DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2002, n. 52
Direttiva in materia di incompatibilita' e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti in attuazione dell'art. 19, L.R. 43/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare l'Allegato A contenente il testo della nuova
direttiva in materia di incompatibilita' e criteri per le
autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi
a favore di altri soggetti, quale parte integrante del dispositivo
della presente deliberazione;
b) di individuare - ai sensi della Legge 675/96 e della propria
deliberazione 1444/97 - nel Direttore generale all'Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica "il titolare" della banca dati di
cui al punto 10 dell'Allegato A;
c) di dare atto che, nell'ambito dell'uniformita' di trattamento
giuridico ed economico dei dipendenti di entrambi gli organici
regionali, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio adottera' un proprio
atto deliberativo che conterra' i medesimi principi, da valere per i
dipendenti assegnati al ruolo organico del Consiglio;
d) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna unitamente al testo dell'allegata
direttiva.
ALLEGATO A
Incompatibilita' e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti
regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti.
Attuazione art. 19, L.R. 43/01
1) Attivita' oggetto di divieto assoluto
1.1) In generale: attivita' vietate a tutti i dipendenti
Il dipendente regionale non puo':
a) esercitare una attivita' di tipo commerciale, industriale o
professionale;
b) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con la Regione,
altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di Enti pubblici che
alle dipendenze di privati;
c) assumere cariche in societa' con fini di lucro, con esclusione di
quelle a partecipazione pubblica;
d) rientrano nel divieto anche l'esercizio dell'attivita' di
artigiano, di imprenditore agricolo a titolo principale e di
coltivatore diretto.
Le attivita' suddette non possono in nessun caso - neppure in caso di
svolgimento a titolo gratuito - essere autorizzate
dall'Amministrazione ai dipendenti regionali con prestazione
lavorativa a tempo pieno o con contratti di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a
tempo pieno.
Eccezionalmente e per motivi particolari il dipendente regionale puo'
essere autorizzato a compiere singoli atti isolati riconducibili
all'esercizio di una libera professione.
In particolare il dipendente puo' essere autorizzato quando si tratta
di atti che riguardano la cura di propri interessi o di quelli di
propri familiari, purche' non sussista conflitto di interessi con la
Regione.
Non vale a superare i suddetti divieti il fatto che il dipendente si
trovi in aspettativa o in congedo non retribuito.
1.2) In particolare: attivita' vietate ai dipendenti in part-time con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a
tempo pieno
I divieti di cui al precedente punto 1.1) peraltro non riguardano il
personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
Al personale sopra specificato e' fatto divieto di svolgere attivita'
in palese contrasto con quella svolta presso la Regione o in
concorrenza con essa nonche' di svolgere attivita' di lavoro
subordinato a favore di altre pubbliche Amministrazioni, salvo il
caso in cui tale attivita' debba essere svolta a favore di un ente
dello stesso comparto contrattuale della Regione Emilia-Romagna. In
quest'ultimo caso e nel caso in cui comunque si intenda svolgere
un'attivita' continuativa di lavoro autonomo a favore di un ente
dello stesso comparto, il personale deve richiedere
all'Amministrazione l'autorizzazione di cui al punto 3).
La valutazione in merito alla circostanza che l'attivita' che il
personale di cui trattasi intende intraprendere sia o meno in palese
contrasto con quella svolta presso la Regione o in concorrenza con
essa, deve essere effettuata in concreto, caso per caso, in relazione
sia alle caratteristiche intrinseche della seconda attivita'
lavorativa, sia alle competenze della struttura di appartenenza
(Direzione generale o Servizio) o nel caso di dirigenti della
Direzione generale di assegnazione.
In generale, tuttavia, e' necessario che il dipendente, qualora
dichiari di voler svolgere attivita' libero-professionale sottoscriva
un impegno, al momento della richiesta di trasformazione del rapporto
di lavoro, a non trattare pratiche per conto di un privato o di un
Ente pubblico qualora la competenza sulla pratica stessa sia propria
della struttura di assegnazione del dipendente medesimo (Direzione
generale o Servizio) o nel caso di dirigenti della Direzione generale
di assegnazione.
Per i dipendenti in posizione di comando si rinvia a quanto disposto
al punto 7.4).
In particolare, si individuano di seguito alcune attivita' che il
personale in argomento non puo' svolgere in nessun caso in quanto
interferiscono con i compiti istituzionali, essendo in palese
contrasto con l'attivita' svolta presso la Regione o in concorrenza
con essa.
fatto divieto a tutti i dipendenti di intervenire a diverso titolo
durante le varie fasi di una medesima procedura, come collaboratore
regionale in una e sotto una diversa veste in altra fase della
procedura stessa.
altresi' vietata qualunque attivita' autonoma che possa comportare,
direttamente o indirettamente, la violazione del segreto d'ufficio.
In particolare ed in relazione a specifiche attivita' o professioni
il personale che eserciti l'attivita' di avvocato non puo' assumere
il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica
Amministrazione.
Chi esercita una libera professione di carattere tecnico non puo'
svolgere attivita' di collaudo, di progettazione, di direzione lavori
o di componente di commissioni preposte all'aggiudicazione di
appalti-concorso in relazione ad opere o lavori relativamente ai
quali il Servizio o la struttura di assegnazione sia intervenuto
nelle fasi precedenti. Nella fattispecie appena descritta non puo'
neppure essere svolta attivita' di consulenza in favore di studi
professionali.
Piu' in generale non puo' essere svolta attivita'
libero-professionale, neppure sotto forma di consulenza, per la
predisposizione di documenti comunque di competenza del Servizio o
della struttura di assegnazione relativamente ad un'attivita' di
controllo, finanziamento o approvazione. Non puo' neppure essere
fornito supporto tecnico a pratiche da presentare alla struttura di
assegnazione (Direzione generale o Servizio).
Tutti i dipendenti con il rapporto di lavoro in argomento non possono
svolgere attivita' autonoma o di carattere subordinato in favore di
societa' o aziende che forniscono prestazioni d'opera, beni e/o
servizi all'Amministrazione regionale, nel caso in cui il relativo
contratto sia stato stipulato dalla struttura di appartenenza
(Direzione generale o Servizio).
Nell'ipotesi appena descritta il divieto comprende anche la
possibilita' di effettuare consulenze commerciali, finanziarie e
fiscali a favore dei soggetti citati. Detto divieto e' da intendersi
comunque limitato al periodo di esecuzione del contratto tra la
Regione ed il suo contraente.
I dipendenti assegnati ad una struttura (Direzione generale o
Servizio) che ha competenze dirette in materia di pianificazione
delle attivita' e/o di concessione di contributi alle imprese
industriali, commerciali, turistiche, agricole o terziarie non
possono svolgere attivita' commerciale, industriale, turistica,
agricola o terziaria nell'ambito delle competenze della struttura
stessa (Direzione generale o Servizio).
2) Attivita' che non possono essere oggetto di incarico
Non possono essere oggetto di incarico:
A) attivita' o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del
dipendente, secondo quanto sotto specificato;
B) attivita' o prestazioni rese in ragione del proprio "ufficio" o in
rappresentanza dell'Amministrazione, secondo quanto sotto
specificato.
Tali attivita' rientrano nei compiti e doveri d'ufficio. Il
dipendente e' tenuto a svolgerle durante l'orario di lavoro e non
puo' percepire ulteriori compensi, nel rispetto del generale
principio di onnicomprensivita' della retribuzione.
Il compenso eventualmente dovuto per le suddette attivita' deve
pertanto essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal
percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'ente presso il
quale il dipendente presta servizio per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita'.
Nel caso in cui l'attivita' sia stata svolta da un dirigente
regionale, il compenso deve confluire nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza.
a) Prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio
Non possono essere oggetto di incarico le attivita' che rientrano nei
compiti attribuiti al dipendente o che comunque rientrano fra i
compiti della struttura di appartenenza (Direzione generale o
Servizio) o, nel caso di dirigenti, della Direzione generale di
assegnazione.
b) Prestazioni rese in ragione del proprio "ufficio" o in
rappresentanza dell'AmministrazioneSi considerano rese in ragione del
proprio "ufficio" quelle prestazioni alle quali il dipendente e'
tenuto in quanto ricopre quel posto o quell'incarico.
Si considerano rese in rappresentanza dell'Amministrazione quelle
prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto della Regione,
rappresentando la sua volonta' e i suoi interessi, anche per delega o
mandato ricevuto da organi della stessa.
3) Attivita' che possono essere svolte previa autorizzazione
Fatto salvo quanto indicato ai punti 1) e 2) che precedono, in
generale il dipendente regionale puo', previa autorizzazione:
a) svolgere qualunque tipo di incarico temporaneo a favore di
soggetti sia pubblici che privati (fanno eccezione gli incarichi di
collaudo e simili, indicati al punto 4.2.1), che possono essere
svolti solo a favore di soggetti pubblici);
b) assumere cariche in enti, associazioni, societa' senza fini di
lucro. Nel caso di enti privati, in particolare, l'atto costitutivo
deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nell'ente,
associazione, societa' per il perseguimento esclusivo dell'attivita'
sociale. Tra le suddette societa' rientrano, a titolo
esemplificativo, le societa' cooperative, nonche' le societa'
sportive, ricreative e culturali. Il dipendente regionale puo'
altresi', previa autorizzazione, assumere cariche in societa' a
partecipazione pubblica. Restano comunque escluse dalla necessita' di
autorizzazione le attivita' rese a titolo gratuito presso
associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale. Di norma l'autorizzazione e' concessa per un
periodo di tempo coincidente con la durata del relativo organo
collegiale e puo' essere rinnovata una volta soltanto, in particolare
nel caso in cui per l'espletamento dell'attivita' connessa
all'assunzione della carica sia richiesto un esiguo impegno di tempo.
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno
puo', inoltre, previa autorizzazione, svolgere attivita' di lavoro
subordinato oppure attivita' di lavoro autonomo continuativa a favore
di un ente dello stesso comparto contrattuale della Regione
Emilia-Romagna. Questo e' l'unico caso in cui il personale sopra
specificato deve richiedere l'autorizzazione, in tutti gli altri casi
si applica il seguente punto 7.3).
Il dipendente deve aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione prima di
iniziare l'incarico o l'attivita' oppure di assumere la carica. Al
dipendente e' quindi vietato lo svolgimento di incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla
Regione.
Non e' possibile chiedere l'autorizzazione a sanatoria, vale a dire a
conclusione dell'attivita'. Le autorizzazioni a parziale sanatoria,
vale a dire richieste durante lo svolgimento dell'attivita', possono
essere concesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati.
Tra questi rientra, a titolo esemplificativo, il caso di attivita'
iniziata precedentemente all'assunzione presso la Regione.
La valutazione relativa alle suddette motivazioni sara' effettuata
con maggiore flessibilita' con riferimento alle tipologie di cui al
successivo punto 8).
Nel caso in cui il dipendente abbia svolto un incarico che non sia
stato conferito o previamente autorizzato dalla Regione e non rientri
nei casi eccezionali per i quali puo' essere concessa
l'autorizzazione a parziale sanatoria, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere erogato, a cura
dell'erogante, o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del bilancio della Regione per essere destinato ad incremento del
fondo di produttivita' oppure, qualora il divieto sia stato
inosservato da un dirigente regionale, del fondo destinato al
trattamento economico accessorio della dirigenza.
Possono essere autorizzati anche incarichi che rientrano nell'ambito
di una materia delegata dalla Regione ad un altro ente, da rendersi a
favore dell'ente delegato. In questo caso occorre prestare una
maggiore attenzione, nel rilasciare l'autorizzazione, anche alla
mancanza di eventuali ragioni di inopportunita', con particolare
riferimento all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato
dell'Amministrazione.
4) Incompatibilita'
4.1) Incompatibilita' generali
Puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi e l'assunzione di
cariche (e, nel caso di personale con contratto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento,
attivita' di lavoro subordinato oppure attivita' continuativa di
lavoro autonomo a favore di altri enti dello stesso comparto
contrattuale della Regione Emilia-Romagna) che non siano
incompatibili con i compiti d'ufficio. In generale, e fatte salve le
incompatibilita' specifiche di cui si parlera' in seguito, sono
incompatibili gli incarichi o le cariche:
a) che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal
dipendente o dal Servizio di assegnazione;
b) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei
quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolgono funzioni
di controllo o di vigilanza;
c) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei
quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolgono funzioni
relative alla concessione di finanziamenti, con le precisazioni sotto
indicate;
d) che sono incompatibili da un punto di vista organizzativo, vale a
dire gli incarichi che, per l'impegno richiesto o per le loro
modalita' di svolgimento, non consentirebbero un tempestivo e
puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente in
relazione alle esigenze del Servizio.
Sul punto c) che precede si precisa quanto segue:
c) Incompatibilita' derivanti dallo svolgimento di funzioni relative
alla concessione di finanziamenti
Il collaboratore assegnato ad un Servizio o direttamente in staff ad
una Direzione generale che svolge l'istruttoria su un atto di
finanziamento non puo' svolgere incarichi a favore del beneficiario
del finanziamento, intendendosi con il termine "beneficiario" il
destinatario finale del finanziamento.
Non si intendono invece ricompresi in tale espressione i soggetti
intermedi che ricevono il finanziamento solo per distribuirlo senza
alcuna discrezionalita' ad altri soggetti, facendo quindi solo da
tramite per il passaggio materiale del finanziamento stesso.
Non rientrano nel divieto neppure gli incarichi resi a favore di
soggetti che beneficiano di finanziamenti o trasferimenti di fondi ad
opera (o comunque con la partecipazione) della struttura (Direzione
generale o Servizio) di assegnazione del dipendente, qualora in tale
finanziamento non vi sia, e non sia possibile, alcuna forma di
discrezionalita' da parte della struttura di assegnazione (Direzione
generale o Servizio), come accade per esempio qualora il
finanziamento sia gia' predeterminato in forma fissa e generale.
4.2) Incompatibilita' specifiche
4.2.1) Incompatibilita' relative allo svolgimento di incarichi di
collaudo, di progettazione, di direzione lavori o di componente di
commissioni preposte alla aggiudicazione di appalti-concorso.
Gli incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori o di
componente di commissioni preposte alla aggiudicazione di
appalti-concorso possono essere svolti solo a favore di Enti
pubblici.
In questa fattispecie deve inoltre essere acquisita attestazione
dell'ente pubblico conferente l'incarico relativa all'assenza al
proprio interno delle necessarie professionalita'.
Il dipendente regionale non puo' svolgere collaudi ed altri incarichi
del tipo sopra indicato se:
a) appartiene ad un Servizio che e' in qualche modo intervenuto nelle
fasi precedenti al collaudo, e in particolare se il Servizio,
attraverso il dipendente interessato o altri collaboratori: - ha
curato la progettazione; - ha curato la fase di affidamento dei
lavori; - ha svolto la direzione lavori; - ha curato aspetti relativi
al finanziamento dei lavori; - ha svolto funzioni di vigilanza o
controllo, sotto qualsiasi aspetto, tecnico o amministrativo, sui
lavori o sui soggetti a cui e' affidata la realizzazione dei lavori
stessi;
b) e' assegnato ad un Servizio provinciale e si tratta di incarichi
da effettuarsi nell'ambito territoriale di competenza del Servizio
stesso, qualunque sia l'ente a favore del quale gli incarichi vengono
svolti e quindi anche quando si tratti di un ente con il quale il
Servizio non ha rapporti istituzionali. Tale divieto vale anche per i
dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale di
qualunque tipologia oraria. Per i collaboratori assegnati ai Servizi
centrali, invece, e' necessario effettuare una valutazione caso per
caso, sulla base delle competenze del Servizio di assegnazione.
Nelle valutazioni relative al rilascio di autorizzazioni allo
svolgimento di collaudi e altri incarichi di cui al presente punto si
terra' conto della eventuale necessita' dell'ente richiedente di
conferire a dipendenti regionali incarichi che richiedono
professionalita' specifiche e particolari specializzazioni,
difficilmente rinvenibili sul mercato.
5) Criteri per le autorizzazioni
I criteri che vengono indicati nel prosieguo riguardano sia lo
svolgimento di incarichi, che - se ed in quanto applicabili alla
fattispecie - l'assunzione di cariche in enti e societa' non aventi
fini di lucro, con esclusione di quelle a partecipazione pubblica. Si
applicano inoltre all'assunzione di cariche negli enti pubblici,
anche economici.
I criteri di cui ai seguenti punti 5.1) e 5.3), al contrario, non si
applicano ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a
tempo pieno, nei casi in cui richiedano, come specificato al punto
3), l'autorizzazione per lo svolgimento di una attivita' di lavoro
subordinato oppure un'attivita' continuativa di lavoro autonomo a
favore di altri enti dello stesso comparto contrattuale della Regione
Emilia-Romagna (altre Regioni o Enti locali). In tale caso
l'autorizzazione sara' rilasciata tenendo conto degli altri criteri,
relativi alla mancanza di incompatibilita' ed inopportunita'
dell'attivita' lavorativa che si intende svolgere, senza alcuna
valutazione relativamente alla compatibilita' da un punto di vista
organizzativo.
5.1) Valutazione del tempo e dell'impegno necessari per lo
svolgimento dell'incarico richiesto. Valutazione anche degli
incarichi gia' autorizzati
L'Amministrazione, nel concedere l'autorizzazione, valuta se il tempo
e l'impegno necessari per lo svolgimento dell'incarico o della carica
richiesti possano consentire al dipendente un completo, tempestivo e
puntuale assolvimento dei compiti e doveri di ufficio, o comunque non
influenzare negativamente il loro svolgimento.
Elemento indicativo nella valutazione dell'impegno di tempo richiesto
per lo svolgimento di un incarico e' costituito dal compenso previsto
per lo svolgimento dell'incarico stesso, compenso che puo' essere
considerato quale indice in merito al tempo necessario al
completamento del medesimo, data l'estrema differenza fra le diverse
tipologie di incarichi e dei relativi compensi.
A questo fine l'Amministrazione tiene conto anche delle attivita'
gia' autorizzate, degli incarichi dati direttamente dalla stessa
Amministrazione e degli incarichi comunicati dall'interessato e non
soggetti ad autorizzazione espressa, in modo tale da evitare lo
svolgimento di un numero eccessivo di incarichi da parte dello stesso
dipendente.
Si considerano a questo fine sia gli incarichi relativi all'anno in
corso che quelli relativi all'anno precedente.
consentito, previa autorizzazione, l'esercizio di un'impresa agricola
non a titolo principale e non come coltivatore diretto, purche'
l'impegno di tempo conseguente non superi il limite di 50 giornate
lavorative all'anno considerate di 8 ore ciascuna. Tale verifica
sara' effettuata secondo le disposizioni che saranno assunte dal
Dirigente generale competente in materia di agricoltura.Considerato
quanto disposto al successivo punto 5.2), il dirigente regionale puo'
essere autorizzato all'esercizio di un'impresa agricola purche'
l'impegno di tempo conseguente non superi il limite di 30 giornate
lavorative all'anno considerate di 8 ore ciascuna.
5.2) Incarichi dei dirigenti
I dirigenti possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di
incarichi del tutto occasionali e temporanei, che comportino un
impegno assolutamente ininfluente ai fini dell'assolvimento delle
funzioni loro assegnate, considerato che e' loro richiesto di
destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno e in modo esclusivo
all'espletamento dell'incarico affidato. In base a tale criterio
potranno in particolare essere svolte attivita' che determinino un
arricchimento professionale, quali attivita' didattico-scientifiche,
di ricerca e di partecipazione a comitati e organismi
tecnico-scientifici di particolare rilevanza in relazione alla
posizione del dirigente.
6) Indicazioni specifiche relative ad alcuni tipi di incarichi
6.1) Partecipazione di dipendenti regionali, in qualita' di docenti,
a corsi di formazione organizzati da societa' esterne e rivolti a
dipendenti regionali
Se la Regione incarica una societa' di formazione per l'effettuazione
di corsi rivolti a dipendenti regionali, puo' avvalersi anche di
propri dipendenti in qualita' di docenti, qualora lo ritenga
opportuno rispetto al programma e agli obiettivi del corso, in
accordo con la societa' incaricata della gestione del corso stesso.
In tal caso la Regione corrisponde il compenso direttamente ai propri
dipendenti secondo tariffe prefissate che prevedano un costo
abbattuto rispetto ai prezzi di mercato. Le tariffe verranno definite
con separato provvedimento di Giunta, che potra' regolare anche, in
un unico quadro di coerenza, i compensi da erogare direttamente
quando i corsi sono organizzati dalla Regione.
In questi casi le docenze generalmente vengono svolte fuori
dall'orario d'ufficio. Tuttavia il dipendente puo' scegliere di
effettuarle in orario d'ufficio senza percepire alcun compenso
ulteriore.
Gli incarichi di questo genere non sono soggetti al meccanismo
autorizzativo previsto dall'art. 19 della L.R. 43/01, in quanto il
dipendente viene incaricato con la stessa delibera con la quale viene
approvato il programma del corso.
6.2) Precisazioni sugli incarichi relativi alla partecipazione a
commissioni di concorso, di esami e simili, ovvero a commissioni di
altro tipo
In linea generale il dipendente regionale puo' partecipare a
commissioni di concorso, d'esami o simili a favore di altre
Amministrazioni, con le stesse modalita' previste per lo svolgimento
degli altri incarichi. Al riguardo risultano opportune le distinzioni
di seguito indicate. Tali distinzioni non riguardano ne' la
partecipazione a commissioni esaminatrici delle procedure selettive
di cui all'articolo 14 della L.R. 43/01, ne' la partecipazione a
commissioni, comitati o ad organi collegiali operanti in ambito
regionale, disciplinata dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49,
modificata con L.R. 18 marzo 1985, n. 8.
a) Partecipazione a commissioni in virtu' dell'ufficio ricoperto
Se la partecipazione a commissioni avviene "in virtu' dell'ufficio
ricoperto", rientra fra i compiti d'ufficio del dipendente.
Quest'ultimo vi partecipa quindi in orario d'ufficio e gli eventuali
compensi vengono versati alla Regione. Non deve chiedere
autorizzazione.
b) Partecipazione su designazione della Regione
Se la partecipazione ad una commissione su designazione della Regione
si configura come attivita' rientrante fra i compiti di ufficio, si
rientra nel caso indicato al punto precedente.
Se invece la Regione si limita ad indicare il nominativo di una
persona in virtu' della professionalita' specifica da lei posseduta
in relazione all'incarico da svolgere, senza che il dipendente vi
partecipi perche' ricopre un determinato posto, ne' in rappresentanza
dell'Amministrazione, la sua partecipazione - anche se la
designazione o comunque l'indicazione e' stata data dalla Regione -
e' in tutto o per tutto simile a quella di una qualsiasi altra
commissione e va trattata alla stessa stregua (deve essere chiesta
l'autorizzazione e il dipendente partecipa fuori dall'orario
d'ufficio, percependo il compenso).
c) Partecipazione di dipendenti della formazione professionale a
commissioni di esami che danno una qualifica pubblica
In questo caso se la partecipazione avviene in qualita' di membro
interno, rientra fra i compiti e doveri d'ufficio o comunque fra
quelle prestazioni rese in rappresentanza dell'Amministrazione
regionale.
Se invece la partecipazione avviene in qualita' di membro esterno, la
prestazione non rientra fra i compiti e doveri d'ufficio e quindi il
dipendente puo' percepire il compenso ed e' tenuto a svolgere
l'incarico fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione.
7) Modalita' di svolgimento e procedimento
7.1) Modalita' di svolgimento
Gli incarichi, le cariche e le attivita' del personale con contratto
a part-time di cui al presente provvedimento devono essere svolti
fuori dall'orario di ufficio.
Il dipendente puo' percepire per il loro svolgimento apposito
compenso.
Il dipendente non puo' utilizzare mezzi, beni e attrezzature
regionali.
Egli, inoltre, deve comunque assicurare un completo tempestivo e
puntuale svolgimento dei compiti e doveri d'ufficio, che non devono
essere in alcun modo influenzati dallo svolgimento dell'attivita' di
cui trattasi.
7.2) Procedimento
Il procedimento si intende avviato quando il dipendente regionale
interessato allo svolgimento dell'incarico, dell'attivita' ovvero
all'assunzione della carica presenta specifica richiesta tramite il
modulo apposito, completa del parere di seguito precisato, al proprio
Direttore generale. A tale istanza l'interessato potra' unire, a
titolo di collaborazione, la richiesta del soggetto a favore del
quale svolge l'incarico, l'attivita' od assume la carica. In caso di
richiesta di un Direttore generale il procedimento si intende avviato
quando la richiesta, completa del parere di seguito precisato, e'
presentata al Direttore generale competente in materia di personale.
Nel caso infine di richiesta del Direttore generale competente in
materia di personale il procedimento e' avviato con la presentazione
della richiesta completa al Direttore generale alla Presidenza della
Giunta regionale.
La richiesta deve essere previamente esaminata al fine di verificare
che l'incarico, l'attivita' o la carica non siano ricomprese nei
compiti d'ufficio del dipendente, nel qual caso si deve applicare il
punto 2) del presente provvedimento. Deve poi essere verificato che
l'incarico non sia incompatibile con i compiti della struttura di
appartenenza (Direzione generale o Servizio), secondo quanto
illustrato in precedenza. Deve infine essere verificato inoltre che
non vi sia incompatibilita' sotto il profilo organizzativo, vale a
dire che non vi siano esigenze organizzative che rendano inopportuna
la concessione dell'autorizzazione richiesta, avuto riferimento alle
esigenze della struttura (Direzione generale o Servizio), da un lato,
e all'impegno richiesto dall'incarico, dall'altro. A seguito delle
verifiche sopra specificate viene rilasciato apposito parere
sull'autorizzabilita' di quanto richiesto.
Il suddetto parere e' rilasciato dai direttori generali per i
dirigenti e per i dipendenti in posizione di staff o di dipendenza
diretta, dall'Assessore per i direttori generali ed infine dai
responsabili di Servizio per gli altri collaboratori.
Nel modulo deve essere in ogni caso previsto che il dipendente
indichi:
- l'oggetto dell'incarico;
- il soggetto a favore del quale svolge l'incarico;
- le modalita' di svolgimento;
- la quantificazione, in modo sia pure approssimativo, del tempo e
dell'impegno richiesto;
- il compenso;
- anche in via presuntiva, la data di svolgimento dell'incarico se
espletato in una singola giornata ovvero il periodo se l'incarico/la
carica coprono un piu' ampio arco temporale.
Nel modulo stesso il dipendente deve inoltre dichiarare:
- che l'incarico non rientra fra i compiti del Servizio di
assegnazione, ovvero della Direzione generale di assegnazione se il
richiedente e' un dirigente;
- che non sussistono motivi di incompatibilita' secondo le
indicazioni della presente deliberazione;
- che l'incarico verra' svolto fuori dall'orario di lavoro, senza
utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell'Amministrazione;
- che egli assicurera' in ogni caso il tempestivo, puntuale e
corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.
Nello stesso modulo e' inserita apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' mediante la quale l'interessato dichiara, sotto la
propria personale responsabilita' ed ai sensi delle leggi vigenti,
che l'incarico non ha avuto inizio ovvero la data in cui l'incarico
ha avuto inizio e, solo in quest'ultimo caso, la data in cui
l'incarico e' terminato ovvero che il medesimo e' ancora in corso,
con specificazione (su separata nota) dei motivi per cui non e' stata
richiesta preventiva autorizzazione.
Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico,
dell'attivita' o della carica da autorizzarsi, il Direttore generale
competente al rilascio dell'autorizzazione puo' chiedere ulteriori
elementi di valutazione all'interessato, ovvero al soggetto a favore
del quale la prestazione viene resa, o al responsabile del Servizio
al quale e' assegnato il dipendente, o ai competenti ordini e collegi
professionali, o comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare
a tal fine.
In questa ipotesi il termine di conclusione del procedimento sotto
indicato rimane sospeso fino all'acquisizione degli elementi di
valutazione stessi.
Il procedimento di autorizzazione deve essere concluso entro il
termine massimo di 30 giorni, salvo il diverso termine previsto dal
seguente punto 7.4).
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da pubbliche Amministrazioni, si intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata, con
l'eccezione delle tipologie previste al successivo punto 8).
7.3) Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si
applicano i criteri e le disposizioni previste nel presente
provvedimento, salvo una valutazione dei singoli incarichi richiesti
effettuata con maggior flessibilita' e con piu' ampie aperture alla
possibilita' di svolgere attivita' lavorative non palesemente in
contrasto con la posizione ricoperta.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno
possono svolgere anche le attivita' di cui al punto 1) del presente
provvedimento, con i limiti e le modalita' previste allo stesso punto
1) nonche' al punto 3). Salvo il caso previsto al punto 3) devono
precisare l'attivita' lavorativa che intendono svolgere al momento
della richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a
part-time nonche' devono, quando sono gia' in part-time, comunicare
all'Amministrazione entro quindici giorni l'inizio o la variazione
della stessa attivita' lavorativa.
In questa ultima ipotesi se nei quindici giorni successivi alla
comunicazione la Direzione generale di appartenenza non solleva
eccezioni inerenti la sussistenza di un conflitto di interessi con
l'attivita' svolta presso la Regione, come articolato al punto 1), il
dipendente puo' intraprendere l'attivita' indicata nella
comunicazione.
7.4) Dipendenti in posizione di comando
I dipendenti in posizione di comando devono richiedere
l'autorizzazione all'Ente di appartenenza, il quale deve attivarsi
per addivenire ad un'intesa con l'Amministrazione presso cui il
dipendente presta servizio.
In particolare, conseguentemente:
- per i dipendenti della Regione in comando presso altre
Amministrazioni: il Direttore generale competente in materia di
personale deve richiedere l'intesa all'Amministrazione presso cui il
dipendente presta servizio e puo' prescinderne se tale
Amministrazione non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione
della suddetta richiesta. In questo caso il termine per provvedere,
da parte della Regione, e' di 45 giorni dall'avvio del procedimento;
- per i dipendenti di altre Amministrazioni in comando presso la
Regione: in caso di richiesta di intesa da parte dell'Ente di
appartenenza del dipendente, sulla stessa si pronuncia il Direttore
generale preposto alla struttura presso cui l'interessato presta
servizio, trasmettendo un parere in ordine all'autorizzabilita' di
quanto richiesto in base alla presente direttiva.
Per i dipendenti in posizione di comando le valutazioni di cui al
punto 1.2) inerenti la seconda attivita' lavorativa sono svolte
dall'ente presso il quale il dipendente svolge la propria opera,
conseguentemente:
- per i dipendenti della Regione in comando presso altre
Amministrazioni: la Regione deve richiedere all'ente presso il quale
il dipendente presta l'attivita' lavorativa un parere riguardante
l'eventuale palese contrasto della seconda attivita' lavorativa con
quella svolta o l'eventuale concorrenza con essa;
- per i dipendenti di altre Amministrazioni, in posizione di comando
presso la Regione, in caso di richiesta di parere da parte dell'ente
di appartenenza, detto parere dovra' essere rilasciato sulla seconda
attivita' in conformita' a quanto precedentemente stabilito in
relazione alle competenze della struttura presso la quale il
dipendente presta la propria attivita' lavorativa (Direzione generale
o Servizio).
8) Incarichi che non sono soggetti ad autorizzazione espressa
8.1) Individuazione tipologie e limiti
Si individuano di seguito i tipi di incarichi per i quali non e'
necessaria un'autorizzazione espressa:
a) partecipazione a commissioni di concorso, di esame e simili in
numero non superiore a 10 all'anno;
b) svolgimento di lezioni fino ad un massimo di 100 ore all'anno;
c) incarichi di altro genere, ad esclusione di quelli previsti al
punto 4.2.1) (collaudi, progettazioni, direzione lavori, ecc.), che
non superino l'importo di Lire 2.600.000, pari a Euro 1.342,79
ciascuno per un massimo di 5 all'anno e che non siano incompatibili
con i compiti d'ufficio.
In caso di svolgimento di incarichi di vario genere, di cui ai punti
a), b) e c) che precedono, l'importo complessivo non deve comunque
superare l'importo di Lire 13.000.000, pari a Euro 6.713,94.
I suddetti tetti quantificati in lire saranno adeguati a cadenza
biennale con riferimento all'aumento del costo della vita determinato
sulla base degli indici ISTAT con atto del Direttore generale
competente in materia di personale.
Detti incarichi possono essere svolti anche da chi svolge funzioni di
vigilanza o di controllo o da chi cura la concessione di
finanziamenti.
8.2) Procedimento da seguire
Per tali incarichi il procedimento e' il seguente:
- il dipendente, prima di iniziare lo svolgimento di uno degli
incarichi sopraindicati, presenta una richiesta al proprio Direttore
generale indicando gli stessi elementi e completando la richiesta con
la stessa attestazione prevista nel caso in cui si debba dare
un'autorizzazione espressa (vedi punto 7.2): soggetto, oggetto,
compenso etc.). A questo scopo dovra' essere utilizzato l'apposito
modulo;
- il Direttore generale competente puo' chiedere, nel termine di 20
giorni dal ricevimento della comunicazione, ulteriori chiarimenti
all'interessato o al Servizio di appartenenza dello stesso o comunque
ai soggetti che ritiene di interpellare, oppure adottare un
provvedimento di diniego. In caso di richiesta di chiarimenti il
termine di 20 giorni sotto indicato rimane sospeso fino al
ricevimento dei chiarimenti stessi;
- decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che sia
stato adottato alcun provvedimento o inoltrata richiesta di ulteriori
informazioni, l'attivita' si intende autorizzata.
I venti giorni decorrono dal ricevimento al protocollo della
Direzione generale competente della richiesta dell'interessato.
Di questi incarichi si tiene comunque conto nella valutazione
complessiva degli incarichi svolti dal dipendente, al fine della
concessione di altre autorizzazioni.
Essi vengono inoltre indicati nell'elenco degli incarichi dei
pubblici dipendenti di cui al punto 10).
Se invece il dipendente intende svolgere incarichi che rientrano
nelle tipologie sopra indicate, ma che superano i limiti stabiliti,
deve essere previamente autorizzato secondo le modalita' ordinarie.
8.3) Svolgimento della pratica necessaria per sostenere l'esame di
abilitazione all'esercizio di una professione
Quando la normativa vigente prevede che l'esame di abilitazione
all'esercizio di determinate professioni sia preceduto dal compimento
di un periodo di pratica, il dipendente regionale puo' svolgere detta
pratica alle seguenti condizioni:
- che l'impegno richiesto non influenzi negativamente lo svolgimento
dei compiti d'ufficio. Il dipendente e' tenuto ad assicurare la
presenza in servizio ogni qualvolta ve ne sia la necessita' secondo
le esigenze d'ufficio;
- che il dipendente si astenga dal curare qualunque oggetto nel quale
possa ravvisarsi un conflitto di interessi con la Regione;
- che la pratica non dissimuli l'esercizio di una libera professione
e che sia finalizzata al sostenimento dell'esame di abilitazione.
Il dipendente e' tenuto a comunicare lo svolgimento della pratica
prima del suo inizio. Nella comunicazione il dipendente dichiara di
obbligarsi a rispettare le condizioni sopra indicate.
9) Attivita' che possono essere svolte senza autorizzazione
9.1) Attivita' di manifestazione del pensiero
Sono consentite senza necessita' di autorizzazione le attivita'
saltuarie che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretizzino
la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo
scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorche' comportino un
compenso.
9.2) Attivita' sportive e artistiche
Non sono soggette ad autorizzazione - sempre che non si concretizzino
in attivita' di tipo professionale - le attivita' sportive,
artistiche e quelle che comunque costituiscono manifestazione dei
diritti di liberta' del singolo.
9.3) Partecipazione a Societa' di capitali e Societa' in accomandita
semplice (socio accomandante)
Oltre all'ovvia possibilita' di partecipare senza necessita' di
autorizzazione a societa' di capitali, nell'ambito delle societa' di
persone il dipendente regionale puo' partecipare ad una societa' in
accomandita semplice in qualita' di socio accomandante, che, come
tale, non puo' compiere atti di amministrazione.
9.4) Iscrizione ad un Albo professionale
Il dipendente regionale puo' iscriversi ad un Albo professionale
senza richiedere l'autorizzazione alla Regione, fermo restando il
divieto di svolgimento della libera professione. Tale divieto non
opera, come gia' evidenziato al punto 1), per i dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
9.5) Incarichi conferiti dalla Regione
Il dipendente non deve richiedere autorizzazione ai sensi delle norme
in esame per attivita' o incarichi conferiti direttamente dalla
Regione.
La Regione inoltre, nel conferire direttamente incarichi o cariche,
puo' agire anche in deroga ai criteri indicati nel presente
provvedimento, qualora vi sia un interesse pubblico specifico che la
Regione intenda perseguire (art. 19, L.R. 43/01).
9.6) Tipologie di incarichi per le quali non e' necessario richiedere
l'autorizzazione
Il dipendente non deve richiedere l'autorizzazione per le seguenti
tipologie di incarichi o attivita':
A) qualunque incarico non retribuito ovvero qualunque incarico per il
quale e' corrisposto soltanto il rimborso delle spese documentate;
B) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
C) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno o di invenzioni industriali;
D) partecipazione a convegni o seminari;
E) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in
posizione di aspettativa, comando o di fuori ruolo;
F) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
G) attivita' rese a titolo gratuito esclusivamente presso
associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopo di lucro.
tuttavia in ogni caso opportuno che il dipendente che intenda
svolgere un incarico o un'attivita' che ritiene rientrare in dette
tipologie ne dia comunicazione al proprio Direttore generale.
Infatti deve essere verificato che in relazione all'incarico o
all'attivita' indicata nella comunicazione di cui sopra non sussista
un conflitto di interessi con l'attivita' svolta presso la Regione
come articolato al punto 1) sia in relazione alle attivita' oggetto
di divieto assoluto che a quelle vietate al personale con contratto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore
al 50 per cento di quella a tempo pieno.
10) Elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche
assunte dai dipendenti regionali
istituito presso la Direzione generale Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica un elenco contenente:
- gli incarichi e le cariche direttamente attribuite
dall'Amministrazione;
- gli incarichi e le cariche autorizzate dall'Amministrazione stessa.
Esso contiene in ordine alfabetico l'elenco dei dipendenti che hanno
ricevuto incarichi nell'anno in corso. A fianco di ciascuno sono
indicati tutti gli incarichi allo stesso attribuiti o autorizzati
nell'anno, gli enti a favore dei quali sono stati resi, il compenso,
gli estremi del provvedimento autorizzativo o di conferimento.
Ogni nuovo incarico viene inserito dalla singola Direzione generale
nella apposita banca dati costituita presso la Direzione generale
Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica.
Chiunque puo' chiedere, mediante istanza scritta, di consultare
l'elenco degli incarichi ricevuti dai dipendenti nell'anno in corso.
L'Amministrazione provvedera' a rispondere a tale richiesta entro 30
giorni dalla ricezione della stessa.
I diretti destinatari, coloro che intervengono nel procedimento ai
sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993 e coloro che
vi abbiano comunque interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti hanno diritto inoltre di consultare non solo
l'elenco, ma anche i provvedimenti in esso citati, gli atti
preparatori dei provvedimenti medesimi, e inoltre di ottenere copia
previa richiesta scritta e motivata alle singole Direzioni generali,
ai sensi della L.R. 32/93.
Il Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del
personale potra' effettuare verifiche sull'omogeneita' di
applicazione dei criteri per la concessione delle autorizzazioni ai
dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri
soggetti ed un monitoraggio in materia.