LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 1 - Finalita' e principi generali
Art. 2 - Ambito di applicazione della legge
Art. 3 - Indirizzi generali per l'insediamento delle
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 4 - Programmazione delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande
Art. 5 - Esercizio delle funzioni amministrative da parte
dei Comuni TITOLO II - REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 6 - Requisiti per l'esercizio delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande
Art. 7 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande
Art. 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande
Art. 9 - Attivita' non soggette ad autorizzazione
Art. 10 - Autorizzazioni temporanee
Art. 11 - Disposizioni per i distributori automatici
Art. 12 - Esercizio attivita' accessorie
Art. 13 - Subingresso
Art. 14 - Durata delle autorizzazioni
Art. 15 - Decadenza, sospensione e revoca delle
autorizzazioni
Art. 16 - Orari degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande
Art. 17 - Chiusura temporanea degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande
Art. 18 - Pubblicita' dei prezzi
Art. 19 - Sanzioni TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
NORME FINALI
Art. 20 - Norme transitorie
Art. 21 - Norme finali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalita' e principi generali
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa
comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato in materia di
tutela della concorrenza, attenendosi, in particolare, ai seguenti
principi:
a) sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, favorendo la crescita
dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche' la qualita' del lavoro
e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b) trasparenza e qualita' del mercato, libera concorrenza e liberta'
d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di
efficienza ed efficacia della rete;
c) tutela dei consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza
nonche' alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi
e dei prodotti;
d) flessibilizzazione del settore;
e) valorizzazione delle attivita' di somministrazione per la qualita'
sociale delle citta' e del territorio anche al fine di promuovere e
sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche
locali;
f) armonizzazione e integrazione del settore con altre attivita'
economiche;
g) semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti per l'avvio e
l'esercizio delle attivita'.
2. Nel definire le direttive generali di cui all'articolo 4, comma 2,
per l'insediamento delle attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della
concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarieta' in
relazione alla rilevanza delle decisioni da assumere.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle
determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della
consultazione e la concertazione con le organizzazioni del commercio,
del turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.