DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 1970
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) sul progetto relativo ai "Lavori di ripristino dell'arenile e ristrutturazione difesa con scogliere a sud del porto in localita' Igea Marina" presentato dal Servizio Difesa del suolo di Rimini (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli impatti ambientali negativi
attesi in relazione ai benefici ambientali ed economici conseguiti,
il progetto relativo ai "Lavori di ripristino dell'arenile e
ristrutturazione difesa con scogliere a sud del porto in localita'
Igea Marina e completamento del ripristino arenile anche a protezione
d'insediamenti abitativi, a sud del porto, mediante opere di
protezione e contenimento a carettere localizzato e ripascimento
artificiale, in comune di Bellaria - Igea Marina" presentato dal
Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di
Rimini dalla ulteriore procedura di VIA con le prescrizioni,
individuate al punto 7) e di seguito riportate:
1) in considerazione dei possibili effetti negativi sia sugli
ambienti naturali sia sulle attivita' turistiche, le attivita' di
realizzazione del progetto devono essere effettuate nel periodo
autunnale-invernale e devono comunque essere concluse o sospese prima
dell'inizio della stagione primaverile e della stagione balneare;
2) dovranno essere adeguatamente segnalate le barriere soffolte ai
fini della sicurezza della navigazione;
3) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali
aree, vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo
misto) con limite diurno pari a 60 dB (A) e limite notturno pari a 50
dB (A);
4) al fine di limitare disagi delle eventuali attivita' di trasporto
via terra dei massi naturali e dei materiali di cava, le modalita' di
tale trasporto e la viabilita' da esso impegnata deve essere
esclusivamente quella preventivamente concordata con le
Amministrazioni comunali interessate;
5) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario per il trasporto degli inerti
prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Servizio
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Rimini,
alla Provincia di Rimini, al Comune di Bellaria - Igea Marina,
all'ARPA - Sezione provinciale di Rimini;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.