REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1420

Elenco dei corpi idrici superficiali significativi e revisione della rete di monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del DLgs 152/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che il DLgs 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque              
dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE                   
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della                    
direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                    
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" aggiornato ed integrato dal DLgs 258/00:                              
- all'Allegato 1, punto 1 attribuisce alle Autorita' competenti                 
l'individuazione dei corpi idrici significativi;                                
- all'Allegato 1, punto 1.1.1, definisce significativi, tra i corpi             
idrici superficiali, "..i seguenti corsi d'acqua:                               
- tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioe' quelli                  
recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una             
superficie maggiore di 200 kmq.;                                                
- tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui           
bacino imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 kmq.;                      
- le acque marine costiere comprese entro la distanza di 3.000 metri            
dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri;                       
- le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri;           
- i canali artificiali aventi portata di esercizio di almeno 3 mc. al           
secondo;                                                                        
- i laghi artificiali aventi superficie dello specchio liquido pari             
almeno a 1 kmq. o un volume di invaso pari almeno a 5 milioni di mc.,           
nel periodo di massimo invaso;..";                                              
- all'art. 4 "Disposizioni generali", comma uno, al fine della tutela           
e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, individua             
gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici                  
significativi;                                                                  
- allo stesso articolo 4, commi due e quattro, indica che                       
"l'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della               
capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di                  
autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ben                
diversificate" e che devono essere adottate, entro il 31 dicembre               
2016, mediante il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44,           
misure atte a conseguire obiettivi di qualita' ambientale,                      
corrispondenti allo stato di "buono";                                           
- all'art. 5, "Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di                 
qualita' ambientale", prevede la sequenza temporale dei vari                    
adempimenti da attuarsi, riguardanti le azioni di tutela delle acque.           
In particolare al comma uno, il decreto indica che: "entro il 30                
aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del             
primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le                
Regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte            
di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle                  
indicate nell'Allegato 1";                                                      
- all'art. 5, comma due, precisa che: "in relazione alla                        
classificazione di cui al comma uno, le Regioni stabiliscono e                  
adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento               
degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'art. 4, comma                 
quattro, lettere a) e b) tenendo conto del carico massimo ammissibile           
ove fissato sulla base delle indicazioni dell'Autorita' di bacino di            
rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali,           
assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di                 
misure atte ad impedire un ulteriore degrado";                                  
- all'art. 44 "Piani di tutela delle acque" al comma uno, indica che:           
"il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di                
settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della            
Legge 18/5/1989, n. 183";                                                       
- all'art. 44, al comma due prevede che "entro il 31 dicembre 2001 le           
Autorita' di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite             
le Province e le Autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi su               
scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque,            
nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le            
Regioni, sentite le Province, previa adozione delle eventuali misure            
di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo                   
trasmettono alle competenti Autorita' di bacino";                               
- all'art. 44, al comma tre, indica che "il piano di tutela contiene,           
oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il                  
mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure              
necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema                   
idrico";                                                                        
considerato che:                                                                
- la L.R. del 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e             
locale", nella sezione terza "Inquinamento delle acque" all'art. 110            
"Funzioni della Regione", prevede che la Regione svolga la funzione             
di coordinamento delle attivita' di rilevamento delle caratteristiche           
qualitative e quantitative dei corpi idrici;                                    
- la stessa legge regionale all'art. 111 "Funzioni delle Province"              
indica che sono di competenza delle Province, tra l'altro, le                   
funzioni riguardanti il rilevamento per il tramite dell'Agenzia                 
regionale per la prevenzione e l'ambiente, delle caratteristiche                
qualitative e quantitative dei corpi idrici, indicando quindi a                 
livello organizzativo le procedure per riorganizzare il monitoraggio            
delle acque;                                                                    
considerato inoltre che:                                                        
- al fine di armonizzare le competenze, tra il DLgs 152/99 e la L.R.            
3/99, relativamente al piano di tutela, e' stato individuato un                 
percorso, sottoposto e condiviso dalle Amministrazioni provinciali,             
che fissa l'impostazione metodologica e individua le varie scadenze             
intermedie, tenendo conto anche della L.R. 20/00 "Disciplina generale           
sulla tutela e l'uso del territorio" che indica le procedure di                 
approvazione del piano di tutela;                                               
- per lo svolgimento di tale percorso sono stati attivati quattro               
gruppi di lavoro corrispondenti ai territori delle quattro Autorita'            
di bacino, costituiti da funzionari delle Province di pertinenza,               
funzionari delle Autorita' di bacino, coordinati dal Servizio Tutela            
e Risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna, e con il              
supporto di ARPA;                                                               
- a livello di scadenze viene individuata la data del 30 aprile 2003            
quale termine per la classificazione dei corpi idrici significativi,            
l'individuazione degli obiettivi di qualita' e la redazione del                 
documento regionale preliminare, ai sensi del DLgs 152/99 e della               
L.R. 20/00;                                                                     
- con deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 18 gennaio 2000               
"Gestione della rete regionale di monitoraggio delle acque                      
superficiali. Prima ottimizzazione" e' stato avviato il processo di             
adeguamento della rete regionale di monitoraggio delle acque                    
superficiali, gia' esistente, alle indicazioni contenute nel DLgs               
152/99;                                                                         
- e' necessario aggiornare e integrare la rete sopraddetta, per                 
giungere alla caratterizzazione e successiva classificazione dei                
corpi idrici superficiali "significativi" sulla base dello stesso               
decreto;                                                                        
dato atto che:                                                                  
- l'ARPA, sulla base dello studio affidato allo scopo dalla Regione,            
"DLgs 152/99. Artt. 42 e 43: Piano regionale di tutela delle acque.             
Attivita' di rilevamento delle caratteristiche dei bacini                       
idrografici, dell'analisi dell'impatto esercitato dall'attivita'                
antropica e rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici", ha           
formulato una proposta per l'individuazione dei corpi idrici                    
superficiali significativi;                                                     
- la sopraddetta proposta e' stata sottoposta a confronti e                     
discussione nell'ambito dei quattro gruppi di lavoro all'uopo                   
costituiti, a cui hanno partecipato le Amministrazioni provinciali,             
nonche' le varie Sezioni provinciali di ARPA, e le quattro Autorita'            
di bacino;                                                                      
- tale confronto ha portato alla formulazione del seguente Allegato             
A, parte integrante del presente atto, che contiene l'individuazione            
dei corpi idrici superficiali significativi del territorio regionale,           
corrispondenti ai requisiti contenuti nell'Allegato 1 al DLgs 152/99;           
- tale confronto ha altresi' portato alla revisione della rete di               
monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del DLgs 152/99, sue             
modifiche e integrazioni contenuta nell'Allegato B, parte integrante            
del presente atto, ed alla necessita' di considerare abrogato il                
contenuto della deliberazione regionale n. 27 del 18 gennaio 2000,              
denominata "Gestione della rete regionale di monitoraggio delle acque           
superficiali. Prima ottimizzazione";                                            
visti:                                                                          
- la L.R. 44/95;                                                                
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999;                                           
- il DLgs n. 258 del 18 agosto 2000;                                            
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;                                              
- la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000;                                              
- la deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 18 gennaio 2000;               
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tutela           
e Risanamento risorsa acqua, dott. Giuseppe Bortone, in merito alla             
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione di Giunta                    
regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001;                                         
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Ambiente e              
Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in                 
merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi                 
dell'art. 40, comma 1, lettera a) della L.R. 43/01 e della                      
deliberazione 2774/01;                                                          
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'"Elenco dei corpi idrici superficiali                         
significativi" del territorio regionale, corrispondenti ai requisiti            
previsti nell'Allegato 1 al DLgs 152/99, contenuto nell'Allegato A,             
parte integrante al presente atto;                                              
2) di approvare la "Revisione della rete di monitoraggio delle acque            
superficiali ai sensi del DLgs 152/99, sue modifiche e integrazioni"            
contenuta nell'Allegato B, parte integrante del presente atto;                  
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale regionale.           
(segue allegato fotografato)                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina