PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione relativa al progetto "Disciplina dell'attivita' estrattiva nell'ambito dell'ex PP1 del Polo S4 di Sanguigna"

L'Autorita' competente Provincia di Parma comuica la decisione                  
relativa alla procedura di VIA concernente il progetto "Disciplina              
dell'attivita' estrattiva nell'ambito dell'ex PP1 del Polo S4 di                
Sanguigna".                                                                     
Il progetto e' presentato dal Comune di Colorno.                                
Il progetto interessa il territorio del comune di Colorno e della               
provincia di Parma.                                                             
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Parma con atto determina del Dirigente del Servizio                
Ambiente e Difesa del suolo n. 2351 del 30/6/2003 ha assunto la                 
seguente decisione:                                                             
a) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di                  
Servizi, che la valutazione di impatto ambientale e' positiva, per              
quanto di competenza e salvo diritti di terzi, in quanto, nel                   
complesso, compatibile dal punto di vista ambientale e, quindi,                 
realizzabile, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni qui            
di seguito riportate:                                                           
- i mezzi di trasporto, che dovranno percorrere obbligatoriamente i             
tracciati individuati, pena la revoca dell'autorizzazione, andranno             
dotati di idonea protezione, che eviti dispersione e/o caduta di                
materiale durante il tragitto. Dovra' anche essere assicurata una               
corretta bagnatura dei mezzi e delle strade non asfaltate, per                  
evitare l'insudiciamento delle strade pubbliche ed i disagi dovuti              
alla dispersione di polvere nei nuclei abitati siti lungo i tragitti.           
L'eventuale disturbo che tali mezzi produrranno sul traffico indotto            
potra' inoltre essere attenuato regolamentando orari di lavoro e                
frequenza di passaggio dei mezzi;                                               
- il rifornimento dei mezzi d'opera andra' eseguito con carri                   
cisterna (ai sensi di quanto previsto dalle norme tecniche di                   
attuazione del PAI), ed il parcheggio degli stessi dovra' avvenire al           
di fuori dell'area di cava;                                                     
- la viabilita' principale ordinaria dovra' essere unicamente quella            
prevista nella Tav. A10 "Viabilita'", senza alcun tipo di variazione,           
mentre per quella alternativa andra' previsto un percorso differente            
che non interessi i centri abitati;                                             
- il Piano di coltivazione finale dovra' specificatamente individuare           
e contenere un'indicazione precisa dei percorsi che verranno seguiti            
in argine ed in golena e, nel caso siano previsti trasporti di                  
materiale via fiume, un'individuazione dei mezzi e delle attrezzature           
adottate;                                                                       
- il materiale di risulta, proveniente dalla realizzazione                      
dell'invaso di cava e dal recupero degli ambienti rinaturati                    
adiacenti alla Fossetta dell'Abate, non dovra' essere utilizzato per            
l'impermeabilizzazione del fondo delle superfici piane del bacino di            
cava, ma solo per la sistemazione morfologica delle sponde, al fine             
di creare ambienti umidi differenziati; nell'ambito del successivo              
Piano di coltivazione andra' puntualmente quantificato e qualificato            
il materiale estraibile, ai sensi del PAE vigente, al fine delle                
periodiche verifiche al dimensionamento ed all'attuazione del PIAE;             
- alla luce dei caratteri idrogeologici presenti, e' necessario che             
venga indicata la geo-referenziazione dei piezometri che, prima della           
coltivazione, saranno ubicati in corrispondenza dell'area di scavo, e           
che sia previsto un controllo periodico della qualita' della falda              
acquifera, con analisi di tipo C3 + oli minerali. Occorrera' inoltre            
effettuare almeno una analisi prima dell'inizio della coltivazione              
della cava. Non sara' altresi' consentito lo stoccaggio in area di              
cava di oli ed altre sostanze pericolose;                                       
- in sede di "Convenzione per l'attivita' estrattiva" andra'                    
evidenziato come il Piano di prima gestione dell'area, riferito al              
periodo di durata dell'attivita' di escavazione, debba essere                   
affidato alla ditta esecutrice dei lavori;                                      
- in merito ai tempi ed alle modalita' di attuazione della gestione             
finale dell'area recuperata, prima dello svincolo dalla fidejussione            
andra' stipulata un'apposita convenzione con societa' in grado di               
gestire in maniera ottimale l'area rinaturata, previa redazione di un           
apposito Piano di gestione;                                                     
b) di subordinare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 9/99 e             
successive modificazioni ed integrazioni, il successivo rilascio                
delle autorizzazioni necessarie agli interventi in progetto alla                
verifica dell'ottemperanza di quanto prescritto nel precedente punto            
a);                                                                             
c) ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R. 9/99 e successive                   
modificazioni ed integrazioni, di trasmettere il presente atto allo             
Sportello Unico di Torrile, che lo comunichera' al proponente ed a              
tutte le Amministrazioni competenti per il rilascio dei successivi              
pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta,               
assensi comunque denominati necessari per la realizzazione degli                
interventi in oggetto, nonche' agli Enti ed Organi competenti in                
materia di controllo ambientale, ed in particolare ad ARPA;                     
d) di quantificare le spese istruttorie, ai sensi dell'art. 28 della            
L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la             
percentuale del 0,04% al valore stimato dell'intervento, pari a Euro            
8.309.449,70. La cifra da corrispondere allo Sportello Unico di                 
Torrile, che successivamente la riversera' all'Autorita' competente,            
e' di Euro 3.323,78;                                                            
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R.               
9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente                    
determina.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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