COMUNICATO
Avviso della deliberazione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto per il "rifacimento dell'elettrodotto 132 kV semplice terna Ca' De Caroli - Rubiera" presentato dalla ditta ENEL Distribuzione SpA da realizzarsi nei comuni di Scandiano, Reggio Emilia, Casalgrande
La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99,
comunica la deliberazione relativa alla procedura di VIA, concernente
il progetto di "rifacimento dell'elettrodotto 132 kV semplice terna
Ca' De Caroli - Rubiera" - elettrodotti aerei esterni per il
trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100
kW con tracciato di lunghezza superiore a 10 km - ricadente
nell'Allegato A.2., punto 11 della medesima legge, presentato dalla
ENEL Distribuzione SpA, con sede legale a Roma in Via Ombrone n. 2,
da realizzarsi nei comuni di Scandiano, Reggio Emilia, Casalgrande.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni la Provincia di Reggio Emilia, in qualita'
di Autorita' competente, con atto della Giunta provinciale n. 120 del
21/5/2002, ha deliberato:
a) di approvare la Valutazione di impatto ambientale, ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 9/99 e successive modificazioni e
integrazioni sul progetto allegato alla domanda di autorizzazione
presentata dalla ditta ENEL Distribuzione SpA ai sensi dell'art. 13
della L.R. 9/99, acquisita al protocollo della Provincia al n.
71565/01 del 12/11/2001, per la realizzazione del progetto di
"rifacimento dell'elettrodotto 132 kV semplice terna Ca' De Caroli -
Rubiera", che interessa i comuni di Scandiano, Reggio Emilia,
Casalgrande, ricadente nella tipologia progettuale indicata
nell'Allegato A.2., punto 11 della medesima legge regionale, poiche'
gli interventi previsti sono, secondo gli esiti della Conferenza dei
servizi, conclusasi il 3 maggio 2002, nel complesso ambientalmente
compatibili;
b) di dare atto che sia possibile realizzare il progetto di cui al
punto a) a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni,
indicate nel Rapporto di impatto ambientale:
- fermo restando le competenze del Ministero dei Beni culturali e
ambientali richiamate all'art. 17, comma 4 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'art. 13
della Legge 2359/1865 le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziare
entro 18 mesi e compiersi entro 48 mesi dalla esecutivita' del
presente atto;
- l'impianto dovra' essere costruito secondo le modalita' tecniche
previste nei progetti allegati all'istanza dell'ENEL;
- sono fatti salvi i diritti di terzi e l'osservanza di tutte le
disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di
distribuzione di energia elettrica, nonche' delle speciali
prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini
dell'art. 120 del TU 1775/93, per cui l'ENEL viene ad assumere la
piena responsabilita' nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni
eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e
dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione, sollevando
questa Provincia da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse
danneggiato;
- l'ENEL resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e
l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o
modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela
dei pubblici e privati interessi entro i termini che al riguardo
saranno stabiliti, con le comminatorie in caso di inadempimento;
- tutte le spese relative all'autorizzazione, di cui alla L.R. 10/93
sono a carico dell'ENEL;
- per quanto riguarda il collaudo dell'impianto, da effettuarsi entro
quattro anni dalla messa in esercizio, si applica l'art. 9 della L.R.
10/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le
direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n.
1965 del 2 novembre 1999;
- visto che il rischio archeologico grava su gran parte della zona
interessata dal progetto in questione, l'esecuzione del tracciato
nelle aree prossime sia all'insediamento dell'eta' del bronzo situato
in localita' Arceto sia alla stazione di Rubiera, la data di inizio
dei lavori deve essere comunicata con almeno 20 giorni di anticipo
alla Sopraintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna, al
fine di predisporne il controllo in corso d'opera; per l'esecuzione
del tracciato nella zona in cui insistono i resti della centuriazione
devono essere effettuati accertamenti archeologici preventivi per
mezzo di ditte specializzate, da eseguirsi nei punti in cui sono
previsti i sostegni le cui fondazioni incidono in modo consistente il
suolo. Qualora sul resto del tracciato venissero scoperti durante i
lavori beni archeologici, questi saranno sottoposti al disposto
dell'art. 87 del DLgs 490/99;
- deve essere rispettato quanto previsto dalla delibera della Regione
Emilia-Romagna n. 45 del 21/1/2002 inerente i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni per particolari attivita' ai sensi dell'art. 11,
comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, con riferimento alle attivita' di
cantiere previste per la demolizione della linea elettrica esistente
e la costruzione di quella in progetto. I lavori rumorosi durante la
fase di cantierizzazione devono essere sospesi tra le 13 e le 15; nel
particolare caso del recettore rappresentato da una scuola materna
gli stessi devono essere spostati al pomeriggio;
- per il sollevamento delle polveri derivante dall'utilizzo di piste
non asfaltate o abbattimento di manufatti deve essere garantita la
bagnatura periodica;
- il posizionamento dei tralicci, messe a terra e dispersori,
rispetto all'oleodotto, deve essere ad una distanza di minima di 25
m. in assenza di protezioni, rispetto all'oleodotto incontrato dalla
linea elettrica di progetto in tre punti. In ogni caso deve essere
sempre garantita la distanza minima di 6 metri come previsto dalla
legge;
- nella fase attuativa degli interventi di progetto, deve essere
rispettata la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 8895 del
12/9/2001 avente per oggetto "Divieto di messa a dimora in
Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus spp.";
- la realizzazione dell'impianto deve avvenire nel rispetto
dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla Legge 1497/39, cosi'
come integrata dalla Legge 431/85, nonche' ai sensi della L.R. 1
agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni,
rilasciata dal Comune di Scandiano con atto n. A 167-200, prot. n.
12008 del 2/5/2002;
c) di dare atto che la realizzazione dell'impianto deve avvenire nel
rispetto dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla Legge 1497/39,
cosi' come integrata dalla Legge 431/85, nonche' ai sensi della L.R.
1 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni,
rilasciata dal Comune di Casalgrande con atto n. 36 protocollo n.
6434 del 14/2/2002, pervenuta in Provincia in data 14/5/2002;
d) di dare atto dell'impegno del Comune di Scandiano di non
utilizzare l'elisuperficie posta in fregio alla SP 37, nelle
vicinanze dell'elettrodotto in progetto, finche' non sara' accertata
la conformita' della stessa alle norme vigenti in materia di
sicurezza del volo e della raccomandazione della Regione
Emilia-Romagna, al Comune di Scandiano (relativa all'attraversamento
della linea elettrica del filare arborato composto da querce, posto
lungo Via delle Querce che gode della tutela prevista dalle Leggi
regionali 2/97 e 11/98), "di vigilare affinche' i lavori previsti per
la costruzione dell'elettrodotto abbiano effettivamente il minor
impatto possibile sul filare tutelato, coinvolgendo per un parere
anche l'Osservatorio Malattie delle piante e di relazionare
puntualmente sull'andamento dei lavori".