REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2001, n. 2690

Approvazione schema "Contratto di servizio e di programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Consorzio ACT di Reggio Emilia". Assegnazione e concessione delle relative risorse

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare il testo del "Contratto di servizio e di programma              
per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse                    
regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Consorzio ACT di                
Reggio Emilia" riguardante le linee Reggio Emilia-Ciano d'Enza e                
Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla di cui all'Allegato A, parte                   
integrante della presente deliberazione, dando atto che alla                    
sottoscrizione dello stesso provvedera', nel rispetto della normativa           
vigente, il Responsabile del Servizio Ferrovie;                                 
b) di quantificare, in attuazione del DPCM 16/11/2000, e secondo                
quanto stabilito in sede di predisposizione del contratto di servizio           
e di programma per l'anno 2001 la somma di Lire 6.100.000.000 (pari a           
Euro 3.150.387,08) da assegnare a favore del Consorzio ACT di Reggio            
Emilia, quale quota trasferita alla Regione Emilia-Romagna per                  
l'esercizio della gestione delle infrastrutture ferroviarie date in             
concessione al Consorzio stesso riguardante le linee richiamate al              
punto precedente;                                                               
c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Capitolo            
43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art.             
8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n.             
30). Mezzi statali" del bilancio per l'esercizio in corso per la sola           
quota di Lire 4.575.000.000 (pari a Euro 2.362.790,31) pari al 75%              
dell'importo complessivo previsto al precedente punto b), mentre la             
copertura del restante importo di Lire 1.525.000.000 (pari a Euro               
787.596,77) verra' assicurata a valere sull'esercizio finanziario               
2002 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000            
previa iscrizione della stessa sul corrispondente capitolo di                   
bilancio;                                                                       
d) di dare atto altresi' che parte della suddetta somma di Lire                 
4.575.000.000 (pari a Euro 2.362.790,31) e piu' precisamente Lire               
1.912.500.000 (pari a Euro 987.723,82) e' gia' stata assegnata,                 
concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con precedente                  
proprio atto 1140/01 (impegno n. 2161 assunto sul Capitolo 43680 del            
bilancio per l'esercizio in corso);                                             
e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in           
premessa, l'ulteriore somma di Lire 2.662.500.000 (pari a Euro                  
1.375.066,49) a favore del Consorzio ACT di Reggio Emilia quale quota           
relativa al terzo ed all'adeguamento dei primi 2 trimestri 2001,                
raggiungendo cosi' il 75% dell'ammontare complessivo;                           
f) di impegnare la suddetta somma di Lire 2.662.500.000 (pari a Euro            
1.375.066,49) registrata al n. 5009 di impegno sul Capitolo 43680               
"Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs           
19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30).                
Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che                
presenta la necessaria disponibilita';                                          
g) di dare atto che, la restante quota di Lire 1.525.000.000 (pari a            
Euro 787.596,77) pari al 25% dell'ammontare complessivo, verra'                 
assegnata, concessa ed impegnata con proprio atto formale dal                   
Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici ad avvenuto                
trasferimento dallo Stato alla Regione Emilia-Romagna di tale somma,            
cosi' come previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000 ed a fronte dei             
riscontri previsti dagli impegni contrattuali con il Consorzio ACT di           
Reggio Emilia, previa iscrizione del suddetto importo sul pertinente            
capitolo di spesa, nel rispetto delle disposizioni previste dalla               
normativa contabile vigente;                                                    
h) di provvedere con il presente atto, essendo la somma complessiva             
di Lire 6.100.000.000 (pari a Euro 3.150.387,08) quale quota netta              
dell'onere previsto, ad assegnare e concedere l'importo                         
corrispondente alla quota residua dovuta per IVA 10% che ammonta a              
Lire 418.750.000 (pari a Euro 216.266,33) cosi' determinata: Lire               
610.000.000 (pari a Euro 315.038,71) detratte Lire 191.250.000 (pari            
a Euro 98.772,38) gia' assegnate, concesse ed impegnate con proprio             
precedente atto 1140/01;                                                        
i) di impegnare pertanto la suddetta somma di Lire 418.750.000 (pari            
a Euro 216.266,33) al n. 5010 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su           
contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto                  
ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" del Bilancio              
per l'esercizio finanziario 2001 che presenta la necessaria                     
disponibilita';                                                                 
j) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti              
pubblici provvedera' con propri atti formali, secondo la normativa              
regionale vigente, alla liquidazione dell'adeguamento dei primi 2               
trimestri 2001 e delle quote relative alla terza trimestralita' a               
favore del Consorzio ACT di Reggio Emilia dietro presentazione di               
regolari fatture emesse dalla stessa subordinando la liquidazione di            
detta terza trimestralita' al verificarsi delle condizioni previste             
all'art. 4, comma 1 del DPCM 16/11/2000 riguardanti l'effettivo                 
trasferimento alla Regione della relativa quota;                                
k) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Contratto di servizio e di programma per la gestione                            
dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra             
Regione Emilia-Romagna e ACT relativo al periodo: 1/1/2001-31/12/2003           
L'anno duemila il giorno . . . . . . . . . . del mese di . . . . . .            
. in . . . . . . . . . . . . . . . con la presente scrittura privata,           
da registrarsi solo in caso d'uso                                               
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", in                  
qualita' di titolare entrante del servizio di trasporto pubblico                
ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . , Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             
n. . . ., codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . , nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . il . . . . . . . . . . nella sua qualita' di . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso la sede della                
Regione, in forza di delibera della Giunta regionale n. . . . . . del           
. . . . . . . . .                                                               
la Societa' ACT, di seguito denominata "Gestore", con sede in . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . , Via . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
, codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . , rappresentata dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . il . . . . . . . . . . nella qualita' di . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         
premesso:                                                                       
- che il DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, ha delineato             
il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed            
i modi del conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni            
e compiti in materia di trasporto pubblico locale;                              
- che, ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, le            
imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge hanno accesso              
alla rete ferroviaria nazionale con le modalita' fissate nel DPR                
277/98;                                                                         
- che il DPR 277/98, contenente le norme di attuazione della                    
direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie,                 
definisce univocamente:                                                         
- i compiti del Gestore dell'infrastruttura, le attivita' delle                 
imprese ferroviarie ed i principi a cui tali soggetti si devono                 
uniformare (artt. 2, 3 e 4);                                                    
- i criteri di accesso alle infrastrutture ed ai servizi (art. 6);              
- i parametri per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per              
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (art. 7);                            
- che il DPR 146/99, contenente il Regolamento per l'attuazione delle           
direttive 95/18/CEE e 95/19/CEE, disciplina:                                    
- i criteri relativi al rilascio delle licenze alle imprese                     
ferroviarie (artt. 4 e 5);                                                      
- i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della                 
capacita' di infrastruttura ferroviaria (art. 8);                               
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione                 
43T/00, cosi' come disposto dall'art. 7 del DPR 277/98, disciplina in           
modo puntuale i criteri di determinazione del canone di utilizzo                
dell'infrastruttura ferroviaria;                                                
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione                 
44T/00 determina i criteri per la corresponsione agli utilizzatori              
dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale             
compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza              
tecnologica della rete ferroviaria gestita da FS SpA;                           
- che deve essere assicurata l'applicazione della normativa in                  
materia di sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie, ai            
sensi del DPR 753/80, e relativi regolamenti attuattivi e                       
prescrizioni impartite dagli uffici MCTC e dagli altri organi                   
competenti;                                                                     
- che la L.R. 30/98, nel definire le modalita' di affidamento della             
gestione del trasporto pubblico locale ferroviario:                             
- stabilisce il principio della separazione contabile tra la gestione           
della rete e la gestione dei servizi (art. 22, comma 3);                        
- ammette l'affidamento diretto quale modalita' di assegnazione delle           
infrastrutture e dei servizi nel periodo transitorio (art. 44, comma            
1);                                                                             
- individua nel contratto di servizio lo strumento per la                       
regolamentazione delle modalita' di erogazione della sola attivita'             
di trasporto (art. 23, comma 3);                                                
- annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria                     
regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere,                
necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22, comma             
1);                                                                             
- prevede che il Gestore della rete ferroviaria possa esercitare                
anche servizi di trasporto passeggeri e merci, purche' in via non               
esclusiva (art. 22, comma 4);                                                   
- che ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99:                
- in data 21/3/2000 e' stato sottoscritto l'accordo di programma tra            
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per                       
regolamentare il subentro della stessa allo Stato quale concedente              
delle ferrovie in Gestione Commissariale governativa e in concessione           
a soggetti diversi da FS SpA di sua competenza;                                 
- in data 30/12/2000 e' stato pubblicato il DPCM che provvede                   
all'attuazione dei conferimenti ed all'attribuzione delle relative              
risorse;                                                                        
- che in data 30/1/2001 e' stato emanato l'atto di concessione della            
Regione ad ACT per la gestione dell'infrastruttura e del servizio di            
trasporto pubblico ferroviario;                                                 
- che, per il triennio 2001/2003, il Gestore riveste il ruolo di                
parte contrattuale nel contratto di servizio per il trasporto,                  
si stipula e conviene quanto segue.                                             
Art. 1                                                                          
(Premesse)                                                                      
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto            
di servizio, di seguito denominato per brevita' "contratto".                    
Art. 2                                                                          
(Struttura del contratto)                                                       
1) Il contratto si articola in cinque parti:                                    
Art.  1 -  (Premesse) Art.  2 -  (Struttura del contratto)                      
Parte prima: Durata e oggetto                                                   
Art.  3 -  (Durata) Art.  4 -  (Oggetto) Art.  5 -  (Prestazioni)               
Art.  6 -  (Flessibilita' gestionale) Art.  7 -  (Interruzione                  
dell'esercizio)                                                                 
Parte seconda: Obiettivi                                                        
Art.  8 -  (Obiettivi economico-gestionali) Art.  9 -  (Scheda                  
esercizio)                                                                      
Parte terza: Impegni programmatici delle parti                                  
Art. 10 -  (Politica tariffaria) Art. 11 -  (Politica della qualita')           
Art. 12 -  (Politica degli investimenti) Art. 13 -  (Manutenzione               
straordinaria)                                                                  
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio                                        
Art. 14 -  (Comitato di verifica e di monitoraggio) Art. 15 -                   
(Monitoraggio economico-gestionale) Art. 16 -  (Monitoraggio della              
qualita' erogata) Art. 17 -  (Sistema di sanzioni) Art. 18 -  (Tempi            
del monitoraggio economico-gestionale)                                          
Parte quinta: Disposizioni varie                                                
Art. 19 -  (Risoluzione del contratto) Art. 20 -  (Controversie tra             
le parti) Art. 21 -  (Registrazione)                                            
Allegati                                                                        
Parte prima: Durata e oggetto                                                   
Art. 3                                                                          
(Durata)                                                                        
1) Il presente contratto ha durata triennale, dall'1/1/2001 al                  
31/12/2003 e sara' aggiornato al termine del primo anno per quanto              
concerne il sistema dei pedaggi da applicare e la fissazione di                 
standard qualitativi ed obiettivi economico-gestionali, nonche' delle           
relative sanzioni ed incentivi.                                                 
2) Il contratto e' soggetto a revisione in pendenza di eventuali                
disposizioni di legge concernenti l'oggetto dello stesso. In                    
particolare la revisione si rendera' indispensabile in occasione di             
nuovi riparti di contributi nazionali.                                          
3) Nel caso in cui, durante il periodo di validita' del presente                
contratto, il Gestore evolva in una nuova societa' per la gestione              
dell'infrastruttura in parte ricompreso nel presente contratto di               
programma, i sottoscrittori del presente atto si impegnano                      
reciprocamente a rivederne i contenuti.                                         
Art. 4                                                                          
(Oggetto)                                                                       
1) Il contratto disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna             
ed ACT in merito alla gestione delle infrastrutture ferroviarie                 
attualmente in concessione al Gestore.                                          
Art. 5                                                                          
(Prestazioni)                                                                   
1) Il Gestore si impegna a mantenere in esercizio le linee in                   
concessione nel rispetto degli standard di qualita' contenuti                   
nell'Allegato n. 1:                                                             
- garantendo il rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia            
di sicurezza degli impianti e della circolazione dei treni;                     
- assicurando che l'accesso delle imprese ferroviarie alla rete                 
avvenga su base equa e non discriminatoria, nel rispetto del                    
principio di reciprocita', al fine di consentire un utilizzo efficace           
ed ottimale della capacita' delle linee;                                        
- riconoscendo priorita' nell'assegnazione delle tracce orarie alle             
imprese ferroviarie esercenti i servizi di trasporto pubblico locale            
che hanno stipulato un contratto di servizio con la Regione.                    
2) Il Gestore si impegna a gestire l'infrastruttura ferroviaria                 
secondo criteri di economicita' e di efficienza ed a perseguire un              
costante miglioramento dei livelli di sicurezza e di qualita' della             
circolazione dei treni.                                                         
3) Il Gestore si impegna a gestire l'infrastruttura ferroviaria                 
secondo criteri di compatibilita' con l'ambiente e ad adottare                  
materiali, sistemi di gestione e tecnologie innovativi e atti a                 
concorrere alla diminuzione dell'inquinamento di natura fisica,                 
chimica e biologica, e alla riduzione del degrado territoriale.                 
4) Il Gestore, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in                  
possesso delle adeguate capacita' tecnico-produttive, si impegna a              
programmare e coordinare tutte le attivita' accessorie alla gestione            
della rete e, in particolare, cura e garantisce:                                
- la manutenzione straordinaria e ordinaria;                                    
- le revisioni periodiche dell'infrastruttura;                                  
- le condizioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore;                
- le attivita' amministrative e commerciali a supporto della                    
gestione.                                                                       
5) Il Gestore si impegna ad effettuare gli interventi necessari al              
mantenimento in efficienza delle stazioni, dei depositi e degli                 
impianti e macchinari funzionali all'effettuazione della manutenzione           
ordinaria e straordinaria dei mezzi ed al loro ricovero, garantendo             
altresi' la disponibilita' degli stessi alle aziende affidatarie del            
servizio.                                                                       
6) il Gestore si impegna, in qualita' di stazione appaltante, a                 
gestire, direttamente o in forma associata, tutte le attivita'                  
funzionali alla realizzazione degli interventi di cui al successivo             
articolo 13 nel rispetto della normativa vigente.                               
7) il Gestore si impegna ad applicare al personale dipendente                   
impiegato nell'esercizio del trasporto pubblico locale il                       
corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro.                        
8) A fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto, la                
Regione riconosce al Gestore i seguenti contributi annui, da                    
intendersi al netto di IVA: Lire 6.100.000.000, pari a Euro                     
3.150.387,08. Tale importo potra' essere rivisto in occasione della             
stipula del contratto di servizio biennale 2002-2003 e del rispetto,            
da parte dello Stato, dell'art. 7, comma 6 dell'Accordo di programma            
citato in premessa.                                                             
9) I contributi vengono erogati dalla Regione, nei limiti degli                 
stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a fronte di               
emissione di fattura. Ciascuna rata e' pari ad 1/4 del contributo               
totale annuo, eccezion fatta per la quarta, che sara' pari all'80%              
dell'ultimo quarto. Si procedera' al saldo fatturando il restante 20%           
dell'ultimo quarto alla presentazione del "resoconto consuntivo                 
dell'anno precedente", a garanzia anche delle eventuali riduzioni di            
contributi comminate ai sensi dell'art. 17. La liquidazione delle               
singole fatture avverra' con le modalita' previste dalla L.R. n. 31             
del 6 luglio 1977.                                                              
10) Nel corso del periodo di durata del presente contratto il Gestore           
si impegna a determinare separatamente i costi di esercizio, per                
quanto possibile con riferimento alle singole linee esercite, ed i              
costi per la gestione della rete ed a calcolare il canone di utilizzo           
dell'infrastruttura, fino alla definizione di apposite norme                    
regionali in materia, secondo quanto previsto dai decreti del                   
Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 21 marzo 2000 e del 22           
marzo 2000 per le linee a scarso traffico.                                      
11) Il Gestore per lo svolgimento di singole attivita' puo' avvalersi           
di altre aziende od operatori, fermo restando in ogni caso la sua               
responsabilita' diretta nei confronti della Regione. Qualora tali               
esternalizzazioni abbiano rilevante entita', il Gestore e' tenuta a             
darne tempestiva comunicazione alla Regione.                                    
12) Rientrano tra i costi del presente contratto gli oneri per il               
funzionamento del Comitato di verifica e monitoraggio previsto                  
dall'art. 11 dell'accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e            
della Navigazione e Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della               
delega prevista dall'art. 8, comma 3 del DLgs 422/97. I costi di                
funzionamento del comitato sono determinati secondo i criteri                   
proposti dalla Regione responsabile del coordinamento per materia in            
seno alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province              
autonome. I costi complessivi di cui sopra dovranno essere ripartiti            
tra le Aziende ferroviarie concessionarie della Regione in maniera              
proporzionale ai contributi annui ad esse assegnati.                            
Art. 6                                                                          
(Flessibilita' gestionale)                                                      
1) Il Gestore, nel caso di variazioni del servizio di trasporto, si             
impegna ad adeguare la disponibilita' dell'infrastruttura ferroviaria           
fatti salvi i limiti di capacita' della stessa e le esigenze dettate            
dalle attivita' di manutenzione.                                                
2) Gli adeguamenti di cui al comma precedente non comportano                    
variazioni del contributo contrattuale se non richiedono un                     
ampliamento dell'arco giornaliero del servizio.                                 
3) Il Gestore puo' procedere, previo parere favorevole della Regione,           
a modifiche dell'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria in                   
dipendenza di lavori programmati per manutenzione straordinaria o               
adeguamenti e potenziamenti della stessa che richiedano limitazioni             
nella disponibilita'.                                                           
Art. 7                                                                          
(Interruzione dell'esercizio)                                                   
1) L'esercizio oggetto del contratto non puo' essere interrotto ne'             
sospeso dal Gestore per nessun motivo, salvo per cause di forza                 
maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorita' per           
motivi di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso deve essere              
ripristinata al piu' presto. In caso di abbandono o sospensione                 
dell'esercizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle prima           
previste come eccezione, la Regione potra' sostituirsi senza                    
formalita' di sorta al Gestore per l'esecuzione d'ufficio, con                  
rivalsa su di essa per le spese sostenute. Per l'esecuzione                     
d'ufficio, la Regione potra' avvalersi di altre aziende nel rispetto            
della vigente normativa.                                                        
2) Il Gestore garantisce, in caso di sciopero, di attivarsi per                 
consentire l'erogazione della quantita' di servizio minimo prevista,            
secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti.                         
3) Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi                   
fortuiti o accidentali, quali calamita' naturali, terremoti,                    
sommosse, etc. e comunque eventi non dipendenti dalla Regione e dal             
Gestore e non evitabili con l'applicazione della normale diligenza,             
come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di                   
manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni dei contributi               
previsti dal precedente articolo 5, a condizione che il Gestore                 
assicuri, con tempi e modalita' appropriate, il ripristino                      
dell'esercizio.                                                                 
4) Le riduzioni o le sospensioni nella disponibilita'                           
dell'infrastruttura o delle attivita' di supporto ai servizi di                 
trasporto sono tempestivamente comunicate dal Gestore alla Regione,             
anche a mezzo fax.                                                              
Parte seconda: Obiettivi                                                        
Art. 8                                                                          
(Obiettivi economico-gestionali)                                                
1) Le parti convengono che, per avviare un processo di miglioramento            
continuo dell'esercizio e potenziare il sistema dei trasporti                   
pubblici locali, sia opportuno individuare obiettivi                            
economico-gestionali.                                                           
2) Le parti convengono di identificare i seguenti parametri:                    
- livello di saturazione delle linee;                                           
- costo operativo per chilometro di rete;                                       
- velocita' di impostazione di orario.                                          
Il Gestore si impegna a rilevare i suddetti parametri secondo le                
definizioni e le modalita' di rilevazione contenute nell'Allegato n.            
2.                                                                              
Le parti si impegnano ad individuare, per ciascuno dei parametri                
citati, gli obiettivi da raggiungere negli anni 2002 e 2003.                    
Art. 9                                                                          
(Scheda esercizio)                                                              
1) Le parti concordano nell'assumere il documento "Scheda esercizio",           
di cui all'Allegato n. 3, quale valutazione sullo stato di fatto del            
livello quantitativo e qualitativo delle attivita' di esercizio                 
svolte; le parti concordano che i dati contenuti nella scheda                   
rappresentano la situazione di partenza in relazione alla quale                 
verranno misurati i risultati raggiunti e concordati gli obiettivi da           
perseguire.                                                                     
Parte terza: Impegni programmatici delle parti                                  
Art. 10                                                                         
(Politica tariffaria)1) Il Gestore collabora con la Regione per la              
progettazione e messa a punto di un metodo per il calcolo del                   
pedaggio e l'assegnazione delle tracce, da intendersi quale sistema             
tariffario da applicare in relazione all'accesso ed all'utilizzo                
delle infrastrutture ferroviarie da parte di imprese esercenti il               
trasporto ferroviario di passeggeri e merci.                                    
2) Fino alla definizione di apposite norme regionali in materia, il             
costo del pedaggio e' calcolato sulla base di quanto previsto dai               
decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 43T/00 e                 
44T/00 per le linee a scarso traffico.                                          
Art. 11                                                                         
(Politica della qualita')                                                       
1) Il Gestore si impegna a migliorare i livelli qualitativi e di                
sicurezza dell'esercizio. La valutazione del rispetto degli standard            
minimi di qualita' definiti nell'Allegato 1 sara' effettuata                    
attraverso il monitoraggio della qualita' erogata.                              
2) Il Gestore si impegna a contribuire, in concorso con la Regione e            
con gli altri gestori di servizi ferroviari operanti in                         
Emilia-Romagna, ai costi di gestione degli strumenti di comunicazione           
con gli utenti, fino al limite massimo dello 0,25%, su base annua,              
dei contributi contrattuali.                                                    
Art. 12                                                                         
(Politica degli investimenti)                                                   
1) Per il rinnovo, l'ampliamento e l'ammodernamento                             
dell'infrastruttura e degli impianti tecnologici, il Gestore si                 
impegna a realizzare, o completare ove gia' iniziati, nel corso del             
periodo di vigenza del presente contratto, in veste di stazione                 
appaltante, gli investimenti di cui all'accordo di programma tra                
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione citato in                 
premessa, nel rispetto del programma di cui all'Allegato n. 4, previa           
disponibilita' dei fondi.                                                       
2) Il Gestore si obbliga ad impegnare ogni ulteriore fonte di                   
finanziamento individuata oltre a quelle citate nell'accordo di                 
programma di cui al comma 1.                                                    
3) Il Gestore si impegna ad adoperarsi al fine di minimizzare i                 
disagi ed i disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppure            
in via temporanea, alle imprese utenti e alla clientela delle stesse            
dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti,                    
garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e                     
l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto dei tempi e            
delle condizioni di sicurezza della circolazione.                               
Art. 13                                                                         
(Manutenzione straordinaria)                                                    
1) Il Gestore si impegna ad utilizzare la quota parte necessaria dei            
fondi della Legge 297/78 per svolgere, nel corso del periodo di                 
vigenza del presente contratto, in via prioritaria i necessari                  
interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture di rete           
e subordinatamente gli altri interventi consentiti dalla legge.                 
2) La Regione si obbliga a mettere a disposizione del Gestore i fondi           
di cui al comma precedente ammontanti complessivamente per l'anno               
2001 a 700 milioni di Lire, come indicato nel DPCM del 16/11/2000.              
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio                                        
Art. 14                                                                         
(Comitato di verifica e di monitoraggio)                                        
1) L'attivita' di verifica e di monitoraggio prevista dall'art. 11              
dell'accordo di programma citato in premessa e' affidata al medesimo            
comitato di cui all'art. 6 del contratto di servizio.                           
2) Parimenti, per le funzioni di pura assistenza alle parti nella               
gestione e nel monitoraggio del contratto per quanto riguarda                   
l'adempimento delle singole clausole contrattuali, si fara'                     
riferimento al comitato ristretto di cui all'art. 6, comma 2 del                
contratto di servizio.                                                          
Art. 15                                                                         
(Monitoraggio economico-gestionale)                                             
1) Il Gestore si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai                
parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale, anche su            
supporto informatico, secondo il metodo riportato nell'Allegato 5 e             
le scadenza definite nell'art. 18. La Regione utilizzera' tali dati             
per l'elaborazione del proprio "Conto economico consuntivo",                    
riportato nello stesso Allegato n. 5, e per la compilazione                     
dell'aggiornamento della "Scheda esercizio" di cui all'Allegato n. 3.           
Qualora alcuni dati non fossero disponibili nella contabilita' del              
Gestore, essi verranno ricercati di comune accordo da fonti                     
extracontabili.                                                                 
Art. 16                                                                         
(Monitoraggio della qualita' erogata)                                           
1) Il Gestore fornisce con le cadenze previste le rilevazioni interne           
sul rispetto degli standard di qualita' di cui all'Allegato n. 1.               
2) La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma            
1 e indica le eventuali azioni di miglioramento.                                
Art. 17                                                                         
(Sistema di sanzioni)                                                           
1) L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualita'               
garantiti dal Gestore comporta l'applicazione di una riduzione dei              
contributi, come da specifiche contenute nell'Allegato n. 1. Tale               
riduzione, relativa alla qualita' erogata, non potra' comunque                  
superare il limite massimo del 10% dei contributi contrattuali.                 
2) Le riduzioni dei contributi, applicate al periodo a cui la                   
verifica si riferisce, saranno determinate in base al numero di                 
rilevazioni non a standard rispetto a quanto definito nell'Allegato             
n. 1.                                                                           
3) La Regione ha facolta' di convocare il Gestore per analizzare le             
motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti           
in tema di standard di qualita' e di richiedere tutte le azioni                 
correttive ritenute necessarie.4) La mancata o incompleta fornitura,            
da parte del Gestore, dei dati necessari al monitoraggio                        
economico-gestionale sara' sanzionata con una riduzione dello 0,1%              
del contributo complessivo per ogni mese di ritardo rispetto alle               
scadenze di cui al successivo art. 18.                                          
5) Si concorda di utilizzare il primo anno di vigenza del presente              
contratto per la messa a punto delle modalita' e dei parametri di               
rilevazione della qualita' dell'esercizio. Le penalita' di cui                  
all'Allegato 1 sono indicative e potranno essere oggetto di                     
ricalibrazione. Per il primo anno esse saranno pertanto quantificate            
e conteggiate senza che cio' comporti riduzione del contributo                  
erogato dalla Regione.                                                          
Art. 18                                                                         
(Tempi di monitoraggio economico-gestionale)                                    
1) Il Gestore si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a            
trasmettere alla Regione il conto economico consuntivo anno                     
precedente e il resoconto consuntivo anno in corso nella forma                  
prevista dall'art. 9 e secondo i criteri previsti dall'art. 15,                 
rispettando le seguenti scadenze:                                               
anno 2001                                                                       
entro il 31 luglio 2001  consuntivo 2000                                        
anni 2002 e 2003                                                                
entro il 31 marzo  resoconto consuntivo anno precedente                         
entro il 31 luglio  consuntivo anno precedente                                  
anno 2004                                                                       
entro il 31 marzo  resoconto consuntivo anno 2003                               
Parte quinta: Disposizioni varie                                                
Art. 19                                                                         
(Risoluzione del contratto)                                                     
1) Il presente contratto si intendera' risolto in caso di rilevanti             
violazioni, da parte del Gestore, degli obblighi in esso previsti.              
Art. 20                                                                         
(Controversie tra le parti)                                                     
1) Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione             
del contratto.2) Qualora sorgano tra le parti contestazioni                     
nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto, ciascuna parte            
potra' notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni                   
precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno per               
esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di             
comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo               
fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un               
collegio arbitrale composto di tre membri designati:                            
- uno dalla Regione;                                                            
- uno dal Gestore;                                                              
- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle             
parti.                                                                          
In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti              
entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la               
nomina e' effettuata, su richiesta della parte piu' diligente, dal              
presidente del Tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale.             
Il collegio giudica secondo le norme di diritto.                                
3) Il contratto dovra' continuare ad avere esecuzione in pendenza del           
procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione                  
dell'una all'altra parte dovra' essere sospesa in pendenza del                  
procedimento.                                                                   
4) La Regione si obbliga, ove richiesto dal Gestore, a rendersi                 
conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra il Gestore e le              
aziende, i consorzi o gli enti a partecipazione regionale,                      
promuovendo forme di composizione delle controversie stesse analoghe            
a quella illustrata al comma 1 ed evitando, per quanto possibile, il            
ricorso all'Autorita' giudiziaria.                                              
Art. 21                                                                         
(Registrazione)                                                                 
1) Il presente atto sara' registrato in caso d'uso con spese a carico           
del Gestore.                                                                    
ALLEGATI                                                                        
1) Qualita' dell'esercizio                                                      
2) Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio            
3) Scheda esercizio                                                             
4) Programma degli investimenti                                                 
5) Metodo di elaborazione della Scheda esercizio                                
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 2                                                                      
Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio               
Livello di saturazione delle linee                                              
Viene calcolato per tratti di linea omogenei a preventivo e a                   
consuntivo, rapportando la capacita' dell'infrastruttura utilizzata             
alla capacita' complessiva.                                                     
Costo operativo per chilometro di rete                                          
Viene calcolato a preventivo e a consuntivo, rapportando il costo               
totale di esercizio, al netto dei risultati delle gestioni                      
extracaratteristiche, ai km di rete, secondo il metodo riportato                
nell'Allegato n. 5.                                                             
Velocita' di impostazione di orario                                             
Viene definita per tratti di linea omogenei, in relazione anche alle            
categorie di treni, e riflette la velocita' massima teoricamente                
ammessa.                                                                        
ALLEGATO 3 - Scheda esercizio (omissis)                                         
ALLEGATO 4 - Programma investimenti (omissis)                                   
ALLEGATO 5 - Metodo di elaborazione della Scheda esercizio (omissis)            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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