REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di ampliamento dell'impianto di depurazione della acque reflue scaricate dall'Orogel

Il progetto e' presentato da Orogel Soc. coop. a rl.                            
Il progetto e' localizzato in localia' Pievesestina del comune di               
Cesena.                                                                         
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della                
provincia di Forli'-Cesena.                                                     
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'                      
competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta                      
provinciale prot. n. 73775/520 del 3/12/2002, ha assunto la seguente            
decisione:                                                                      
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto concernente ampliamento             
dell'impianto di depurazione delle acque reflue scaricate dall'Orogel           
sito in localita' Pievesestina di Cesena, presentato da Orogel Soc.             
coop. a rl dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti                      
prescrizioni:                                                                   
 1) si ritiene necessario, al fine di garantire il principio                    
dell'invarianza idraulica, interpretare quanto disposto dall'articolo           
9 delle NTA del Piano stralcio di bacino, attraverso un adeguato                
sovradimensionamento dei collettori fognari riceventi i deflussi                
superficiali che derivano da tutte le superfici di pertinenza del               
depuratore e recapitati in corpi idrici superficiali;                           
 2)  nei processi di ispessimento e disidratazione dei fanghi: -                
dovranno essere mantenute le fasi di estrazione e disidratazione il             
piu' possibile regolari; - in caso di forzata interruzione per piu'             
giorni effettuare inoculo preventivo di batteri liofilizzati                    
controllando periodicamente il potenziale redox del fango allo scopo            
di evitare il raggiungimento di valori negativi;                                
 3)  le operazioni di smaltimento dei fanghi dovranno essere il piu'            
regolari possibile e comunque lo stoccaggio dei fanghi in attesa di             
smaltimento dovra' avvenire in containers dotati di coperchio;                  
 4)  entro 3 mesi dalla messa a regime dell'impianto dovra' essere              
effettuata, con oneri a carico del proponente, un'adeguata campagna             
di monitoraggio ambientale degli odori in punti definiti al confine             
dell'impianto. I risultati di tali indagini dovranno essere trasmessi           
al Servizio Pianificazione territoriale dell'Amministrazione                    
provinciale di Forli'-Cesena e ad ARPA;                                         
 5)  in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le                 
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della              
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri                
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dai mezzi d'opera e dalle             
attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei           
limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e la             
salute pubblica;                                                                
 6)  devono essere realizzati, prima della messa a regime                       
dell'impianto, gli interventi di mitigazione previsti e maggiormente            
efficienti tra quelli analizzati per le sorgenti ritenute rilevanti             
al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti acustici vigenti             
nelle aree adiacenti all'impianto e in prossimita' di tutti i                   
ricettori presenti;                                                             
 7)  devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla               
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori            
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in                  
prossimita' di tutti i ricettori presenti nell'area. Tali rilievi               
vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi monitorando il              
rumore residuo in assenza di impianto e il livello equivalente di               
rumore ambientale con impianto in attivita';                                    
 8)  devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale            
in esterno in periodo diurno e in periodo notturno in prossimita' di            
tutti i ricettori maggiormente esposti presenti nell'area e nelle               
aree adiacenti all'impianto secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, con impianto in attivita' e a regime al fine di              
verificare il rispetto dei valori limite di accettabilita'                      
attualmente vigenti o, in seguito all'entrata in vigore della                   
zonizzazione acustica del territorio comunale, dei valori limite                
assoluti di immissione stabiliti nelle aree monitorate;                         
 9)  in seguito alla messa a regime del nuovo impianto e sulla base             
dei risultati della prima campagna del monitoraggio sopra descritto,            
in caso di verifica di mancato rispetto dei limiti vigenti, si                  
dispone quanto segue: a) devono essere monitorate, secondo le                   
modalita' stabilite dalla normativa vigente, le sorgenti acustiche              
interne all'impianto maggiormente rilevanti; b) devono essere                   
valutati i contributi di ogni singola sorgente sui livelli di                   
rumorosita' in periodo diurno e notturno nell'ambiente circostante e            
nei ricettori presenti; c) sulla base dell'analisi effettuata (vedi             
punto a)) e dei contributi individuati (vedi punto b)), devono essere           
identificate le eventuali sorgenti interne il cui contributo sonoro             
risulti responsabile del mancato rispetto dei limiti acustici vigenti           
nell'ambiente circostante e nei ricettori presenti rispetto alla                
situazione ante operam; d) nel caso in cui vengano identificate                 
sorgenti di rumore interne all'impianto il cui contributo sonoro                
risulti responsabile del mancato rispetto dei limiti acustici vigenti           
(punto c)), ogni singola sorgente di rumore identificata come tale              
deve essere dotata di ulteriori e adeguate misure di insonorizzazione           
e/o mitigazione acustica al fine di garantire, sulla base di quanto             
disposto dalla zonizzazione acustica adottata del Comune di Cesena e            
dalla normativa vigente, quanto segue: - il rispetto dei valori                 
limite di emissione diurni e notturni vigenti; - in prossimita' di              
tutti i ricettori presenti il rispetto dei valori limite assoluti di            
immissione diurni e notturni vigenti; - in prossimita' di tutti i               
ricettori esposti alla rumorosita' dell'impianto (ambienti abitativi)           
il rispetto dei valori limite differenziali diurni e notturni                   
vigenti; e) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite              
dalla normativa vigente, nuovi rilievi atti a determinare il rispetto           
dei valori limite assoluti e differenziali di rumore in periodo                 
diurno e notturno in prossimita' di tutti i ricettori presenti                  
nell'area nei medesimi punti monitorati in precedenza al fine di                
verificare l'efficienza delle misure di mitigazione;                            
10)  il monitoraggio e le analisi di cui ai punti 6) e 7) dovranno              
essere eseguiti da ARPA, entro un mese dalla messa a regime                     
dell'impianto, secondo le modalita' e i criteri da essa definiti e              
con oneri a carico della societa' proponente e tutti i risultati                
dovranno  essere  trasmessi  al  Servizio  Pianificazione                       
territoriale dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e alla           
societa' proponente;                                                            
11)  in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei            
limiti vigenti, gli studi e i monitoraggi descritti al punto 9)                 
lettere a), b), c), e d), dovranno essere effettuati dal proponente a           
proprio carico entro 6 mesi dal ricevimento da parte della stessa               
societa' proponente dei risultati del monitoraggio effettuato da ARPA           
e descritto al punto 10), e gli studi effettuati e i risultati                  
dovranno essere trasmessi ad ARPA e all'Amministrazione provinciale             
di Forli'-Cesena - Servizio Pianificazione territoriale;                        
12)  il monitoraggio e le analisi di cui al punto 9) lettera e)                 
dovranno essere eseguiti da ARPA entro un mese dalla realizzazione              
delle ulteriori misure di insonorizzazione e/o mitigazione acustica             
eventualmente previste al punto 4) lettera d), e i risultati dovranno           
essere trasmessi all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,              
Servizio Pianificazione territoriale;                                           
13)  e' necessario completare la siepe lungo il perimetro dello                 
stabilimento avvalendosi della stessa essenza e mantenendo lo stesso            
sesto di impianto utilizzati per la parte esistente;                            
14)  nella realizzazione del manufatto dovranno essere applicate                
tutte le migliori tecniche disponibili per conseguire un elevato                
grado di sicurezza e protezione da possibili contaminazioni del suolo           
derivanti sia dai reflui trattati che dalle sostanze chimiche                   
utilizzate nel processo di depurazione. In funzione della tipologia             
costruttiva prescelta (in opera, prefabbricata o mista) dovra' essere           
previsto un adeguato sistema di impermeabilizzazione delle porzioni             
interrate della struttura capace di conservare la sua efficacia anche           
a seguito di assestamenti, sotto l'azione del sovraccarico del                  
manufatto, e/o variazioni volumetriche dei terreni, provocati da                
oscillazioni del livello di falda;                                              
15)  in fase di esercizio dell'impianto dovra' essere previsto il               
prelievo e l'analisi chimico-fisica delle acque prelevate in                    
piezometro, appositamente installato in area contermine all'impianto            
di depurazione, che intercetti la falda superficiale nell'intervallo            
stratigrafico - 5.00  - 10.00 metri. La frequenza del campionamento             
dovra' essere almeno semestrale con profilo analitico similare a                
quello previsto e gia' svolto sulle acque effluenti dall'impianto di            
depurazione. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi             
alla Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio                     
Pianificazione territoriale;                                                    
16)  dovra' essere valutata dal proponente la possibilita' di                   
adottare un metodo di disinfezione/sterilizzazione finale dei liquami           
ambientalmente piu' compatibile rispetto a quello previsto dal                  
progetto, ovvero facendo ricorso unicamente a tecnologie mediante               
trattamento che non prevedono l'utilizzo di cloro o suoi derivati;              
17)  verificato il potenziale utilizzo a scopi irrigui delle acque              
dello scolo Dismano, dovra' essere valutata dal proponente                      
l'eventualita' di dotare il nuovo impianto di depurazione di sistemi            
e tecnologie di abbattimento piu' efficaci dei cloruri                          
nell'effluente;                                                                 
b) di quantificare in Euro 161, pari allo 0,02% del valore                      
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese                  
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive             
modificazioni ed integrazioni, sono a carico del proponente;                    
c) di invitare l'Amministrazione comunale di Cesena a provvedere                
all'adeguamento della classificazione acustica adottata con atto di             
Giunta comunale n. 191 del 9/9/2002, in quanto la definizione delle             
classi acustiche omogenee in prossimita' del confine est dello                  
stabilimento Orogel (Tavola CA1 - Zona nord - progetto) e' stata                
effettuata senza tenere conto della variazione urbanistica prodotta             
dall'accordo di programma "Area Fruttadoro-Orogel", approvato con               
decreto del Presidente della Provincia prot. gen. 29132 del 24/4/2002           
e dalla successiva delibera di Consiglio comunale n. 103 del                    
13/5/2002 di ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo di                  
programma;                                                                      
d) di trasmettere la presente delibera all'Orogel Soc. coop. a rl, ad           
ARPA ed al Settore Sviluppo economico del Comune di Cesena;                     
e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma              
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n.           
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di            
deliberazione;                                                                  
g) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione                   
territoriale per il seguito di competenza.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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