REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Avviso della deliberazione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto per il "rifacimento dell'elettrodotto 132 kV semplice terna Ca' De Caroli - Rubiera" presentato dalla ditta ENEL Distribuzione SpA da realizzarsi nei comuni di Scandiano, Reggio Emilia, Casalgrande

La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99,           
comunica la deliberazione relativa alla procedura di VIA, concernente           
il progetto di "rifacimento dell'elettrodotto 132 kV semplice terna             
Ca' De Caroli - Rubiera" - elettrodotti aerei esterni per il                    
trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100            
kW con tracciato di lunghezza superiore a 10 km - ricadente                     
nell'Allegato A.2., punto 11 della medesima legge, presentato dalla             
ENEL Distribuzione SpA, con sede legale a Roma in Via Ombrone n. 2,             
da realizzarsi nei comuni di Scandiano, Reggio Emilia, Casalgrande.             
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive            
modifiche ed integrazioni la Provincia di Reggio Emilia, in qualita'            
di Autorita' competente, con atto della Giunta provinciale n. 120 del           
21/5/2002, ha deliberato:                                                       
a) di approvare la Valutazione di impatto ambientale, ai sensi                  
dell'art. 16 della L.R. 9/99 e successive modificazioni e                       
integrazioni sul progetto allegato alla domanda di autorizzazione               
presentata dalla ditta ENEL Distribuzione SpA ai sensi dell'art. 13             
della L.R. 9/99, acquisita al protocollo della Provincia al n.                  
71565/01 del 12/11/2001, per la realizzazione del progetto di                   
"rifacimento dell'elettrodotto 132 kV semplice terna Ca' De Caroli -            
Rubiera", che interessa i comuni di Scandiano, Reggio Emilia,                   
Casalgrande, ricadente nella tipologia progettuale indicata                     
nell'Allegato A.2., punto 11 della medesima legge regionale, poiche'            
gli interventi previsti sono, secondo gli esiti della Conferenza dei            
servizi, conclusasi il 3 maggio 2002, nel complesso ambientalmente              
compatibili;                                                                    
b) di dare atto che sia possibile realizzare il progetto di cui al              
punto a) a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni,            
indicate nel Rapporto di impatto ambientale:                                    
- fermo restando le competenze del Ministero dei Beni culturali e               
ambientali richiamate all'art. 17, comma 4 della L.R. 18 maggio 1999,           
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'art. 13               
della Legge 2359/1865 le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziare           
entro 18 mesi e compiersi entro 48 mesi dalla esecutivita' del                  
presente atto;                                                                  
- l'impianto dovra' essere costruito secondo le modalita' tecniche              
previste nei progetti allegati all'istanza dell'ENEL;                           
- sono fatti salvi i diritti di terzi e l'osservanza di tutte le                
disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di                   
distribuzione di energia elettrica, nonche' delle speciali                      
prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini            
dell'art. 120 del TU 1775/93, per cui l'ENEL viene ad assumere la               
piena responsabilita' nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni           
eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e             
dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione, sollevando                 
questa Provincia da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse                   
danneggiato;                                                                    
- l'ENEL resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e                   
l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o                  
modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela             
dei pubblici e privati interessi entro i termini che al riguardo                
saranno stabiliti, con le comminatorie in caso di inadempimento;                
- tutte le spese relative all'autorizzazione, di cui alla L.R. 10/93            
sono a carico dell'ENEL;                                                        
- per quanto riguarda il collaudo dell'impianto, da effettuarsi entro           
quattro anni dalla messa in esercizio, si applica l'art. 9 della L.R.           
10/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le                    
direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n.               
1965 del 2 novembre 1999;                                                       
- visto che il rischio archeologico grava su gran parte della zona              
interessata dal progetto in questione, l'esecuzione del tracciato               
nelle aree prossime sia all'insediamento dell'eta' del bronzo situato           
in localita' Arceto sia alla stazione di Rubiera, la data di inizio             
dei lavori deve essere comunicata con almeno 20 giorni di anticipo              
alla Sopraintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna, al            
fine di predisporne il controllo in corso d'opera; per l'esecuzione             
del tracciato nella zona in cui insistono i resti della centuriazione           
devono essere effettuati accertamenti archeologici preventivi per               
mezzo di ditte specializzate, da eseguirsi nei punti in cui sono                
previsti i sostegni le cui fondazioni incidono in modo consistente il           
suolo. Qualora sul resto del tracciato venissero scoperti durante i             
lavori beni archeologici, questi saranno sottoposti al disposto                 
dell'art. 87 del DLgs 490/99;                                                   
- deve essere rispettato quanto previsto dalla delibera della Regione           
Emilia-Romagna n. 45 del 21/1/2002 inerente i criteri per il rilascio           
delle autorizzazioni per particolari attivita' ai sensi dell'art. 11,           
comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, con riferimento alle attivita' di             
cantiere previste per la demolizione della linea elettrica esistente            
e la costruzione di quella in progetto. I lavori rumorosi durante la            
fase di cantierizzazione devono essere sospesi tra le 13 e le 15; nel           
particolare caso del recettore rappresentato da una scuola materna              
gli stessi devono essere spostati al pomeriggio;                                
- per il sollevamento delle polveri derivante dall'utilizzo di piste            
non asfaltate o abbattimento di manufatti deve essere garantita la              
bagnatura periodica;                                                            
- il posizionamento dei tralicci, messe a terra e dispersori,                   
rispetto all'oleodotto, deve essere ad una distanza di minima di 25             
m. in assenza di protezioni, rispetto all'oleodotto incontrato dalla            
linea elettrica di progetto in tre punti. In ogni caso deve essere              
sempre garantita la distanza minima di 6 metri come previsto dalla              
legge;                                                                          
- nella fase attuativa degli interventi di progetto, deve essere                
rispettata la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 8895 del           
12/9/2001 avente per oggetto "Divieto di messa a dimora in                      
Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus spp.";                
- la realizzazione dell'impianto deve avvenire nel rispetto                     
dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla Legge 1497/39, cosi'              
come integrata dalla Legge 431/85, nonche' ai sensi della L.R. 1                
agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni,                     
rilasciata dal Comune di Scandiano con atto n. A 167-200, prot. n.              
12008 del 2/5/2002;                                                             
c) di dare atto che la realizzazione dell'impianto deve avvenire nel            
rispetto dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla Legge 1497/39,           
cosi' come integrata dalla Legge 431/85, nonche' ai sensi della L.R.            
1 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni,                   
rilasciata dal Comune di Casalgrande con atto n. 36 protocollo n.               
6434 del 14/2/2002, pervenuta in Provincia in data 14/5/2002;                   
d) di dare atto dell'impegno del Comune di Scandiano di non                     
utilizzare l'elisuperficie posta in fregio alla SP 37, nelle                    
vicinanze dell'elettrodotto in progetto, finche' non sara' accertata            
la conformita' della stessa alle norme vigenti in materia di                    
sicurezza del volo e della raccomandazione della Regione                        
Emilia-Romagna, al Comune di Scandiano (relativa all'attraversamento            
della linea elettrica del filare arborato composto da querce, posto             
lungo Via delle Querce che gode della tutela prevista dalle Leggi               
regionali 2/97 e 11/98), "di vigilare affinche' i lavori previsti per           
la costruzione dell'elettrodotto abbiano effettivamente il minor                
impatto possibile sul filare tutelato, coinvolgendo per un parere               
anche l'Osservatorio Malattie delle piante e di relazionare                     
puntualmente sull'andamento dei lavori".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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