DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2003, n. 1783
Adeguamento delle tariffe per le visite di controllo sui lavoratori in malattia
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ai sensi dell'art. 32 del DPR 686/57 (Norme di esecuzione del
TU 3/57) e ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70, i datori di
lavoro pubblici o privati hanno la facolta' di disporre controlli sui
lavoratori assenti per malattia e che ai fini di cui sopra debbono
avvalersi di medici operanti nel contesto dell'organizzazione
sanitaria pubblica;
- che la funzione di cui trattasi e' stata, ai sensi degli artt. 14 e
19 della Legge 833/78, inclusa tra quelle medico-legali di competenza
del Servizio sanitario nazionale;
- che mentre inizialmente, ai sensi della Legge 33/80, le visite di
controllo venivano esclusivamente effettuate da medici dei competenti
servizi delle Unita' sanitarie locali, a seguito dell'entrata in
vigore della Legge 638/83, tale competenza e' stata attribuita anche
all'Istituto nazionale della Previdenza sociale;
- che l'entrata in vigore del DLgs 502/92 e successive modificazioni
e integrazioni e la conseguente trasformazione delle Unita' sanitarie
locali in Aziende ha lasciato inalterata la ripartizione delle
competenze rispetto a quanto prima illustrato;
- che il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di
assistenza" ha indicato le visite fiscali tra le prestazioni medico
legali che, "sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a
carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle
strutture erogatrici", non chiarendo se anche gli Enti pubblici
debbano pagare le visite o i costi siano gia' considerati nei
finanziamenti attribuiti al servizio sanitario e rimandando alla
Conferenza Stato-Regioni-Province autonome la decisione nel merito;
ritenuto che la tariffazione delle visite di controllo non sia
ricompresa fra le tariffe previste dalla deliberazione del Consiglio
regionale n. 486 del 28/5/2003 riguardante l'approvazione del
tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di sanita'
pubblica delle Aziende Unita' sanitarie locali di cui all'art. 14
della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni, in quanto
la materia delle visite fiscali e' stata trattata specificamente in
precedenza e tariffata con apposito atto dalla Giunta Regionale,
precisamente con la deliberazione 178/01;
ritenuto opportuno adeguare le tariffe delle attivita' di controllo
riguardanti le assenze per malattia dei lavoratori dipendenti,
determinate con la gia' citata deliberazione 178/01, sulla base del
tasso di inflazione effettivo per gli anni 2001 e 2002, e del tasso
di inflazione programmato dell'anno 2003, pari, rispettivamente, a
2,7%, 2,4% e 1,4%;
preso atto che, pertanto, le tariffe rideterminate sono le seguenti:
- Euro 17,50 onnicomprensivi per visita domiciliare di controllo,
incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a
chilometro per il percorso effettuato;
- Euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o
in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio. In quest'ultimo caso sara' anche attribuito
un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per
il percorso effettuato;
ritenuto di stabilire che il datore di lavoro pubblico o privato
richiedente dovra' sostenere oltre al costo della prestazione
richiesta, anche un contributo pari al 30% della tariffa relativa
alla prestazione professionale, per le spese amministrative
sopportate dall'Azienda Unita' sanitaria locale che eroga la
prestazione stessa;
ritenuto altresi' necessario che tutti i datori di lavoro, pubblici e
privati, assoggettandosi al regime di pagamento sopra specificato e
da esso responsabilizzati, debbano accuratamente selezionare i casi
in cui ritengono indispensabile l'espletamento della visita di
controllo sul lavoratore in malattia, allo scopo di non gravare
eccessivamente sulle Aziende Unita' sanitarie locali che devono
effettuare gli accertamenti;
valutato infine che l'assetto istituzionale del Servizio sanitario
nazionale, con l'aziendalizzazione delle Unita' sanitarie locali e la
conseguente radicale modificazione degli aspetti amministrativi e
contabili, nonche' l'adeguamento tariffario di cui al presente atto
rendono sempre piu' pressante la necessita' di dirimere il
contenzioso relativo al mancato pagamento - da parte degli Enti
pubblici - delle prestazioni di cui trattasi, gia' da diversi anni
oggetto di discussione in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province
autonome;
preso atto:
- che l'attivita' di controllo, ricompresa nella competenza
dell'INPS, mantiene una propria specifica regolamentazione per ultimo
con il DM 12 ottobre 2000 riguardante tuttavia le sole visite mediche
di controllo effettuate dall'Istituto nazionale per la Previdenza
sociale, non efficace pertanto nei confronti delle Aziende Unita'
sanitarie locali;
- che l'attivita' di controllo possa essere espletata dalle Aziende
Unita' sanitarie locali utilizzando personale dipendente o
convenzionato o, eventualmente, facendo ricorso ad incarichi
libero-professionali, appositamente conferiti;
ritenuto al riguardo di dover ribadire i criteri per la selezione dei
medici cui conferire incarichi a rapporto libero-professionale e
precisamente:
- formazione di graduatoria a livello aziendale, sulla base dei
seguenti elementi:
a) voto di laurea: da 96 a 100 punti, punti 1; da 101 a 105, punti 2;
da 106 a 110, punti 3; 110 e lode, punti 4;
b) specializzazione in medicina legale, in medicina legale e delle
assicurazioni, in medicina legale e infortunistica (e' valutata una
sola specializzazione): punti 2;
c) specializzazione in medicina del lavoro (in alternativa alla
specializzazione di cui al punto b): punti 1;
d) per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata al
punto b) o c): punti 0,5;
e) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attivita' di
medico addetto ai controlli: punti 0,2;
f) per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di anzianita' di
laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.
g) l'incarico sara' conferito secondo l'ordine di graduatoria ai
medici che non si trovino in condizioni di incompatibilita' per
specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
h) il carico di lavoro e' stabilito in linea di massima in ragione di
21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, sulla base dei
fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza;
richiamata la propria deliberazione esecutiva ai sensi di legge, n.
447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato atto del parere favorevole, reso sul presente provvedimento ai
sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 nonche' della
sopracitata deliberazione 447/03 in ordine alla regolarita'
amministrativa, dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali,
dott. Franco Rossi;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di aggiornare le tariffe previste dalla deliberazione della Giunta
regionale 178/01 sulla base del tasso di inflazione effettivo per gli
anni 2001 e 2002, e del tasso di inflazione programmato dell'anno
2003, pari, rispettivamente, a 2,7%, 2,4% e 1,4%, come in premessa
specificato;
2) di stabilire che le tariffe da corrispondere ai medici per
l'effettuazione delle visite di controllo richieste dai datori di
lavoro pubblici o privati nei confronti dei lavoratori dipendenti,
siano, con decorrenza dalla data di recepimento del presente
provvedimento da parte delle Aziende Unita' sanitarie locali le
seguenti:
- Euro 17,50 onnicomprensivi per visita domiciliare di controllo
lavoratore incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro di
benzina super a chilometro per il percorso effettuato;
- Euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o
in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio, in quest'ultimo caso incrementati di un
importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per il
percorso effettuato;
3) di mantenere i criteri per la selezione dei medici cui conferire
incarichi a rapporto libero-professionale gia' previsti con propria
deliberazione 178/01, in conformita' a quanto stabilito in premessa;
4) di stabilire che il datore di lavoro pubblico o privato
richiedente dovra' sostenere oltre al costo della prestazione
richiesta, anche un contributo pari al 30% della tariffa relativa
alla prestazione professionale, per le spese amministrative
sopportate dall'Azienda Unita' sanitaria locale che eroga la
prestazione stessa;
5) di dare atto che a seguito di quanto disposto dal presente
provvedimento nessun onere gravera' a carico del bilancio regionale;
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.