DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 775
L.R. 42/93 - Autorizzazione apertura scuola sci "Valcava Cimone" in localita' Riolunato
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di
maestro di sci";
- la L.R. 9 dicembre 1993, n. 42, in particolare il secondo comma
dell'art. 7, "Ordinamento della professione di maestro di sci", che
stabilisce i criteri per l'autorizzazione all'apertura delle scuole
di sci;
- la richiesta presentata alla Regione Emilia-Romagna, ns. protocollo
n. 5112 del 20 giugno 2001, completata con la relativa documentazione
in data 23 novembre 2001, prot. n. 7561, e conservata agli atti del
Servizio competente, da Sandro Vignaroli, per l'autorizzazione
all'apertura di una scuola di sci denominata "Scuola Italiana Sci
ôValcava Cimone'", in localita' Polle Riolunato (MO);
preso atto che, dalla documentazione presentata al Servizio Cultura,
Sport e Tempo libero, risulta il rispetto delle procedure ed il
possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 42/93, escluso quanto
indicato al punto i) del secondo comma dell'art. 7, ovvero della
sottoscrizione di polizza di assicurazione contro i rischi di
responsabilita' civile verso terzi conseguenti all'esercizio
dell'insegnamento;
preso atto:
- del parere positivo espresso, ai sensi del secondo comma dell'art.
7 della L.R. 42/93, da parte del Collegio dei maestri di sci
dell'Emilia-Romagna, con nota ns. protocollo n. 7760/CUL del 17
dicembre 2001, in merito all'opportunita' del rilascio
dell'autorizzazione all'apertura;
- del parere negativo all'apertura di una nuova scuola di sci in
localita' Polle di Riolunato espresso dalla Comunita' Montana del
Frignano con delibera di Giunta n. 2 del 30 gennaio 2002;
ritenuto di non dover concordare con tale parere che, partendo dalla
corretta premessa che l'attivita' svolta nei locali non e' di
esercizio ad uso commerciale, ma ad uso ufficio, conclude poi con un
parere di mera "inopportunita'", peraltro non motivato, non ritenendo
possa rappresentare motivazione la posizione espressa dalla Comunita'
Montana secondo cui e' opportuno mantenere una unica scuola di sci,
quella gia' esistente;
ritenuto che tale tipo di valutazione non possa essere preclusivo, ai
sensi dell'art. 7 della L.R. 42/93, al rilascio dell'autorizzazione;
vista inoltre la concessione 3835/01 rilasciata dal Comune di
Riolunato in data 1 ottobre 2001, in cui i locali sede dell'attivita'
hanno una destinazione ad uso ufficio;
considerato che l'attivita' di scuola di sci consiste prevalentemente
in una prestazione professionale resa all'aria aperta ed esattamente
sulle piste da sci, mentre gli uffici sono punto di raccordo e
coordinamento all'attivita' professionale svolta dai maestri;
rilevato a tal fine che l'articolo 7 della L.R. 9 dicembre 1993, n.
42, al comma 2, lettera b), richiede che "la scuola disponga di una
sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale";
ritenuto che la sede proposta con destinazione ad uso ufficio gare
sia da ritenere adeguata all'attivita' per cui si chiede
l'autorizzazione;
ritenuto opportuno concedere l'autorizzazione all'apertura della
scuola di sci "Valcava Cimone" e condizionare la stessa alla
sottoscrizione di polizza di assicurazione contro i rischi di
responsabilita' civile verso terzi conseguente all'esercizio
dell'insegnamento;
dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 37,
comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 nonche' della
deliberazione di Giunta n. 2774 del 10/12/2001, da parte:
- del Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo libero,
dott.ssa Patrizia Orsola Ghedini, in ordine alla regolarita' tecnica
del presente atto;
- del Direttore generale a Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa
Cristina Balboni, in ordine alla legittimita' dell'atto;su proposta
dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di concedere l'autorizzazione all'apertura della scuola di sci
denominata: Scuola Italiana Sci "Valcava Cimone" in localita' Polle
Riolunato, a condizione che la stessa stipuli un'adeguata polizza di
assicurazione, come previsto dal secondo comma dell'art. 7, lett. i)
della L.R. 42/93 e ne trasmetta copia alla Regione Emilia-Romagna
entro 15 giorni dalla data di avvio dell'attivita';
2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.