DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2001, n. 1188
Approvazione "Schema di convenzione per la gestione di strumenti per i rapporti con gli utenti del trasporto ferroviario in Emilia-Romagna"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare lo schema di "Convenzione per la gestione di
strumenti per i rapporti con gli utenti del trasporto ferroviario in
Emilia-Romagna" nel testo di cui all'Allegato A parte integrante
della presente deliberazione dando atto che alla sottoscrizione
provvedera' il Responsabile del Servizio Ferrovie;
b) di rimandare a successivi atti dell'Assessore alla Mobilita' e
Trasporti la nomina del rappresentante regionale con funzione di
Presidente nell'ambito del Comitato di coordinamento previsto
dall'art. 7 della convenzione in questione;
c) di dare atto che l'onere finanziario massimo previsto all'art. 6
della sopracitata convenzione di Lire 50.000.000 (pari ad Euro
25.822,84), piu' IVA al 20%, per un totale di Lire 60.000.000 (pari
ad Euro 30.987,41) trova copertura nell'ambito del Capitolo 43687:
"Spese per l'amministrazione delle ferrovie regionali (artt. 8 e 9,
DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e lettere c) e d), comma 2 dell'art.
36, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) Mezzi statali" del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2001 della Regione Emilia-Romagna che e'
dotato della necessaria disponibilita';
d) di dare atto che, ai sensi della L.R. 31/77, cosi' come modificata
dalla L.R. 40/94 ed in applicazione della delibera 2541/95, il
Dirigente competente provvedera', con propri atti formali,
all'assunzione dell'impegno di spesa a seguito dell'individuazione
degli incaricati della gestione del "call center" e del sito web ai
sensi dell'art. 4 della convenzione;
e) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvedera' con
propri atti formali il Dirigente competente secondo quanto previsto
all'art. 6 della convenzione;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Schema di convenzione
Gestione di strumenti per i rapporti con gli utenti del trasporto
ferroviario in Emilia-Romagna
Tra Regione Emilia-Romagna, la Direzione regionale E.R. di Trenitalia
SpA, FER Srl - Bologna, di seguito denominati convenzionati, e'
stipulata la seguente convenzione volta a determinare le attivita' da
svolgersi in comune sotto la denominazione "Gestione di strumenti per
i rapporti con gli utenti del trasporto ferroviario in
Emilia-Romagna".
Premesso che:
- la Regione Emilia-Romagna ha attivato sperimentalmente durante i
primi mesi dell'anno 2001 alcuni strumenti per favorire la
comunicazione con gli utenti del trasporto ferroviario, anche al fine
di meglio indirizzare l'attivazione e l'uso del sistema di
tariffazione integrato (STIMER) fra gli operatori ferroviari;
- di tali strumenti hanno fatto parte un "call centre" telefonico
(numero verde a chiamata gratuita) e un sito web dedicato denominato
"ferroviaer";
- su tali due particolari strumenti si e' registrato in piu'
occasioni, anche di confronto pubblico, il consenso anzitutto degli
operatori ferroviari che operano in territorio regionale e inoltre
delle istituzioni, delle forze sociali e delle organizzazioni degli
utenti;
- la risposta dei cittadini e' stata positiva a giudicare dal numero
di contatti che sono stati attivati e dai temi che sono stati
proposti, tra cui prioritariamente:
- il funzionamento del servizio ferroviario (orari, manutenzione,
affollamento, ecc.),
- lo stato delle stazioni (pulizia, sicurezza, servizi),
- l'organizzazione delle biglietterie (orari, informazioni, ecc.),
- l'atteggiamento del personale delle ferrovie di front-line;
- tali risultati consigliano di proseguire l'attivita' su base piu'
stabile attraverso una cooperazione esplicita della Regione con gli
operatori del settore volta a dare continuita' di funzionamento agli
strumenti e garanzia di comunicazione agli utenti.
Tutto cio' premesso si stipula quanto segue.
TITOLO I
Premesse
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della convenzione.
TITOLO II
Scopo e oggetto
Art. 2
La convenzione si propone di promuovere e svolgere una funzione
d'integrazione tra le Aziende di trasporto collettivo su ferro
presenti nella Regione Emilia-Romagna, ottimizzando l'impiego delle
risorse ed integrando in maniera sinergica gli strumenti di
comunicazione con la propria clientela allo scopo, anche, di
realizzare economie di scala conseguenti alla gestione comune e
consentire di indirizzare al meglio l'attivazione e l'uso del sistema
di tariffazione.La convenzione ha come oggetto:
A) la messa in funzione di servizi che facilitino i rapporti con gli
utenti, con particolare riguardo al servizio di "call centre"
telefonico e al servizio di "sito web" comune;
B) l'informazione agli utenti circa la fruibilita' dei servizi;
C) la promozione dell'attivita' di formazione e preparazione
professionale del personale dei convenzionati rispetto agli strumenti
di cui al punto A);
D) la cura delle attivita' amministrative connesse allo svolgimento
dei servizi precedentemente indicati.
TITOLO III
Durata
Art. 3
La durata della convenzione e' stabilita per un anno dalla data di
sottoscrizione, salvo proroga deliberata dai convenzionati.
TITOLO IV
Attivita' e compiti dei convenzionati
Art. 4
Ciascuno dei convenzionati, oltre a provvedere al pagamento delle
quote di propria spettanza dei corrispettivi, nomina un referente
interno che garantisce:
- adeguate informazioni sia al gestore del "call centre" che a quello
del sito web;
- adeguate risposte ai cittadini che, attraverso uno dei due
strumenti, abbiano manifestato tale esigenza.
La societa' ferroviaria di proprieta' della Regione Emilia-Romagna
provvede ad attivare le procedure per individuare gli incaricati
della gestione del "call centre" e del sito web, definendone il
funzionamento d'intesa fra le parti e sulla base delle attivita'
sperimentali citate nelle premesse e prevedendo il pagamento dei
corrispettivi direttamente da parte di ciascun convenzionato per la
rispettiva quota definita nei successivi articoli della presente
convenzione. Provvede anche a tutti i controlli di regolarita' e
congruita' nello svolgimento delle attivita' da parte degli
incaricati che verranno indicati.
TITOLO V
Impegno di spesa e relativa ripartizione
Art. 5
L'attivazione degli strumenti oggetto della presente convenzione
comporta una spesa annua il cui importo, sulla base delle
sperimentazioni citate in premessa, e' stimato contenuto in Lire
200.000.000 (pari a Euro 103.291,38), piu' IVA.
Art. 6
La Regione Emilia-Romagna concorre alla spesa, definita nel limite
massimo di cui all'art. 5, per una quota pari al 25% del totale, pari
a 50.000.000 (pari a Euro 25.822,84) piu' IVA. Al restante importo
concorrono gli altri convenzionati nelle seguenti proporzioni:
- Trenitalia: 45% del totale, pari a 90.000.000 (pari a Euro
46.481,12) piu' IVA;
- Ferrovie Emilia-Romagna: 30% del totale, pari a 60.000.000 (pari a
Euro 30.987,41) piu' IVA.
Ciascuno dei convenzionati riceve separata fattura trimestrale
posticipata direttamente dagli incaricati della gestione dei servizi,
accompagnata da un originale integrale del rapporto d'attivita'
redatto dagli stessi incaricati e validato secondo quanto previsto al
precedente art. 4.
La Regione Emilia-Romagna provvede ai pagamenti nei termini di legge,
mentre ciascuno degli altri convenzionati entro 60 giorni dal
ricevimento della fattura e comunque a fronte del rapporto di
regolarita' previsto al comma precedente.
TITOLO VI
Comitato di coordinamento
Art. 7
Il Comitato di coordinamento e' costituito da 3 componenti, uno per
ciascun convenzionato. Il rappresentante della Regione funge da
Presidente.
Il Comitato di coordinamento, regolarmente costituito, rappresenta
l'universalita' dei convenzionati e le sue deliberazioni, prese in
conformita' alla legge ed alla presente convenzione obbligano tutti i
convenzionati, ancorche' non intervenuti e/o dissenzienti.
I convenzionati hanno diritto di voto secondo i seguenti pesi: il
Presidente: dieci voti; Trenitalia SpA: diciotto voti; Ferrovie E-R:
dodici voti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di almeno ventitre' voti
favorevoli.
Art. 8
Il Comitato di coordinamento:
a) approva un eventuale regolamento e le modifiche ad esso;
b) controlla l'esecuzione semestrale delle attivita' e propone le sue
eventuali variazioni;
c) approva un rapporto semestrale dell'attivita';
d) approva gli standard tecnici e prestazionali comuni se necessario;
e) delibera su tutte le questioni sottoposte dal Presidente per
quanto costituisce oggetto della convenzione.
Per la regolare costituzione del Comitato di coordinamento e per la
validita' delle sue deliberazioni e' necessario che siano presenti o
rappresentati almeno due terzi dei convenzionati.
Le riunioni del Comitato di coordinamento e le sue deliberazioni sono
verbalizzate. I verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario
vanno conservati in ordine cronologico e messi, a richiesta, a
disposizione dei convenzionati.
TITOLO VII
Obblighi e diritti delle parti
Art. 9
Con la presente convenzione le parti hanno inteso assumere
reciprocamente gli oneri e le responsabilita' quivi espressamente
previste e non potranno richiedere risarcimenti se non per eventuali
danni riconducibili a comprovato comportamento doloso o gravemente
colposo.
TITOLO VIII
Ampliamento della convenzione
Art. 10
Le parti dichiarano piena disponibilita' all'ampliamento eventuale
della convenzione ai seguenti altri operatori ferroviari attivi in
Emilia-Romagna: ACT Reggio Emilia, ATC Bologna, ATCM Modena.
L'ampliamento avverra' per subentro di uno o piu' di uno fra gli
operatori suelencati in parte degli obblighi e dei diritti di
Ferrovie Emilia-Romagna Srl.
TITOLO IX
Recesso
Art. 11
Tenuto conto della validita' della presente convenzione, i
sottoscrittori rinunciano, per l'anno di vigenza, al diritto di
recesso.
TITOLO X
Dichiarazioni
Art. 12
Le parti dichiarano e danno riconoscimento reciprocamente che il
presente atto non pone in essere tra esse alcuna forma di aggregato
societario o diversa organizzazione autonoma di gestione produttiva
disgiunta dei convenzionati.
TITOLO XI
Clausola compromissoria
Art. 13
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine
all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, se non
risolta in via amichevole o attraverso l'intervento del Comitato di
coordinamento, e' devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale
composto da 3 membri.
I membri vengono nominati rispettivamente: uno dai convenzionati in
accordo tra loro, uno dai convenzionati non in accordo con i
precedenti, il terzo d'intesa dai primi due con qualita' di
Presidente. In caso di mancanza di intesa il terzo membro verra'
nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno quali amichevoli compositori.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per TRENITALIA SPA
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per FERROVIE EMILIA-ROMAGNA SRL
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