LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI
Art. 21
Norme finali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di
avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna la legge n.
287 del 1991, fatti salvi l'articolo 4, comma 2, con riferimento alle
autorizzazioni di cui all'articolo 8 della presente legge e
l'articolo 9.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di
pubblica sicurezza), come modificato dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per
la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo
svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di
agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, Allegato 1 della
Legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato 1 della Legge n.
50/1999)), le disposizioni in materia di sorvegliabilita' dei locali
adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande, nonche' ogni altra disposizione statale in materia di ordine
pubblico e sicurezza.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998, i
requisiti prescritti ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
somministrazione sono quelli di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
4. Il requisito consistente nell'iscrizione al registro degli
esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del
1971, richiamato dall'articolo 2 della legge n. 287 del 1991, deve
intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito
di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 26 luglio 2003 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 287 del 1991,
citata alla nota 2) all'articolo 20, e' il seguente:
"Art. 4 - Revoca dell'autorizzazione
omissis
2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica
l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
2) Il testo dell'articolo 9 della legge n. 287 del 1991, ciata alla
nota 2) all'articolo 20, e' il seguente:
"Art. 9 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il
sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli
estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorita' di pubblica
sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo
100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo' avere durata superiore
a quindici giorni; e' fatta salva la facolta' di disporre la
sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per
particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente
motivate.".
Comma 2
3) Il testo dell'articolo 152 del regio decreto n. 635 del 1940, come
modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 311 del 2001 e' il seguente:
"Art. 152
Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la
domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86
della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e
all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86
della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento,
disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la
licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato,
previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica
della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione
di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza
delle disposizioni del Titolo I, Capi III e IV, e degli articoli 100,
101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del
presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che
disciplinano specificamente la materia.".
Comma 3
4) Il testo dell'articolo 28, comma 7 del decreto legislativo n. 114
del 1998, citato alla nota all'art. 11, e' il seguente:
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'
omissis
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei
requisiti presentii per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione
alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
titolo autorizzatorio.
omissis".
Comma 4
5) Il testo dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426
(Disciplina del commercio) e dell'articolo 2 della Legge n. 287 del
1991, citata alla nota 2) all'art. 20, e' il seguente:
"Art. 1 - Istituzione del registro (*)
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio
all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande
disciplinata nel Capo II del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Agli effetti della presente legge, esercita:
1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente
acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri
commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo'
assumere la forma di commercio interno, di importazione o di
esportazione;
2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente
acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede
fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande,
chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante
altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.
Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono
state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali
trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente
praticati.
E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le
attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto.
Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,
l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per edilizia;
- legnami.
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed
esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di
prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da
quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice
attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei
locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In
tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono
possedere le seguenti caratteristiche:
a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi
di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in
quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne
visibili da area pubblica;
b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso
mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione
interna non accessibili al pubblico.".
(*) L'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ha
abrogato la legge n. 426 del 1971 ad esclusione delle disposizioni
concernenti il registro esercenti il commercio relativamente
all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande.
"Art. 2 - Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio
1. L'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e'
subordinato alla iscrizione del titolari dell'impresa individuale o
del legale rappresentante della societa', ovvero di un suo delegato,
ne registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della
legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e
integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
3, comma 1, della presente legge.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 e' subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a
norma di legge all'esercizio d attivita' commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di
frequenza del richiedente;
c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti
o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, aventi a oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti
e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a
specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a
una apposita commissione costituita presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneita'
all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e di
bevande.
3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che
sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione
secondaria superiore nonche' coloro che hanno prestato servizio, per
almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti
attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualita'
di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla
produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o
affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di
coadiutore.
4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto
disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui
al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:
a) che sono stati dichiarati falliti;
b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena
restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni;
c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralita'
pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica,
compresi i delitti di cui al Libro secondo, Titolo VI, Capo II, del
codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in
stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il
gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di
competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del
lotto;
d) che hanno riportato due o piu' condanne nel quinquennio precedente
per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli
alimenti, compresi i delitti di cui al Libro secondo, Titolo VIII,
Capo II, del codice penale;
e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle
misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di
sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalita'
dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la
persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), ed f), il divieto
di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia
in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n.504 del 24 marzo 2003; oggetto consiliare n. 4343 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 236 in data 10 aprile 2003;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
Produttive".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/II.4 del 9
luglio 2003,con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Beretta;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 luglio 2003,
atto n. 109/2003.