DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 settembre 2003, n. 503
Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Campania in materia di collaborazione nelle attivita' regionali di protezione civile (proposta della Giunta regionale in data 14 luglio 2003, n. 1389)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1389 del 14
luglio 2003, recante in oggetto "Approvazione del Protocollo d'intesa
tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Campania in materia di
collaborazione nelle attivita' regionali di protezione civile" e che
qui di seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'articolo 117 della Costituzione, che individua la protezione
civile tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la
potesta' legislativa spetta alle Regioni, fatto salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata allo
Stato;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in
particolare, l'articolo 108 (funzioni conferite alle Regioni e agli
Enti locali);
- la L.R. dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 45, recante
"Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione
Emilia-Romagna in materia di protezione civile";
- l'articolo 7, comma 4, lettera f) dello Statuto che dispone che
spetti al Consiglio regionale l'approvazione delle intese
interregionali;
considerato che il quadro normativo nazionale sopra richiamato e le
legislazioni regionali in materia di previsione e prevenzione dei
rischi e di protezione civile favoriscono l'aggregazione dei soggetti
componenti del Servizio nazionale della protezione civile e delle
Regioni in particolare, al fine di assicurare, mediante il confronto
e lo scambio di esperienze e di professionalita', il migliore
servizio ai rispettivi cittadini;
considerato che la Regione Campania e la Regione Emilia-Romagna hanno
impresso, nel corso degli ultimi anni, considerevoli impulsi allo
sviluppo delle proprie strutture di protezione civile, valorizzandone
le capacita' tecnico-operative e potenziandole in termini di risorse
umane, strumentali e finanziarie, al fine di porle in condizione di
soddisfare in misura soddisfacente le aspettative delle rispettive
popolazioni e di far fronte efficacemente alle nuove funzioni che
sono state attribuite alle Regioni nella specifica materia;
considerato che i territori delle due regioni sono interessati, con
profili di analogia, da varie tipologie di rischi, tra le quali il
rischio sismico, il rischio idrogeologico ed i rischi connessi con le
attivita' industriali e produttive dell'uomo;
tenuto conto che in sede di coordinamento interregionale di
protezione civile, si e' piu' volte sottolineata l'opportunita' di
promuovere raccordi, collaborazioni e gemellaggi tra Regioni del
centro-nord e Regioni del centro-sud nel settore in questione, anche
per favorire un opportuno scambio di competenze e rafforzare i legami
cooperativi in vista di eventuali necessita' legate al verificarsi di
eventi calamitosi di grandi proporzioni;
ritenuto pertanto opportuno promuovere lo sviluppo di politiche
comuni in materia di previsione e prevenzione dei rischi e di
protezione civile, finalizzate, in particolare, allo sviluppo
congiunto dei progetti maggiormente innovativi in corso di
elaborazione da parte delle due Regioni, individuando i relativi
settori specifici di attivita';
ritenuto di procedere, per le ragioni suesposte, alla stipula di un
Protocollo d'intesa di durata triennale, stabilendo, contestualmente,
due diversi livelli di coordinamento delle attivita' in esso
previste: uno a livello politico, affidato, per la Regione
Emilia-Romagna, all'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile, e uno a livello tecnico, affidato alla
responsabilita' del Servizio Protezione civile della Regione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale dell'Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma
della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile"
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proprorre al Consiglio regionale:
a) di richiamare le premesse del presente atto come sua parte
integrante e sostanziale;
b) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione
Emilia-Romagna e la Regione Campania nelle attivita' di protezione
civile di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
c) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale alla stipula
del Protocollo d'intesa di cui all'Allegato "A" al presente atto;
d) di incaricare l'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile di assicurare il coordinamento istituzionale per
l'attuazione del Protocollo d'intesa, congiuntamente con il suo
omologo componente della Giunta regionale della Campania;
e) di indicare il Servizio Protezione civile regionale quale
responsabile dell'attivita' istruttoria tecnica ed operativa
conseguente all'applicazione del Protocollo d'intesa medesimo;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
Regione Campania Regione Emilia-Romagna
Protocollo d'intesa in materia di collaborazione nelle attivita'
regionali di protezione civile
La Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Presidente della Giunta
regionale Vasco Errani
la Regione Campania rappresentata dal Presidente della Giunta
regionale Antonio Bassolino
visto l'articolo 117 della Costituzione, che individua la protezione
civile tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la
potesta' legislativa spetta alle Regioni, fatto salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata allo
Stato;
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che
stabilisce, tra l'altro, che "all'attuazione delle attivita' di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni e le Comunita' montane";
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59" e, in particolare, i seguenti punti dell'articolo 108 (Funzioni
conferite alle Regioni e agli Enti locali):
- comma 1, che stabilisce che "tutte le funzioni non espressamente
indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle
Regioni e agli Enti locali";
- lettera a), che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni
relative:
- punto 1), "alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi";
- punto 2), "all'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n.
225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco";
- punto 5), "allo spegnimento degli incendi boschivi", fatta salva la
competenza statale in relazione all'impiego di mezzi aerei;
- punto 7), "agli interventi per l'organizzazione del volontariato";
vista la L.R. dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 45, recante
"Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione
Emilia-Romagna in materia di protezione civile", e, in particolare,
gli articoli:
- 1, comma 3, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna "assume la
protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale
finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti
alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumita' della
popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture
pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";
- 1, comma 2, che prevede che la Regione Emilia-Romagna,
nell'esercizio delle funzioni regionali di protezione civile
"promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli enti
locali e la partecipazione degli enti od aziende pubbliche nonche'
delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di protezione
civile";
- 3, comma 1, che elenca le attivita' regionali di protezione civile,
tra le quali figurano "la previsione e la prevenzione delle varie
ipotesi di rischio" ed "il soccorso alle popolazioni sinistrate";
- 3, comma 2, che, tra le attivita' di previsione e prevenzione,
evidenzia "la formazione di una moderna coscienza di protezione
civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi
educativi e informativi nonche' la realizzazione di corsi di
informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il
personale adibito istituzionalmente ad attivita' di protezione civile
e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato
di protezione civile";
- 3, comma 3, che tra le attivita' di concorso agli interventi di
emergenza, specifica che la Regione Emilia-Romagna cura, in
particolare "l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima
assistenza";
- 15, che prevede la costituzione di un centro operativo regionale
(COR) finalizzato a garantire il necessario supporto all'attivita'
regionale di materia di previsione dei rischi e di gestione delle
situazioni di crisi e di emergenza;
- 16, che autorizza la Regione a stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati per l'espletamento dei propri compiti
istituzionali in materia di protezione civile;
vista la L.R. della Campania 11 agosto 2001, n. 10, articolo 63;
considerato che il quadro normativo nazionale sopra richiamato e le
legislazioni Regionali in materia di previsione e prevenzione dei
rischi e di protezione civile favoriscono l'aggregazione dei soggetti
componenti del Servizio nazionale della protezione civile e delle
Regioni in particolare, al fine di assicurare, mediante il confronto
e lo scambio di esperienze e di professionalita', il migliore
servizio ai rispettivi cittadini;
considerato che la Regione Campania e la Regione Emilia-Romagna hanno
impresso, nel corso degli ultimi anni, considerevoli impulsi allo
sviluppo delle proprie strutture di protezione civile, valorizzandone
le capacita' tecnico-operative e potenziandole in termini di risorse
umane, strumentali e finanziarie, al fine di porle in condizione di
soddisfare in misura soddisfacente le aspettative delle rispettive
popolazioni e di far fronte efficacemente alle nuove funzioni che
sono state attribuite alle Regioni nella specifica materia;
considerato che i territori delle due regioni sono interessati, con
profili di analogia, da varie tipologie di rischi, tra le quali il
rischio sismico, il rischio idrogeologico ed i rischi connessi con le
attivita' industriali e produttive dell'uomo;
tenuto conto che in sede di coordinamento interregionale di
protezione civile, si e' piu' volte sottolineata l'opportunita' di
promuovere raccordi, collaborazioni e gemellaggi tra Regioni del
centro-nord e Regioni del centro-sud nel settore in questione, anche
per favorire un opportuno scambio di competenze e rafforzare i legami
cooperativi in vista di eventuali necessita' legate al verificarsi di
eventi calamitosi di grandi proporzioni;
ritenuto pertanto opportuno promuovere lo sviluppo di politiche
comuni in materia di previsione e prevenzione dei rischi e di
protezione civile, finalizzate, in particolare, allo sviluppo
congiunto dei progetti maggiormente innovativi in corso di
elaborazione da parte delle due Regioni;
ritenuto in particolare, di concentrare l'interscambio di esperienze
nei seguenti settori:
- promozione e sviluppo delle strutture locali del sistema regionale
di protezione civile, tra i quali centri operativi comunali (COC),
centri operativi misti (COM), centri unificati di protezione civile
intercomunali, provinciali e regionali, sale operative interforze;
- elaborazione di carte regionali dei rischi;
- sviluppo della cooperazione con enti, istituzioni, anche a
carattere scientifico e strutture operative del sistema regionale di
protezione civile, anche mediante il ricorso ad apposite
convenzioni;
- analisi e sviluppo di un sistema di comunicazioni radiomobili
regionale multiaccesso digitale, che assicuri l'integrazione fra le
reti radiomobili presenti sul territorio regionale (118, Protezione
civile, polizie municipali, etc.) e che utilizzi le piu' avanzate
tecnologie disponibili;
- potenziamento delle strutture dei rispettivi centri operativi
regionali di protezione civile, anche mediante lo scambio di
esperienze e di professionalita', nonche' la definizione e il
miglioramento dei protocolli operativi relativi alle procedure di
preavviso, preallarme ed allarme e lo sviluppo di modellistiche
previsionali;
- formazione del personale delle strutture regionali e delle altre
strutture componenti dei rispettivi sistemi regionali di protezione
civile;
- elaborazione di linee-guida ed indirizzi in materia di
pianificazione d'emergenza per quanto riguarda gli eventi di livello
"b" di cui all'art. 2, comma 1 della Legge 225/92, nonche'
definizione dei piani di concorso alla gestione delle emergenze di
rilievo nazionale, come previsto dalla Legge 401/01;
- definizione di proposte di procedure standardizzate di valutazione
tecnico-economica dei danni alle opere pubbliche, alle infrastrutture
e ai beni privati a seguito di eventi calamitosi;
ritenuto opportuno, al fine di assicurare ogni idoneo coordinamento
delle attivita' che verranno sviluppate in attuazione del presente
Protocollo d'intesa, incaricare i rispettivi assessori con delega
alla protezione civile di promuovere una verifica congiunta dello
stato di attuazione dei progetti comuni, da svolgersi almeno ogni tre
mesi alternativamente presso le rispettive sedi o in altre localita'
significative all'uopo definite di comune accordo;
ritenuto altresi' opportuno istituire un comitato tecnico composto da
tre rappresentanti designati da ciascuna delle due Regioni, al quale
affidare il compito di curare l'attuazione del presente Protocollo
d'intesa e di procedere all'istruttoria delle riunioni di verifica
politica di cui al paragrafo precedente, stabilendo, altresi', che
tale comitato potra' essere di volta in volta integrato con esperti,
anche esterni, invitati da una delle due Regioni o da entrambe in
ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno della specifica
riunione;
stabilito in tre anni il riferimento temporale idoneo per procedere
ad una verifica complessiva dei risultati conseguiti nell'attuazione
della presente intesa;
convengono e concordano quanto segue:
1. Le Regioni Campania ed Emilia-Romagna, d'ora in poi indicate
semplicemente come "Regioni", riconoscono, tra i propri compiti, il
valore assoluto della salvaguardia della vita, del territorio,
dell'ambiente e degli insediamenti di ogni tipologia dai danni o dal
pericolo di danni conseguenti ad eventi calamitosi di rilievo
regionale o nazionale.
2. Le Regioni, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, sottolineano l'importanza della
cooperazione interregionale in materia di protezione civile e, con il
presente atto, intendono promuovere e valorizzare la reciproca
collaborazione nelle attivita' di previsione e prevenzione dei
rischi, di pianificazione e gestione delle emergenze e negli altrui
piu' rilevanti aspetti delle proprie funzioni nello specifico
settore, da attuare mediante la realizzazione di progetti innovativi
definiti e realizzati congiuntamente.
3. Per assicurare l'opportuno raccordo nell'attuazione delle
attivita' di reciproca collaborazione in materia di protezione civile
le Regioni concordano di istituire un coordinamento istituzionale
affidato ai componenti delle rispettive giunte regionali a cio'
delegati, stabilendo, altresi', che tale coordinamento si riunisca
con cadenza almeno annuale, alternativamente presso le rispettive
sedi o in altre localita' significative all'uopo definite di comune
accordo.
4. Al fine di garantire un'immediata ed efficace traduzione concreta
degli indirizzi e delle determinazioni che verranno assunte dal
coordinamento istituzionale, le Regioni stabiliscono di costituire un
comitato tecnico composto da tre rappresentanti ciascuna, stabilendo,
altresi', che tale comitato possa essere di volta in volta integrato
con esperti, anche esterni, invitati da una delle due Regioni o da
entrambe in ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno della
specifica riunione.
5. La reciproca collaborazione in materia di protezione civile potra'
essere articolata, nell'ambito delle direttive che verranno impartite
dal coordinamento istituzionale, nelle seguenti tipologie di
attivita':
- promozione e sviluppo delle strutture locali del sistema regionale
di protezione civile, tra i quali centri operativi comunali (COC),
centri operativi misti (COM), centri unificati di protezione civile
intercomunali, provinciali e regionali, sale operative interforze;
- elaborazione di carte regionali dei rischi;
- sviluppo della cooperazione con enti, istituzioni, anche a
carattere scientifico e strutture operative del sistema regionale di
protezione civile, anche mediante il ricorso ad apposite
convenzioni;
- realizzazione e sviluppo di un sistema di comunicazioni radiomobili
regionale multiaccesso digitale, che assicuri l'integrazione fra le
reti radiomobili presenti sul territorio regionale (118, protezione
civile, polizie municipali, etc.) e che utilizzi le piu' avanzate
tecnologie disponibili;
- potenziamento delle strutture dei rispettivi centri operativi
regionali di protezione civile, anche mediante lo scambio di
esperienze e di professionalita', nonche' la definizione e il
miglioramento delle procedure operative relative alle procedure di
preavviso, preallarme ed allarme e lo sviluppo di modellistiche
previsionali;
- formazione del personale delle strutture regionali e delle altre
strutture componenti dei rispettivi sistemi regionali di protezione
civile;
- elaborazione di linee-guida ed indirizzi in materia di
pianificazione d'emergenza per quanto riguarda gli eventi di livello
"b" di cui all'art. 2, comma 1 della Legge 225/92, nonche'
definizione dei piani di concorso alla gestione delle emergenze di
rilievo nazionale, come previsto dalla Legge 343/01;
- definizione di proposte di procedure standardizzate di valutazione
tecnico-economica dei danni alle opere pubbliche, alle infrastrutture
e ai beni privati a seguito di eventi calamitosi;
- concorso nelle attivita' inerenti la verifica dell'agibilita' delle
infrastrutture e degli edifici danneggiati da eventi sismici di
livello "c" di cui all'art. 2, comma 1 della Legge 225/92;
- collaborazione nella predisposizione di regolamenti e procedure
amministrative riguardanti il settore della protezione civile e
inerenti provvedimenti nazionali.
6. Le Regioni si impegnano a reperire le risorse finanziarie
eventualmente necessarie per l'attuazione della presente intesa
nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti destinati al
funzionamento delle rispettive strutture di protezione civile.
7. Le Regioni si impegnano ad una verifica congiunta dei risultati
conseguiti in attuazione della presente intesa entro tre anni dalla
data della sua sottoscrizione, anche sulla base dell'attivita' svolta
annualmente dal coordinamento istituzionale di cui al precedente
punto 3.
Vasco Errani Antonio Bassolino
PRESIDENTE DELLA PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA REGIONE CAMPANIA"
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione
referente "Territorio Ambiente Infrastrutture" di questo Consiglio
regionale, giusta nota prot. n. 10265 del 12 settembre 2003;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 14 luglio 2003, progr. n. 1389, riportate nel
presente atto deliberativo.