REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2001, n. 1188

Approvazione "Schema di convenzione per la gestione di strumenti per i rapporti con gli utenti del trasporto ferroviario in Emilia-Romagna"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare lo schema di "Convenzione per la gestione di                    
strumenti per i rapporti con gli utenti del trasporto ferroviario in            
Emilia-Romagna" nel testo di cui all'Allegato A parte integrante                
della presente deliberazione dando atto che alla sottoscrizione                 
provvedera' il Responsabile del Servizio Ferrovie;                              
b) di rimandare a successivi atti dell'Assessore alla Mobilita' e               
Trasporti la nomina del rappresentante regionale con funzione di                
Presidente nell'ambito del Comitato di coordinamento previsto                   
dall'art. 7 della convenzione in questione;                                     
c) di dare atto che l'onere finanziario massimo previsto all'art. 6             
della sopracitata convenzione di Lire 50.000.000 (pari ad Euro                  
25.822,84), piu' IVA al 20%, per un totale di Lire 60.000.000 (pari             
ad Euro 30.987,41) trova copertura nell'ambito del Capitolo 43687:              
"Spese per l'amministrazione delle ferrovie regionali (artt. 8 e 9,             
DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e lettere c) e d), comma 2 dell'art.              
36, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) Mezzi statali" del Bilancio per                 
l'esercizio finanziario 2001 della Regione Emilia-Romagna che e'                
dotato della necessaria disponibilita';                                         
d) di dare atto che, ai sensi della L.R. 31/77, cosi' come modificata           
dalla L.R. 40/94 ed in applicazione della delibera 2541/95, il                  
Dirigente competente provvedera', con propri atti formali,                      
all'assunzione dell'impegno di spesa a seguito dell'individuazione              
degli incaricati della gestione del "call center" e del sito web ai             
sensi dell'art. 4 della convenzione;                                            
e) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvedera' con               
propri atti formali il Dirigente competente secondo quanto previsto             
all'art. 6 della convenzione;                                                   
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Schema di convenzione                                                           
Gestione di strumenti per i rapporti con gli utenti del trasporto               
ferroviario in Emilia-Romagna                                                   
Tra Regione Emilia-Romagna, la Direzione regionale E.R. di Trenitalia           
SpA, FER Srl - Bologna, di seguito denominati convenzionati, e'                 
stipulata la seguente convenzione volta a determinare le attivita' da           
svolgersi in comune sotto la denominazione "Gestione di strumenti per           
i rapporti con gli utenti del trasporto ferroviario in                          
Emilia-Romagna".                                                                
Premesso che:                                                                   
- la Regione Emilia-Romagna ha attivato sperimentalmente durante i              
primi mesi dell'anno 2001 alcuni strumenti per favorire la                      
comunicazione con gli utenti del trasporto ferroviario, anche al fine           
di meglio indirizzare l'attivazione e l'uso del sistema di                      
tariffazione integrato (STIMER) fra gli operatori ferroviari;                   
- di tali strumenti hanno fatto parte un "call centre" telefonico               
(numero verde a chiamata gratuita) e un sito web dedicato denominato            
"ferroviaer";                                                                   
- su tali due particolari strumenti si e' registrato in piu'                    
occasioni, anche di confronto pubblico, il consenso anzitutto degli             
operatori ferroviari che operano in territorio regionale e inoltre              
delle istituzioni, delle forze sociali e delle organizzazioni degli             
utenti;                                                                         
- la risposta dei cittadini e' stata positiva a giudicare dal numero            
di contatti che sono stati attivati e dai temi che sono stati                   
proposti, tra cui prioritariamente:                                             
- il funzionamento del servizio ferroviario (orari, manutenzione,               
affollamento, ecc.),                                                            
- lo stato delle stazioni (pulizia, sicurezza, servizi),                        
- l'organizzazione delle biglietterie (orari, informazioni, ecc.),              
- l'atteggiamento del personale delle ferrovie di front-line;                   
- tali risultati consigliano di proseguire l'attivita' su base piu'             
stabile attraverso una cooperazione esplicita della Regione con gli             
operatori del settore volta a dare continuita' di funzionamento agli            
strumenti e garanzia di comunicazione agli utenti.                              
Tutto cio' premesso si stipula quanto segue.                                    
TITOLO I                                                                        
Premesse                                                                        
Art. 1                                                                          
Le premesse fanno parte integrante della convenzione.                           
TITOLO II                                                                       
Scopo e oggetto                                                                 
Art. 2                                                                          
La convenzione si propone di promuovere e svolgere una funzione                 
d'integrazione tra le Aziende di trasporto collettivo su ferro                  
presenti nella Regione Emilia-Romagna, ottimizzando l'impiego delle             
risorse ed integrando in maniera sinergica gli strumenti di                     
comunicazione con la propria clientela allo scopo, anche, di                    
realizzare economie di scala conseguenti alla gestione comune e                 
consentire di indirizzare al meglio l'attivazione e l'uso del sistema           
di tariffazione.La convenzione ha come oggetto:                                 
A) la messa in funzione di servizi che facilitino i rapporti con gli            
utenti, con particolare riguardo al servizio di "call centre"                   
telefonico e al servizio di "sito web" comune;                                  
B) l'informazione agli utenti circa la fruibilita' dei servizi;                 
C) la promozione dell'attivita' di formazione e preparazione                    
professionale del personale dei convenzionati rispetto agli strumenti           
di cui al punto A);                                                             
D) la cura delle attivita' amministrative connesse allo svolgimento             
dei servizi precedentemente indicati.                                           
TITOLO III                                                                      
Durata                                                                          
Art. 3                                                                          
La durata della convenzione e' stabilita per un anno dalla data di              
sottoscrizione, salvo proroga deliberata dai convenzionati.                     
TITOLO IV                                                                       
Attivita' e compiti dei convenzionati                                           
Art. 4                                                                          
Ciascuno dei convenzionati, oltre a provvedere al pagamento delle               
quote di propria spettanza dei corrispettivi, nomina un referente               
interno che garantisce:                                                         
- adeguate informazioni sia al gestore del "call centre" che a quello           
del sito web;                                                                   
- adeguate risposte ai cittadini che, attraverso uno dei due                    
strumenti, abbiano manifestato tale esigenza.                                   
La societa' ferroviaria di proprieta' della Regione Emilia-Romagna              
provvede ad attivare le procedure per individuare gli incaricati                
della gestione del "call centre" e del sito web, definendone il                 
funzionamento d'intesa fra le parti e sulla base delle attivita'                
sperimentali citate nelle premesse e prevedendo il pagamento dei                
corrispettivi direttamente da parte di ciascun convenzionato per la             
rispettiva quota definita nei successivi articoli della presente                
convenzione. Provvede anche a tutti i controlli di regolarita' e                
congruita' nello svolgimento delle attivita' da parte degli                     
incaricati che verranno indicati.                                               
TITOLO V                                                                        
Impegno di spesa e relativa ripartizione                                        
Art. 5                                                                          
L'attivazione degli strumenti oggetto della presente convenzione                
comporta una spesa annua il cui importo, sulla base delle                       
sperimentazioni citate in premessa, e' stimato contenuto in Lire                
200.000.000 (pari a Euro 103.291,38), piu' IVA.                                 
Art. 6                                                                          
La Regione Emilia-Romagna concorre alla spesa, definita nel limite              
massimo di cui all'art. 5, per una quota pari al 25% del totale, pari           
a 50.000.000 (pari a Euro 25.822,84) piu' IVA. Al restante importo              
concorrono gli altri convenzionati nelle seguenti proporzioni:                  
- Trenitalia: 45% del totale, pari a 90.000.000 (pari a Euro                    
46.481,12) piu' IVA;                                                            
- Ferrovie Emilia-Romagna: 30% del totale, pari a 60.000.000 (pari a            
Euro 30.987,41) piu' IVA.                                                       
Ciascuno dei convenzionati riceve separata fattura trimestrale                  
posticipata direttamente dagli incaricati della gestione dei servizi,           
accompagnata da un originale integrale del rapporto d'attivita'                 
redatto dagli stessi incaricati e validato secondo quanto previsto al           
precedente art. 4.                                                              
La Regione Emilia-Romagna provvede ai pagamenti nei termini di legge,           
mentre ciascuno degli altri convenzionati entro 60 giorni dal                   
ricevimento della fattura e comunque a fronte del rapporto di                   
regolarita' previsto al comma precedente.                                       
TITOLO VI                                                                       
Comitato di coordinamento                                                       
Art. 7                                                                          
Il Comitato di coordinamento e' costituito da 3 componenti, uno per             
ciascun convenzionato. Il rappresentante della Regione funge da                 
Presidente.                                                                     
Il Comitato di coordinamento, regolarmente costituito, rappresenta              
l'universalita' dei convenzionati e le sue deliberazioni, prese in              
conformita' alla legge ed alla presente convenzione obbligano tutti i           
convenzionati, ancorche' non intervenuti e/o dissenzienti.                      
I convenzionati hanno diritto di voto secondo i seguenti pesi: il               
Presidente: dieci voti; Trenitalia SpA: diciotto voti; Ferrovie E-R:            
dodici voti.                                                                    
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di almeno ventitre' voti            
favorevoli.                                                                     
Art. 8                                                                          
Il Comitato di coordinamento:                                                   
a) approva un eventuale regolamento e le modifiche ad esso;                     
b) controlla l'esecuzione semestrale delle attivita' e propone le sue           
eventuali variazioni;                                                           
c) approva un rapporto semestrale dell'attivita';                               
d) approva gli standard tecnici e prestazionali comuni se necessario;           
e) delibera su tutte le questioni sottoposte dal Presidente per                 
quanto costituisce oggetto della convenzione.                                   
Per la regolare costituzione del Comitato di coordinamento e per la             
validita' delle sue deliberazioni e' necessario che siano presenti o            
rappresentati almeno due terzi dei convenzionati.                               
Le riunioni del Comitato di coordinamento e le sue deliberazioni sono           
verbalizzate. I verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario            
vanno conservati in ordine cronologico e messi, a richiesta, a                  
disposizione dei convenzionati.                                                 
TITOLO VII                                                                      
Obblighi e diritti delle parti                                                  
Art. 9                                                                          
Con la presente convenzione le parti hanno inteso assumere                      
reciprocamente gli oneri e le responsabilita' quivi espressamente               
previste e non potranno richiedere risarcimenti se non per eventuali            
danni riconducibili a comprovato comportamento doloso o gravemente              
colposo.                                                                        
TITOLO VIII                                                                     
Ampliamento della convenzione                                                   
Art. 10                                                                         
Le parti dichiarano piena disponibilita' all'ampliamento eventuale              
della convenzione ai seguenti altri operatori ferroviari attivi in              
Emilia-Romagna: ACT Reggio Emilia, ATC Bologna, ATCM Modena.                    
L'ampliamento avverra' per subentro di uno o piu' di uno fra gli                
operatori suelencati in parte degli obblighi e dei diritti di                   
Ferrovie Emilia-Romagna Srl.                                                    
TITOLO IX                                                                       
Recesso                                                                         
Art. 11                                                                         
Tenuto conto della validita' della presente convenzione, i                      
sottoscrittori rinunciano, per l'anno di vigenza, al diritto di                 
recesso.                                                                        
TITOLO X                                                                        
Dichiarazioni                                                                   
Art. 12                                                                         
Le parti dichiarano e danno riconoscimento reciprocamente che il                
presente atto non pone in essere tra esse alcuna forma di aggregato             
societario o diversa organizzazione autonoma di gestione produttiva             
disgiunta dei convenzionati.                                                    
TITOLO XI                                                                       
Clausola compromissoria                                                         
Art. 13                                                                         
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine             
all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, se non                  
risolta in via amichevole o attraverso l'intervento del Comitato di             
coordinamento, e' devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale                 
composto da 3 membri.                                                           
I membri vengono nominati rispettivamente: uno dai convenzionati in             
accordo tra loro, uno dai convenzionati non in accordo con i                    
precedenti, il terzo d'intesa dai primi due con qualita' di                     
Presidente. In caso di mancanza di intesa il terzo membro verra'                
nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.                               
Gli arbitri decideranno quali amichevoli compositori.                           
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per TRENITALIA SPA                               
. . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . .           
per FERROVIE EMILIA-ROMAGNA SRL                                                 
. . . . . . . . . . . . . . . . .                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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