DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2003, n. 1348
Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo" e delle modalita' relative al riconoscimento degli stabilimenti per la raccolta e trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della
pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare l'articolo 114 che ha conferito alle Regioni tutte le
funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita'
veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio
2000, recante "Individuazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di
salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre
2000, recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le Regioni
per l'esercizio delle funzioni conferite dal DLgs 31 marzo 1998, n.
112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria";
- la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni "Norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica
veterinaria e farmaceutica" con la quale all'articolo 5 e' attribuita
al sindaco la competenza di adottare, avvalendosi dei Servizi
dell'Azienda Unita' sanitaria locale, tutti i provvedimenti
autorizzativi, concessivi, prescrittivi e all'articolo 6 sono
attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative in materia di
igiene e sanita' pubblica veterinaria e farmaceutica esercitate
tramite le competenti Unita' sanitarie locali;
- la delibera di Giunta n. 247 del 6 marzo 2001 con la quale vengono
definite le procedure per il riconoscimento degli "Stabilimenti di
cui all'Allegato A al DPCM 26 maggio 2000" ed in particolare per
quanto previsto per gli "Stabilimenti incaricati della raccolta e
trasformazione dei rifiuti di origine animale (DLgs 508/92)";
- il Reg. CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2
ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano;
- l'accordo della Conferenza degli Assessori regionali alla Sanita'
nella seduta del 7 maggio 2003 e della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni nella seduta del 22 maggio 2003 relativo
all'approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del
Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo" del
22/5/2003;
- la Circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, del Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali avente per oggetto "Procedura per il
riconoscimento degli stabilimenti di cui al Regolamento CE n.
1774/2002";
ritenuto che l'attribuzione al sindaco delle competenze sopra
richiamate operi anche per le funzioni attribuite alla Regione nella
medesima materia, successivamente all'entrata in vigore della L.R. 4
maggio 1982, n. 19, poiche' la norma contiene una devoluzione di
carattere generale delle funzioni in questione all'autorita'
sanitaria, cioe' il sindaco;
considerato che le "Linee guida per l'applicazione del Regolamento n.
1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo" danno indicazioni
per l'applicazione di alcuni aspetti inerenti il Reg. in oggetto
mentre non affrontano gli aspetti relativi al "Riconoscimento" degli
impianti oleochimici, di produzione di biogas e degli impianti di
compostaggio di cui agli artt. 14 e 15 del Reg. 1774/2002;
ritenuto pertanto di approvare le Linee guida sopra indicate per
l'immediata applicazione di alcuni aspetti del Reg. 1774/2002 e di
rimandare ad un successivo atto l'adozione dei criteri necessari per
il "Riconoscimento" degli impianti di cui all'art. 14 e 15
avvalendosi al riguardo delle risultanze dell'apposito Gruppo di
lavoro fra le Direzioni generali Sanita' e Politiche sociali,
Agricoltura e Ambiente;
considerato inoltre che gli impianti devono essere inseriti con un
proprio numero di riconoscimento negli elenchi nazionali degli
stabilimenti inseriti negli elenchi comunitari;
ritenuto quindi di dover definire le procedure di riconoscimento
previste per gli stabilimenti di cui al Reg. CE 1774/2002,
attribuendo ai sindaci l'adozione degli atti di riconoscimento
lasciando alla competenza della Regione Emilia-Romagna l'attribuzione
dei numeri di identificazione al fine di assicurare il necessario
coordinamento regionale e le relative comunicazioni al Ministero
della Salute;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dr. Franco Rossi - ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
di stabilire le seguenti modalita' in applicazione del Reg. CE
1774/2002 del 2 ottobre 2002, per il riconoscimento degli
stabilimenti:
1) l'atto di riconoscimento degli stabilimenti e' adottato dal
sindaco competente per territorio sulla base dell'istruttoria tecnica
e amministrativa espletata dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali;
2) ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento il Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti della Regione, sulla base del
parere favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario
dell'Azienda Unita' sanitaria locale, attribuisce il numero di
riconoscimento e lo comunica al sindaco competente;
3) il Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti della Regione
Emilia-Romagna tiene l'elenco degli stabilimenti riconosciuti sul
territorio di sua competenza e provvede a garantire le previste
comunicazioni al Ministero della Salute per l'aggiornamento degli
elenchi nazionali degli stabilimenti riconosciuti;
4) le modalita' di presentazione delle domande da parte degli
interessati e le procedure per l'istruttoria tecnica e amministrativa
sono definite con circolare regionale;
5) le spese relative al riconoscimento degli stabilimenti saranno
poste a carico dei titolari dei medesimi e, in proposito, l'atto di
riconoscimento adottato dal sindaco deve contenere l'esplicita
condizione "la validita' del presente riconoscimento e' sospesa
qualora il titolare non provveda entro 30 giorni dal ricevimento di
apposita comunicazione a versare le spese poste a suo carico per il
riconoscimento";
6) di rinviare ad un successivo atto la definizione dei criteri
necessari al "Riconoscimento" degli impianti di cui all'art. 14 e 15
del Regolamento CE n. 1774/2002;
7) di approvare l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, redatto dal "Servizio Veterinario ed Igiene
degli alimenti" secondo le "Linee guida per l'applicazione del
Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo"
approvate dalla Conferenza degli Assessori regionali alla Sanita'
nella seduta del 7 maggio 2003 e dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni nella seduta del 22 maggio 2003.
(segue allegato fotografato)