REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1373

Deliberazione 2338/00 recante direttive per il funzionamento del Fondo regionale per l'indennizzo dei danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica. Modifica punto 7 concernente quantificazione del danno

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della              
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in                   
particolare l'art. 26, in base al quale, per far fronte ai danni                
arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui                  
terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, e' costituito un           
fondo destinato alla prevenzione ed all'indennizzo dei danni                    
medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato dalle Regioni con           
apposite disposizioni;                                                          
- la L.R. 8/94, "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica           
e per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e successive modifiche ed           
integrazioni;                                                                   
richiamato, in particolare, l'art. 62 della medesima legge regionale,           
che prevede l'emanazione, da parte della Regione, di direttive                  
vincolanti sulle modalita' di funzionamento del fondo;                          
richiamata, a tal proposito, la propria precedente deliberazione n.             
2238 del 19 dicembre 2000 che disciplina, mediante specifiche                   
direttive vincolanti alle Province, le modalita' di funzionamento del           
fondo medesimo;                                                                 
preso atto che tali direttive, al punto 7 "Quantificazione del danno            
arrecato alle colture o attivita' agricole esclusi gli allevamenti              
ittici" prevedono, tra l'altro, che il contributo sull'indennizzo dei           
danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed               
alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo non venga               
concesso qualora il danno accertato riferito alla coltura,                      
all'allevamento o al costo dell'opera approntata, risulti inferiore             
ad un importo corrispondente ad Euro 77,47 nei territori classificati           
montani e ad Euro 103,29 nel restante territorio;                               
preso atto che le Organizzazioni professionali agricole hanno                   
segnalato alla Regione il carattere eccessivamente penalizzante di              
tale disposizione, in particolare per quanto concerne la realta'                
economico-sociale dei territori classificati montani;                           
atteso che anche alcune Province hanno formulato analoghe                       
osservazioni sulla validita' di tale disposizione, tenuto conto                 
dell'elevata frammentazione fondiaria, dei costi di produzione piu'             
elevati rispetto alla pianura e della conseguente maggiore                      
precarieta' della situazione produttiva;                                        
valutato pertanto opportuno, riconosciuta la validita' delle                    
osservazioni sopraesposte, provvedere a modificare le direttive                 
regionali di cui alla deliberazione 2338/00 limitatamente al citato             
punto 7 delle medesime, al fine di renderle piu' rispondenti alle               
esigenze del mondo agricolo;                                                    
ritenuto, in particolare, di disporre l'abolizione della franchigia             
per le zone classificate montane e la sua riduzione da Euro 103,29 ad           
Euro 77,47 nel restante territorio, riferendola peraltro all'azienda            
e non alla singola coltura;                                                     
ritenuto - al fine di non ingenerare, per l'anno in corso, regimi di            
indennizzo differenziati e riconosciuta la necessita' di consentire             
alle Province la predisposizione dei conseguenti adempimenti di                 
competenza, nonche' una adeguata divulgazione presso le                         
Organizzazioni professionali agricole ed i diretti interessati - di             
fissare la decorrenza degli effetti della modifica disposta con il              
presente atto a partire dall'1 gennaio 2003;                                    
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'           
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                     
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del                   
Servizio Territorio rurale, dr. Marco Marchetti, e dal Direttore                
generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente               
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e           
della predetta deliberazione 2774/01;                                           
su proposta dell'Assessore alla Protezione civile, Difesa del suolo e           
della costa,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di modificare parzialmente, per le motivazioni espresse in                   
premessa e qui integralmente richiamate, la deliberazione n. 2338 del           
19/12/2000 sostituendo con il testo qui di seguito riportato il                 
quinto e il sesto capoverso del punto 7 delle direttive vincolanti              
allegate al predetto atto:                                                      
"Nei territori non classificati montani, il contributo                          
sull'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle                  
produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e            
a pascolo non viene concesso se il danno accertato risulta inferiore            
o pari ad Euro 77,47.                                                           
Il contributo sull'indennizzo sara' calcolato sulla parte eccedente             
il suddetto importo fino alla concorrenza della disponibilita' di               
bilancio prevista nel capitolo sul quale grava il fondo di cui                  
all'art. 18 della L.R. 8/94 relativa all'anno di riferimento.";                 
2) di fissare, ugualmente per le motivazioni espresse in premessa,              
all'1 gennaio 2003 la decorrenza degli effetti delle modifiche di cui           
al punto 1);                                                                    
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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