LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 7
Programmazione
1. Il Consiglio regionale, per realizzare gli obiettivi di cui
all'articolo 3, approva il documento di programmazione triennale del
servizio civile, sentito il parere della Consulta regionale di cui
all'articolo 20.
2. ll documento di programmazione triennale regionale definisce:
a) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile
regionale;
b) i criteri di ammissione dei volontari ed i criteri di
organizzazione del servizio civile regionale, finalizzati a
consentire la massima partecipazione;
c) le forme di riconoscimento ed incentivazione del servizio civile
volontario e di tutela delle persone che compiono questa scelta;
d) i tempi e le modalita' di attuazione della programmazione
regionale;
e) le priorita' ed i criteri generali di ammissione ed approvazione
dei progetti, in relazione alla prevista validita' triennale.
3. La Giunta regionale approva piani annuali attuativi del documento
di programmazione triennale, nei quali devono essere individuati:
a) la capacita' d'impiego complessiva di volontari in servizio civile
nel territorio regionale, ivi compresa quella derivante dagli
obiettori di coscienza in servizio civile alternativo a quello
militare;
b) le priorita' d'intervento articolate nei settori indicati
all'articolo 9;
c) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), rivolte agli studenti che
adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie
ed alle persone frequentanti centri d'aggregazione;
d) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto
previsto all'articolo 13, con particolare riferimento agli Enti
iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 8, nonche' il
sostegno ai progetti di servizio civile;
e) i programmi formativi, per gli obiettori ed i volontari, e di
aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto
della titolarita' dell'attivita' formativa degli Enti di servizio
civile iscritti nell'elenco regionale, distinguendo fra il sostegno
ai Coordinamenti provinciali, di cui all'articolo 16, ed il sostegno
agli Enti;
f) le forme dei provvedimenti di incentivazione, riconoscimento e
tutela di tutti i soggetti che prestano servizio civile in progetti
approvati e che si realizzano sul territorio regionale;
g) gli standard di selezione dei progetti ed i criteri di
approvazione di cui all'articolo 14;
h) le forme d'incentivazione e consolidamento dei Coordinamenti
provinciali degli Enti di servizio civile.
4. L'attuazione del piano annuale del servizio civile avviene in
collaborazione con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio
civile.
5. La Regione assicura una equa distribuzione sul territorio delle
risorse umane e finanziarie disponibili per le finalita' della
presente legge.