DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1519
Direttive vincolanti concernenti allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale ed amatoriale (L.R. 8/94, art. 62, comma 1, lett. c)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in
particolare l'art. 17, commi 1 e 2 a norma dei quali,
rispettivamente, le Regioni autorizzano, regolamenta
richiamata altresi', la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per
la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria" ed in particolare l'art. 42, comma 1, a norma del quale la
Provincia autorizza gli allevamenti di
visto, inoltre, l'art. 62, comma 1, lett. c), della sopracitata legge
che demanda ad apposito provvedimento amministrativo la
determinazione di criteri e norme che regolino le attivita' di
allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, al
richiamata la propria deliberazione n. 913 del 7 marzo 1995, cosi'
come modificata con successiva deliberazione n. 2414 del 7 ottobre
1996, con la quale sono state emanate "Direttive alle Province in
merito all'allevamento di fauna selvatica a scop
vista la L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 ed in particolare l'art. 47 che,
sostituendo integralmente il citato articolo 62, considera
separatamente le tematiche oggetto di direttiva da parte della
Regione relativamente all'allevamento, alla vendita e de
dato atto che, in applicazione del citato art. 47, si provvede con
separata deliberazione alla emanazione di nuove direttive in materia
di detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili
e loro uso come richiami;
considerato che l'esperienza maturata dall'entrata in vigore delle
sopracitate Direttive evidenzia l'opportunita' di modificare alcune
prescrizioni in esse contenute;
dato atto che sono state espletate le consultazioni previste al comma
1 dell'art. 10 della L.R. 8/94, cosi' come modificata dalla L.R.
6/00;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'area Agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il
punto 4.1.1. dell'Allegato;
dato atto, pertanto, del parere favorevole di regolarita'
amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura dr. Dario
Manghi in merito alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37,
comma 4, della L.R. citata L.R. 43/01 e della predet
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile;
a maggioranza dei presenti con il voto contrario dell'Assessore
Gianluca Borghi
delibera:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 8/94 come sostituito
dall'art. 47 della L.R. 6/00, nella formulazione allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, le "Direttive concernenti
l'allevamento di fauna selvatica a scop
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
3) di stabilire che gli effetti del presente atto decorrono dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e che, pertanto, da
tale data cessano di avere applicazione le direttive approvate con
deliberazione n. 913 del 7 marzo 1995 e successi
ALLEGATO
Direttive concernenti l'allevamento di fauna selvatica a scopo di
ripopolamento, alimentare, ornamentale ed amatoriale (L.R. 8/94, art.
62, comma 1, lett. c)
CAPO I
Allevamento di fauna selvatica
Art. 1
Ambito di applicazione
Le presenti direttive si applicano all'allevamento di fauna selvatica
autoctona omeoterma rientranti nel campo di applicazione della Legge
157/92.
Non e' consentito l'allevamento di fauna selvatica che non sia nata
in cattivita' o di cui non possa essere dimostrata la legittima
provenienza.
Fatta salva la normativa CITES, ai singoli capi di avifauna nati in
cattivita', marcati con anello numerato e inamovibile, provenienti da
allevamenti autorizzati, non si applicano le disposizioni di cui alle
presenti direttive.
Art. 2
Tipologia
Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in 3 categorie a
seconda delle finalita' perseguite:
1) allevamenti a scopo di ripopolamento o reintroduzione;
2) allevamenti a scopo alimentare;
3) allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale.
Art. 3
Costituzione
Fermo restando quanto previsto da altre leggi o disposizioni vigenti
in materia di allevamento, coloro che intendono avviare l'attivita'
di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 2, sono tenuti presentare alla
Provincia di competenza un piano di gestione
- la/le specie oggetto di allevamento;
- le tecniche di allevamento e cattura;
- la tipologia e la localizzazione dell'allevamento;
- il numero di animali prodotti a regime per specie allevate;
- le strutture in dotazione ivi compresa una adeguata recinzione tale
da evitare la fuoriuscita degli animali.
Qualora l'interessato sia titolare o legale rappresentante di impresa
agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel
Registro delle Imprese della Camera di commercio alla sezione
speciale agricoltura, ovvero all'Anagrafe delle Azi
In assenza del requisito di cui al punto precedente l'inizio
dell'attivita' e' subordinato a specifica domanda di autorizzazione
alla Provincia che dovra' provvedere entro 60 giorni dalla richiesta;
L'autorizzazione ha durata settennale, puo' esser
La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima
della scadenza.
Le Aziende venatorie, previa segnalazione alla Provincia competente,
possono detenere e allevare fauna selvatica per lo svolgimento delle
attivita' proprie dell'Azienda stessa.
Art. 4
Anagrafe degli allevamenti
Presso ogni Provincia e' istituita un'anagrafe degli allevamenti. La
Provincia assegna ad ogni allevamento una sigla corrispondente alle
finalita' perseguite (R = ripopolamento A = alimentare, O =
ornamentale e amatoriale) e un numero di matricola.
- denominazione;
- tipologia;
- specie allevate;
- n. riproduttori per specie;
- n. capi prodotti per specie;
- n. capi acquisiti;
- n. capi ceduti.
Art. 5
Registrazione dell'attivita' di allevamento
e marcatura dei capi allevati
Ogni allevamento deve essere dotato di un registro nel quale viene
annotata l'attivita' svolta.
In tale registro, vidimato dalla Provincia, devono essere effettuate,
per ciascuna specie oggetto di allevamento, le seguenti annotazioni
riportando - per ogni annotazione - la data in cui l'evento si e'
verificato:
- n. dei riproduttori suddivisi per sesso;
- n. dei nati;
- n. degli acquisiti e dati del venditore;
- n. dei ceduti e dati dell'acquirente;
- n. dei morti;
- eventi patologici significativi;
- controlli sanitari e amministrativi.
Le registrazioni devono avvenire entro 48 ore dal momento in cui si
sono verificate.
Nel caso gli eventi sopra descritti riguardino capi appartenenti alle
specie di cui al successivo punto 2., occorre riportare anche la
numerazione individuale dei capi.
Copia del registro di allevamento deve pervenire alla Provincia entro
il 31 ottobre di ogni anno.
Il titolare dell'allevamento e' tenuto altresi' a conservare la
documentazione che attesti l'origine lecita di tutti i soggetti
acquisiti.
Al personale addetto alla vigilanza deve essere consentito, in ogni
momento il controllo delle operazioni e dell'attivita' svolta, delle
strutture, della documentazione e degli animali.
Devono essere marcati con apposito contrassegno individuale numerato
i capi presenti in allevamento che:
- appartengano a specie non incluse nell'elenco delle specie
cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della Legge 157/92;
- appartengano a specie utilizzabili quali richiami nell'esercizio
dell'attivita' venatoria da appostamento;
- appartengano alle specie cervo, daino, capriolo, muflone,
cinghiale.
Detto contrassegno, rappresentato da marchi auricolari o, in caso di
avifauna, da anelli inamovibili di diametro adeguato alla specie
secondo le indicazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica
e riportato sull'autorizzazione, deve avere
- qualora il soggetto sia nato presso l'allevamento stesso sul
contrassegno devono essere riportate la sigla della Provincia di
appartenenza, la tipologia dell'allevamento, il numero di matricola
dell'allevamento e un numero progressivo assegnato al s
- qualora il soggetto detenuto appartenga a specie sottoposte alla
normativa CITES questo dovra' sottostare alle specifiche prescrizioni
previste dalla normativa stessa.
vietata la detenzione di soggetti di cui al punto 2 non marcati
secondo le indicazioni previste dal presente regolamento e dei quali
non si possa documentare la provenienza da allevamento autorizzato.
Art. 6
Controllo sanitario
L'allevamento di fauna selvatica deve sottostare alle norme sanitarie
vigenti in materia.
Gli allevamenti di ungulati selvatici devono essere dotati di
struttura (mandriolo) per la cattura dei capi.
Art. 7
Cessione degli animali
L'allevatore e' tenuto ad annotare la cessione dei soggetti presenti
in allevamento e il nominativo del destinatario della cessione sul
registro di cui all'art. 5. L'allevatore e' tenuto inoltre a
rilasciare al destinatario una ricevuta-certificato
Art. 8
Allevamenti con fini di ripopolamento
e/o di reintroduzione
Gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento e/o
reintroduzione sono destinati alla produzione di specie autoctone
mantenute in purezza.
La struttura dell'impianto e le tecniche di allevamento e di
ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticita' e
delle caratteristiche comportamentali della specie allevata.
Il carico massimo consentito per le specie di fauna stanziale piu'
comunemente allevata sono i seguenti:
Fasianidi:
- da 1 a 30 gg: da 0,02 - a 0,50 mq/capo in gabbia o a terra;
- da 30 a 70 gg ed oltre: da 0,50 - a 2,00 mq/capo in voliera;
Lepri qualora in recinto: 100 mq/capo
Cervidi e Bovidi: 5000 mq/capo.
I capi allevati devono essere prelevati con i normali mezzi di
cattura previsti per le diverse specie.
Il prelievo con i mezzi di cui all'art. 13 della Legge 157/92, e'
consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo
apposito provvedimento dell'Autorita' sanitaria.
vietato l'allevamento del cinghiale a fini di ripopolamento.
Art. 9
Allevamenti con fini alimentari
Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare devono operare
nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia.
Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente:
- a centri di macellazione riconosciuti ai sensi della normativa
vigente;
- ad altro analogo allevamento autorizzato.
Fanno eccezione gli esemplari appartenenti alla specie cinghiale che,
opportunamente marcati, possono essere ceduti anche ad aziende
agri-turistico-venatorie ove ne viene praticata la caccia in aree
recintate e ai campi recintati destinati all'adde
A fine alimentare non e' consentito l'allevamento di individui
appartenenti a specie non incluse nell'elenco delle specie cacciabili
di cui all'art. 18, comma 1, della Legge 157/92.
Art. 10
Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali
Negli allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali
e' consentita la detenzione di un numero massimo di riproduttori per
singola specie riferibile a 16 esemplari per gli uccelli e 10
esemplari per i mammiferi. Nel caso di ungulati
A tal fine non e' consentito l'allevamento del cinghiale.
Oltre che per le finalita' specifiche dell'allevamento ornamentale ed
amatoriale, i soggetti allevati, se appartenenti alle specie previste
dalla normativa vigente, ovverosia allodola, cesena, tordo sassello,
tordo bottaccio, storno, merlo, passero
Per l'allevamento di tali specie non vige alcun limite di
riproduttori detenibili.
Limitatamente alla prima costituzione del parco riproduttori, agli
allevatori che ne facciano richiesta e che siano in possesso delle
strutture idonee alla riproduzione della specie oggetto di
allevamento, le Province possono cedere una quota parte
A tal fine le Province individuano un impianto di cattura gia'
operante sul relativo territorio. Qualora la Provincia competente per
territorio non disponga di detto impianto gli allevatori interessati
possono rivolgersi ad altra Provincia.
I richiami di cattura utilizzati per la riproduzione devono essere
muniti di un anello inamovibile chiuso di colore rosso che deve
essere apposto dal responsabile dell'impianto previa sostituzione
dell'anello inamovibile precedentemente apposto
Per consentire la riproduzione dei soggetti provenienti dalla cattura
ogni coppia deve disporre di una voliera, idonea dal punto di vista
strutturale, di almeno metri 2x2x2.
L'inanellamento dei nidiacei deve essere effettuato entro il decimo
giorno di vita dei "pullus" con anello inamovibile chiuso.
Nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti
esclusivamente uccelli regolarmente inanellati secondo le indicazioni
previste dal presente regolamento.
A dette manifestazioni possono partecipare anche espositori foranei
purche' debitamente autorizzati da parte delle Autorita' del luogo di
origine.
CAPO II
Allevamento dei cani da caccia
Art. 11
Autorizzazione
Gli allevamenti di cani da caccia, ferme restando le competenze
dell'ENCI per le attivita' che attengono alla selezione, e le
previste autorizzazioni del Comune di competenza sono soggetti ad
autorizzazione della Provincia, rilasciata entro il term
Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, ferme
restando le disposizioni della L.R. 41/94, hanno l'obbligo di tenere
un apposito registro dove vengono riportati i dati degli animali
allevati, il relativo codice di identificazione e