COMUNICATO
Titolo III - Decisione relativa al progetto "Disciplina dell'attivita' estrattiva nell'ambito dell'ex PP1 del Polo S4 di Sanguigna"
L'Autorita' competente Provincia di Parma comuica la decisione
relativa alla procedura di VIA concernente il progetto "Disciplina
dell'attivita' estrattiva nell'ambito dell'ex PP1 del Polo S4 di
Sanguigna".
Il progetto e' presentato dal Comune di Colorno.
Il progetto interessa il territorio del comune di Colorno e della
provincia di Parma.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Parma con atto determina del Dirigente del Servizio
Ambiente e Difesa del suolo n. 2351 del 30/6/2003 ha assunto la
seguente decisione:
a) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di
Servizi, che la valutazione di impatto ambientale e' positiva, per
quanto di competenza e salvo diritti di terzi, in quanto, nel
complesso, compatibile dal punto di vista ambientale e, quindi,
realizzabile, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni qui
di seguito riportate:
- i mezzi di trasporto, che dovranno percorrere obbligatoriamente i
tracciati individuati, pena la revoca dell'autorizzazione, andranno
dotati di idonea protezione, che eviti dispersione e/o caduta di
materiale durante il tragitto. Dovra' anche essere assicurata una
corretta bagnatura dei mezzi e delle strade non asfaltate, per
evitare l'insudiciamento delle strade pubbliche ed i disagi dovuti
alla dispersione di polvere nei nuclei abitati siti lungo i tragitti.
L'eventuale disturbo che tali mezzi produrranno sul traffico indotto
potra' inoltre essere attenuato regolamentando orari di lavoro e
frequenza di passaggio dei mezzi;
- il rifornimento dei mezzi d'opera andra' eseguito con carri
cisterna (ai sensi di quanto previsto dalle norme tecniche di
attuazione del PAI), ed il parcheggio degli stessi dovra' avvenire al
di fuori dell'area di cava;
- la viabilita' principale ordinaria dovra' essere unicamente quella
prevista nella Tav. A10 "Viabilita'", senza alcun tipo di variazione,
mentre per quella alternativa andra' previsto un percorso differente
che non interessi i centri abitati;
- il Piano di coltivazione finale dovra' specificatamente individuare
e contenere un'indicazione precisa dei percorsi che verranno seguiti
in argine ed in golena e, nel caso siano previsti trasporti di
materiale via fiume, un'individuazione dei mezzi e delle attrezzature
adottate;
- il materiale di risulta, proveniente dalla realizzazione
dell'invaso di cava e dal recupero degli ambienti rinaturati
adiacenti alla Fossetta dell'Abate, non dovra' essere utilizzato per
l'impermeabilizzazione del fondo delle superfici piane del bacino di
cava, ma solo per la sistemazione morfologica delle sponde, al fine
di creare ambienti umidi differenziati; nell'ambito del successivo
Piano di coltivazione andra' puntualmente quantificato e qualificato
il materiale estraibile, ai sensi del PAE vigente, al fine delle
periodiche verifiche al dimensionamento ed all'attuazione del PIAE;
- alla luce dei caratteri idrogeologici presenti, e' necessario che
venga indicata la geo-referenziazione dei piezometri che, prima della
coltivazione, saranno ubicati in corrispondenza dell'area di scavo, e
che sia previsto un controllo periodico della qualita' della falda
acquifera, con analisi di tipo C3 + oli minerali. Occorrera' inoltre
effettuare almeno una analisi prima dell'inizio della coltivazione
della cava. Non sara' altresi' consentito lo stoccaggio in area di
cava di oli ed altre sostanze pericolose;
- in sede di "Convenzione per l'attivita' estrattiva" andra'
evidenziato come il Piano di prima gestione dell'area, riferito al
periodo di durata dell'attivita' di escavazione, debba essere
affidato alla ditta esecutrice dei lavori;
- in merito ai tempi ed alle modalita' di attuazione della gestione
finale dell'area recuperata, prima dello svincolo dalla fidejussione
andra' stipulata un'apposita convenzione con societa' in grado di
gestire in maniera ottimale l'area rinaturata, previa redazione di un
apposito Piano di gestione;
b) di subordinare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 9/99 e
successive modificazioni ed integrazioni, il successivo rilascio
delle autorizzazioni necessarie agli interventi in progetto alla
verifica dell'ottemperanza di quanto prescritto nel precedente punto
a);
c) ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, di trasmettere il presente atto allo
Sportello Unico di Torrile, che lo comunichera' al proponente ed a
tutte le Amministrazioni competenti per il rilascio dei successivi
pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta,
assensi comunque denominati necessari per la realizzazione degli
interventi in oggetto, nonche' agli Enti ed Organi competenti in
materia di controllo ambientale, ed in particolare ad ARPA;
d) di quantificare le spese istruttorie, ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la
percentuale del 0,04% al valore stimato dell'intervento, pari a Euro
8.309.449,70. La cifra da corrispondere allo Sportello Unico di
Torrile, che successivamente la riversera' all'Autorita' competente,
e' di Euro 3.323,78;
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R.
9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente
determina.