ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 agosto 2003, n. 225
Modifica ordinanza n. 214/03 del Presidente della Regione Emilia-Romagna "Disposizioni urgenti per il sequestro, prelievo e distruzione di colture di mais contenenti OGM"
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la propria ordinanza n. 214 del 31/7/2003 avente per oggetto:
"Disposizioni urgenti per il sequestro, prelievo e distruzione di
colture di mais contenenti OGM", in cui, al punto 4 del dispositivo
si prevedeva che in caso di esito positivo deg
rilevato che in data 18/8/2003 e' stato sottoscritto un "Protocollo
operativo di gestione tecnica in materia di presenza di OGM per la
campagna 2003", tra Ministero delle Politiche agricole e forestali,
Regioni e Associazioni professionali agricole
- "Le produzioni di cui al presente protocollo, separate dalle altre
, sono raccolte e stoccate a cura delle ditte di cui al punto 2,
secondo modalita' definite dalla competente Autorita' regionale.
- Le ditte sementiere firmatarie del presente protocollo si impegnano
a ritirare ed acquistare dai produttori agricoli il prodotto
proveniente dalle sementi gia' risultate positive all'analisi OGM; in
caso di mancato acquisto le Amministrazioni pubbli
- La destinazione delle produzioni e' il ricollocamento sul mercato
industriale come carburante ecologico (bioetanolo) o come biomassa
per gli impianti di produzione energetica; altro impiego, ad uso
diverso dall'alimentazione umana ed animale previst
- L'acquisto delle produzioni da parte delle ditte sementiere deve
essere effettuata al miglior prezzo di mercato, desunto dalle
pertinenti rilevazioni delle Camere di Commercio.
- In caso di esito negativo delle analisi previste dal presente
protocollo, l'autorita' competente emana i provvedimenti
conseguenti";
rilevato che il protocollo prevede, altresi', l'impegno, da parte
delle ditte sementiere sottoscriventi il medesimo, a finanziare la
realizzazione delle analisi ivi previste;
ritenuto che, in attuazione di quanto previsto dal "Protocollo
operativo di gestione tecnica in materia di presenza di OGM per la
campagna 2003" del 18/8/2003, anche nell'interesse delle imprese
agricole coinvolte, sia necessario modificare il pun
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
vista la nota Prot. n. 27749 del 18 luglio 2003 con cui il Direttore
generale Sanita' e Politiche sociali, ai sensi dell'art. 46, comma 1
della L.R. 43/01, individua la dott.ssa Maria Lazzarato, Responsabile
del Servizio Assistenza distrettuale, Pi
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dalla dott.ssa
Maria Lazzarato, Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale,
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sanitari in merito alla
regolarita' amministrativa della presente ordinanza
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina:
che, a modificazione del punto 4 dell'ordinanza del Presidente della
Giunta regionale n. 214 del 31/7/2003:
1) in caso di esito positivo degli accertamenti analitici per la
determinazione qualitativa della presenza di OGM, il mais sia
raccolto, stoccato e posto sotto sequestro cautelativo da parte del
Servizio del Dipartimento di Sanita' Pubblica dell'Aziend
2) il mais di cui al punto 1, raccolto, sia distrutto o destinato a
fini diversi dall'impiego per uso umano e zootecnico e precisamente
per la produzione di carburante ecologico o come biomassa per gli
impianti energetici, fermo restando che altri impi
3) la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e la distruzione o la
successiva destinazione all'impiego di cui al punto precedente, siano
effettuati a cura dell'Azienda agricola interessata o in alternativa
a cura delle Aziende sementiere, citate in prem
4) tutte le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio fino alla
destinazione finale indicata al punto 2 avvengano sotto il controllo
del Servizio del Dipartimento di Sanita' dell'Azienda Unita'
sanitaria locale territorialmente competente;
5) lo smaltimento dei residui colturali avvenga tramite trinciatura
ed interramento degli stocchi (sovescio) secondo le buone pratiche
agricole;
6) in caso di esito negativo degli accertamenti analitici sulle
colture queste siano dissequestrate, fermo restando, in tale caso,
che la Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere uno specifico
accordo, attuativo a livello regionale di quanto prev
7) i costi di realizzazione delle analisi siano posti, secondo quanto
previsto dal protocollo, a carico delle ditte sementiere.
IL VICE PRESIDENTE
Flavio Delbono