DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1367
Criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 21/8/1997, n. 29. Interventi per la permanenza nella propria abitazione. Anno 2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 recante "Norme e provvedimenti per
favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale
delle persone disabili";
- in particolare l'art. 10 che prevede la concessione da parte della
Regione di contributi finalizzati a favorire la gestione e la
permanenza nel proprio ambiente di vita dei cittadini in situazione
di handicap grave sulla base dei criteri e delle modalita' di accesso
definiti dalla Giunta regionale;
- la propria deliberazione 1235/98 con la quale sono stati definiti i
criteri e le modalita' per la presentazione delle richieste di
accesso ai contributi di cui trattasi per il biennio 1998/1999, la
cui validita' e' stata confermata anche per gli anni 2000 e 2001 con
le deliberazioni di Giunta regionale 1040/01 e 1126/01;
ritenuto di dover provvedere alla definizione dei criteri e delle
modalita' di accesso ai contributi di cui trattasi per l'anno 2002;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sociali e socio-sanitari, dr.
Graziano Giorgi, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della deliberazione n. 2774 del 10/12/2001;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali, dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita'
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma
della L.R. 43/01 e della sopracitata deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare i criteri e le modalita' di accesso ai contributi di
cui all'art. 10 della L.R. 29/97 cosi' come indicati nell'Allegato A,
parte integrante della presente deliberazione;
b) di approvare il modello per la presentazione della domanda per
l'accesso ai contributi di cui trattasi di cui all'Allegato B, parte
integrante della presente deliberazione;
c) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande per
il corrente anno e' fissato al 30 novembre 2002;
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
L.R. 29/97. Criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui
all'art. 10. Interventi per la permanenza nella propria abitazione.
Anno 2002
1) Finalita'
La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza
assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza
nel proprio ambiente di vita delle persone in situazioni di handicap
grave, concede contributi finalizzati all'acquisto di ausili,
attrezzature ed arredi personalizzati secondo le modalita' ed i
criteri di seguito indicati.
2) Soggetti ammessi al finanziamento
Hanno titolo a chiedere i contributi i cittadini in situazione di
handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio
1994, n. 104 la cui situazione di gravita' sia accertata ai sensi
dell'articolo 4 della medesima legge, o chi ne esercita la tutela.
3) Interventi ammissibili
Le richieste di contributo devono riguardare l'acquisto di:
a) strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo
dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attivita' quotidiane;
b) ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di
risolvere le esigenze di fruibilita' della propria abitazione;
c) attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere
attivita' di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio,
qualora la gravita' della disabilita' non consenta lo svolgimento di
tali attivita' in sedi esterne.
Le richieste di contributo non possono riguardare strumentazioni,
presidi e ausili gia' erogabili attraverso altre disposizioni
nazionali e regionali o per i quali sia gia' stato chiesto contributo
alla Regione Emilia-Romagna o ad altro ente.
I soggetti ammessi a finanziamento possono presentare ogni anno una
sola richiesta di contributo riguardante uno o piu' presidi, ausili o
strumentazioni rientranti in una sola delle tre categorie di cui alle
precedenti lettere a), b) e c) e fermo restando per ogni categoria il
tetto massimo di spesa ammissibile indicato al successivo punto 5).
4) Criteri di valutazione
Il Servizio regionale competente procedera' all'istruttoria delle
richieste verificandone l'ammissibilita' sulla base dei criteri
indicati ai precedenti punti 2) - 3) e formulera' la graduatoria
delle domande ammissibili avendo a riferimento il reddito imponibile
ai fini IRPEF percepito nell'anno 2001 dalla persona disabile o dalla
persona cui essa e' fiscalmente a carico.
5) Entita' del finanziamento
Il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo e' fissato in:
- 12.912 Euro per gli interventi di cui alla lettera a) del
precedente punto 3);
- 10.330 Euro per gli interventi di cui alla lettera b) del
precedente punto 3);
- 4.132 Euro per gli interventi di cui alla lettera c) del
precedente punto 3).
Come previsto al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 29/97, il
contributo regionale non potra' essere superiore al cinquanta per
cento dei limiti di spesa ammissibile sopra riportati.
6) Modalita' di finanziamento
I contributi verranno erogati ai richiedenti in ordine di graduatoria
fino ad esaurimento della disponibilita' di bilancio prevista per i
contributi in oggetto.
7) Modalita' e termine di presentazione della domanda
Le domande di ammissione a contributo, firmate dal richiedente o da
chi ne esercita la tutela e redatte secondo lo schema indicato
nell'Allegato B, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo
posta alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato alle Politiche
sociali - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sociali e
socio-sanitari - Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna, entro il 30
novembre 2002, a tal fine fara' fede la data di spedizione risultante
dal timbro postale.
Il richiedente dovra' allegare alla domanda:
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art. 3 della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 in merito alla gravita' dell'handicap,
rilasciata dalle competenti Commissioni mediche, cosi' come previsto
dall'art. 4 della medesima Legge 104/92;
- copia della documentazione di spesa o copia del preventivo di spesa
relativo alla strumentazione, attrezzatura o ausilio per i quali si
richiede il contributo.