LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 6
Requisiti per l'esercizio delle attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande
1. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali
di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59). In caso di societa', associazioni o organismi collettivi,
tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o
altra persona delegata all'attivita' di somministrazione e da tutti i
soggetti per i quali e' previsto l'accertamento di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia).
2. L'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande e' subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la
somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla
Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province
autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma
di Istituto secondario o universitario attinente all'attivita' di
preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni
nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente
qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita'
di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro
esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426
(Disciplina del commercio), per attivita' di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo
registro per la gestione di impresa turistica.
3. In caso di societa', associazione od organismi collettivi il
possesso dei requisiti di cui al comma 2 e' richiesto al legale
rappresentante o altra persona delegata all'attivita' di
somministrazione.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di organizzazione, la
durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2,
lettera a), nonche' i requisiti di accesso alle prove finali,
garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con
soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria
le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi piu'
rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e
le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresi' i titoli di
studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del
requisito di cui al comma 2, lettera a).
5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), e' valido altresi' ai
fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale nel settore
alimentare.
6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle
societa' costituite in conformita' con la legislazione di uno Stato
membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale
all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal
decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della
direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento
delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle
direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche).
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo
n. 114 del 1998 e' il seguente:
"Art. 5 - Requisiti di accesso all'attivita'
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di
cui ai Titoli II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a
scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o
a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato
sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice
di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in
altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
omissis".
2) Il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 252 del 1998 e' il seguente:
"Art. 2 - Validita' e ambiti soggettivi della documentazione
antimafia
omissis
3. Quando si tratta di associazioni, imprese, societa' e consorzi, la
documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi,
oltre che all'interessato:
a) alle societa';
b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del Codice civile, per le societa'
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al Libro
V, Titolo X, Capo II, Sezione II, del codice civile, al legale
rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le
societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile, a
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello
Stato.".