DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1518
Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami (L.R. 8/94, art. 62)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in
particolare l'art. 5, comma 1, in base al quale le Regioni sono
chiamate ad emanare norme relative all'all
richiamata altresi' la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per
la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria" che al comma 1 dell'art. 55 consente, per l'esercizio
dell'attivita' venatoria, oltre ai richiami d
visto, in particolare, l'art. 62 della sopra citata legge regionale,
che prevedeva l'emanazione da parte della Regione di direttive
vincolanti in materia di allevamento, vendita e detenzione di uccelli
allevati appartenenti alle specie cacciabili e
preso atto che, in attuazione della sopraddetta normativa, si e'
provveduto ad emanare - con propria deliberazione n. 3809 del 24
ottobre 1995, poi modificata dalla deliberazione n. 1901 del 30
luglio 1996 - specifiche direttive in tal senso;
vista la L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 ed in particolare l'art. 47 che,
sostituendo integralmente il citato articolo 62, considera
separatamente le tematiche oggetto di direttiva da parte della
Regione relativamente all'allevamento, alla vendita e de
dato atto che, in applicazione del citato art. 47, si provvede con
separata deliberazione alla emanazione di nuove direttive in materia
di allevamento di fauna selvatica;
ritenuto altresi' opportuno emanare, anche alla luce dell'esperienza
fin qui maturata, nuove direttive in materia di detenzione di uccelli
allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come
richiami;
dato atto che sono state espletate le consultazioni previste al comma
1 dell'art. 10 della L.R. 8/94, cosi' come modificata dalla L.R.
6/00;
vista la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'area Agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il
punto 4.1.1. dell'Allegato;
dato atto, pertanto, del parere favorevole di regolarita'
amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura dr. Dario
Manghi in merito alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37,
comma 4 della citata L.R. 43/01 e della richiamata d
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile;
a maggioranza dei presenti con il voto contrario dell'Assessore
Gianluca Borghi
delibera:
1) di emanare, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 8/94 come sostituito
dall'art. 47 della L.R. 6/00, nella formulazione allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, le "Direttive concernenti
la detenzione di uccelli allevati appar
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
3) di stabilire che gli effetti del presente atto decorrono dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e che, pertanto, da
tale data cessano di avere applicazione le direttive approvate con
deliberazione n. 3809 del 24 ottobre 1995 e succ
ALLEGATO
Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti
alle specie cacciabili e loro uso come richiami (L.R. 8/94, art. 62)
Art. 1
Specie consentite
Sono consentiti la detenzione e l'uso quali richiami di esemplari
allevati e appartenenti alle seguenti specie: Allodola, Cesena, Tordo
sassello, Tordo bottaccio, Storno, Merlo, Passero, Passera mattugia,
Pavoncella, Colombaccio e Germano reale.
La detenzione degli esemplari acquistati deve essere comunicata alla
Provincia di residenza che, in relazione all'opzione venatoria
compiuta da ogni cacciatore, ne autorizza l'uso nei limiti di cui al
successivo art. 2.
La comunicazione deve essere accompagnata da copia della
documentazione rilasciata dall'allevatore comprovante l'avvenuta
cessione dei richiami e da una autocertificazione del cacciatore che
ne attesti la regolare marcatura.
L'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio
deve essere conservata dal cacciatore ed esibita agli agenti di
vigilanza qualora richiesta.
I cacciatori che risultino in possesso di esemplari appartenenti a
specie che, a qualsiasi titolo, non siano piu' contemplate nel novero
di quelle utilizzabili a fini di richiamo, devono darne tempestiva
comunicazione scritta alla Provincia di
Art. 2
Detenzione ed uso a fini venatori
Ad ogni cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi della
lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della Legge statale 157/92, e'
consentito l'uso di richiami allevati fino ad un massimo di dieci
unita' per specie e fino ad un massimo complessi
Ai cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da appostamento
temporaneo ai sensi della lett. c) del comma 5 dell'art. 12 della
sopracitata Legge statale 157/92 l'uso di detti richiami e'
consentito fino ad un massimo complessivo di dieci unit
La detenzione di detti esemplari non e' soggetta a limiti
quantitativi.
Gli esemplari detenuti ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1
devono provenire da allevamenti autorizzati, devono essere
regolarmente marcati con anello inamovibile numerato secondo le
indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna
Art. 3
Richiami nati in cattivita'
Il cacciatore al quale, eccezionalmente, si riproducano i richiami da
lui detenuti a fini venatori, e' tenuto a darne tempestiva
comunicazione alla Provincia cosi' da consentire alla stessa di
provvedere alla marcatura dei "pullus", entro 10 giorni
I diametri interni degli anelli chiusi, riferiti ad ogni singola
specie, vengono stabiliti dalla Provincia sulla base delle
indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Tali esemplari possono essere liberamente detenuti dal cacciatore
presso il quale si siano riprodotti e che si sia attenuto alle
sopradescritte disposizioni ed utilizzati nell'esercizio venatorio,
secondo i limiti numerici di cui al precedente
Art. 4
Modalita' di trasporto ed utilizzo dei richiami
consentita ai fini venatori per il trasporto dei richiami ed il loro
utilizzo, la detenzione dei medesimi in gabbie tradizionali in legno
o materiale plastico, a spigoli arrotondati, con il fondo formato
anche da barrette metalliche, che abbi
a) per gli esemplari appartenenti alla specie Allodola, Passero e
Passera mattugia: lunghezza cm. 20; larghezza cm. 15; altezza cm.
20;
b) per gli esemplari appartenenti alle specie Merlo, Cesena, Tordo
bottaccio, Tordo sassello e Storno: lunghezza cm. 30; larghezza cm.
25; altezza cm. 25. Ciascuna gabbia puo' contenere un solo
esemplare.Il trasporto degli esemplari di cui alle sopracitate
lettere a) e b) puo' essere effettuato anche utilizzando ceste o
cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al
numero dei sogget
c) per gli esemplari appartenenti alle specie Pavoncella e
Colombaccio: ceste o cassette, con il tetto in tela, le cui
dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la
cui altezza non sia comunque inferiore a cm 40 e che non contengan