DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1420
Elenco dei corpi idrici superficiali significativi e revisione della rete di monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del DLgs 152/99
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che il DLgs 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" aggiornato ed integrato dal DLgs 258/00:
- all'Allegato 1, punto 1 attribuisce alle Autorita' competenti
l'individuazione dei corpi idrici significativi;
- all'Allegato 1, punto 1.1.1, definisce significativi, tra i corpi
idrici superficiali, "..i seguenti corsi d'acqua:
- tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioe' quelli
recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una
superficie maggiore di 200 kmq.;
- tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui
bacino imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 kmq.;
- le acque marine costiere comprese entro la distanza di 3.000 metri
dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri;
- le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri;
- i canali artificiali aventi portata di esercizio di almeno 3 mc. al
secondo;
- i laghi artificiali aventi superficie dello specchio liquido pari
almeno a 1 kmq. o un volume di invaso pari almeno a 5 milioni di mc.,
nel periodo di massimo invaso;..";
- all'art. 4 "Disposizioni generali", comma uno, al fine della tutela
e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, individua
gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici
significativi;
- allo stesso articolo 4, commi due e quattro, indica che
"l'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della
capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ben
diversificate" e che devono essere adottate, entro il 31 dicembre
2016, mediante il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44,
misure atte a conseguire obiettivi di qualita' ambientale,
corrispondenti allo stato di "buono";
- all'art. 5, "Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di
qualita' ambientale", prevede la sequenza temporale dei vari
adempimenti da attuarsi, riguardanti le azioni di tutela delle acque.
In particolare al comma uno, il decreto indica che: "entro il 30
aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del
primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le
Regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte
di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle
indicate nell'Allegato 1";
- all'art. 5, comma due, precisa che: "in relazione alla
classificazione di cui al comma uno, le Regioni stabiliscono e
adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento
degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'art. 4, comma
quattro, lettere a) e b) tenendo conto del carico massimo ammissibile
ove fissato sulla base delle indicazioni dell'Autorita' di bacino di
rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali,
assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di
misure atte ad impedire un ulteriore degrado";
- all'art. 44 "Piani di tutela delle acque" al comma uno, indica che:
"il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di
settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della
Legge 18/5/1989, n. 183";
- all'art. 44, al comma due prevede che "entro il 31 dicembre 2001 le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite
le Province e le Autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi su
scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque,
nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le
Regioni, sentite le Province, previa adozione delle eventuali misure
di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo
trasmettono alle competenti Autorita' di bacino";
- all'art. 44, al comma tre, indica che "il piano di tutela contiene,
oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure
necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema
idrico";
considerato che:
- la L.R. del 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale", nella sezione terza "Inquinamento delle acque" all'art. 110
"Funzioni della Regione", prevede che la Regione svolga la funzione
di coordinamento delle attivita' di rilevamento delle caratteristiche
qualitative e quantitative dei corpi idrici;
- la stessa legge regionale all'art. 111 "Funzioni delle Province"
indica che sono di competenza delle Province, tra l'altro, le
funzioni riguardanti il rilevamento per il tramite dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente, delle caratteristiche
qualitative e quantitative dei corpi idrici, indicando quindi a
livello organizzativo le procedure per riorganizzare il monitoraggio
delle acque;
considerato inoltre che:
- al fine di armonizzare le competenze, tra il DLgs 152/99 e la L.R.
3/99, relativamente al piano di tutela, e' stato individuato un
percorso, sottoposto e condiviso dalle Amministrazioni provinciali,
che fissa l'impostazione metodologica e individua le varie scadenze
intermedie, tenendo conto anche della L.R. 20/00 "Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio" che indica le procedure di
approvazione del piano di tutela;
- per lo svolgimento di tale percorso sono stati attivati quattro
gruppi di lavoro corrispondenti ai territori delle quattro Autorita'
di bacino, costituiti da funzionari delle Province di pertinenza,
funzionari delle Autorita' di bacino, coordinati dal Servizio Tutela
e Risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna, e con il
supporto di ARPA;
- a livello di scadenze viene individuata la data del 30 aprile 2003
quale termine per la classificazione dei corpi idrici significativi,
l'individuazione degli obiettivi di qualita' e la redazione del
documento regionale preliminare, ai sensi del DLgs 152/99 e della
L.R. 20/00;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 18 gennaio 2000
"Gestione della rete regionale di monitoraggio delle acque
superficiali. Prima ottimizzazione" e' stato avviato il processo di
adeguamento della rete regionale di monitoraggio delle acque
superficiali, gia' esistente, alle indicazioni contenute nel DLgs
152/99;
- e' necessario aggiornare e integrare la rete sopraddetta, per
giungere alla caratterizzazione e successiva classificazione dei
corpi idrici superficiali "significativi" sulla base dello stesso
decreto;
dato atto che:
- l'ARPA, sulla base dello studio affidato allo scopo dalla Regione,
"DLgs 152/99. Artt. 42 e 43: Piano regionale di tutela delle acque.
Attivita' di rilevamento delle caratteristiche dei bacini
idrografici, dell'analisi dell'impatto esercitato dall'attivita'
antropica e rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici", ha
formulato una proposta per l'individuazione dei corpi idrici
superficiali significativi;
- la sopraddetta proposta e' stata sottoposta a confronti e
discussione nell'ambito dei quattro gruppi di lavoro all'uopo
costituiti, a cui hanno partecipato le Amministrazioni provinciali,
nonche' le varie Sezioni provinciali di ARPA, e le quattro Autorita'
di bacino;
- tale confronto ha portato alla formulazione del seguente Allegato
A, parte integrante del presente atto, che contiene l'individuazione
dei corpi idrici superficiali significativi del territorio regionale,
corrispondenti ai requisiti contenuti nell'Allegato 1 al DLgs 152/99;
- tale confronto ha altresi' portato alla revisione della rete di
monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del DLgs 152/99, sue
modifiche e integrazioni contenuta nell'Allegato B, parte integrante
del presente atto, ed alla necessita' di considerare abrogato il
contenuto della deliberazione regionale n. 27 del 18 gennaio 2000,
denominata "Gestione della rete regionale di monitoraggio delle acque
superficiali. Prima ottimizzazione";
visti:
- la L.R. 44/95;
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999;
- il DLgs n. 258 del 18 agosto 2000;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;
- la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 18 gennaio 2000;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tutela
e Risanamento risorsa acqua, dott. Giuseppe Bortone, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione di Giunta
regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Ambiente e
Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in
merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 40, comma 1, lettera a) della L.R. 43/01 e della
deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'"Elenco dei corpi idrici superficiali
significativi" del territorio regionale, corrispondenti ai requisiti
previsti nell'Allegato 1 al DLgs 152/99, contenuto nell'Allegato A,
parte integrante al presente atto;
2) di approvare la "Revisione della rete di monitoraggio delle acque
superficiali ai sensi del DLgs 152/99, sue modifiche e integrazioni"
contenuta nell'Allegato B, parte integrante del presente atto;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale regionale.
(segue allegato fotografato)