DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1530
Primi indirizzi per l'applicazione del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 e del DM 13 marzo 2003 in materia di discariche di rifiuti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che l'entrata in vigore della nuova disciplina nazionale in materia
di discariche di rifiuti di cui al DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, in
attuazione della direttiva 1999/31/CE, e al DM 13 marzo 2003 ha fatto
emergere numerosi problemi interpretativi e applicativi, conseguenti,
tra l'altro, ad una mancanza di indicazioni a livello nazionale, i
quali potrebbero comportare difformita' di applicazione delle
disposizioni dei predetti decreti;
- che, per i motivi sopra esposti, le Regioni hanno proceduto, in
sede di coordinamento tecnico interregionale sulla materia dei
rifiuti, ad affrontare le problematiche emergenti dall'applicazione
della nuova normativa nazionale in materia di discariche,
individuando alcune linee di indirizzo per l'applicazione delle
disposizioni del DLgs 36/03 e del DM 13 marzo 2003, al fine di
garantire uniformita' dell'azione amministrativa all'interno dei
rispettivi territori da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo
di gestione dei rifiuti nell'applicazione delle disposizioni dei
decreti sopra citato;
considerato:
- che il Servizio regionale competente ha attivato una fase di
consultazione con le Province relativamente a tali linee di
indirizzo, mediante appositi incontri tecnici tenutisi presso la sede
dell'Assessorato regionale Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
- che in tali incontri sono state ampiamente analizzate e discusse le
predette linee di indirizzo individuando indicazioni operative per
l'applicazione della nuova normativa nazionale in materia di
discariche di rifiuti, tenendo conto della particolare e specifica
realta' del territorio regionale;
ritenuto opportuno adottare un atto di indirizzo regionale al fine di
favorire il coordinamento e l'omogeneita' dei comportamenti
nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite o delegate
agli Enti locali nella materia;
valutata l'opportunita' di procedere all'approvazione di primi
indirizzi operativi per l'applicazione della nuova normativa
nazionale in materia di discariche di cui all'allegato alla presente
deliberazione, con l'obiettivo di chiarire le problematiche
applicative poste dai decreti citati in premessa, in attesa
dell'eventuale emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento
statale al riguardo;
visti:
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e
integrazioni;
- il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36;
- il DM 13 marzo 2003;
- la L.R. 12 luglio 1994, n. 27 , cosi' come modificata e integrata
dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche e
integrazioni;
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9, cosi' come modificata dalla L.R. 16
novembre 2000, n. 35;
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il documento
"Primi indirizzi operativi per l'applicazione della nuova disciplina
sulle discariche di rifiuti di cui al DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 e
al DM 13 marzo 2003", allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Primi indirizzi operativi per l'applicazione della nuova disciplina
sulle discariche di rifiuti di cui al DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 e
al DM 13 marzo 2003
Articolo 3, comma 2, lettera b - Ambito di applicazione
L'impiego di rifiuti inerti idonei per il recupero ambientale di cave
esaurite deve essere approvato dal Comune nell'ambito delle procedure
di autorizzazione delle attivita' estrattive ed e' escluso dal campo
di applicazione del DLgs 36/03 solo nel caso di utilizzo di rifiuti
inerti conformi alla definizione di cui all'art. 2, lett. e) del
medesimo decreto. Tale utilizzo deve comunque essere ricondotto
nell'ambito delle procedure previste dal DLgs 22/97, artt. 27 e 28,
31 e 33.
Articolo 5, comma 1 - Obiettivi di riduzione del conferimento di
rifiuti in discarica
Le Province elaborano ed approvano, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del DLgs 36/03, un apposito programma per la
riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.
Tale programma dovra' essere redatto in conformita' a specifiche
direttive emanate dalla Giunta regionale e di norma essere compreso
nel PPGR.
Articolo 9 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle
discariche
L'art. 9 definisce puntualmente le condizioni e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una
discarica.
Gli ampliamenti di discariche esistenti mediante la realizzazione di
nuovi lotti adiacenti vanno intesi come nuove discariche in senso
stretto e, soggette quindi, al DLgs 36/03.
Gli ampliamenti di discariche esistenti da realizzarsi mediante lotti
in sopraelevazione possono essere realizzati qualora il Piano di
adeguamento (di seguito PA) relativo al lotto sottostante sia stato
approvato in quanto conforme ai requisiti tecnici degli Allegati 1 e
2 del DLgs 36/03.
Nel caso di lotto gia' esaurito, per il quale non e' stato presentato
alcun PA, la sopraelevazione e' possibile solo se le caratteristiche
strutturali del lotto sottostante sono conformi a quanto previsto dal
DLgs 36/03.
Nel caso in cui il PA preveda trasformazioni e/o ampliamenti della
discarica deve essere espletata, preliminarmente all'approvazione del
predetto PA, la procedura di verifica (screening) o la procedura di
Valutazione di Impatto ambientale (VIA), secondo quanto previsto
dall'art. 4 della L.R. 9/99.
Qualora le trasformazioni non siano tali da produrre notevoli
ripercussioni negative sull'ambiente o riguardino aspetti formali
dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art. 4 del DLgs 36/03, non si
applicano le procedure di verifica (screening).
Per le trasformazioni e/o gli ampliamenti di discariche suscettibili
di produrre effetti su uno o piu' siti della rete "Natura 2000" (Aree
SIC "Siti di Importanza comunitaria" e ZPS "Zone di Protezione
speciale") di cui al DPR 357/97, deve essere inoltre presentata
all'autorita' competente una relazione documentata per
l'effettuazione della valutazione d'incidenza prevista all'art. 5 del
predetto DPR 357/97.
In riferimento alle prescrizioni richiamate dall'articolo 9 e
definite dall'Allegato 1 al DLgs 36/03 si ritiene opportuno precisare
che le eventuali deroghe all'ubicazione delle discariche ivi previste
devono essere valutate dalle Province nell'ambito delle scelte di
Piano (PTCP e PPGR), in conformita' a quanto stabilito dalla
deliberazione Giunta regionale n. 1620 del 31 luglio 2001, e sulla
base dei criteri stabiliti dal sopracitato All. 1.
Articolo 10 - Contenuto dell'autorizzazione
Il comma 1 prevede che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs
36/03 costituisca autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del
DLgs 4 agosto 1999, n. 372. Tuttavia dai contenuti del comma 2 del
medesimo articolo per il provvedimento autorizzatorio si evince che
l'autorizzazione ivi prevista deve considerarsi alla stregua di una
mera autorizzazione ex art. 28 del DLgs 22/97. Ne deriva che, qualora
le Province intendano attribuire alla medesima autorizzazione la
valenza prevista al comma 1, tale atto autorizzatorio dovra' essere
integrato con i contenuti propri del predetto DLgs 372/99, al fine di
non incorrere in una procedura di infrazione comunitaria.
Qualora le Province non intendano conferire all'autorizzazione la
valenza di cui al comma 1, nel provvedimento autorizzatorio dovra'
essere esplicitato che l'autorizzazione si intende rilasciata ai soli
fini di cui all'art. 28 del DLgs 22/97.
Articolo 14 - Garanzie finanziarie
Il comma 1 prevede la prestazione di garanzie finanziarie per
l'attivazione della discarica e la gestione operativa, ivi comprese
le procedure di chiusura.
Si ritiene che la parola attivazione debba essere intesa come momento
del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del DLgs
22/97.
L'efficacia dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del DLgs 22/97
e' subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte
della Provincia territorialmente competente.
Con riferimento al comma 3 si ritiene che le due garanzie, per le
fasi di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura,
debbano essere presentate contestualmente nel momento in cui viene
rilasciata dalla Provincia l'autorizzazione all'esercizio ex art. 28
del DLgs 22/97. In fase di prima applicazione e in via provvisoria
sino all'adozione di apposite linee guida, in via di predisposizione
da parte del competente Ministero, che forniscano i necessari
chiarimenti in ordine all'applicazione delle garanzie alla
complessiva volumetria autorizzata della discarica, si ritiene che i
volumi da computare per il calcolo di entrambe le garanzie
finanziarie siano quelli che risultavano ancora da utilizzare alla
data del 27 marzo 2003, mentre restano escluse le volumetrie
effettivamente utilizzate fino a tale data.
Conseguentemente l'approvazione del PA e l'autorizzazione alla
prosecuzione dell'esercizio della discarica dovra' contenere apposita
clausola che preveda l'adeguamento delle garanzie finanziarie secondo
le disposizioni del succitato emanando provvedimento ministeriale.
Articolo 17 - Disposizioni transitorie
Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio della discarica fosse
scaduta prima del 27 marzo 2003 ovvero, entro tale data, il titolare
della predetta autorizzazione avesse comunicato formalmente
l'avvenuta cessazione dei conferimenti di rifiuti non deve essere
presentato il Piano di adeguamento entro il 27 settembre 2003. In
tale fattispecie si applica pertanto la normativa previgente al DLgs
36/03 in merito alla gestione post-operativa e al recupero ambientale
della discarica.
Ai fini istruttori, per la valutazione del Piano di adeguamento la
Provincia si avvale della conferenza di cui all'art. 27 del DLgs
22/97.
Contenuti del Piano di adeguamento
Vengono di seguito illustrate le sezioni secondo cui strutturare e
predisporre il Piano di adeguamento e la relativa articolazione a
seconda degli esiti delle verifiche di adeguatezza e delle scelte
adottate dal richiedente.
Il Piano di adeguamento di cui all'art. 17, comma 3 dovra' contenere
i seguenti documenti:
- progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali
possibili;
- Piano di gestione operativa della discarica;
- Piano di gestione post-operativa della discarica;
- Piano di sorveglianza e controllo;
- Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della
discarica;
- Piano finanziario;
- garanzie finanziarie per la gestione operativa e la gestione
successiva alla chiusura.
In relazione ai 5 previsti strumenti di pianificazione Piano di
gestione operativa, di gestione post-operativa, di controllo e
sorveglianza, finanziario e di ripristino ambientale come debitamente
illustrati in Allegato 2 del DLgs 36/03, il gestore dovra' fornire
gli elementi necessari per valutare la conformita' o meno dei sistemi
di gestione gia' adottati (eventualmente anche tramite risultanze di
audit) e dovra' fornire un programma dettagliato in cui siano
indicati gli elementi e l'articolazione (struttura e contenuti) dei
suddetti piani.
In termini generali il Piano di adeguamento dovra' contenere i
seguenti dati identificativi dell'impianto:
- l'identita' del richiedente e del gestore, se sono diversi;
- l'identificazione del sito (ubicazione) e provvedimenti
autorizzativi vigenti e antecedenti (Valutazione Impatto ambientale,
provvedimenti ex art. 27, DLgs 22/97, provvedimenti ex art. 28, DLgs
22/97);
- la descrizione delle tipologie e dei quantitativi totali dei
rifiuti smaltiti, indicando i relativi Codici del Catalogo europeo
dei rifiuti;
- l'indicazione della capacita' totale e residua della discarica,
espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti,
tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa
dovuta alla trasformazione in biogas e percolato al 27/3/2003;
- la categoria attuale cosi' come definita dalla deliberazione del
Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (I, II A, II B, II C,
III);
- la proposta di riclassificazione della discarica per la quale si
presenta il Piano di adeguamento (inerti, non pericolosi,
pericolosi).
Il Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali
possibili dovra' avere i seguenti contenuti minimi:
Sezione tecnico-costruttiva
Con riferimento ai punti elencati in Allegato 1 del DLgs 36/03
(Criteri costruttivi e gestionali), nella Relazione
tecnico-costruttiva dovranno almeno essere dettagliati i seguenti
punti:
per le discariche per rifiuti inerti:
- ubicazione;
- controllo delle matrici ambientali;
- protezione del terreno e delle acque, comprendente:
- barriera geologica (eventuale valutazione di equivalenza dei
criteri costruttivi);
- copertura superficiale finale;
- stabilita' dei versanti;
per le discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti
pericolosi:
- ubicazione;
- controllo delle matrici ambientali;
- controllo delle acque e gestione del percolato, relativamente a:
- dimensionamento delle canalizzazioni per acque meteoriche;
- progettazione sistema di raccolta percolato;
- protezione del terreno e delle acque, comprendente:
- barriera geologica (eventuale valutazione di equivalenza dei
criteri costruttivi);
- copertura superficiale finale;
- controllo dei gas, relativamente a:
- efficienza impianto di estrazione;
- specifiche delle apparecchiature antideflagranti;
- presenza di dispositivi di eliminazione della condensa;
- stabilita'.
A supporto della dimostrazione di conformita' ai nuovi criteri
previsti nel DLgs 36/03 ovvero per valutare la possibilita' di
prosecuzione dell'esercizio o meno rispetto a elementi di
difformita', potra' essere utilizzata una metodologia di valutazione
del rischio. Tale valutazione potra' essere condotta mediante
approcci di tipo quali-quantitativo, (per esempio con il ricorso a
modelli numerici) anche semplificato che possa, adeguatamente
rappresentare il livello di rischio relativo tra la situazione
esistente e la piena conformita' alle caratteristiche tecnico
costruttive previste dal DLgs 36/03.
L'approccio quali-quantitativo puo' essere condotto mediante
l'adozione di un modello concettuale basato su:
- caratterizzazione parametri idrogeologici;
- definizione degli inquinanti;
- identificazione dei percorsi di diffusione ed esposizione degli
inquinanti;
- caratterizzazione delle matrici ambientali interessate;
- caratteristiche progettuali della discarica.
Modalita' gestionali, organizzative e risorse
Con riferimento ai punti elencati in Allegato 1 del DLgs 36/03
relativi ai criteri gestionali e strutturali, in questa sezione
dovra' almeno essere verificato quanto previsto nei seguenti punti,
per quanto non trattato nella Relazione tecnico-costruttiva:
per le discariche per rifiuti inerti:
- controllo delle acque;
- disturbi e rischi;
- barriere;
- dotazione di attrezzature e personale;
- modalita' e criteri di abbancamento dei rifiuti;
per le discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti
pericolosi:
- controllo delle acque e gestione del percolato;
- controllo dei gas;
- disturbi e rischi;
- protezione fisica degli impianti;
- dotazione di attrezzature e personale;
- modalita' e criteri di coltivazione.
In questa sezione del Piano di adeguamento dovranno comunque essere
fornite le evidenze delle valutazioni effettuate in merito alla
conformita' ed alla effettiva applicazione dei sistemi di gestione
eventualmente gia' adottati. A tale proposito potrebbe risultare
opportuno allegare estratti della documentazione esistente di sistema
quali sezioni di manuali, procedure gestionali e/o operative, piani
e/o programmi di monitoraggio e controllo, programmi di verifiche
ispettive, rapporti di audit, ecc.
In relazione alle procedure di ammissione dei rifiuti, il gestore
evidenziera', fra l'altro, le modifiche necessarie al proprio
esistente sistema di omologazione/accettazione per conformarsi a
quanto previsto dal decreto. Il gestore dovra' indicare se intende
adottare gia' nel periodo transitorio fino al 16 luglio 2005 i
criteri di ammissibilita' previsti dal DM 13/3/2003 e come intende
conformare i propri strumenti gestionali.