REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE A PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. POLITICHE ABITATIVE. RIQUALIFICAZIONE URBANA PIER ANTONIO RIVOLA

COMUNICATO DELL'ASSESSORE A PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. POLITICHE ABITATIVE. RIQUALIFICAZIONE URBANA PIER ANTONIO RIVOLA

Indicazioni in merito alla recente normativa regionale e statale in materia di espropriazioni per pubblica utilita'. (Prot. 22 agosto 2003, P. 17565).

Ai Comuni, alle Province ed ai Consorzi di bonifica della regioneCome           
e' noto il 30 giugno 2003 e' entrato in vigore il DPR 8 giugno 2001,            
n. 327 (come modificato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302) recante              
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in                  
materia di espropriazione per pubblica utilita'".                               
La Regione e' gia' intervenuta nella stessa materia con la L.R. 19              
dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri"            
entrata in vigore il 4 gennaio 2003 (modificata dalla legge regionale           
3 giugno 2003, n. 10, "Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000,            
n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre              
2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche                    
abitative").                                                                    
Al fine di chiarire i rapporti tra le due normative, e di renderne              
piu' agevole il necessario coordinamento, si forniscono le seguenti             
precisazioni:                                                                   
- innanzitutto occorre premettere che il procedimento espropriativo             
(volto al risultato finale del trasferimento del diritto di                     
proprieta' o di un diritto reale minore dal titolare al soggetto                
beneficiario dell'espropriazione) si articola in tre fasi distinte,             
ognuna delle quali produttiva di precisi effetti giuridici. La prima            
e' quella dell'apposizione del  vincolo preordinato all'esproprio, la           
seconda e' quella che conduce alla dichiarazione di pubblica utilita'           
dell'opera da realizzare, la terza ed ultima fase e' quella della               
determinazione dell'indennita' di esproprio ed emanazione del decreto           
di esproprio;                                                                   
- le prime due fasi attengono alla materia del governo del territorio           
e dunque ricadono pienamente nell'ambito della competenza legislativa           
regionale, mentre la terza, incidendo in modo diretto sui diritti               
civili dei soggetti proprietari delle aree interessate dalle                    
procedure espropriative, spetta alla competenza del legislatore                 
statale, al fine di garantire una uniformita' di trattamento sul                
territorio nazionale;                                                           
- ne consegue che la L.R n. 37 del 2002 non ha disciplinato l'intero            
procedimento espropriativo ma - con l'obiettivo primario di                     
sviluppare i principi espressi dal testo unico in coerenza con la               
normativa regionale in materia di governo del territorio - si e'                
occupata principalmente della fase di apposizione del vincolo                   
preordinato all'esproprio e di quella di dichiarazione di pubblica              
utilita', integrando le procedure di localizzazione dell'opera e                
quelle da cui deriva la pubblica utilita' con adempimenti richiesti             
ai fini espropriativi;                                                          
- in relazione alla successiva ed ultima fase la legge regionale fa             
rinvio alla legislazione statale, ed in particolare al testo unico,             
limitandosi a dettare alcune disposizioni in merito alla                        
edificabilita' di fatto e legale, alle misure compensative in sede di           
accordo di cessione e alle Commissioni provinciali per la                       
determinazione del valore agricolo medio.                                       
Al fine di meglio chiarire quali disposizioni della disciplina di               
dettaglio statale non siano operanti nel territorio regionale, l'art.           
33 della L.R. n. 37 del 2002 ha indicato gli articoli del DPR n. 327            
del 2001 che vanno disapplicati, in quanto relativi ad aspetti che              
hanno trovato una regolamentazione specifica e sostituiva nella legge           
regionale.                                                                      
In conclusione, i procedimenti espropriativi realizzati nel                     
territorio regionale dovranno svolgersi per le prime due fasi in                
conformita' a quanto disposto dalla L.R. n. 37 del 2002, per la terza           
fase secondo quanto stabilito dalle norme del Testo Unico, con                  
l'unica eccezione che la costituzione e il funzionamento delle                  
Commissioni espropri sono pur esse regolati dalla legge regionale (in           
quanto materia gia' da tempo delegata alla stessa Regione) e che                
detta Commissione dovra', ai fini del calcolo dell'indennita', tener            
conto dei criteri valutativi della edificabilita' legale e di fatto             
adottati dalla legge regionale, in quanto anch'essi relativi ad                 
aspetti strettamente connessi alle tematiche urbanistiche e del                 
governo del territorio.                                                         
Piu' complessa e' la tematica relativa al coordinamento della                   
normativa transitoria prevista dalla legge regionale e dal Testo                
Unico per i procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata            
in vigore delle leggi citate (4 gennaio per la L.R. n. 37 del 2002 e            
30 giugno per il DPR n. 327 del 2001).                                          
La L.R. n. 37 del 2002 ha disposto all'art. 26, comma 3, che i                  
procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore              
della legge regionale, ossia che vedono avviata la fase di                      
apposizione del vincolo espropriativo o la fase successiva                      
comportante dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera da                    
realizzare, sono completati e producono i loro effetti secondo la               
legislazione previgente. Da tale disposizione deriva che le                     
Amministrazioni che prima del 4 gennaio 2003 hanno avviato la fase di           
apposizione del vincolo espropriativo, mediante adozione di variante,           
ovvero la fase di dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera da              
realizzare, mediante deposito del progetto e relativi elaborati, non            
applicheranno la nuova normativa regionale.                                     
L'art. 57 del DPR n. 327 del 2001 al comma 1 prevede che "Le                    
disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti              
per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia           
intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'             
ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative             
vigenti a tale data.".                                                          
Dal combinato disposto delle disposizioni citate, alla luce di quanto           
detto in merito alle competenze legislative per le diverse fasi della           
procedura espropriativa, deriva che, dato che rientrano nella                   
competenza legislativa regionale, i procedimenti relativi alla fase             
di apposizione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di                  
pubblica utilita' (fase 1 e 2) avviati prima dell'entrata in vigore             
della legge regionale sono completati secondo la normativa statale              
previgente; al contrario la successiva fase della determinazione                
dell'indennita' di esproprio e dell'emanazione del decreto di                   
esproprio (fase 3), essendo soggetta alla legislazione statale, sara'           
anch'essa disciplinata dalla normativa statale previgente qualora la            
pubblica utilita' sia stata dichiarata prima dell'entrata in vigore             
del Testo Unico (30 giugno 2003), mentre sara' soggetta alla                    
disciplina del Testo Unico nel caso in cui la dichiarazione di                  
pubblica utilita' sia intervenuta successivamente alla sua entrata in           
vigore.                                                                         
Al fine di fornire un quadro generale interpretativo delle                      
disposizioni della L.R. n. 37 del 2002, si allega una nota                      
esplicativa che tiene conto delle richieste, delle osservazioni e               
delle modifiche apportate con la L.R. n. 10 del 2003, derivanti da un           
primo periodo di applicazione della legge.                                      
Si richiama fin da adesso l'attenzione sugli aspetti piu' rilevanti             
della legge regionale:                                                          
- principio della coincidenza della competenza alla realizzazione di            
un'opera e delle procedure espropriative, salvo il caso del                     
conferimento ai Comuni delle funzioni espropriative per le opere                
pubbliche regionali; sono escluse dal conferimento ai Comuni le opere           
di difesa del suolo e di bonifica, per le quali le procedure                    
espropriative competono all'autorita' (Regione, Consorzi di bonifica            
od altri soggetti) che realizzano le opere (art. 6 e 6-bis);                    
- obbligo della comunicazione personale ai proprietari degli immobili           
dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo            
e della fase di dichiarazione di pubblica utilita' (artt. 9, 16,                
17);                                                                            
- durata del vincolo espropriativo fissata in 5 anni e possibilita'             
di reiterarlo motivatamente per una sola volta e possibilita' di                
realizzare una diversa opera pubblica, nell'arco temporale di                   
validita' del vincolo, solo mediante adozione di variante al POC                
(artt. 13 e 14);                                                                
- possibilita' per il Comune, nel caso di progetto preliminare di               
opera non conforme agli strumenti urbanistici, di attribuire alla               
deliberazione di variante al PSC il valore e gli effetti di variante            
al POC (artt. 12, comma 2);                                                     
- possibilita' di dichiarare anche la pubblica utilita' dell'opera se           
nella fase di apposizione del vincolo espropriativo viene approvato             
il progetto definitivo dell'opera in luogo del preliminare, con il              
rispetto degli adempimenti previsti per l'approvazione del definitivo           
(artt. 12, comma 6 e 15, comma 2);                                              
- procedura semplificata per l'approvazione del progetto definitivo             
od esecutivo di interventi di manutenzione o di adeguamento tecnico             
funzionale di opere pubbliche localizzate nelle fasce di rispetto e             
nelle aree a rischio idrogeologico (art. 16-bis);                               
- obbligo di un esame puntuale delle osservazioni presentate dai                
soggetti interessati al vincolo espropriativo da parte dell'autorita'           
procedente sia in fase di apposizione del vincolo che in quella di              
dichiarazione di pubblica utilita' (artt. 10, comma 3; 11, comma 3;             
16, comma 6; 17, comma 4);                                                      
- possibilita' che l'accordo di cessione verta su misure                        
compensative, ossia facolta' per il privato di edificare in un'area             
concordata con il Comune gia' destinata all'edificazione (art. 23).             
La L.R. n. 37 del 2002 ha apportato inoltre delle modifiche alla L.R.           
n. 20 del 2000, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del                   
territorio" e alla L.R. n. 10 del 1993 "Norme in materia di opere               
relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega            
di funzioni amministrative", resesi necessarie per coordinare le                
disposizioni modificate con la nuova disciplina regionale sugli                 
espropri.                                                                       
L'ASSESSORE                                                                     
Pier Antonio Rivola                                                             
Nota esplicativa                                                                
La L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 ha per oggetto la disciplina                    
espropriativa, con particolare riferimento alle competenze relative             
alle funzioni espropriative, alla fase di apposizione del vincolo,              
agli atti comportanti dichiarazione di pubblica utilita', alla                  
edificabilita' legale e di fatto e alle Commissioni provinciali per             
la determinazione del valore agricolo medio.                                    
Con la L.R. 3 giugno 2003, n. 10, recante "Modifiche alle Leggi                 
regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre               
2002, n, 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del                 
territorio e politiche abitative" sono state apportate alcune                   
modifiche alla L.R. n. 37 del 2002 (illustrate in seguito nello                 
specifico), rispondenti all'esigenza, emersa durante la prima fase di           
applicazione della legge, di semplificazione e di accelerazione delle           
procedure amministrative per la realizzazione di certe tipologie di             
opere. Altri emendamenti sono di chiarimento o di coordinamento                 
rispetto alle modifiche sostanziali.                                            
Alcune considerazioni generali, prima di passare alla disamina dei              
singoli articoli.                                                               
Dalla L.R. 37/02 emerge un quadro di competenze espropriative piu'              
diffuso rispetto al sistema previgente, in quanto si afferma il                 
principio della coincidenza tra autorita' che realizza l'opera e                
soggetto espropriante. Vengono allo stesso tempo riconosciuti ampi              
margini di autonomia agli Enti pubblici titolari di funzioni                    
espropriative nell'organizzare l'esercizio di queste funzioni                   
(convenzioni con i Comuni, Uffici intercomunali, Sportello unico), al           
fine di evitare le possibili difficolta' che si potrebbero verificare           
in forza di una applicazione rigida del principio richiamato, che non           
tenga in adeguata considerazione le concrete situazioni nelle diverse           
realta' locali.                                                                 
Inoltre la legge si e' posta l'obiettivo di porre il privato                    
interessato dalla realizzazione di un'opera pubblica nell'effettiva             
condizione di partecipare al procedimento che lo coinvolge,                     
prevedendo la comunicazione individuale in fase di apposizione del              
vincolo, l'esame puntuale delle osservazioni presentate dagli                   
interessati al vincolo e la possibilita' di reiterare il vincolo una            
sola volta. La legge ha d'altra parte cercato di compensare i                   
significativi aggravi procedurali per le autorita' esproprianti,                
mediante disposizioni volte ad agevolare l'azione amministrativa, si            
pensi alla possibilita' della comunicazione informatica e alla non              
necessita' della comunicazione in caso di vincolo espropriativo                 
apposto mediante piano urbanistico generale (POC).                              
Oggetto e finalita' della legge (articolo 1)                                    
La legge regionale ha l'obiettivo di armonizzare la nuova disciplina            
nazionale in materia di espropri con la legislazione regionale in               
materia di governo del territorio. Pertanto le disposizioni attengono           
principalmente all'apposizione del vincolo espropriativo, che deriva            
dalla localizzazione dell'opera mediante procedura di variante                  
urbanistica, e alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.              
Ambito di applicazione (articolo 2)                                             
Ricadono nell'ambito di applicazione della legge tutte le procedure             
espropriative che si svolgono nel territorio regionale, che abbiano             
ad oggetto un bene immobile o un diritto relativo ad un bene immobile           
e che siano finalizzate alla esecuzione di un'opera pubblica o di               
pubblica utilita'. Per quanto riguarda il soggetto espropriante e il            
beneficiario dell'espropriazione, le disposizioni della legge si                
applicano a prescindere dalla natura pubblica o privata degli stessi.           
Si sottolinea che soggetto espropriante puo' essere un soggetto                 
diverso da un Ente pubblico qualora ci sia una legge che gli                    
riconosce tale potere od una specifica delega di poteri da parte                
dell'autorita' amministrativa titolare del potere espropriativo                 
(concessionario di opere pubbliche o contraente generale). Inoltre si           
sottolinea che le disposizioni regionali si applicano anche qualora             
sia lo Stato ad effettuare un'espropriazione nel territorio                     
regionale.                                                                      
Funzioni in materia di espropri (articoli da 3 a 7)                             
La regola generale e' quella della competenza espropriativa in capo             
all'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di           
pubblica utilita'. Pertanto la qualita' di autorita' espropriante               
viene riconosciuta ai Comuni, Comunita' montane, Provincia, Regione e           
ogni altro ente competente alla realizzazione di un'opera pubblica o            
di pubblica utilita', nonche' agli enti pubblici cui la Regione                 
conferisce le funzioni espropriative per le opere di sua competenza.            
Qualora si tratti di opere private di pubblica utilita', assume la              
funzione di autorita' espropriante, e dovra' quindi svolgere le                 
procedure espropriative, l'ente che ai sensi di legge ha la                     
competenza a dichiarare la pubblica utilita'.                                   
Gli Enti locali si devono dotare di un ufficio per le espropriazioni,           
potendo chiaramente attribuire i relativi poteri ad un ufficio gia'             
esistente. L'elemento importante e' che deve trattarsi di una                   
struttura unica che segue tutti i procedimenti, al fine di garantire            
ai cittadini coinvolti un piu' facile accesso agli atti dei                     
procedimenti amministrativi.                                                    
Vengono incentivate forme di collaborazione tra gli enti pubblici al            
fine dell'esercizio delle funzioni espropriative. In particolare:               
- i Comuni possono avvalersi di una unica struttura, cui siano                  
attribuite funzioni di sportello unico per le attivita' produttive,             
per l'edilizia e per gli espropri;                                              
- le Province e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni           
con i Comuni al fine di avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni            
dei Comuni;                                                                     
- i Comuni possono istituire uffici intercomunali, mediante la                  
promozione delle forme associative di cui alla L.R. n. 11 del 2001.             
Con tali disposizioni si e' voluto lasciare agli enti esproprianti la           
valutazione sulle modalita' organizzative piu' consone alla propria             
realta' amministrativa per garantire il migliore esercizio delle                
funzioni espropriative.                                                         
La Regione nei confronti di tutte le autorita' esproprianti svolge,             
in via generale, una funzione di coordinamento e di consulenza, da              
attuare attraverso un'unica struttura regionale, e compiti di                   
osservatorio e monitoraggio.                                                    
Il quadro delle competenze per i procedimenti espropriativi in                  
materia di opere pubbliche di competenze regionale e di opere di                
difesa del suolo e di bonifica, modificato dalla L.R. n. 10 del 2003,           
e' il seguente:                                                                 
- viene conferito ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative           
relative ai procedimenti di espropriazione per realizzare opere                 
pubbliche regionali, fatte salve le opere di difesa del suolo (art.             
6);                                                                             
- per le opere di difesa del suolo, le procedure espropriative sono             
curate dalla Regione se questa realizza le opere, mentre nel caso in            
cui tali opere siano state affidate ai soggetti attuatori di cui                
all'art. 9 della L.R. n. 22 del 2000, saranno questi stessi soggetti            
a svolgere gli espropri (art. 6, comma 1 e 3);                                  
- i Consorzi di bonifica realizzano le procedure espropriative per              
tutte le opere di bonifica e di difesa del suolo da essi realizzate             
(art. 6, comma 2 e 3).                                                          
Con la L.R. n. 10 del 2003 si sono sostanzialmente ridotte le ipotesi           
di opere regionali le cui procedure espropriative vengono realizzate            
dai Comuni, in quanto per le opere di difesa del suolo e di bonifica            
si e' confermata la titolarita' del potere espropriativo in capo al             
soggetto competente alla realizzazione delle opere.                             
Per le opere pubbliche regionali, le cui procedure espropriative                
siano realizzate dai Comuni o dai soggetti attuatori di cui all'art.            
6-bis, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi di cui                 
all'art. 7.                                                                     
La Regione puo' adottare atti di indirizzo e di coordinamento in                
merito alle funzioni espropriative, atti di coordinamento tecnico,              
direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni conferite. In             
particolare puo' emanare direttive su procedure e modalita' di                  
calcolo degli indennizzi per le Commissioni provinciali, tenendo in             
adeguata considerazione l'esigenza di favorire la ricostituzione del            
bene espropriato, cioe' di assicurare, nei casi che saranno                     
individuati dalla Regione, una indennita' che consenta l'acquisto o             
la nuova edificazione dell'edificio oggetto della procedura                     
espropriativa.                                                                  
Apposizione del vincolo espropriativo (articoli da 8 a 12)                      
Gli atti da cui deriva l'apposizione del vincolo espropriativo sono:            
- il POC o sua variante;                                                        
- l'accordo di programma di cui all'art. 40 della L.R. n. 20 del                
2000, nonche' conferenze di servizi, intese o altri atti comunque               
denominati che, secondo la legislazione nazionale e regionale                   
vigente, comportano variante al POC, ovvero, in via transitoria, al             
piano regolatore generale (di seguito il riferimento ai nuovi                   
strumenti urbanistici di cui alla L.R. n. 20 del 2000 deve sempre               
intendersi fatto al PRG per i Comuni muniti di piano urbanistico                
approvato ai sensi della legislazione previgente; si veda, piu' in              
dettaglio, quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art.              
26. Tali atti, e i relativi avvisi pubblicati nel Bollettino                    
Ufficiale regionale, devono fare espresso riferimento al fatto che              
l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo.                      
Si prevede l'obbligo da parte del Comune che predispone il POC o sua            
variante specifica o da parte dell'ente che promuove l'accordo di               
programma (o indice la conferenza di servizi o altra intesa comunque            
denominata) di predisporre un elaborato che indichi le aree in cui si           
intende apporre il vincolo e i soggetti proprietari delle stesse;               
inoltre l'avviso della avvenuta adozione del POC o di sua variante              
specifica, della conclusione dell'accordo preliminare all'accordo di            
programma e dell'avvenuto deposito del progetto dell'opera oggetto              
della conferenza di servizi (intesa o altro atto) pubblicati nel                
Bollettino Ufficiale regionale, devono indicare che tali atti sono              
preordinati all'apposizione del vincolo espropriativo e che                     
contengono l'elaborato indicato (con autonoma circolare in corso di             
trasmissione sono previsti i modelli di tali avvisi pubblici).                  
L'avvio del procedimento e' comunicato ai proprietari delle aree con            
comunicazione individuale (lettera raccomandata con avviso di                   
ricevimento ovvero mediante strumento telematico), contenente gli               
elementi di cui al comma 3 dell'art. 9.                                         
L'Amministrazione espropriante e' esonerata dall'obbligo della                  
comunicazione solo nell'ipotesi dell'apposizione del vincolo                    
espropriativo mediante POC; in tal caso la pubblicazione dell'avviso            
dell'avvenuta adozione del POC prende luogo della comunicazione                 
individuale.                                                                    
Si ritiene necessario sottolineare la necessita' della comunicazione            
individuale (a parte l'unico caso appena richiamato), anche a seguito           
dell'entrata in vigore del DPR n. 327 del 2001 come modificato dal              
DLgs n. 302 del 2002 che, diversamente dalla legislazione regionale,            
ha escluso l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del                
vincolo qualora il numero dei destinatari sia superiore a 50 persone.           
Cio' in quanto la disciplina regionale prevale sulla normativa                  
statale.                                                                        
Le osservazioni possono essere presentate entro il termine di 60                
giorni, decorrente:                                                             
- per i proprietari delle aree, dal ricevimento della comunicazione             
individuale;                                                                    
- per gli altri soggetti interessati dai vincoli espropriativi (che             
non ricevono la comunicazione individuale), dalla data di                       
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale dell'avviso                    
dell'avvenuta adozione del POC o di una sua variante, nonche'                   
dell'avvenuta conclusione della Conferenza preliminare, ai sensi                
dell'art. 10; dell'avvenuto deposito del progetto ai sensi dell'art.            
11.                                                                             
Tali osservazioni saranno oggetto di un esame puntuale da parte del             
Comune o delle altre Amministrazioni competenti al fine                         
dell'assunzione della decisione finale.                                         
L'art. 12 trova applicazione per i progetti di opere pubbliche o di             
pubblica utilita' non conformi agli strumenti urbanistici, di                   
compelenza di un'autorita' o di un soggetto che non possa avvalersi             
di un procedimento speciale per apportare variante al POC (quindi               
tale procedimento si applica solo qualora non sia previsto dalla                
legislazione statale o regionale vigente un procedimento speciale per           
il quale l'approvazione del progetto comporta variante agli strumenti           
urbanistici).                                                                   
Se l'opera non risulta conforme al PSC, "l'Autorita' competente alla            
realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede                  
l'espropriazione" trasmette il progetto preliminare al Consiglio                
comunale la cui determinazione favorevole in merito al progetto                 
comporta l'avvio del procedimento di variante al PSC, secondo quanto            
disposto dall'art. 32 della L.R. n. 20 del 2000.                                
Si segnala a questo punto una novita' di notevole importanza rispetto           
alla disciplina della L.R. n. 20 del 2000, consistente nel fatto che            
il Consiglio comunale, se ricorrono i requisiti e i contenuti                   
previsti dall'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000 per l'approvazione              
del POC, puo' attribuire alla delibera di approvazione della variante           
al PSC il valore e gli effetti di approvazione di POC o di variante             
specifica allo stesso. Quindi il Comune potra' contestualmente                  
variare entrambi gli strumenti urbanistici (in via transitoria                  
avremo, in ogni caso, l'avvio di una variante specifica al PRG, ai              
sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978).                                  
L'art. 12, comma 5, prevede l'ipotesi di opera prevista nel PSC ma              
non conforme al POC. In tal caso la determinazione positiva del                 
Consiglio comunale sul progetto preliminare "trasmesso dall'Autorita'           
competente alla realizzazione dell'opera ovvero dal soggetto privato            
che chiede l'espropriazione" costituisce adozione di POC o di                   
variante allo stesso.                                                           
L'art. 12, comma 6, in un'ottica di semplificazione e di                        
abbreviazione dei tempi procedurali, prevede che la delibera di                 
approvazione della variante al POC, da approvare secondo l'art. 34              
della L.R. n. 20 del 2000, comporta altresi' dichiarazione di                   
pubblica utilita' a condizione che venga trasmesso al Comune il                 
progetto definitivo in luogo di quello preliminare. Dello stesso                
tenore l'art. 15, comma 2, ai sensi del quale la dichiarazione di               
pubblica utilita' puo' essere disposta con uno degli atti di                    
apposizione del vincolo di cui all'art. 8, comma 2 (accordo di                  
programma, conferenze di servizi, intese, ecc.) sempre presentando un           
progetto definitivo.                                                            
L'art. 12, comma 6, va coordinato con il comma 2 e 3 dell'art. 29               
della L.R. n. 37 del 2002 che ha modificato il regime della                     
dichiarazione di pubblica utilita' previsto dalla L.R. n. 20 del                
2000.                                                                           
Prima dell'entrata in vigore della legge regionale sugli espropri, la           
L.R. n. 20 del 2000 prevedeva all'art. 30, comma 12 che "per le opere           
pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione              
del POC comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e            
l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ivi previsti.".                        
La L.R. n. 37 del 2002 modifica tale regime prevedendo che la                   
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere pubbliche e di                   
pubblico interesse:                                                             
- deriva, in via generale, dall'approvazione del PUA (art. 29, comma            
3, che inserisce il comma 2-bis, all'art. 31 della L.R. n. 20 del               
2000);                                                                          
- deriva dall'approvazione del POC quando questo assume il valore e             
gli effetti del PUA (art. 29, comma 2, che sostituisce l'art. 30,               
comma 12 della L.R. n. 20 del 2000).                                            
L'avvio del procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici             
scatta con l'approvazione del progetto preliminare. A tal fine la               
progettazione preliminare deve rispettare i requisiti richiesti dalla           
Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di             
lavori pubblici" e relativo regolamento di attuazione, e contenere              
una serie di elementi che rendono possibile l'avvio della procedura             
di variante urbanistica.                                                        
Inoltre si precisa che le variazioni al progetto preliminare che                
comportino modifica delle aree soggette ad esproprio all'interno                
delle zone di rispetto previste dalla legislazione vigente non                  
richiedono nuova apposizione del vincolo espropriativo.                         
Durata del vincolo espropriativo (articoli 13 e 14)                             
II vincolo espropriativo ha durata di 5 anni, salvo che specifiche              
disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di                
durata (si pensi ai PEEP per i quali il vincolo ha durata di 18 anni            
ai sensi dell'art. 9, comma 1, Legge 18 aprile 1962, n. 167,                    
modificato dall'art. 51 della Legge 5 agosto 1978, n. 457); il                  
vincolo espropriativo puo' essere reiterato motivatamente una sola              
volta ed in tale caso spetta al proprietario dell'area una indennita'           
calcolata ai sensi delle disposizioni del Testo Unico. Si sottolinea            
che tale disposizione non comporta la cessazione degli effetti dei              
vincoli che alla data di entrata in vigore della L.R. n. 37 del 2002            
siano gia' stati reiterati, ma solo che gli stessi, come i nuovi                
vincoli, potranno essere rinnovati per una sola volta dopo l'entrata            
in vigore della legge regionale.                                                
Nel corso dei 5 anni di durata del vincolo, se l'Amministrazione                
vuole realizzare nell'area in cui e' stato apposto il vincolo una               
diversa opera pubblica sara' necessario adottare variante al POC. In            
tal modo il legislatore regionale ha operato una scelta di segno                
opposto rispetto al previgente art. 1, comma 4 della Legge n. 1 del             
1978, al fine di garantire una maggiore partecipazione dei cittadini            
alle trasformazioni dell'assetto urbano.                                        
Dichiarazione di pubblica utilita' (articoli da 15 a 19)                        
La dichiarazione di pubblica utilita' deriva dall'approvazione:                 
a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica                    
utilita';                                                                       
b) del Piano Urbanistico Attuativo (PUA);                                       
c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo,            
ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un           
atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa                 
vigente, l'approvazione od il rilascio di atti equivalga a                      
dichiarazione di pubblica utilita'.                                             
In tale fase si colloca la seconda comunicazione individuale del                
procedimento espropriativo: ai proprietari delle aree l'avvio del               
procedimento di approvazione del progetto definitivo o di deposito              
del piano adottato e' comunicato, a cura dell'ufficio per le                    
espropriazioni, mediante raccomandata o nelle altre forme previste              
dalla stessa legge (mediante strumento telematico se richiesto dal              
privato).                                                                       
Nel procedimento di approvazione dei progetti definitivi e dei PUA si           
prevede che l'autorita' cui compete l'approvazione del progetto o il            
Comune per il PUA e' tenuta, anche in questa fase, alla                         
predisposizione di un allegato in cui sono individuate le aree da               
espropriare e i nominativi dei proprietari, e che nell'ambito delle             
forme di pubblicita' dei progetti e dei PUA (BUR e uno o piu'                   
quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato                         
dall'intervento) si indichi esplicitamente che l'approvazione degli             
stessi comporta dichiarazione di pubblica utilita'.                             
Possono presentare osservazioni i proprietari delle aree e gli altri            
soggetti interessati ai vincoli espropriativi (coloro che pur non               
essendo proprietari possono avere un pregiudizio diretto dall'atto              
che comporta dichiarazione di pubblica utilita') e tali osservazioni            
meritano un esame puntuale da parte dell'autorita' competente.                  
Gli atti conclusivi del procedimento che comportano dichiarazione di            
pubblica utilita' sono depositati presso l'ufficio per le                       
espropriazioni e comunicati ai proprietari delle aree, in modo che              
questi possano fornire elementi utili per la determinazione                     
dell'indennita' di esproprio. Se le comunicazioni individuali                   
previste nelle diverse fasi sono impossibili per irreperibilita' o              
assenza del proprietario l'ufficio per le espropriazioni non e'                 
tenuto ad alcun adempimento sostitutivo; se il proprietario risulta             
deceduto e i registri catastali non individuano l'attuale                       
proprietario le forme di pubblicazione degli atti prendono luogo                
della comunicazione individuale. Cio' non toglie che se l'ufficio per           
le espropriazioni ha avuto notizia, attraverso atti di partecipazione           
del procedimento amministrativo, del nominativo dell'effettivo                  
proprietario deve effettuare le comunicazioni individuali a favore di           
quest'ultimo.                                                                   
La dichiarazione di pubblica utilita' puo' essere altresi' disposta,            
come abbiamo gia' accennato, in modo semplificato se in fase di                 
apposizione del vincolo espropriativo mediante uno degli atti di cui            
all'art. 8, comma 2 (accordo di programma, Conferenza di Servizi,               
ecc.) si procede all'approvazione del progetto definitivo, in luogo             
del preliminare. Si e' voluto in tal modo consentire una                        
accelerazione della procedura espropriativa, rispettando pero' la               
regola che la pubblica utilita' e' legata al progetto definitivo e              
nell'osservanza degli adempimenti, in termini di pubblicita' e di               
comunicazioni ai diretti interessati, da attuarsi in un'unica volta             
sia ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo che della                
dichiarazione di pubblica utilita'.                                             
La L.R. n. 10 del 2003 ha introdotto l'art. 16-bis relativo alla                
realizzazione di interventi di manutenzione o di adeguamento tecnico            
funzionale di opere pubbliche localizzati nelle fasce di rispetto e             
nelle aree a rischio idrogeologico.                                             
La disposizione introdotta risponde alla finalita' di contemperare              
due diverse esigenze legate alla particolare natura della fascia di             
rispetto. Le fasce di rispetto non costituiscono di per se' un                  
vincolo preordinato all'esproprio, rendendo quindi necessario che               
l'intervento in fascia di rispetto sia oggetto, come ripetutamente              
affermata da costante giurisprudenza, di variante urbanistica che               
localizzi l'opera, e di conseguenza apponga il vincolo espropriativo.           
D'altra parte e' innegabile che le fasce di rispetto sono previste              
dalla legge per numerose tipologie di opere pubbliche (infrastrutture           
per la mobilita', aeroporti, cimiteri, ecc.) e per canali e corsi               
d'acqua anche al fine di consentire interventi di ampliamento e                 
adeguamento delle opere stesse; difatti il regime di inedificabilita'           
cui sono sottoposte tali fasce risponde all'esigenza di non                     
pregiudicare la possibilita' di realizzare opere di manutenzione e di           
adeguamento delle opere.                                                        
Al fine di agevolare la realizzazione di tali interventi, l'art.                
16-bis prevede una procedura semplificata che:                                  
- unifica nell'approvazione del progetto definitivo od esecutivo sia            
la fase di localizzazione degli interventi in variante agli strumenti           
urbanistici (e quindi di apposizione del vincolo preordinato                    
all'esproprio) sia quella di dichiarazione di pubblica utilita' delle           
opere, per cui l'approvazione del progetto, definitivo o esecutivo,             
comporta ad un tempo variante al POC, apposizione del vincolo                   
espropriativo e dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'            
e urgenza delle opere;                                                          
- prevede l'intesa dell'Amministrazione comunale sulla variante                 
urbanistica o eventualmente l'intervento straordinario del Consiglio            
regionale per superare il motivato dissenso del Comune;                         
- richiede il rispetto delle modalita' procedurali previste dall'art.           
16, L.R. n. 37 del 2002, ossia deposito del progetto, comunicazioni             
individuali, pubblicazioni, osservazioni dei privati;                           
- consente l'inclusione del lavoro nell'elenco annuale sulla base del           
progetto definitivo od esecutivo approvato.                                     
Edificabilita' legale e di fatto (articoli da 20 a 22)                          
Al fine della determinazione dell'indennita' di esproprio di un'area            
edificabile e' necessaria sia la presenza della edificabilita' legale           
che di quella di fatto.                                                         
Viene specificato che l'edificabilita' legale:                                  
- e' presente nelle aree comprese all'interno del territorio del                
perimetro urbanizzato individuato dal PSC e nelle aree cui e'                   
riconosciuta delle previsioni del POC, fornendo altresi' i parametri            
per riconoscere l'edificabilita' legale nei casi di Comuni dotati di            
PRG vigente;                                                                    
- e' esclusa in tutti i casi in cui gli strumenti di pianificazione             
generali o settoriali accertino la inedificabilita' assoluta                    
derivante dalla presenza di limiti o vincoli, non espropriativi,                
posti dalle leggi o derivanti dalle caratteristiche del territorio.             
L'edificabilita' di fatto ricorre solo qualora un'area possiede o               
sono in corso di realizzazione le dotazioni territoriali necessarie.            
Misure compensative in sede di accordo di cessione (articolo 23)                
II Comune e il privato proprietario delle aree da espropriare possono           
stabilire che a fronte della cessione delle aree il Comune                      
attribuisca al privato, in luogo del prezzo del bene, la facolta' di            
edificare in un'area, di proprieta' comunale o di terzi, concordata             
tra gli stessi e gia' destinata all'edificazione dagli strumenti                
urbanistici. Con tale previsione si e' ampliato il possibile                    
contenuto dell'accordo di cessione, con il duplice scopo di andare              
incontro alle esigenze del privato e di incentivare l'applicazione              
dell'istituto dell'accordo di cessione.                                         
Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo               
medio (articoli 24 e 25)                                                        
Viene disciplinata l'istituzione, la composizione, il potere della              
Provincia di regolamentarne il funzionamento e di designare e                   
nominare i componenti ed infine viene confermato l'obbligo, gravante            
su coloro che richiedono l'intervento della Commissione, di versare             
una somma a titolo di rimborso delle spese istruttorie, gia' previsto           
dalla L.R. n. 20 del 2000. La Commissione nelle proprie                         
determinazioni deve conformarsi, oltre alle norme legislative e                 
regolamentari, agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla             
Regione, anche relative alle procedure e modalita' di calcolo degli             
indennizzi.                                                                     
Si precisa che la disposizione ha confermato il potere della                    
Provincia di designare e nominare i componenti della Commissione,               
nonche' di disciplinarne il funzionamento, come gia' previsto dalla             
L.R. n. 20 del 2000.                                                            
La L.R. n. 10 del 2003 ha modificato gli artt. 24 e 25 della L.R. n.            
37 del 2002, relativo alle Commissioni provinciali per la                       
determinazione del valore agricolo medio, in tal senso:                         
- viene eliminata la partecipazione del Responsabile del Servizio               
Tecnico regionale in materia di difesa del suolo territorialmente               
competente;                                                                     
- viene confermato il potere della Provincia di nominare i                      
componenti;                                                                     
- viene chiarito che fino all'approvazione del regolamento                      
provinciale le funzioni vengono svolte dalla Commissione nell'attuale           
composizione;                                                                   
- viene chiarito che la Commissione provinciale esprime il parere per           
la determinazione provvisoria dell'indennita' dell'espropriazione               
solo quando tale parere venga richiesto.                                        
Norme transitorie (articolo 26)                                                 
L'art. 26, commi 1 e 2, stabilisce norme transitorie valevoli quando            
la strumentazione urbanistica non sia ancora adeguata alle previsioni           
della L.R. n. 20 del 2000. A tal proposito si vuole sottolineare che            
quando si dice che il vincolo espropriativo viene apposto con POC o             
sua variante, e' evidente che per i Comuni dotati ancora di PRG le              
varianti verranno adottate e approvate secondo la legislazione                  
previgente, ossia secondo gli artt. 14 e 15 della la L.R. n. 47 del             
1978 (nei casi e nei limiti di tempo in cui cio' e' consentito                  
dall'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000). Quindi l'entrata in vigore             
della L.R. n. 37 del 2002 non elimina la possibilita' di ricorrere              
alla procedura semplificata di variante prevista dall'art. 15 della             
L.R. 47/78, procedura che andra' chiaramente integrata con tutti gli            
adempimenti previsti ai fini espropriativi.                                     
L'art. 26, commi 3 e 4, regola la prosecuzione e la conclusione dei             
procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore              
della legge regionale. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, ai                       
procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore              
della legge regionale, ossia che vedono avviata la fase di                      
apposizione del vincolo espropriativo o la fase successiva                      
comportante dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera da                    
realizzare, si continua ad applicare la normativa previgente, non               
trovando pertanto applicazione la nuova normativa regionale in                  
materia di espropri. Sono procedimenti in corso quelli per i quali le           
competenti amministrazioni hanno, prima del 4 gennaio 2003,                     
provveduto all'assunzione degli atti formali che costituiscono avvio            
del procedimento, di apposizione del vincolo espropriativo o di                 
dichiarazione di pubblica utilita', secondo le forme e i tempi                  
previsti dalle disposizioni di legge vigenti alla data in cui e'                
stato avviato il procedimento amministrativo.                                   
Si richiama quanto espresso nella lettera di trasmissione della                 
presente nota esplicativa in merito all'articolazione del                       
procedimento espropriativo in tre fasi (apposizione del vincolo                 
espropriativo, dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera,                   
determinazione dell'indennita' di esproprio ed emanazione del decreto           
di esproprio) e alla necessita' di coordinare l'art. 26 della L.R. n.           
37 del 2002 con l'art. 57 del DPR n. 327 del 2001, relativo anch'esso           
alla disciplina transitoria per i procedimenti in corso.                        
Nella lettera si e' gia' detto che "dal combinato disposto delle                
disposizioni citate, alla luce di quanto detto in merito alle                   
competenze legislative per le diverse fasi della procedura                      
espropriativa, deriva che, dato che rientrano nella competenza                  
legislativa regionale, i procedimenti relativi alla fase di                     
apposizione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica            
utilita' (fase 1 e 2) avviati prima dell'entrata in vigore della                
legge regionale sono completati secondo la normativa statale                    
previgente; al contrario la successiva fase della determinazione                
dell'indennita' di esproprio e dell'emanazione del decreto di'                  
esproprio (fase 3), essendo soggetta alla legislazione statale, sara'           
anch'essa disciplinata dalla normativa statale previgente qualora la            
pubblica utilita' sia stata dichiarata prima dell'entrata in vigore             
del Testo Unico (30 giugno 2003), mentre sara' soggetta alla                    
disciplina del Testo Unico nel caso in cui la dichiarazione di                  
pubblica utilita' sia intervenuta successivamente alla sua entrata in           
vigore".                                                                        
Per schematizzare tali conclusioni, si presentano le ipotesi che                
possono verificarsi, (basandosi sull'articolazione del procedimento             
espropriativo nelle tre fasi e sul combinato disposto dell'art. 26              
della L.R. n. 37 del 2002 e dell'art. 57 del DPR n. 327 del 2001):              
1) avvio del procedimento espropriativo prima del 4 gennaio 2003 e              
dichiarazione di pubblica utilita' prima del 30 giugno 2003: in tal             
caso tutte le fasi (1, 2 e 3) seguono la normativa statale                      
previgente;                                                                     
2) avvio del procedimento espropriativo prima del 4 gennaio 2003 e              
dichiarazione di pubblica utilita' successiva al 30 giugno 2003: in             
tal caso le fasi 1 e 2 seguono la normativa statale previgente,                 
mentre la fase 3 seguira' la nuova normativa del Testo Unico                    
statale;                                                                        
3) avvio del procedimento espropriativo successivo al 4 gennaio 2003            
e dichiarazione di pubblica utilita' successiva al 30 giugno 2003: in           
tal caso si applica alla fase 1 e 2 la L.R. n. 37, alla fase 3 il               
Testo Unico statale;                                                            
4) avvio del procedimento espropriativo successivo al 4 gennaio 2003            
e dichiarazione di pubblica utilita' intervenuta prima del 30 giugno            
2003: in tal caso si applica alla fase 1 e 2 la L.R. n. 37, mentre              
alla fase 3 si applica la normativa statale previgente (ipotesi per             
altro teorica dato che presuppone che la fase 1 e 2 siano state                 
espletate nel periodo di tempo che va dal 4 gennaio al 30 giugno);              
5) pubblica utilita' intervenuta prima del 4 gennaio 2003: in tal               
caso si applica alla successiva fase n. 3 la normativa statale                  
previgente.                                                                     
La fase dell'apposizione del vincolo espropriativo e' avviata:                  
- nel caso di vincolo apposto mediante strumento urbanistico comunale           
o variante specifica allo stesso, con l'adozione del POC o della                
variante specifica da parte del Consiglio comunale;                             
- nel caso di vincolo apposto mediante accordo di programma ai sensi            
dell'art. 40, L.R. n. 20 del 2000, con la conclusione della                     
conferenza preliminare;                                                         
- nel caso di Conferenza di Servizi, intese o altri atti, comunque              
denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale                   
comportano variante al POC, con il deposito del progetto da approvare           
mediante gli atti di intesa, ecc.                                               
La fase della dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e'                  
avviata:                                                                        
- con il deposito del progetto definitivo dell'opera o intervento da            
realizzare, qualora dall'approvazione del progetto derivi la pubblica           
utilita', ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a;                              
- con l'adozione del PUA, qualora dall'approvazione dello stesso                
derivi la pubblica utilita', ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b,           
L.R. 37/02 e dell'art. 31, comma 2-bis, L.R. 20/00 (in via                      
transitoria con l'adozione del piano particolareggiato o atto                   
equivalente);                                                                   
- con l'adozione del POC, nel caso in cui la delibera di approvazione           
del POC assuma il valore e gli effetti del PUA, ai sensi dell'art.              
30, comma 12, L.R. 20/00 (disposizione non avente un equivalente                
nella legislazione previgente).                                                 
Si precisa che, conscguentemente, l'art. 26, comma 4, dispone che               
anche per i procedimenti per i quali e' stata dichiarata la pubblica            
utilita', indifferibilita' ed urgenza non trova applicazione la                 
disciplina che la nuova normativa detta per gli aspetti relativi alla           
ulteriore fase dell'occupazione d'urgenza e della definizione                   
dell'indennita' di esproprio.                                                   
Occupazione per motivi di urgenza (articolo 27)                                 
Tale disposizione e' stata modificata dalla L.R. n. 10 del 2003, in             
considerazione del fatto che l'istituto dell'occupazione d'urgenza e'           
stato reintrodotto dall'art. 22-bis del DPR n. 327 del 2001 (come               
modificato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302). Pertanto e' apparso              
non piu' necessario disciplinare in modo specifico tale istituto,               
prevedendo che fino alla data di entrata in vigore del DPR n. 327 del           
2001 la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere comporta                 
altresi' indifferibilita' ed urgenza dei lavori, nei casi previsti              
dalla legislazione previgente, mentre dopo l'entrata in vigore del              
DPR n. 327 del 2001 trovera' applicazione l'art. 22-bis del DPR n.              
327 del 2001.                                                                   
L'art. 28 prevede disposizioni transitorie in materia di appalti e              
lavori pubblici, in merito a funzioni di osservatorio e                         
monitoraggio.                                                                   
L'articolo 29 comporta modifiche alle disposizioni della L.R. n. 20             
del 2000, in particolare:                                                       
- viene chiarito il contenuto dell'art. 14, comma 7, in merito alle             
conferenze di pianificazione;                                                   
- si sostituisce l'art. 30, comma 12, prevedendo che l'approvazione             
del POC comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere se           
assume il valore e gli effetti del PUA (il testo precedente prevedeva           
che per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione             
di approvazione del POC comportava dichiarazione di pubblica utilita'           
delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ivi                      
previsti);                                                                      
- si aggiunge il comma 2 dell'art. 31, ai sensi del quale (in                   
conformita' a quanto detto nel punto precedente) la dichiarazione di            
pubblica utilita' delle opere deriva dall'approvazione del PUA;                 
- si prevede che copia del PTCP, del PSC, del POC e del RUE approvato           
sia trasmessa alla Regione che provvede alla pubblicazione nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
L'art. 30 modifica alcune disposizioni della L.R. n. 10 del 1993                
(Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici               
fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative), al fine di           
coordinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla                 
costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (che                 
comporta apposizione del vincolo se le linee e gli impianti non siano           
previsti dagli strumenti vigenti, ed anche dichiarazione di pubblica            
utilita', se richiesta dall'interessato) con la disciplina                      
espropriativa. Si richiama per i procedimenti autorizzatori di cui              
alla Legge n. 10 del 1993 che comportano la localizzazione dell'opera           
da realizzare, e dunque l'apposizione del vincolo espropriativo,                
quanto gia' detto (in relazione alla disciplina di cui al DPR n. 327            
del 2001) in merito alla necessita' delle comunicazioni individuali,            
da effettuarsi secondo il regime previsto dalla L.R. n. 37 del 2002.            
L'art. 31 prevede modifiche alla L.R. n. 31 del 2003 in materia di              
titoli abilitativi, l'art. 32 prevede una norma finanziaria, l'art.             
34 riguarda le abrogazioni di leggi regionali.                                  
L'art. 33 indica le disposizioni normative statali che a seguito                
dell'entrata in vigore della presente legge regionale non trovano               
piu' applicazione nel territorio della Regione. Il DPR n. 327 del               
2001 e' entrato in vigore con delle modifiche rispetto al testo                 
originario, apportate dal DLgs n. 302 del 2002, e quindi e'                     
necessario chiarire per ogni disposizione della legge statale                   
disapplicata dall'art. 33 se il riferimento normativo debba                     
considerarsi invariato oppure va rivisto.                                       
Il Capo II del Titolo II, relativo alla fase di sottoposizione del              
bene al vincolo preordinato all'esproprio, continua ad essere                   
interamente disapplicato anche nella nuova formulazione del DPR n.              
327 del 2001. Un cenno di chiarimento meritano i nuovi commi 2, 3, e            
4, dell'art. 11 relativi alla partecipazione degli interessati alla             
procedura di apposizione del vincolo.                                           
Per quanto riguarda il comma 2, (che prevede un avviso dell'avvio del           
procedimento semplificato se i destinatari sono piu' di 50) e il                
comma 4, (che rinvia per le conferenze di servizi di cui al DPR n.              
554 del 1999 alle modalita' di avvio del procedimento nello stesso              
previste), la disapplicazione e' il frutto, come abbiamo ricordato,             
della scelta del legislatore regionale di richiedere, per maggior               
tutela del privato, la comunicazione personale dell'avvio del                   
procedimento di apposizione del vincolo espropriativo, con l'unica              
esclusione di cui all'art. 9, comma 4 della L.R. n. 37 del 2002, nel            
caso di apposizione del vincolo mediante POC.                                   
Per quanto riguarda il comma 3 dell'art. 11 del DPR n. 327 del 2001             
(che nella nuova formulazione esclude l'applicazione delle forme di             
comunicazione previste nello stesso DPR per l'approvazione dei                  
progetti preliminari delle infrastrutture e degli insediamenti                  
produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma            
1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, c.d. legge obiettivo), si               
sottolinea che la disapplicazione della norma per i procedimenti                
espropriativi, relativi alla realizzazione delle infrastrutture                 
oggetto del DLgs 20 agosto 2002, n. 190, di competenza della Regione,           
delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici dagli stessi                   
dipendenti e dei loro concessionari, e' espressamente prevista                  
dall'art. 1, comma 5 del medesimo decreto legislativo, secondo il               
quale le disposizioni del DLgs n. 190 del 2002 trovano applicazione             
sulle materie a legislazione concorrente (come gli espropri) fino               
all'approvazione della legge regionale in materia.                              
All'articolo 16 sono stati inseriti i commi 5 e 6. Pertanto la                  
disapplicazione dell'art. 16, commi da 1 a 8, deve intendersi come              
disapplicazione dei commi da 1 a 4 e dal 7 al 10. Il nuovo comma 5              
deve comunque ritenersi non applicabile, in quanto rinvia alle forme            
di comunicazione dell'art. 11, comma 2, che e' una delle disposizioni           
disapplicate dall'art. 33 della L.R. n. 37 del 2002.                            
Il comma 6 e' anch'esso attinente alle forme speciali di                        
comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di                   
pubblica utilita' e deve pur esso considerarsi disapplicato, per le             
medesime ragioni indicate con riguardo al comma 3 dell'art. 11 del              
DPR n. 327 del 2001.                                                            
Sono inoltre disapplicati gli artt. 12, 17, 19, e 41, nella nuova               
versione.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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