REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Allegato 1 - Avviso della deliberazione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto "rifacimento dell'elettrodotto 132 kV semplice terna Boretto - S. Ilario" presentato dalla ditta ENEL Distribuzione SpA da realizzarsi nei comuni di Boretto, Poviglio, Campegine, Gattatico, S. Ilario d'Enza

La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99,           
comunica la deliberazione relativa alla procedura di VIA, concernente           
il progetto di "rifacimento dell'elettrodotto 132 kV semplice terna             
Boretto S. Ilario" - elettrodotti aerei esterni per il trasporto di             
energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW con                  
tracciato di lunghezza superiore a 10 km - ricadente nell'Allegato              
A.2. punto 11 della medesima legge, presentato da ENEL Distribuzione            
SpA, con sede legale a Roma in via Ombrone, n. 2, da realizzarsi nei            
comuni di Boretto, Poviglio, Campegine, Gattatico, S. llario d'Enza.            
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 e successive            
modifiche ed integrazioni la Provincia di Reggio Emilia, in qualita'            
di Autorita' competente, con atto della Giunta provinciale n. 269 del           
22/10/2002, ha deliberato:                                                      
a)  la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.           
16 della L.R. 9/99 e successive modificazioni e integrazioni sul                
progetto allegato alla domanda di autorizzazione presentata dalla               
ditta ENEL Distribuzione SpA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 9/99,             
acquisita al protocollo della Provincia al n. 21141/02 del 19/3/2002,           
per la realizzazione del progetto di "rifacimento dell'elettrodotto             
132 kV semplice terna Boretto-S. Ilario", che interessa i comuni di             
Boretto, Gattatico, Campegine, Poviglio, S. llario, ricadente nella             
tipologia progettuale indicata nell'Allegato A.2. punto 11 della                
medesima L.R., poiche' gli interventi previsti sono, secondo gli                
esisti della Conferenza dei Servizi, conclusasi il 27 settembre 2002,           
nel complesso ambientalmente compatibili;                                       
b)  sia possibile realizzare il progetto di cui al punto a) a                   
condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni indicate nel           
rapporto di impatto ambientale: - l'impianto dovra' essere costruito            
secondo le modalita' tecniche previste nei progetti allegati                    
all'istanza dell'ENEL; - fermo restando le competenze del Ministero             
dei Beni culturali e ambientali richiamate all'art. 17, comma 4 della           
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, a             
norma dell'art. 13 della Legge 2359/1865 le espropriazioni ed i                 
lavori dovranno iniziare entro 18 mesi e compiersi entro 48 mesi                
dall'adozione della delibera della Giunta provinciale; - sono fatti             
salvi i diritti di terzi e l'osservanza di tutte le disposizioni                
vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di               
energia elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni e condizioni             
stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del TU                 
1775/93, per cui l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilita'              
nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che                   
comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio            
dell'impianto elettrico in questione, sollevando la Provincia da ogni           
pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato; - l'ENEL resta                
obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio                      
dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a             
norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e               
privati interessi entro i termini che al riguardo saranno stabiliti,            
con le comminatorie in caso di inadempimento; - tutte le spese                  
relative all'autorizzazione, di cui alla L.R. 10/93 sono a carico               
dell'ENEL; - per quanto riguarda il collaudo dell'impianto, da                  
effettuarsi entro quattro anni dalla messa in esercizio, si applica             
l'art. 9 della L.R. 10/93 e successive modificazioni ed integrazioni,           
nonche' le direttive contenute nella deliberazione della Giunta                 
regionale n. 1965 del 2 novembre 1999; - visto che il rischio                   
archeologico grava su gran parte della zona interessata dal progetto            
in questione, onde tutelare i resti archeologici che giacciono nel              
territorio, e' indispensabile che per le opere di escavazione che               
verranno effettuate lungo il tracciato dell'elettrodotto, sia                   
predisposta una sorveglianza archeologica, da eseguirsi con                     
archeologi professionisti sotto la direzione della Soprintendenza per           
i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna con onere a carico di ENEL              
Distribuzione; ove risultino emergenze archeologiche e' necessario              
provvedere ad uno scavo archeologico degli ambiti di interesse. Tali            
procedimenti di tutela sono necessari in particolare nei territori              
dei comuni di Campegine, Poviglio, Gattatico e di parte del                     
territorio del comune di Boretto, interessato soprattutto dai resti             
della centuriazione. Nel territorio di S. Ilario-Calerno, interessato           
da rinvenimenti neolitici, gli accertamenti archeologici sono                   
necessari se le fondazioni dei pali di sostegno verranno effettuate             
con sistemi diversi dalla trivellazione. Nell'area della terramara di           
Case del Lago-Braglia, tutelata dalla Legge 490/99 (gia' Legge                  
1089/39), e' necessaria la sorveglianza archeologica durante la                 
procedura di abbattimento del vecchio traliccio situato all'interno             
dell'area vincolata; - in tutte le aree ed edifici esistenti                    
destinati alla permanenza prolungata di persone dovra' essere                   
garanatito il rispetto dell'obiettivo di qualita' di 0,2 previsto               
dalla L.R. 30/00; - la soluzione proposta nel tratto C-D deve essere            
realizzata con l'impiego delle tecnologie indicate da ENEL                      
Distribuzione nelle integrazioni del 29/7/2002, prot. ERM/P20028986             
(utilizzo di doppia terna ammazzettata con ottimizzazione delle fasi            
e innalzamento dei conduttori) in modo da garantire il raggiungimento           
del valore di qualita' di 0,2 della L.R. 30/00 in tutte le aree e gli           
edifici esistenti destinati a permanenza prolungata di persone; -               
deve essere rispettato quanto previsto della delibera della Regione             
Emilia-Romagna n. 45 del 21/1/2002 inerente i criteri per il rilascio           
delle autorizzazioni per particolari attivita' ai sensi dell'art. 11,           
comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, con riferimento alle attivita' di             
cantiere previste per la demolizione della linea eletrica esistente e           
la costruzione di quella in progetto; - la realizzazione                        
dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle autorizzazioni                   
paesaggistiche e ambientali di cui al DLgs 490/99 rilasciate dai                
seguenti Comuni: Comune di Boretto: autorizzazione paesaggistica e              
ambientale, prot. 3195 del 10/4/2002, Comune di Poviglio:                       
autorizzazione paesaggistica e ambientale, prot. 7254 del 22/8/2002;            
Comune di Gattatico: autorizzazione paesaggistica e ambientale, n.              
35/02, prot. 7886 del 31/8/2002; Comune di Campegine: autorizzazione            
paesaggistica e ambientale, prot. 10081 del 27/8/2002; Comune di S.             
Ilario: autorizzazione paesaggistica e ambientale, prot. 13098 del              
26/9/2002; - la gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione              
della linea elettrica di progetto e dalla demolizione dell'esistente,           
deve avvenire nel rispetto del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22                      
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui              
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di                     
imballaggio".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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