LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 8
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della
superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
Comune competente per territorio.
2. L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il suo
rilascio e' subordinato all'accertamento dei requisiti morali e
professionali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, nonche' al
rispetto dei criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4,
comma 2. L'autorizzazione ha la durata di cui all'articolo 14, comma
1, ed e' soggetta a decadenza, sospensione e revoca nei casi di cui
all'articolo 15.
3. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande
relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni
dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego,
nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e
snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
4. Il Comune puo' stabilire i casi in cui l'autorizzazione per lo
svolgimento di attivita' di cui all'articolo 4, comma 5, nonche' per
il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di tutti gli
esercizi della presente legge e' sostituita da denuncia di inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. In
tali casi il Comune determina le modalita' di effettuazione della
denuncia.
5. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto
delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico,
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonche' delle
norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora
trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilita'.
6. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 e' richiesto ai
fini dell'esercizio dell'attivita', che rimane precluso in assenza di
esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro
centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in
caso di comprovata necessita' e comunque prima di dare inizio
all'attivita' di somministrazione, il titolare deve porsi in regola
con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonche' con quelle sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e
sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico,
sorvegliabilita'. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilita' anche
nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali.
E' fatta salva la possibilita' per il Comune di prevedere l'obbligo
del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio
dell'autorizzazione.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 4
Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente:
"Art. 19
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n.
1497 e del DL 27 giugno 1985, n. 312, con modificazioni, dalla L. 8
agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza
l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni
tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si
intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte
dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio'
destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione
competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia,
verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.".