REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2002, n. 1348

Disposizioni transitorie in materia di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche autonome e di indirizzi di istruzione secondaria superiore

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 31/3/1998, n, 112 "Conferimento di funzioni e compiti                 
amministrativi alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del              
Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                                       
- la L.R. 21/4/1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";             
- il DM 26/6/2000, n. 234 "Regolamento, recante norme in materia di             
curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche";                        
- le proprie deliberazioni:                                                     
- 2/9/1998, n. 1571, ratificata dal Consiglio con atto 22/10/1998, n.           
1005, con oggetto "Approvazione degli indirizzi di programmazione e             
dei criteri generali per il dimensionamento ottimale delle                      
istituzioni scolastiche";                                                       
- 16/2/2000, n. 202, ratificata dal Consiglio con atto in pari data             
n. 1373, con oggetto "Piano regionale di dimensionamento ottimale               
delle istituzioni scolastiche approvato ai sensi del DPR 233/98";               
rammentato:                                                                     
- che l'art. 138 del DLgs 112/98 ha delegato alle Regioni, ai sensi             
dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione, le funzioni                   
amministrative in materia di istruzione scolastica fra le quali, in             
particolare, la programmazione dell'offerta formativa integrata tra             
istruzione e formazione professionale (lettera a) e la programmazione           
sul piano regionale, nei limiti della disponibilita' di risorse umane           
e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani                      
provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di              
cui alla lettera a) (lettera b);                                                
- che l'art. 139 del medesimo provvedimento ha trasferito, ai sensi             
dell'art. 128 della Costituzione, alle Province in relazione                    
all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni in relazione agli              
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni                        
amministrative concernenti, fra l'altro, l'istituzione,                         
l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione            
degli strumenti di programmazione (lettera a) nonche' la redazione              
dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche            
(lettera b);                                                                    
- che ai sensi del DPR 233/98 le Regioni hanno successivamente                  
approvato i Piani regionali di dimensionamento ottimale delle                   
istituzioni scolastiche statali, con le finalita' di attribuire ad              
esse e di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia                         
amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione           
educativa prevista dall'articolo 21 della Legge 59/97, nonche' di               
dare stabilita' nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle             
comunita' locali una pluralita' di scelte, articolate sul territorio,           
tali da agevolare l'esercizio del diritto all'istruzione;                       
- che il Piano di dimensionamento elaborato dalla Regione                       
Emilia-Romagna sulla base delle proposte formulate dalle Conferenze             
provinciali di organizzazione della rete scolastica e approvato con             
gli atti deliberativi piu' sopra richiamati ha conseguentemente                 
definito l'attuale assetto del sistema regionale dell'istruzione,               
compresa quella professionale;                                                  
considerato che nel biennio successivo all'approvazione del Piano,              
peraltro esplicitamente indirizzato alla sperimentazione e alla                 
verifica, anche nel medio periodo, delle soluzioni organizzative                
adottate:                                                                       
- si e' consolidata l'esperienza del modello organizzativo verticale,           
ovvero degli istituti comprensivi, adottato in ambito regionale dal             
48% delle istituzioni di scuola dell'infanzia e dell'obbligo, del               
quale si e' confermata l'efficacia soprattutto in relazione agli                
aspetti fondamentali della continuita' didattica, dell'integrazione             
fra le professionalita' degli operatori e della realizzazione di                
economie di scala nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e               
strutturali;                                                                    
- si e' evidenziata in alcuni contesti territoriali la necessita' di            
una piu' razionale distribuzione dell'offerta di istruzione                     
secondaria superiore;                                                           
- si e' rilevata, in relazione tanto all'evoluzione del mercato del             
lavoro, delle tecnologie e della didattica, quanto alle esigenze e              
alle scelte formative degli studenti e delle famiglie, la progressiva           
obsolescenza di alcuni indirizzi di scuola media superiore e la                 
necessita' di introdurre nuove specializzazioni e nuovi indirizzi;              
ritenuto che, pur non essendo possibile procedere nell'immediato -              
per la sostanziale incertezza del quadro normativo di riferimento               
derivante dal progetto di legge-delega in materia di norme generali             
sull'istruzione attualmente in discussione al Parlamento e dalla                
sospensione degli effetti della Legge 30/2000 in materia di riordino            
dei cicli dell'istruzione - a una revisione complessiva del piano di            
dimensionamento, sia tuttavia opportuno realizzare, in via                      
transitoria e per il solo anno scolastico 2003-2004, un numero                  
limitato e adeguatamente motivato di interventi;                                
considerato altresi' che per la programmazione generale della rete              
scolastica e dell'offerta formativa integrata e' indispensabile la              
disponibilita' di un quadro di riferimento regionale comprendente, in           
particolare, la definizione degli ambiti territoriali funzionali e di           
un sistema coerente di indirizzi, criteri e procedure;                          
ritenuto che in attesa di un provvedimento legislativo regionale                
attuativo della riforma costituzionale sopra richiamata si possano              
tuttavia applicare, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R.           
3/99;                                                                           
acquisiti i parere favorevoli:                                                  
- della Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione,                 
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale del 31             
ottobre 2001 n. 347, espresso nella seduta del 12/7/2002;                       
- della Commissione consiliare Turismo, Cultura, Scuola, Formazione,            
espresso nella seduta del 16/7/2002;                                            
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della             
deliberazione 2774/01:                                                          
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Pianificazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa arch.           
Giuseppino Fioravanti, in merito alla regolaita' tecnica della                  
presente deliberazione;                                                         
- del parere favorevole espresso dalla Direttrice generale alla                 
Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni, in merito               
alla legittimita' della presente deliberazione;                                 
su proposta dell'Assessore competente per materia                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di approvare le seguenti disposizioni transitorie in materia di              
riorganizzazione delle istituzioni scolastiche autonome e di                    
indirizzi di istruzione secondaria superiore:                                   
1. Ai sensi dell'art. 202, comma 4, della L.R. 3/99 e sentito il                
parere obbligatorio delle istituzioni scolastiche interessate: a) i             
Comuni possono procedere alla riorganizzazione in istituti                      
comprensivi di scuola dell'infanzia, elementare e media di scuole               
gia' unificate o aggregate orizzontalmente con scuole dello stesso              
grado, nel rispetto dei criteri generali per il dimensionamento                 
ottimale delle istituzioni scolastiche approvati con deliberazione              
della Giunta regionale 1571/98 e non aumentando il numero delle                 
autonomie scolastiche definito in ambito provinciale dal Piano                  
regionale di dimensionamento; b) le Province possono procedere al               
trasferimento con aggregazione ad altra istituzione scolastica di               
sezioni staccate di scuole secondarie superiori, al fine di                     
realizzare un piu' coerente assetto territoriale delle autonomie                
scolastiche.                                                                    
2. Quando si tratti di scuole di base a carattere intercomunale alla            
riorganizzazione si procede mediante concertazione fra i Comuni                 
interessati, ciascuno dei quali puo' assumerne l'iniziativa e                   
adottare, acquisito il parere obbligatorio delle istituzioni                    
scolastiche coinvolte, gli atti conseguenti. In caso di rifiuto della           
concertazione o di conflitto di competenze si procede a norma                   
dell'art. 139, comma 3, del DLgs 112/98.                                        
3. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, della L.R. 3/99, sentito il                 
parere obbligatorio delle istituzioni scolastiche interessate, le               
Provincie possono procedere: a) all'abolizione di indirizzi di                  
istruzione secondaria superiore non piu' rispondenti alle esigenze              
formative degli studenti, alle scelte delle famiglie, all'evoluzione            
delle tecnologie e della didattica, alle opportunita' del mercato del           
lavoro; b) all'istituzione di nuovi indirizzi di istruzione                     
secondaria superiore ricompresi fra quelli elencati, ai sensi                   
dell'art. 1, comma 1, del DM 234/00, nella tabella allegata al DM               
6/12/2000 e gia' presenti in ambito provinciale, quando siano                   
fortemente e motivatamente richiesti dal contesto economico-sociale e           
ne sia verificata la coerenza con i fabbisogni professionali espressi           
dal territorio; c) all'istituzione, previa specifica intesa con la              
Regione che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza                    
permanente per l'istruzione e la formazione, di indirizzi di                    
istruzione secondaria superiore non presenti in ambito provinciale;             
d) all'istituzione, al fine di conseguire una piu' razionale ed                 
efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio e di               
garantire l'esercizio del diritto di scelta da parte delle famiglie,            
di sezioni di scuole di ordine diverso presso scuole secondarie                 
superiori, a condizione che vi sia la necessaria disponibilita' di              
spazi, di attrezzature e di risorse e nel rispetto dei criteri                  
generali per il dimensionamento ottimale delle istituzioni                      
scolastiche approvati con deliberazione della Giunta regionale                  
1571/98.                                                                        
4. Gli atti dei Comuni e delle Province sono trasmessi alla Regione             
entro il 31 ottobre 2002 unitamente ai pareri delle istituzioni                 
scolastiche, interessate. Entro i successivi 30 giorni la Regione,              
sentito il parere della Conferenza permanente per l'istruzione e la             
formazione, puo' esprimere rilievi in ordine al rispetto delle                  
condizioni stabilite dal presente atto deliberativo. In assenza di              
rilievi, l'efficacia degli atti decorre dall'anno scolastico                    
2003-2004.                                                                      
B) di disporre l'integrale pubblicazione del presente atto                      
deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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