'Accordo                                                          
1. II presente Accordo e' finalizzato a realizzare una forma di                 
collaborazione istituzionale che impegni le parti a garantire la                
corretta gestione della tutela del territorio, la valutazione                   
consapevole delle trasformazioni e la salvaguardia dei valori                   
storici, culturali, naturalistici e paesaggistici, attraverso il                
riconoscimento di un quadro di riferimento strumentale e normativo              
che sia univoco e condiviso.                                                    
Articolo 3                                                                      
Rapporti tra gli Enti                                                           
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 114 della Costituzione,                    
l'Accordo promuove lo sviluppo di un rapporto collaborativo e                   
paritario tra gli Enti preposti alla tutela del paesaggio nella                 
regione Emilia-Romagna, finalizzato alla gestione del territorio e              
dei suoi valori e in attuazione dei principi di sussidiarieta',                 
adeguatezza e differenziazione.                                                 
Articolo 4                                                                      
Ambito di applicazione                                                          
1. II recepimento negli strumenti urbanistici delle aree soggette a             
vincolo paesaggistico effettuata dai Comuni in attuazione dell'art.             
46, comma 4 e seguenti, della L.R. 31/02, costituisce, congiuntamente           
alle norme fissate dal PTPR cosi' come specificate dal PTCP, il                 
riferimento unico per l'applicazione delle procedure di                         
autorizzazione paesaggistica.                                                   
Art. 5                                                                          
Procedimenti in materia paesaggistica                                           
1. Le Parti, ai fini della gestione della tutela del territorio,                
concordano di applicare i criteri e i principi riportati negli                  
Allegati A e B al presente Accordo, in attuazione delle disposizioni            
del Titolo II del TU 490/99 oltre che dei contenuti e della normativa           
regionale in materia.                                                           
Articolo 6                                                                      
Pianificazione condivisa                                                        
1. Al fine di pervenire alla condivisione delle modalita' e dei                 
livelli di trasformazione del territorio, i Comuni, nell'elaborare              
gli strumenti di pianificazione a scala comunale che recepiscano la             
disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio, avviano speciali           
forme di collaborazione con la Regione e le Soprintendenze.                     
2. Le forme di collaborazione di cui al presente articolo, devono               
essere attivate in via prioritaria nei Comuni ove si riscontri un               
valore paesaggistico del territorio di indiscussa rilevanza o una               
forte presenza di vincoli paesaggistici e ambientali.                           
3. Le Soprintendenze di settore competenti in materia vengono                   
convocate ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/00 alla Conferenza di             
Pianificazione prevista dal procedimento di predisposizione dei piani           
comunali, e si impegnano a partecipare al fine di pervenire alla                
condivisione dei livelli di tutela e dei conseguenti obiettivi di               
qualita' paesistica del territorio comunale.                                    
4. A seguito dell'approvazione del Piano comunale, qualora i                    
contenuti finali siano gia' stati condivisi dalla Soprintendenza in             
sede di Conferenza di Pianificazione, i Comuni e la Soprintendenza              
sottoscrivono un'intesa finalizzata a realizzare forme di                       
semplificazione e accelerazione amministrativa del procedimento                 
autorizzativo, per determinate categorie di opere o di intervento, in           
base alla loro diversificata incidenza sul paesaggio e sui valori               
espressi dal territorio.                                                        
Articolo 7                                                                      
Apposizione e modifica dei vincoli paesaggistici                                
1. La Regione e la Soprintendenza regionale definiscono d'intesa                
criteri per l'apposizione e la modifica dei vincoli                             
paesaggistico-ambientali di cui all'art. 140 del TU 490/99, affinche'           
questi risultino integrativi della tutela realizzata dalla                      
pianificazione regionale, cosi' da costituire un sistema unitario,              
riconoscibile e condiviso, finalizzato a identificare i valori                  
rappresentativi del patrimonio paesaggistico e culturale del                    
territorio emiliano-romagnolo.                                                  
2. I PTCP costituiscono la sede ordinaria per la definizione della              
disciplina speciale di tutela delle aree assoggettate a vincolo                 
paesaggistico-ambientale, oltre che per la verifica del sistema                 
vincolistico esistente relativamente alla apposizione di nuovi                  
vincoli ovvero alla modifica di quelli esistenti.                               
3. Le Province, nell'ambito dell'attivita' di redazione o di                    
aggiornamento dei PTCP, provvedono alla definizione del sistema dei             
valori del proprio territorio, anche attraverso la verifica dei                 
vincoli esistenti sulla base dei criteri di cui al comma 1 e in                 
accordo con la Soprintendenza di settore competente in materia,                 
formulando proposte di modifica ovvero di apposizione di nuovi                  
vincoli, al fine di realizzare l'integrazione degli strumenti di                
tutela.                                                                         
4. Le proposte formulate dalle Province a seguito dello svolgimento             
dell'attivita' di cui al comma precedente, sono presentate alle                 
Commissioni provinciali per le bellezze naturali, le quali avviano il           
procedimento di cui all'art. 8 della L.R. 26/78, come sostituito                
dall'art. 10 della L.R. 6/95, predisponendo, nel contempo, la                   
specifica normativa sugli interventi e usi ammissibili dei beni                 
paesaggistico-ambientali tutelati, integrativa della tutela                     
realizzata dalla pianificazione regionale. I beni inseriti negli                
elenchi di cui all'art. 140 del TU 490/99 sono esplicitamente                   
individuati nella cartografia dei PTCP.                                         
Articolo 8                                                                      
Corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici                                 
1. L'attivita' di verifica dei vincoli paesaggistici di cui al                  
precedente art. 7, e' estesa anche ai corsi d'acqua pubblici di cui             
all'art. 146, comma 1, lettera c) del DLgs 490/99, al fine di                   
perfezionare il procedimento previsto al comma 3 del medesimo                   
articolo, gia' avviato dalla Giunta regionale con la deliberazione n.           
2531 del 29 dicembre 2000.                                                      
2. Saranno oggetto della suddetta verifica anche i corsi d'acqua                
considerati paesaggisticamente irrilevanti dalla Regione nella                  
attivita' di ricognizione gia' effettuata e per i quali sia stata               
eventualmente formulata proposta di conferma del vincolo da parte del           
Ministero, al fine di verificarne tra le Parti l'effettivita' del               
valore paesaggistico.                                                           
Articolo 9                                                                      
Autorizzazioni paesaggistiche                                                   
1. E' competenza del Comune rilasciare l'autorizzazione paesaggistica           
sulla base del parere della Commissione per la qualita'                         
architettonica e il paesaggio.                                                  
2. La Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio                 
formula la valutazione di merito sulla proposta di trasformazione               
territoriale, attraverso la quale il Comune persegue l'obiettivo del            
miglioramento della qualita' del progetto, dell'opera architettonica            
e del contesto paesaggistico in cui questa si inserisce.                        
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, la           
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio, sulla base           
della documentazione di cui all'Allegato B e della verifica di                  
conformita' alla pianificazione sovraordinata, si esprime in merito             
alla compatibilita' dell'intervento di trasformazione proposto con la           
salvaguardia dei valori paesaggistico-ambientali.                               
4. La verifica di conformita' alla pianificazione sovraordinata                 
svolta dal Responsabile dello Sportello Unico e la valutazione                  
paesaggistica formulata dalla Commissione per la qualita'                       
architettonica e il paesaggio, fatto salvo quanto previsto dall'art.            
3, comma 3 della L.R. 31/02, formano la motivazione della                       
autorizzazione paesaggistica in base alla quale il Comune da' atto              
della propria decisione in merito all'intervento proposto.                      
5. La Regione Emilia-Romagna promuove, anche attraverso specifiche              
forme di finanziamento, l'istituzione di Commissioni per la qualita'            
architettonica e il paesaggio anche in forma associata tra piu'                 
Comuni.                                                                         
Articolo 10                                                                     
Specifiche forme di intesa                                                      
1. La Regione, il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali e gli           
Enti locali interessati, s'impegnano a realizzare forme di                      
collaborazione e di risoluzione in specifiche situazioni nelle quali            
la gestione della tutela paesaggistica risulti particolarmente                  
complessa e problematica.                                                       
2. Qualora insorgano contrasti in relazione agli ambiti di                      
applicazione e ai contenuti della legislazione in materia di                    
paesaggio, le Parti firmatarie ricercano una interpretazione                    
condivisa della normativa vigente.                                              
Articolo 11                                                                     
Conferenze dei Servizi                                                          
1. Il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, e per esso le              
Soprintendenze di settore competenti in materia, s'impegna a                    
partecipare alle conferenze dei servizi indette dalle Parti al fine             
di realizzare una attivita' preventiva di semplificazione delle                 
procedure di assenso ai progetti di trasformazione paesaggistica.               
2. Qualora sia il Comune sia la Soprintendenza diano il proprio                 
assenso al progetto, il provvedimento finale della conferenza                   
sostituisce l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 151 del TU           
490/99, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della              
Legge 241/90, e successive modifiche e integrazioni.                            
3. Al fine di agevolare la partecipazione delle Soprintendenze, le              
conferenze di servizi sono indette presso la sede della                         
Amministrazione provinciale competente per territorio ovvero presso             
la sede del Comune capoluogo. Per lo stesso motivo, le convocazioni             
dovranno avere carattere periodico e prevedere l'esame di piu'                  
oggetti, secondo un calendario preventivamente concordato con la                
Soprintendenza.                                                                 
Articolo 12                                                                     
Adeguamento della pianificazione paesistica                                     
1. Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo tra il Ministro-Regioni-Province           
autonome del 19 aprile 2001, la Regione Emilia-Romagna si impegna a             
promuovere la partecipazione della Soprintendenza regionale e delle             
Soprintendenze di settore competenti in materia, alle eventuali                 
attivita' di adeguamento della pianificazione paesistica regionale              
agli obiettivi della Convenzione europea del paesaggio.                         
Articolo 13                                                                     
Monitoraggio                                                                    
1. Le Parti si impegnano a realizzare il potenziamento e                        
l'integrazione delle rispettive banche dati, relative ai vincoli e a            
renderli disponibili anche al fine di consentire ai Comuni di                   
realizzare la Carta Unica del territorio, di cui all'art. 19 della              
L.R. 20/00.                                                                     
2. Allo scopo di realizzare un flusso informativo finalizzato                   
all'analisi e alla valutazione delle trasformazioni del paesaggio, le           
Parti definiscono i dati e le informazioni che dovranno essere                  
raccolte dai Comuni, nonche' i tempi e le modalita' di trasmissione             
degli stessi alla Regione, in attuazione dell'art. 47 della L.R.                
31/02.                                                                          
Articolo 14                                                                     
Tutela attiva del paesaggio                                                     
1. La Regione Emilia-Romagna ed il Ministero per i Beni e le                    
Attivita' culturali promuovono, attraverso specifici finanziamenti,             
l'attuazione di progetti pilota rivolti alla realizzazione degli                
obiettivi di qualita' fissati dalla Convenzione europea del paesaggio           
e delle forme di pianificazione condivisa di cui al comma 3 dell'art.           
150 del TU 490/99.                                                              
2. I progetti pilota perseguono i seguenti obiettivi: mantenimento              
delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie;               
previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di            
valori riconosciuti; riqualificazione delle parti compromesse o                 
degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la                 
creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati.                      
3. La suddetta sperimentazione verra' condotta in collaborazione con            
le Soprintendenze, le Province e i Comuni, o loro associazioni, nei             
cui territori si riscontrino le condizioni per realizzare gli                   
obiettivi di cui al comma precedente, al fine di creare modelli                 
progettuali applicabili all'intero territorio regionale.                        
Articolo 15                                                                     
Attivita' di formazione                                                         
1. In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 46, comma 3 della              
L.R. 31/02 la Regione promuove, d'intesa con le Parti stipulanti, e             
in collaborazione con le Universita' e gli Ordini professionali,                
attivita' di formazione di alta specializzazione indirizzata ai                 
componenti delle Commissioni per la qualita' architettonica e il                
paesaggio e ai professionisti del settore pubblico e privato.                   
2. La formazione ha prioritariamente la funzione di fornire strumenti           
per una corretta valutazione dei progetti, per il miglioramento delle           
loro qualita' e per il corretto inserimento degli interventi nel                
contesto paesaggistico-ambientale.                                              
Articolo 16                                                                     
Adeguamento normativo                                                           
1. Nel caso di sopravvenute modifiche normative in materia, che                 
influiscano sulle attivita' previste del presente Accordo, le Parti             
concordano di effettuare d'intesa i necessari adeguamenti attraverso            
una procedura semplificata.                                                     
Articolo 17                                                                     
Gruppo di coordinamento                                                         
1. Con determinazione del Direttore generale regionale competente per           
materia, viene istituito un gruppo di coordinamento, composto da                
rappresentanti designati dalle Parti contraenti, che avra' il compito           
di organizzare e soprintendere alle attivita' per il raggiungimento             
degli obiettivi fissati dal presente Accordo, vigilando sulla loro              
attuazione.                                                                     
Roma, 9 ottobre 2003                                                            
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI                                 
Giuliano Urbani                                                                 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                      
Vasco Errani                                                                    
COORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI                                                  
EMILIA-ROMAGNA                                                                  
per conto di                                                                    
ANCI                                                                            
UPI                                                                             
LEGAUTONOMIE                                                                    
UNCEM                                                                           
Antonio Gioiellieri                                                             
ALLEGATO A                                                                      
L'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i Beni e le           
Attivita' culturali e l'Associazione delle Autonomie locali ha per              
fondamento la condivisione e l'accettazione dei principi fissati                
dalla normativa statale e regionale e dalla piu' recente e                      
consolidata giurisprudenza, che di frequente e' stata investita del             
compito di dare la propria interpretazione in materia. La gestione              
della tutela del paesaggio, infatti, ha sempre risentito della                  
compresenza e della sovrapposizione degli strumenti di tutela                   
previsti dall'ordinamento, fatto che ha causato spesso difficolta' ed           
incertezze nell'applicazione pratica delle procedure. Si ritiene,               
opportuno, quindi, richiamare i principi derivanti dalla                        
interpretazione giurisprudenziale, in particolare per quanto riguarda           
l'articolazione delle competenze tra Stato e Regioni, la procedura di           
individuazione e apposizione del vincolo paesaggistico, la gestione             
degli strumenti di tutela, oltre che il potere statale di                       
annullamento del nulla osta paesaggistico, al fine di definire i                
punti cardine su cui si basa la disciplina del paesaggio e il                   
necessario rapporto di collaborazione tra gli Enti.                             
Ambito di applicazione della tutela paesaggistica                               
L'art. 9 Cost., elevando la tutela del paesaggio a rango di principio           
primario dell'ordinamento, ha inteso consentire che essa debba essere           
improntata ai principi di integralita' e globalita', concernendo,               
pertanto, l'intero territorio al fine di salvaguardarne il valore               
estetico-culturale, pur nella considerazione delle specificita' e               
differenze che ne caratterizzano il profilo storico-culturale,                  
naturalistico e morfologico (Corte Cost., 27 giugno 1986, n. 151).              
La tutela del paesaggio, pertanto, deve avere primariamente carattere           
dinamico e gestionale, superando l'ottica meramente conservativa ed             
estetica delle "bellezze naturali" individuate da provvedimenti                 
amministrativi specifici e puntuali, per trovare piu' ampio respiro             
nel riconoscimento delle risorse paesistiche di vaste aree del                  
territorio, per le quali dettare, attraverso la pianificazione                  
paesaggistica, una normativa d'uso e di valorizzazione graduata e               
differenziata sulla base del riconosciuto valore ambientale e                   
culturale, delle specificita' dei luoghi, degli strumenti di tutela e           
di controllo delle trasformazioni.                                              
Articolazione delle competenze tra Stato e Regioni                              
Le competenze statali e regionali in materia di paesaggio sono                  
articolate in un rapporto di integrazione fondato sul principio della           
leale collaborazione fra gli Enti, in base al quale i compiti di                
gestione sono attribuiti ordinariamente alla Regione, mentre i                  
compiti relativi alla tutela e alla vigilanza sono svolti in forma              
concorrente, come gia' riconosciuto dal Testo Unico 490/99.                     
Gli strumenti di tutela del paesaggio                                           
II piano territoriale paesistico o urbanistico-territoriale, gia'               
previsto dalla Legge 431/85 ed ora dall'art. 149 del TU 490/99, e' lo           
strumento che garantisce la tutela dinamica e globale del territorio            
in attuazione dell'art. 9 Cost. Il piano infatti, individuando i                
valori territoriali e definendo gli ambiti di tutela e                          
valorizzazione, determina la normativa d'uso e di valorizzazione                
ambientale e paesaggistica dell'intero territorio, e risulta percio'            
essenziale alla programmata e razionale gestione del paesaggio,                 
permettendo di evitare valutazioni episodiche e non coordinate al               
contesto ambientale e paesaggistico dei luoghi.                                 
Le caratteristiche funzionali della pianificazione paesistica                   
permettono di realizzare la necessaria integrazione con il sistema di           
tutela costituito dai vincoli paesaggistici imposti a singoli beni e            
localita' in forza di provvedimenti amministrativi o normativi.                 
Infatti, sia i vincoli paesaggistici disposti dall'Amministrazione ai           
sensi dell'art. 139 del TU 490/99 (ex Legge 1497/39), sia i vincoli             
ope legis su intere categorie di beni individuate di cui all'art. 146           
dello stesso Testo Unico (ex art. 1 della Legge 431/85) sia infine i            
vincoli di immodificabilita' assoluta fino alla redazione dei piani             
paesistici dei beni e delle localita' individuate ai sensi del DM 21            
settembre 1984 (cosiddetti Galassini), coordinandosi con il piano,              
completano la disciplina gia' determinata dalla pianificazione                  
paesistica, consentendo in tal modo di evitare la frammentarieta'               
della tutela.                                                                   
L'integrazione dei sistemi di tutela e la conseguente predefinizione            
della disciplina delle aree aventi valore paesaggistico, favorisce la           
certezza giuridica dei limiti e delle condizioni all'uso e alle                 
trasformazioni di tutto il territorio, cosi' da realizzare la tutela            
globale voluta dalla Costituzione.                                              
La pianificazione paesistica regionale                                          
La tutela paesistica nella Regione Emilia-Romagna e' garantita dalla            
pianificazione territoriale regionale, cosi' come realizzata dal                
PTPR, oltre che dai PTCP e dai PRG che ne danno attuazione.                     
La Regione Emilia-Romagna, nel sottoporre a specifica normativa d'uso           
e di valorizzazione il proprio territorio attraverso la redazione del           
Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), che ha natura di                
piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei                 
valori paesistici ed ambientali (Corte Cost., 26 giugno 1990, n. 327;           
TAR Emilia-Romagna, 8 febbraio 2002, n. 366), ha considerato i                  
vincoli paesaggistici presenti nel territorio regionale,                        
ricomprendendoli nella disciplina di piano.                                     
Il piano regionale e' l'esito di un'attivita' di analisi del                    
territorio, finalizzata all'individuazione delle specifiche                     
caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfologiche; esso           
ha indicato le aree di tutela e i sistemi del territorio regionale              
determinandone il regime d'uso, allo scopo di predefinire, in base a            
principi e livelli di valore preordinati, le modificazioni                      
compatibili attraverso la predisposizione di norme costituenti                  
prescrizioni cogenti, indirizzi e direttive destinati a prevalere               
sulla pianificazione locale con esso incompatibili.                             
Le previsioni e le zonizzazioni dettate dal PTPR sono successivamente           
state attuate dai Piani territoriali di coordinamento provinciale               
(PTCP), e dai Piani comunali, ai quali e' stato dato il compito di              
approfondire le suddette previsioni, al fine di specificarle ed                 
integrarle conformandole alle caratteristiche del proprio                       
territorio.                                                                     
Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 20/00, i Piani territoriali di                 
coordinamento provinciale adeguati al PTPR costituiscono, in materia            
di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli                    
strumenti comunali di pianificazione e per l'attivita'                          
amministrativa. Nel momento in cui la pianificazione urbanistica                
comunale abbia recepito e coordinato le prescrizioni e i vincoli                
territoriali, paesaggistici e ambientali che derivano da piani                  
sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da                
previsioni legislative, essa costituisce la Carta Unica del                     
territorio di cui all'art. 19 della L.R. 20/00, e rappresenta                   
l'esclusivo riferimento per la pianificazione e per la verifica di              
conformita' urbanistica ed edilizia, anche per i primari profili che            
attengono alla tutela del paesaggio.                                            
Individuazione e apposizione dei vincoli paesaggistici                          
Al fine di esercitare la competenza relativa alla individuazione e              
apposizione del vincolo paesaggistico, la Regione Emilia-Romagna ha             
istituito, con l'art. 8 della L.R. 26/78, le Commissioni provinciali            
per le bellezze naturali, alle quali e' affidato il potere di                   
modificare la cartografia del PTPR, assoggettando alla disciplina di            
tutela e valorizzazione ulteriori aree che presentino le                        
caratteristiche delle zone previste dal PTPR, cosi' da garantire loro           
l'applicazione del regime piu' congruo tra quelli assicurati dalle              
disposizioni del piano.                                                         
Inoltre, e' attribuito alle stesse Commissioni provinciali il compito           
di individuare elementi meritevoli di tutela, non adeguatamente                 
salvaguardati dalle norme del piano, tali da determinare la proposta            
di apposizione di nuovi vincoli paesaggistici, che sono oggetto di              
approvazione da parte della Giunta regionale. Con la proposta di                
vincolo, la Commissione deve dettare la normativa sugli interventi e            
usi ammissibili, al fine di realizzare la tutela piu' idonea allo               
specifico bene e di assicurare la valorizzazione                                
paesaggistico-ambientale del territorio. Ai sensi del comma 6 del               
suddetto art. 8, in seguito alla approvazione regionale i vincoli               
cosi' individuati costituiscono parte integrante del PTPR.                      
Resta salvo il potere integrativo di individuazione dei beni da                 
assoggettare a vincolo paesaggistico in capo al Ministero per i Beni            
e le Attivita' culturali, ai sensi dell'art. 144 del Testo Unico                
490/99. Questa individuazione deve in ogni caso essere svolta                   
prioritariamente nell'ambito delle attivita' di redazione e                     
aggiornamento dei PTCP, ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente                 
Accordo.                                                                        
Autorizzazione paesaggistica                                                    
La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui              
all'art. 151 del TU 490/99 e' stata attribuita ai Comuni gia' dalla             
L.R. 26/78. Ai sensi della L.R. 31/02, il provvedimento di rilascio             
viene emanato dal Dirigente responsabile dello Sportello Unico per              
l'edilizia, previo parere, obbligatorio e non vincolante, della                 
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio. Il                   
Ministero conserva un potere di intervento sia su richiesta                     
dell'interessato in caso di inerzia del Comune (art. 151, comma 5 del           
TU 490/99), sia in caso di interventi relativi a opere pubbliche                
(art. 156 del TU 490/99).                                                       
L'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata, in base ad               
idonea istruttoria, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla              
presentazione della domanda; in sede di esame della domanda di                  
autorizzazione, il Comune deve rispettare il principio della leale              
collaborazione tra gli Enti, oltre che i principi di legittimita'               
degli atti amministrativi (Cons. di Stato, 14 dicembre 2001, n. 9).             
La valutazione di compatibilita' paesaggistica del progetto proposto            
deve in primo luogo essere coerente alle previsioni del PTPR, cosi'             
come specificato ed integrato dai PTCP e dai Piani comunali, oltre              
che verificare la concreta incidenza delle opere sui valori e sul               
contesto ambientale.                                                            
A norma dell'art. 94 della L.R. 3/99, nell'esaminare i contenuti                
della domanda di autorizzazione relativa agli ambiti soggetti al                
vincolo di cui all'art. 146 del TU 490/99, il Comune si attiene alla            
disciplina dettata dagli strumenti di pianificazione territoriale, in           
quanto attuativi del PTPR; nelle zone sulle quali incidano vincoli              
puntuali, l'ulteriore parametro di riferimento sara' costituito dalle           
specifiche motivazioni e dalle disposizioni prescritte dal                      
provvedimento di apposizione del vincolo.                                       
L'autorizzazione paesaggistica deve essere sostenuta da una adeguata            
motivazione, anche quando consista in un provvedimento positivo.                
Funzione della motivazione e' quella di permettere la ricostruzione             
dell'iter logico seguito dal Comune in ordine al giudizio di                    
compatibilita' del progetto proposto con la tutela dei luoghi. Il               
contenuto della motivazione e' costituito dalla verifica di                     
conformita' alla pianificazione paesistica oltre che dalla                      
valutazione in ordine agli aspetti compositivi e architettonici                 
dell'intervento e al suo inserimento nel contesto paesaggistico e               
ambientale. L'esame dell'intervento proposto deve essere effettuato             
prendendo in considerazione il progetto nella sua globalita'. Secondo           
la giurisprudenza, quando la valutazione di compatibilita' effettuata           
dal Comune sia basata sulla mancata considerazione di un rilevante              
elemento di fatto, essa si traduce in una oggettiva deroga del                  
vincolo, che si risolve in una autorizzazione illegittima per                   
sviamento o travisamento (tra le ultime, Cons. di Stato, Sez. VI, 13            
febbraio 2001, n. 685). E' facolta' dell'Amministrazione comunale,              
nel rilasciare il nulla osta, introdurre nel provvedimento puntuali             
prescrizioni finalizzate alla mitigazione degli eventuali effetti               
negativi dell'intervento proposto sul contesto ambientale e                     
paesaggistico.                                                                  
L'autorizzazione paesaggistica costituisce un provvedimento autonomo            
rispetto all'atto di concessione edilizia. La valutazione                       
paesaggistica precede e condiziona il provvedimento urbanistico senza           
che tale valutazione di compatibilita' sia in qualche modo                      
condizionata dalla scelte urbanistiche comunali (Cons. di Stato, Sez.           
II, 31 marzo 1999, n. 268).                                                     
Potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica                        
In attuazione del principio di integrazione delle competenze in                 
materia, a seguito del rilascio della autorizzazione paesaggistica il           
procedimento prosegue in una fase, necessaria e non autonoma, nella             
quale il Ministero, e per esso la Soprintendenza locale, entro il               
termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della documentazione,           
ha la facolta' di annullarla in caso rilevi vizi di legittimita'                
dell'atto amministrativo. Solo allo scadere di tale termine l'atto              
autorizzatorio puo' considerarsi perfetto e produttivo di effetti               
giuridici; nel caso in cui l'Amministrazione statale non si pronunci            
entro il termine, l'autorizzazione produce immediatamente i suoi                
effetti.                                                                        
Il termine perentorio dei 60 giorni, che attiene esclusivamente                 
all'esercizio del potere di annullamento e non comprende anche                  
l'ulteriore fase di comunicazione o notificazione all'interessato               
(tra le tante, Cons. di Stato, Sez. V, 15 settembre 1997, n. 963),              
decorre dalla ricezione da parte della Soprintendenza                           
dell'autorizzazione rilasciata, completa della documentazione                   
tecnico-amministrativa, predisposta in ottemperanza a quanto                    
stabilito nell'Allegato B, sulla cui base il provvedimento e' stato             
adottato. Nel caso di omessa o incompleta trasmissione della                    
documentazione in base alla quale il Comune si e' pronunciato, il               
termine di cui sopra non decorre; in questo caso, risulta legittima,            
e produce l'interruzione del termine previsto dalla legge, la                   
richiesta di integrazione documentale da parte della Soprintendenza             
relativamente agli elementi conoscitivi e valutativi definiti                   
dall'Allegato B.                                                                
Nell'esercizio dell'attivita' di competenza, la Soprintendenza non              
puo' effettuare una propria valutazione tecnico-discrezionale sugli             
interessi in conflitto e sul valore che deve in concreto prevalere;             
il provvedimento statale di annullamento non puo' basarsi                       
esclusivamente sulla apodittica affermazione del pregiudizio del                
valore ambientale e paesaggistico, ma deve invece fondarsi sulla                
constatazione dell'esistenza di circostanze di fatto ed elementi                
specifici che il Comune non abbia considerato o che abbia valutato in           
modo irrazionale, in contrasto con il principio di leale                        
collaborazione o con gli altri principi di legittimita' dell'azione             
amministrativa. Inoltre, la Soprintendenza non ha la facolta' di                
imporre modifiche o di subordinare l'efficacia dell'atto                        
all'adeguamento del progetto a proprie valutazioni in difformita'               
alle valutazioni regionali (Cons. di Stato, Ad. plen., 14 dicembre              
2001, n. 9).                                                                    
La giurisprudenza e' ferma nel ritenere che l'autorizzazione                    
paesaggistica puo' essere annullata esclusivamente quando risulti               
illegittima, per vizio di incompetenza, di violazione di legge o di             
eccesso di potere, in tutti i suoi profili (travisamento dei fatti,             
sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria,                   
illogicita' manifesta, incoerenza) e non anche per ragioni di merito            
(Cons. di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2000, n. 4345; Ad. plen., 14                 
dicembre 2001, n. 9).                                                           
Risulta pertanto chiaro che assume un ruolo determinante in tale fase           
la motivazione posta alla base del rilascio dell'autorizzazione da              
parte del Comune, in quanto deve essere immediatamente riconoscibile            
l'iter logico che ha portato l'Amministrazione comunale a risolversi            
in tal senso; lo stesso provvedimento ministeriale di annullamento              
della autorizzazione paesaggistica deve essere congruamente motivato,           
nel senso che devono essere evidenziate le carenze dell'attivita'               
procedimentale del Comune e tutti i profili che si ritengano causa              
dell'illegittimita' del provvedimento (Cons. di Stato, Ad. plen., 14            
dicembre 2001, n. 9; Sez. VI, 21 maggio 2002, n. 6665).                         
Conferenze di Servizi                                                           
Le valutazioni paesaggistiche sul progetto di trasformazione proposto           
possono essere effettuate contestualmente da parte delle                        
Amministrazioni coinvolte anche in sede di Conferenza dei Servizi. Ad           
esse si applica la disciplina di cui agli artt. 14 e seguenti della             
Legge 241/90, e successive modifiche e integrazioni.                            
Al fine di realizzare compiutamente l'istituto della Conferenza dei             
Servizi, e' opportuno che il Comune interessato invii la                        
documentazione completa del progetto proposto (per i cui contenuti si           
rinvia alle indicazioni dell'Allegato B) agli Enti coinvolti nel                
procedimento, in tempo utile per permetterne l'esame preliminare.               
L'esercizio del potere di riesame e di annullamento previsto                    
dall'art. 151 del TU 490/99 resta assorbito nella procedura innestata           
con la stessa Conferenza. In caso di dissenso della Soprintendenza in           
seno alla Conferenza, la determinazione finale e conclusiva a                   
componimento dei contrastanti interessi in gioco viene assunta dal              
Consiglio dei Ministri, in sede di alta amministrazione. Nel caso in            
cui, invece, il Ministero o la Soprintendenza esprimano il loro                 
assenso al progetto, opera il meccanismo in base al quale il                    
provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,              
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, ai               
sensi dell'art. 14 ter, comma 9 della Legge 241/90, e pertanto il               
potere di riesame non puo' essere successivamente esercitato (Cons.             
di Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; Sez. II, Parere 6                  
febbraio 2002, n. 2457).                                                        
Autorizzazione ex post                                                          
II Consiglio di Stato, ha ripetutamente affermato (in ultimo con il             
parere dell'Adunanza generale n. 2340/01 reso in data 11 aprile 2002)           
la possibilita' del rilascio dell'autorizzazione ex post a fini                 
paesaggistico-ambientali per gli abusi che rientrino nella                      
fattispecie dell'art. 13 della Legge 47/85 e ricadenti in area                  
vincolata. Il supremo organo di giustizia amministrativa, infatti, ha           
ritenuto che l'abusiva esecuzione di un'opera non impedisca di per              
se' all'Amministrazione preposta alla tutela di emettere                        
provvedimenti di autorizzazione postuma dell'intervento abusivamente            
eseguito, nella sua interezza o per parte di esso, determinando nel             
contempo i limiti e le condizioni della modalita' di rilascio.                  
Pertanto, considerato che in situazioni rientranti in tale                      
fattispecie e' possibile che l'interessato richieda al Comune                   
competente il rilascio dell'autorizzazione ex post, si ritiene                  
necessario fissare alcune disposizioni a riguardo tenendo presente              
che il rilascio del nulla osta paesaggistico prescinde dalla                    
sanatoria urbanistica dell'abuso, la quale risponde a valutazioni di            
tipo diverso e che si basa su una differente normativa.                         
In primo luogo, il Comune nell'esaminare l'intervento abusivo non               
deve essere condizionato dall'abuso conseguente alla realizzazione              
dell'opera ne' dalla sua sanabilita' urbanistica, mentre deve, in               
ogni caso, verificare la mancata produzione di effetti                          
pregiudizievoli dell'opera gia' eseguita in relazione allo stato dei            
luoghi antecedente alla realizzazione dell'opera, dandone adeguata              
motivazione nel provvedimento autorizzativo. Al contrario, il                   
giudizio dovra' essere negativo, e quindi prevedere la possibilita'             
di demolire le opere abusive, ove il confronto dimostri che l'opera             
realizzata abbia prodotto effetti negativi ovvero distruttivi nei               
confronti del bene sottoposto a tutela.                                         
A tale scopo, l'interessato ha l'obbligo di produrre, oltre alla                
normale documentazione da presentare al momento della richiesta di              
autorizzazione, la documentazione attestante l'effettivo attuale                
stato dei luoghi cosi' come modificati dall'intervento, in modo tale            
da confrontarlo con la descrizione dettagliata della situazione                 
paesaggistica e ambientale precedente all'intervento abusivo.                   
L'esame avra' quindi per oggetto la valutazione di compatibilita'               
dell'opera gia' eseguita con i valori paesaggistico-ambientali alla             
luce delle ordinarie verifiche prescritte in caso di autorizzazione             
paesaggistica, e quindi relative alla conformita' dell'intervento con           
le prescrizioni contenute nella pianificazione di riferimento; alla             
coerenza dello stesso con gli obiettivi di qualita' paesistica; alla            
sua congruita' con i valori riconosciuti dal vincolo; infine, alla              
correttezza, formale e sostanziale, dell'intervento in merito al suo            
inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.                    
possibile, inoltre, che in sede di esame della richiesta di                     
autorizzazione postuma la Commissione per la qualita' architettonica            
e il paesaggio rilevi che la incompatibilita' dell'opera eseguita               
derivi da connotati morfologici o particolari costruttivi non                   
compatibili con la ragione del vincolo, i quali, pertanto, potranno             
essere oggetto di precise prescrizioni finalizzate al loro                      
superamento, allo scopo di assicurare l'inserimento paesaggistico               
dell'intervento.                                                                
L'autorizzazione in sanatoria, che produce i suoi effetti dal momento           
in cui viene emanato il relativo provvedimento, non costituisce un              
pieno equipollente sul versante degli effetti dell'autorizzazione               
preventiva. Infatti, il suo rilascio non esclude il dovere della                
competente Amministrazione comunale di infliggere la sanzione                   
pecuniaria di cui all'art. 164 del TU 490/99, fermi restando gli                
ulteriori profili di responsabilita' previsti dall'ordinamento. In              
buona sostanza, la verifica della compatibilita' ambientale svolta              
successivamente alla realizzazione dell'opera, se anche non produce             
danno all'integrita' paesaggistica, non cancella la compromissione              
sostanziale dell'obbligo di conseguire in via preventiva il titolo di           
assenso necessario all'intervento modificativo dello stato dei                  
luoghi. Pertanto, il provvedimento di irrogazione della sanzione                
pecuniaria deve essere considerato parte integrante della                       
documentazione finalizzata al rilascio del nulla osta, e quindi sara'           
inviato alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e              
per il paesaggio, assieme allo stesso nulla osta e alla                         
documentazione relativa, costituendo l'insieme di tutti questi                  
elementi la documentazione complessiva in base alla quale il Comune             
si e' determinato al rilascio del provvedimento.                                
Resta integro il potere statale di annullamento della autorizzazione            
paesaggistica di cui all'art. 151 del Testo Unico 490/99, e pertanto            
nella procedura relativa dovranno essere applicate le indicazioni e             
le prescrizioni stabilite dal presente Accordo.                                 
ALLEGATO B                                                                      
II sistema di tutela cosi' come descritto dalla normativa e dalla               
evolutiva interpretazione giurisprudenziale mostra uno dei punti piu'           
critici nella assenza di criteri e principi univoci che disciplinino            
l'attivita' di valutazione delle trasformazioni del territorio. Tale            
valutazione, che, sulla base dei valori riconosciuti o riconoscibili            
e dei caratteri peculiari presenti nell'area dell'intervento, muove             
dalla comparazione tra lo stato attuale del luogo e la situazione che           
potra' assumere a seguito della realizzazione dell'opera progettata,            
deve infatti necessariamente fondarsi su una adeguata documentazione            
atta a consentire al Comune di pervenire ad un giudizio consapevole.            
La mancanza di un indirizzo univoco in merito, ha favorito il                   
consolidamento di un potere discrezionale di decisione in capo alle             
Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento di                         
autorizzazione paesaggistica, sia in fase di rilascio sia in quella             
di esercizio del potere di riesame, con la conseguenza di non                   
realizzare la necessaria uniformita' di valutazione dei singoli                 
progetti da parte delle stesse Amministrazioni. D'altra parte, la               
necessita' di corredare il provvedimento autorizzatorio con una                 
adeguata motivazione, che dia atto della correttezza e congruita'               
dell'esame svolto dal Comune sulla base della documentazione                    
presentata, mette in evidenza chiaramente l'opportunita' di                     
determinare elementi e modalita' del procedimento che siano condivisi           
dalle Amministrazioni interessate e che favoriscano l'accelerazione e           
la semplificazione della procedura, la quale inoltre in tal modo                
risulta piu' trasparente per il cittadino.                                      
Si e' ritenuto pertanto, nell'ambito dell'Accordo tra il Ministero,             
la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Autonomie locali, di           
individuare i criteri e le modalita' che prioritariamente orientino             
l'attivita' di valutazione svolta dai Comuni e dalle Commissioni per            
la qualita' architettonica e il paesaggio in sede di esame degli                
interventi di trasformazione in area tutelata, in quanto tale analisi           
e' necessaria al raggiungimento di un corretto e consapevole giudizio           
di merito sui progetti di trasformazione da parte dei Comuni. La                
finalita' e' quella non soltanto di precisare l'ambito di                       
applicazione della procedura di autorizzazione paesistica, tentando             
un suo snellimento, ma anche e soprattutto quella di condividere tra            
le Amministrazioni interessate gli obiettivi cui deve tendere                   
l'attivita' di controllo e valutazione delle trasformazioni del                 
territorio e la documentazione ritenuta a tal fine necessaria. Si               
sottolinea, inoltre, l'opportunita' di valutare le proposte di                  
trasformazione nel merito del contesto locale, tenendo presente che             
il concetto di paesaggio risulta definito sia dall'oggettivita' dei             
caratteri fisici del territorio sia dalla soggettivita' con cui tali            
caratteri vengono recepiti in rapporto alle differenti articolazioni            
culturali cosi' come indicato dalla Convenzione europea che definisce           
il paesaggio come "una determinata parte del territorio, cosi' come             
e' percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione             
di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".                     
Resta, in ogni caso, salva in capo alle Commissioni per la qualita'             
architettonica e il paesaggio la competenza di definire i principi e            
i criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei             
pareri prevista dall'art. 3, comma 2, lett. c) della L.R. 31/02.                
Ambito di applicazione                                                          
In base al Testo Unico 490/99 sono soggetti a vincolo paesaggistico e           
pertanto sottoposti al procedimento di autorizzazione paesaggistica             
di cui all'art. 151 dello stesso decreto legislativo, gli interventi            
previsti nei seguenti ambiti:                                                   
- immobili o localita' compresi negli elenchi di cui all'art. 140 del           
Testo Unico, gia' art. 2 della Legge 1497/39, individuati e                     
perimetrati da provvedimenti amministrativi in quanto riconosciuti              
rientranti in una delle seguenti categorie di beni (art. 139 del                
Testo Unico 490/99):                                                            
- cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o             
singolarita' geologica (lett. a);                                               
- ville, giardini e parchi pubblici che si distinguono per la loro              
non comune bellezza (lett. b);                                                  
- complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto           
avente valore estetico e tradizionale (lett. c);                                
- bellezze panoramiche considerate come quadri, punti di vista o di             
belvedere dai quali si goda spettacolo di quelle bellezze (lett. d);            
- immobili e localita' oggetto di proposte di vincolo pubblicate                
successivamente alla data del 18 febbraio 1995 e per le quali non sia           
ancora stato emanato il provvedimento conclusivo da parte della                 
Giunta regionale ovvero del Ministero competente;                               
- zone sottoposte a vincolo di tutela paesistico ambientale in virtu'           
dei decreti ministeriali emanati ai sensi della Legge 431/85, ora               
art. 146 del Testo Unico;                                                       
- zone rientranti nelle categorie di cui all'art. 146, comma 1 del              
Testo Unico, gia' art. 1 della Legge 431/85, e che sono cosi'                   
individuati:                                                                    
- territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300            
metri dalla battigia, anche per i terreni elevati sul livello del               
mare (lett. a);                                                                 
- territori contermini a laghi compresi in una fascia della                     
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i                   
territori elevati sul livello del mare (lett. b);                               
- fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi dal Testo              
Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,            
approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o              
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett. c),              
cosi' come individuati dalla deliberazione della Giunta della Regione           
Emilia-Romagna del 29 dicembre 2000, n. 2531, con la quale, ai sensi            
dell'art. 146, comma 3, sono stati individuati i fiumi, torrenti e              
corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici;                                
- le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del               
mare per la catena alpina e i 1200 metri sul livello del mare per la            
catena appenninica e le isole (lett. d);                                        
- i ghiacciai e i circhi glaciali (lett. e);                                    
- i parchi e le riserve naturali e regionali, nonche' i territori di            
protezione esterna dei parchi (lett. f);                                        
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o              
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di                         
rimboschimento (lett. g);                                                       
- le aree assegnate alle Universita' agrarie e le zone gravate da usi           
civici (lett. h);                                                               
- le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976, n.             
448 (lett. i);                                                                  
- i vulcani (lett. l);                                                          
- le zone di interesse archeologico (lett. m).                                  
A seguito dell'attuazione dell'art. 46, comma 5 della L.R. 31/02, una           
volta approvata la variante al PRG relativa alla perimetrazione delle           
aree soggette a vincolo paesaggistico e delle aree di esclusione                
dallo stesso vincolo, questa costituisce l'unico riferimento per                
l'applicazione della procedura di autorizzazione paesaggistica.                 
Pertanto, i Comuni, attraverso la suddetta variante, sono chiamati a            
operare, ai fini di assicurare la certezza degli ambiti sottoposti a            
vincolo e quelli esclusi dallo stesso vincolo, la ricognizione non              
gia' delle zone omogenee individuate dai piani regolatori alla data             
del 6 settembre 1985, ma l'accertamento, ora per allora, delle parti            
del tessuto urbano che, alla data suddetta, presentavano le                     
caratteristiche proprie delle zone A e B secondo quanto definito                
dall'art. 2 del DM 1444/68. Tali ambiti sono costituiti dalle parti             
del territorio interessate da agglomerati urbani storici oppure dalle           
parti del territorio totalmente o parzialmente edificate nelle quali            
la superficie coperta dagli edifici esistenti non fosse inferiore a             
1/8 della superficie fondiaria delle zone e la densita' territoriale            
superiore a 1,5 mc/mq, ovvero delle parti dello stesso territorio               
urbano ricomprese nei Piani pluriennali di attuazione (PPA) previsti            
in zone diverse da quelle A e B, o, nei Comuni sprovvisti di tali               
strumenti urbanistici, delle aree che ricadevano all'interno delle              
perimetrazioni di centri edificati effettuate ai sensi dell'art. 18             
della Legge 22 ottobre 1971, n. 865. Questa verifica si impone in               
quanto le definizioni delle zone omogenee fissate dalla L.R. 47/78 si           
discostano da quelle determinate dal citato DM 1444/68. A tale scopo,           
i Comuni dovranno, innanzitutto, avere riguardo delle risultanze                
degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6 settembre 1985.             
Qualora, poi, alla stessa data risultasse adottato uno strumento                
urbanistico, approvato successivamente ad essa, destinato a dare una            
rappresentazione piu' aggiornata degli effettivi ambiti relativi agli           
agglomerati urbani che presentavano le caratteristiche proprie delle            
zone A e B, i Comuni dovranno tenere conto, altresi', delle                     
indicazioni di detti piani adottati, in quanto questi concorrono alla           
ricostruzione dell'effettivo stato del tessuto urbano nel periodo di            
riferimento. Deve essere, infine, sottolineato che i PPA adottati               
successivamente alla suddetta data del 6 settembre 1985, non                    
producono l'effetto di esonero dal vincolo concesso dall'art. 146 del           
Testo Unico.                                                                    
Considerato che si puo' con certezza sostenere che qualunque opera o            
intervento produce una forma di trasformazione del contesto                     
paesaggistico di riferimento, negli ambiti assoggettati a vincolo               
paesaggistico sono conscguentemente oggetto di valutazione i progetti           
di opere e interventi di trasformazione del territorio in grado di              
alterare, in modo diretto o indiretto, permanente o temporaneo,                 
l'aspetto, il significato e la funzione di una qualsiasi componente             
paesaggistica-ambientale o di un paesaggio nel suo complesso. Restano           
salvi i casi in cui intervengano intese particolari tra gli Enti                
interessati, finalizzate alla semplificazione e alla accelerazione              
della procedura di controllo delle trasformazioni in relazione a                
interventi o opere di modesta entita' ovvero di minore incidenza sul            
territorio, attraverso regole e parametri preventivamente concordati            
(art. 5, comma 3 del presente Accordo).                                         
Ai sensi dell'art. 152 del TU 490/99, non sono in ogni caso                     
assoggettati a procedimento di autorizzazione paesaggistica gli                 
interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria,            
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino           
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.                        
Contenuto della attivita' di valutazione delle Commissioni per la               
qualita' architettonica e il paesaggio                                          
Gli aspetti principali da considerare nella valutazione degli                   
interventi di trasformazione proposti sono stati definiti dall'art. 9           
dell'Accordo Ministro-Regioni del 19 aprile 2001 oltre che dall'art.            
3, comma 2, lett. b) della L.R. 31/02. Essi riguardano:                         
1. la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni                  
contenute nei piani;                                                            
2. la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualita'           
paesistica;                                                                     
3. la congruita' dell'intervento proposto con i valori riconosciuti             
dal vincolo;                                                                    
4. la correttezza, formale e sostanziale, dell'intervento proposto in           
merito al suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e                  
ambientale.                                                                     
Analizzando nel merito le fasi sopra delineate, si rileva che,                  
riguardo alla valutazione prevista al punto 1, la verifica di                   
conformita' deve essere condotta in riferimento alle disposizioni del           
PTPR, cosi' come specificato e articolato dai PTCP a dai PRG che ne             
abbiano attuato i contenuti e gli obiettivi ai sensi degli artt. 24 e           
28 della L.R. 20/00. Cio' trova conferma anche nelle premesse                   
all'Accordo Ministro-Regioni del 19 aprile 2001, nelle quali si                 
sottolinea che "gli interventi di trasformazione del paesaggio                  
possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni                  
dettate dalla pianificazione paesistica".                                       
Per quanto riguarda l'attivita' di verifica di cui al precedente                
punto 2, elementi di riferimento ai fini della definizione degli                
"obiettivi di qualita' paesistica" possono essere considerati gli               
obiettivi di tutela e di limitazione alle trasformazioni fissati dai            
piani e riconducibili alle diverse zonizzazioni effettuate dal PTPR e           
specificate e articolate dai PTCP, ovvero dai PRG nei casi in cui               
questi abbiano proceduto a tale individuazione. In ogni caso, sembra            
opportuno ricordare che gia' la Convenzione europea afferma che gli             
obiettivi di qualita' devono essere strettamente collegati alla                 
politica del paesaggio determinata dai pubblici poteri, la quale                
dovra' formulare gli orientamenti fondamentali, i principi generali e           
le scelte strategiche che serviranno da guida alle decisioni relative           
alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione.                         
A tale proposito si evidenzia la circostanza che le zonizzazioni di             
tutela definite dal PTPR articolano in modo gerarchico le diverse               
parti dal territorio regionale in funzione del livello di integrita',           
di identita' e di rilevanza dei valori paesistici, assegnando a                 
ciascuna delle zone individuate limitazioni alle trasformazioni                 
possibili in relazione ai valori paesaggistico-ambientali                       
riscontrati.                                                                    
Questa impostazione e' in sintonia con le finalita' dell'art. 4                 
dell'Accordo Ministro-Regioni del 19 aprile 2001 il quale affida alla           
definizione degli "Obiettivi di qualita' paesistica" le seguenti                
finalita':                                                                      
a) il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e              
delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie                           
architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi             
tradizionali;                                                                   
b) la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi                 
livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio                
paesistico del territorio, con particolare attenzione alla                      
salvaguardia delle aree agricole;                                               
c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il               
recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi               
valori paesistici coerenti ed integrati.                                        
Le due attivita' di verifica fin qui descritte sono da eseguirsi a              
cura dell'Amministrazione comunale, in particolare dal Dirigente                
responsabile dello Sportello Unico, trattandosi di attivita' che deve           
necessariamente relazionarsi con gli strumenti di pianificazione e              
gli obiettivi di qualita' del territorio determinati dal Comune. Le             
successive fasi di esame dei progetti di trasformazione, relative               
alla congruita' con i valori riconosciuti dal vincolo e alla                    
correttezza del suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e            
ambientale, competono invece alla Commissione per la qualita'                   
architettonica e il paesaggio nell'esercizio di espressione del                 
relativo parere di merito.                                                      
La verifica di congruita' del progetto con i valori riconosciuti dal            
vincolo deve necessariamente rivolgere la propria attenzione alle               
caratteristiche ed agli effetti derivanti dall'intervento nel suo               
complesso, oltre che alle parti accessorie e di servizio.                       
Stante la sostanziale difficolta' di fissare a priori criteri e                 
parametri da applicare in maniera generalizzata allo svolgimento di             
tale valutazione, che richiede una conoscenza specifica dei luoghi in           
cui si realizzera' l'intervento, dei valori paesaggistico-ambientali            
esistenti, delle loro caratteristiche e delle fragilita' territoriali           
presenti, diventa fondamentale il contributo di esperienza e                    
sensibilita' dei membri delle Commissioni per la qualita'                       
architettonica e il paesaggio, che pertanto dovranno essere scelti              
tra persone particolarmente competenti in materia di paesaggio.                 
Allo scopo di riconoscere i valori salvaguardati dal vincolo, una               
prima distinzione deve essere fatta sulla base delle tipologie di               
beni tutelati che rientrano nell'ambito di applicazione del                     
procedimento di autorizzazione paesistica. Infatti, per i beni                  
individuati con provvedimenti specifici, sara' necessario fare                  
riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del            
vincolo. Per quanto riguarda i beni assoggettati a tutela                       
direttamente dalla legge, qualora il piano non definisca                        
espressamente le caratteristiche e le modalita' di intervento in tali           
ambiti, la valutazione puo' essere ricondotta a quegli elementi che,            
nel loro insieme, definiscono, per qualunque tipologia di bene, il              
suo carattere precipuo. Tali elementi, che possono essere considerati           
aspetti salienti attraverso i quali valutare gli effetti di                     
trasformazioni, sono riconducibili alla forma del bene in questione,            
alla funzione da questo espressa (ecologica, economica,                         
testimoniale), al significato storico, culturale o naturale da esso             
rappresentato, e, infine, al valore intrinseco del bene ovvero al               
valore che esso assume a causa della relazione con altri oggetti                
dello stesso tipo o del contesto in cui esso si trova inserito.                 
Un ulteriore contributo all'esercizio di tale valutazione puo' essere           
ricercato nei principi contenuti dalla L.R. 15 luglio 2002, n. 16,              
recante "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la             
promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del                    
territorio", ed in particolare nella definizione di cui all'art. 10             
della medesima legge, relativo alle cosiddette "opere incongrue". In            
base alla norma, infatti, si definiscono tali "le costruzioni e gli             
esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto            
visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche                  
tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identita'               
storica, culturale o paesaggistica dei luoghi".                                 
Qualora l'intervento proposto presentasse elementi che potrebbero               
determinare nei confronti del valore riconosciuto, impatti di non               
rilevante importanza nell'economia del progetto, la sua congruita'              
con i valori del luogo puo' essere ottenuta anche attraverso la                 
previsione di specifiche azioni finalizzate alla mitigazione o alla             
compensazione dell'impatto dell'opera sul paesaggio, che in alcuni              
casi potrebbero anche configurarsi come attivita' di recupero e                 
riqualificazione, in particolare nei territori che abbiano subito               
processi di disgregazione dei caratteri morfologici, tipologici e               
funzionali, mediante la creazione di nuovi valori e nuove identita'             
paesaggistiche, come sollecitato dalla Convenzione europea e                    
dall'Accordo Ministro-Regioni del 19 aprile 2001.                               
In relazione alla verifica di inserimento paesaggistico                         
dell'intervento proposto di cui al precedente punto 4, esplicitamente           
richiesta dall'art. 3 della L.R. 31/02, e' opportuno sottolinearne              
l'importanza fondamentale. Non e' sufficiente, infatti, certificare i           
caratteri dell'opera proposta e la sua interferenza diretta o                   
indiretta con i valori paesaggistici-ambientali riscontrabili                   
nell'area o nelle sue immediate vicinanze, ma occorre verificare la             
coerenza del suo inserimento nel piu' ampio contesto paesaggistico di           
riferimento; confrontarlo, cioe', con il complesso dei caratteri,               
delle tipologie, dei valori, degli equilibri, delle invarianti                  
strutturali, delle identita' culturali, delle testimonianze e di ogni           
altro elemento connotante quello che possiamo definire come il                  
"sistema locale di paesaggio".                                                  
A questo proposito, un riferimento essenziale e' costituito dalle               
Unita' di paesaggio (Udp), di cui all'art. 6 delle norme del Piano              
paesistico regionale, rinvenibili sia nel PTPR, sia nei PTCP, oltre             
che negli strumenti di pianificazione comunale adeguati alle                    
disposizioni dello stesso piano regionale.                                      
Il compito loro assegnato dal PTPR, e successivamente dai PTCP e                
dagli strumenti comunali, e' infatti quello di riconoscere, in modo             
il piu' possibile oggettivo ma qualitativo, la diversita' dei                   
paesaggi regionali, i cui elementi, incrociandosi e interrelandosi              
tra loro, esercitino determinate funzioni realizzando forme                     
conseguenti e riconoscibili; la descrizione dei caratteri tipici e              
delle invarianti dei piani favoriscono inoltre un utile riferimento             
per la valutazione della compatibilita' delle scelte progettuali, in            
quanto implicano una netta cognizione delle conseguenze che tali                
scelte comportano, in termini di coerenza o di perdita di indentita'            
dell'ambito paesaggistico-ambientale.                                           
Esito della valutazione paesaggistico-ambientale                                
L'esito della valutazione dei progetti proposti, svolta in base alle            
fasi sopra descritte, puo' determinare tre possibili esiti:                     
- il progetto viene valutato positivamente, con pieno riconoscimento            
della sua idoneita' paesistica, in quanto riconosciuto compatibile              
con il contesto paesistico esistente;                                           
- il progetto presenta lacune in parti non essenziali sotto il                  
profilo localizzativo, della soluzione progettuale adottata, degli              
interventi di integrazione o compensazione previsti. In tali casi la            
valutazione potra' avere esito positivo, pur inducendo                          
l'Amministrazione a dettare le prescrizioni necessarie a ricondurre             
il progetto proposto alla necessaria compatibilita' paesaggistica,              
che potranno comprendere anche le eventuali modalita' di inserimento            
paesaggistico al fine di minimizzare l'impatto ambientale;                      
- il progetto incide in modo negativo direttamente e                            
irreversibilmente sui caratteri, i valori e le invarianti che                   
caratterizzano l'area di intervento o il contesto                               
paesaggistico-ambientale. In questi casi il progetto dovra' essere              
rigettato, affinche' venga riformulato sulla base delle osservazioni            
della Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio.                
Documentazione da allegare al progetto                                          
necessario mettere in risalto innanzitutto la specialita' dei                   
contenuti richiesti ad un progetto che si confronti con i valori di             
un determinato contesto paesaggistico-ambientale, in quanto essi                
hanno lo scopo di dimostrare la compatibilita' degli interventi                 
proposti con gli aspetti oggetto di valutazione da parte della                  
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio. In piu',             
e' opportuno in questa sede rammentare che la Commissione fonda il              
proprio parere esclusivamente sulla base della documentazione                   
prodotta a corredo della richiesta di autorizzazione, e che tale                
valutazione diventa parte integrante della motivazione che sta a                
fondamento del rilascio o del diniego del nulla osta paesaggistico,             
assieme alla verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione           
effettuata dallo Sportello Unico.                                               
Alla luce di cio', si ritiene opportuno definire l'elenco dei                   
documenti da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica,              
che sia condiviso dagli Enti preposti alla verifica delle                       
trasformazioni del paesaggio, cosi' da evitare la necessita' di                 
integrazioni a posteriori e ottenendo, al contempo, l'applicazione              
corretta ed omogenea della procedura nelle diverse realta' comunali.            
Non deve infatti sfuggire che la qualita' del progetto sara' tanto              
piu' elevata quanto maggiore risulti l'analisi e la conoscenza dei              
luoghi in cui si intende intervenire. Tale conoscenza, infatti, e'              
fondamentale non solo per qualificare gli aspetti compositivi e                 
architettonici dell'intervento, ma anche per contestualizzarlo                  
correttamente in uno specifico ambito paesistico-ambientale.                    
Pertanto, la proposta deve essere corredata dagli elementi analitici            
che permettano la valutazione della compatibilita' e che trovino                
collocazione in una specifica relazione paesaggistica-ambientale.               
Relazione paesaggistica ambientale                                              
La relazione paesaggistica-ambientale deve indicare:                            
- l'esatta ubicazione dell'opera su base CTR alla medesima scala                
delle tavole di PRG, in quanto funzionale alla verifica di                      
conformita' dell'intervento alle previsioni della pianificazione                
territoriale, paesistica ed urbanistica vigente. A tale scopo,                  
risulta necessario produrre lo stralcio delle corrispondenti tavole             
del PTPR/PTCP e del PRG/PSC, corredato dalle relative norme                     
prescrittive ed attuative inerenti all'area in cui si intende                   
individuare l'intervento;                                                       
- la descrizione dell'intervento, con l'evidenziazione dei caratteri            
tipologici, estetici e funzionali delle opere proposte;                         
- la descrizione dello stato dei luoghi, dei valori e del contesto              
paesaggistico interessato dall'intervento;                                      
- la descrizione dello stato di progetto dell'area in cui si colloca            
l'intervento, corredato da piante, sezioni, prospetti e                         
planivolumetrici dell'opera stessa, con l'indicazione dei materiali e           
dei cromatismi che si intendono utilizzare;                                     
- la descrizione dei caratteri e i valori del piu' esteso contesto              
paesaggisti'co-ambientale in cui si inserisce l'intervento,                     
riconoscibili a partire dagli elaborati cartografici dell'uso del               
suolo che individuino le preesistenze naturali, culturali, storiche e           
paesaggistiche rinvenibili in un ambito significativo di riferimento.           
Un supporto a tale necessaria descrizione e' fornito dalla                      
individuazione delle unita' di paesaggio in cui ricade l'intervento             
proposto, rinvenibile nel PTPR ovvero nei PTCP inerenti. Necessario             
completamento alla descrizione del contesto paesaggistico, sara' la             
ricognizione fotografica, da diverse prospettive, dell'area di                  
intervento e degli aspetti piu' significativi e caratterizzanti                 
l'ambito territoriale di riferimento;                                           
- la descrizione degli aspetti di compatibilita dell'opera con le               
caratteristiche ed il grado di tutela operante nell'area considerata            
e la sua coerenza in relazione ai caratteri tipologici, funzionali e            
estetici del contesto paesistico-ambientale;                                    
- la valutazione dell'entita' delle trasformazioni indotte da parte             
delle opere proposte, comprensive di strutture accessorie e di                  
servizio (strada di accesso, parcheggi, movimentazioni del terreno,             
ecc.); nei casi piu' complessi o rilevanti sotto il profilo                     
dell'entita' delle trasformazioni indotte, infine, l'inserimento                
della opera proposta nel contesto paesaggistico, urbanistico e                  
ambientale dovra' essere evidenziata da schizzi, disegni,                       
fotomontaggi, simulazioni al computer;                                          
- la descrizione delle opere di integrazione e di inserimento                   
paesaggistico eventualmente previste;                                           
- la descrizione degli eventuali interventi di compensazione, di                
riqualificazione e di rafforzamento dell'immagine, dei valori e                 
dell'identita' del contesto paesaggistico di riferimento;                       
- le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali proposte,            
eventualmente anche in relazione alle possibili alternative                     
analizzate.                                                                     
evidente che l'approfondimento e le caratteristiche della                       
documentazione da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione           
paesaggistica deve essere rapportata alla complessita'                          
dell'intervento proposto e all'entita' dell'eventuale impatto delle             
trasformazioni ipotizzabili sul paesaggio.                                      
Conseguentemente la documentazione sopra richiamata potra' essere               
sintetizzata in forma di scheda progettuale per quanto riguarda le              
opere di modesto rilievo e di basso impatto paesaggistico, ferma                
restando la necessita' che le stesse siano definite puntualmente                
all'interno del RUE ovvero in un apposito documento realizzato dalla            
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio ai sensi              
dell'art. 3, comma 2, lett. c) della L.R. 31/02.                                
Si rammenta infine che l'autorizzazione rilasciata, ai fini della               
compatibilita' paesistica costituisce provvedimento separato e                  
preliminare al rilascio della concessione edilizia.                             
Ai sensi dell'art. 14 del DPR 29 dicembre 2000, n. 441,                         
l'autorizzazione paesaggistica rilasciata al termine delle predette             
valutazioni, e corredata dalla documentazione in base alla quale il             
Comune l'ha emanata, deve essere inviata alla Soprintendenza di                 
settore competente in materia, per l'esercizio del potere di esame di           
cui all'art. 151, comma 4 del Testo Unico 490/99.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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