AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE 18 dicembre 2001, n. 99

Approvazione delle modifiche ed integrazioni al Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - PST ai sensi dell'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180 e successive modificazioni

IL COMITATO ISTITUZIONALE                                                       
Vista la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il                    
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";                   
visto l'art. 17, comma VI bis della predetta legge che prevede                  
l'adozione da parte del Comitato Istituzionale delle misure di                  
salvaguardia;                                                                   
visto l'articolo 1, comma I bis del DL 11 giugno 1998,  n.180 e                 
successive modificazioni, che prevede l'approvazione entro il 31                
ottobre 1999, di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni           
a rischio idrogeologico molto elevato nonche' l'adozione delle misure           
di salvaguardia, con il contenuto di cui al comma VI bis                        
dell'articolo 17 della Legge 18 maggio 1989,  n.183, oltre che con i            
contenuti di cui alla lettera d), comma III del medesimo articolo 17;           
vista la propria delibera n. 85 del 29 ottobre 1999 con la quale e'             
stato approvato il piano straordinario di cui sopra;                            
visto l'articolo 4 della normativa di attuazione ed in particolare il           
comma 1 ed il comma 2, ai sensi dei quali si puo' procedere ad                  
integrazioni e modifiche al piano, nonche' il comma 3 per quanto                
riguarda le procedure successive all'esecuzione delle opere di messa            
in sicurezza;                                                                   
considerate le proposte tecniche della Segreteria tecnico-operativa             
dell'Autorita' di Bacino del Tevere circa la riperimetrazione di zone           
a rischio idrogeologico gia' inserite nella perimetrazione del PST,             
inerente al fosso di Pratolungo in comune di Roma ed al fosso di                
Vallerano in comune di Roma, cio' a seguito di valutazioni di                   
dettaglio circa la situazione di opere idrauliche esistenti e circa             
la situazione altimetrica;                                                      
considerata l'opportunita' generale di procedere ad una modifica                
delle norme del PST in relazione alla specifica questione della                 
riperimetrazione e riclassificazione del grado di rischio in                    
conseguenza della realizzazione delle opere per la messa in sicurezza           
delle aree a rischio, secondo quanto allo stato attuale previsto                
dall'art. 4, comma 3 delle norme di attuazione del PST;                         
visto il parere favorevole del Comitato tecnico espresso nella seduta           
del 16 ottobre 2001 circa la proposta tecnica della riperimetrazione            
delle aree a rischio del fosso di Pratolungo e del fosso di                     
Vallerano;                                                                      
visto il parere favorevole del Comitato tecnico espresso nelle sedute           
del 6 e del 13 novembre 2001 circa le integrazioni e/o modifiche del            
testo dell'art. 4, comma 3 della normativa d'attuazione del PST;                
considerata la proposta ulteriore avanzata dalla Regione Umbria in              
data 17 ultimo scorso circa la possibilita' di procedere a                      
riperimetrazione con procedura semplificata delle zone a rischio                
anche a seguito di approfondimenti conoscitivi;                                 
udita la relazione del Segretario generale in merito alla questione;            
considerate le disposizioni normative in premessa richiamate;                   
delibera:                                                                       
Articolo 1                                                                      
Sono approvate ai sensi dell'articolo 1, comma I bis del DL 11 giugno           
1998, n. 180, e successive modificazioni e dell'art. 4, commi 1 e 2             
della normativa di attuazione, le modifiche ed integrazioni allo                
stesso piano straordinario PST diretto a rimuovere le situazioni a              
rischio molto elevato (PST), le parti che costituiscono detto piano             
sono integrate o modificate nel seguente modo:                                  
I) nell'allegato cartografico A del Piano, tavola 12 - area 7.4 sono            
modificate le aree perimetrate inerente al fosso di Pratolungo -                
comune di Roma cosi' come da cartografia allegata;                              
II) nell'allegato cartografico A del Piano, tavola 4.1 - area 2.0               
sono modificate le aree perimetrate inerenti al fosso di Vallerano -            
comune di Roma e' sostituita cosi' come da cartografia allegata.                
Alle suddette aree, cosi' come perimetrate negli allegati                       
cartografici, si applicano le disposizioni del piano straordinario              
contenute nelle norme di attuazione.                                            
Articolo 2                                                                      
E' approvata la modifica all'art. 4, comma 3 della normativa di                 
attuazione del piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni            
a rischio molto elevato - PST, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale              
del 15 dicembre 1999, detto comma 3 e' sostituito integralmente come            
di seguito riportato:                                                           
"Nel caso di avvenuta realizzazione delle opere di messa in sicurezza           
ai sensi del comma e) dell'art. 7 e del comma e) dell'art. 5 del                
presente Piano, nonche' di aggiornamenti di studi condotti dall'ABT o           
dagli Enti locali in coerenza con le metodologie ed i criteri tecnici           
contenuti nella proposta tecnica del Piano di Bacino di assetto                 
idrogeologico, il Segretario generale dell'Autorita' di Bacino del              
Tevere emana apposito decreto con il quale viene riperimetrata l'area           
a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza o di studio,            
cio' per le limitazioni di cui agli artt. 7 e 5.                                
Ai fini dell'emanazione del decreto di cui sopra e' necessario, nel             
caso di esecuzione di opere e secondo la loro tipologia, il parere              
dell'Autorita' idraulica competente o dell'Autorita' competente alla            
tutela del vincolo idrogeologico, sulla base del certificato di                 
collaudo dell'opera.                                                            
Articolo 3                                                                      
Ai fini di quanto previsto dalla modifica dell'art. 4, comma 3 di cui           
sopra il Segretario generale viene delegato ad emanare appositi                 
decreti e a darne adeguata pubblicita'.                                         
Articolo 4                                                                      
Delle suddette approvazioni e conseguenti modifiche delle                       
perimetrazioni delle zone a rischio viene data immediata                        
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -              
Serie generale, e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni                        
territorialmente competenti.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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