REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

          Art. 7                                                                
Programmazione                                                                  
1. Il Consiglio regionale, per realizzare gli obiettivi di cui                  
all'articolo 3, approva il documento di programmazione triennale del            
servizio civile, sentito il parere della Consulta regionale di cui              
all'articolo 20.                                                                
2. ll documento di programmazione triennale regionale definisce:                
a) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile                      
regionale;                                                                      
b) i criteri di ammissione dei volontari ed i criteri di                        
organizzazione del servizio civile regionale, finalizzati a                     
consentire la massima partecipazione;                                           
c) le forme di riconoscimento ed incentivazione del servizio civile             
volontario e di tutela delle persone che compiono questa scelta;                
d) i tempi e le modalita' di attuazione della programmazione                    
regionale;                                                                      
e) le priorita' ed i criteri generali di ammissione ed approvazione             
dei progetti, in relazione alla prevista validita' triennale.                   
3. La Giunta regionale approva piani annuali attuativi del documento            
di programmazione triennale, nei quali devono essere individuati:               
a) la capacita' d'impiego complessiva di volontari in servizio civile           
nel territorio regionale, ivi compresa quella derivante dagli                   
obiettori di coscienza in servizio civile alternativo a quello                  
militare;                                                                       
b) le priorita' d'intervento articolate nei settori indicati                    
all'articolo 9;                                                                 
c) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, di cui              
all'articolo 4, comma 1, lettera a), rivolte agli studenti che                  
adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie           
ed alle persone frequentanti centri d'aggregazione;                             
d) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto           
previsto all'articolo 13, con particolare riferimento agli Enti                 
iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 8, nonche' il                
sostegno ai progetti di servizio civile;                                        
e) i programmi formativi, per gli obiettori ed i volontari, e di                
aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto              
della titolarita' dell'attivita' formativa degli Enti di servizio               
civile iscritti nell'elenco regionale, distinguendo fra il sostegno             
ai Coordinamenti provinciali, di cui all'articolo 16, ed il sostegno            
agli Enti;                                                                      
f) le forme dei provvedimenti di incentivazione, riconoscimento e               
tutela di tutti i soggetti che prestano servizio civile in progetti             
approvati e che si realizzano sul territorio regionale;                         
g) gli standard di selezione dei progetti ed i criteri di                       
approvazione di cui all'articolo 14;                                            
h) le forme d'incentivazione e consolidamento dei Coordinamenti                 
provinciali degli Enti di servizio civile.                                      
4. L'attuazione del piano annuale del servizio civile avviene in                
collaborazione con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio           
civile.                                                                         
5. La Regione assicura una equa distribuzione sul territorio delle              
risorse umane e finanziarie disponibili per le finalita' della                  
presente legge.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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