LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 19
Sanzioni
1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo
autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o
decaduta ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e
3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17
bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge,
si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis,
comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e' regolato
dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale).
5. Il Comune e' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
NOTE ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 17 bis, comma 1 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e' il seguente:
"Art. 17 bis
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75,
75-bis, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita',
86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135,
comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle
indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 17 bis, comma 3 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 e' il seguente:
"Art. 17 bis
omissis
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo
quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120,
salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma
terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trecentomila a lire due milioni.".
Comma 3
3) Il testo degli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e' il seguente:
"Art. 17 ter
1. Quando e' accertata una violazione prevista dall'art. 17 bis,
commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha
proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art.
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto,
senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita'
soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della
violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del
relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto e' consegnata o
notificata all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del
pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con
provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta con
difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al
comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela
della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e'
disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da'
comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora
l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver
avviato le relative procedure amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la
cessazione dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente
dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4,
legalmente dati dall'autorita', e' punito ai sensi dell'art. 650 del
codice penale.".
"Art. 17 quater
1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis
consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge
o impartite dall'autorita' nell'esercizio di attivila soggette ad
autorizzazione, l'autorita' amministrativa con
l'ordinanza-ingiunzione puo' applicare la sanzione amminislrativa
accessoria della sospensione dell'attivita per un periodo non
superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria e' disposta dal giudice penale con la
sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della
violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale
periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.".
Comma 5
5) Il testo dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e' il
seguente:
"Art. 17 - Obbligo del rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che
ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393 dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con RD 8 dicembre 1933, n.
1740, e dalla Legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto
merci.
Nelle materie di competenza delle Regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto
e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta
provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e'
stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorita'
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del
DPR 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici
dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o
distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione
delle cose confiscate. Le Regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.".