REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (FORLI'-CESENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 19 luglio 2003, n. 113

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening), ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di coltivazione di una cava di arenaria in localita' Pietra dell'Uso in comune di Sogliano al Rubicone. Ditta richiedente ECOTEC Srl

LA GIUNTA COMUNALE                                                              
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18/5/1999,           
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dello            
scarso rilievo dell'intervento previsto in relazione agli aspetti di            
impatto ambientale, il progetto relativo alla coltivazione della cava           
di arenaria in localita' Pietra dell'Uso nel comune di Sogliano al              
Rubicone presentato dalla ECOTEC Srl di Rimini dalla ulteriore                  
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:                                  
- nel ripristino della copertura dell'area di cava dovra' essere                
riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico che si               
avra' cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di                 
materiale, in spessori adeguati, e di provvedere alla sua                       
manutenzione onde evitarne la morte biologica;                                  
- dovranno essere utilizzate specie autoctone che garantiscano un               
maggior successo di impianto (facilita' di attecchimento, adattamento           
pedo-climatico, buona resa nello sviluppo, minori costi di                      
manutenzione) evitando assolutamente specie riconosciute come                   
invadenti (Robinia, Alianto, etc.) nonche' il biancospino in quanto             
vietato temporaneamente in tutta la regione;                                    
- dovranno essere previste operazioni di manutenzione di tutti gli              
impianti arborei ed arbustivi per almeno 3 anni dalla loro messa a              
dimora e di reimpianto delle fallanze nel I anno di manutenzione;               
- dovranno essere ottemperate le volonta' del proponente in merito              
all'abbattimento delle polveri e dei rumori in prossimita' dei                  
ricettori sensibili;                                                            
- dovranno essere integrate le azioni di recupero ambientale esterne            
alla cava (da disciplinarsi in convenzione) con predisposizione di              
percorsi pedonali da realizzarsi a cura e spesa del proponente                  
secondo il percorso (tratto Ponte Rosso - Molino Tornani) e le                  
indicazioni della Tav. "5" - Itinerario 2, del Piano "Progetto Parco            
di Calanchi" approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 84           
del 27/9/2002;                                                                  
b) di quantificare in Euro 254,05 pari allo 0,01% del valore                    
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28                
della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico           
del proponente;                                                                 
c) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto              
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 "Testo                
Unico degli Enti locali 267/00".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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