DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 30 luglio 2003, n. 9372
Reg. (CE) n. 1334/2002. Riconoscimento quale organizzazione di produttori del settore oleicolo dell'Associazione regionale tra produttori olivicoli (ARPO) con sede in Rimini, Via Emilia n. 106
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- il Reg CEE 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei grassi;
- il Reg. CEE 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive
modificazioni, recante norme generali relative all'aiuto alla
produzione ed alle organizzazioni di produttori di olio di oliva;
- il Reg. CE 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, che modifica
il Reg. CEE 136/66;
- il Reg. CE 1513/01 del Consiglio del 23 luglio 2001 che modifica il
Reg. CE 136/66 e il Reg. CE n. 1638/98 ed in particolare l'articolo
2, paragrafo 1, punto 4, che introduce l'articolo 4 bis nel Reg. CE
n. 1638/98, ai sensi del quale gli Stati memb
- il Reg. CE 1334/02 della Commissione recante modalita' di
applicazione del Reg. CE 1638/98, relativamente ai programmi di
attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per
le campagne di commercializzazione 2002-2003 e 2003-2004,
- il Reg. CE 1873/02 del Consiglio che stabilisce i massimali di
finanziamento comunitario dei programmi di attivita' delle
organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo;
visti:
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del
16 maggio 2003 concernente "Attuazione del Regolamento CE n.
1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002 recante modalita' di
applicazione del Regolamento CE n. 1638/98 del Consigl
- la circolare AGEA del 20 Maggio 2003 applicativa del decreto sopra
indicato;
considerato che:
- ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato decreto, le Regioni e le
Province autonome ed il Ministero delle Politiche agricole e
forestali, negli ambiti di rispettiva competenza, verificano la
sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e dal
- ai sensi della circolare AGEA citata, gli organismi preposti, una
volta effettuato il riconoscimento, sia delle organizzazioni di nuovo
riconoscimento sia di quelle gia' riconosciute in quanto in possesso
dei requisiti previsti, attribuiscono a cias
preso atto:
- della richiesta presentata dall'Associazione regionale tra
produttori olivicoli (ARPO) con sede in Rimini Via Emilia n. 106,
acquisita agli atti d'ufficio della Direzione generale Agricoltura,
Servizio produzioni vegetali, in data 30/5/2003 al n. AA
- che la medesima Associazione era gia' stata riconosciuta con
decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste in data
5/1/1985 prot. n. A195, ai sensi del Reg. CE 2261/84 e DM MAF
17/9/1984;
visto il verbale redatto dal tecnico incaricato del Servizio
Produzioni vegetali dal quale si evince che l'Associazione regionale
tra produttori olivicoli (ARPO) ha prodotto i documenti previsti,
incluso lo statuto sociale, e che la medesima possie
ritenuto pertanto di riconoscere l'Associazione regionale tra
produttori olivicoli (ARPO) quale Organizzazione di produttori del
settore oleicolo, ai sensi del Reg. CE n. 1334/2002;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali professional ed il conferimento dei relativi incarichi,
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 1289 del 22
febbraio 2002, con la quale sono stati ulteriormente specificati gli
ambiti di competenza assegnati ai Servizi, nonche' la successiva
determinazione n. 7321 del 23/6/2003;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della deliberazione 447/03;
determina:
1) di dare atto che l'Associazione regionale tra produttori olivicoli
(ARPO) con sede in Rimini, Via Emilia n. 106, gia' riconosciuta ai
sensi del Reg. CE 2261/84 con decreto ministeriale in data 5/1/1985
prot. n. A195, soddisfa le condizioni previ
2) di riconoscere pertanto, ai sensi dell'art. 2, par. 2 lett. a),
del Reg. CE 1334/2002, quale Organizzazione di produttori del settore
oleicolo, la seguente Associazione: "Associazione regionale tra
produttori olivicoli" (ARPO) con sede in Rimini
3) di attribuire all'Organizzazione di produttori "Associazione
regionale tra produttori olivicoli" (ARPO) con sede in Rimini, Via
Emilia n. 106, quale numero di riconoscimento, il numero 1;
4) di fare obbligo all'associazione sopra detta dell'osservanza e del
rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia e
di tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle
leggi vigenti relativi agli Organi sta
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e di trasmetterne copia ad ARPO, al Ministero
delle Politiche agricole e forestali e all'Agenzia per le Erogazioni
in agricoltura (AGEA).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Trentini