DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2002, n. 1348
Disposizioni transitorie in materia di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche autonome e di indirizzi di istruzione secondaria superiore
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 31/3/1998, n, 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 21/4/1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il DM 26/6/2000, n. 234 "Regolamento, recante norme in materia di
curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche";
- le proprie deliberazioni:
- 2/9/1998, n. 1571, ratificata dal Consiglio con atto 22/10/1998, n.
1005, con oggetto "Approvazione degli indirizzi di programmazione e
dei criteri generali per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche";
- 16/2/2000, n. 202, ratificata dal Consiglio con atto in pari data
n. 1373, con oggetto "Piano regionale di dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche approvato ai sensi del DPR 233/98";
rammentato:
- che l'art. 138 del DLgs 112/98 ha delegato alle Regioni, ai sensi
dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione, le funzioni
amministrative in materia di istruzione scolastica fra le quali, in
particolare, la programmazione dell'offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale (lettera a) e la programmazione
sul piano regionale, nei limiti della disponibilita' di risorse umane
e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani
provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di
cui alla lettera a) (lettera b);
- che l'art. 139 del medesimo provvedimento ha trasferito, ai sensi
dell'art. 128 della Costituzione, alle Province in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni in relazione agli
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni
amministrative concernenti, fra l'altro, l'istituzione,
l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione
degli strumenti di programmazione (lettera a) nonche' la redazione
dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche
(lettera b);
- che ai sensi del DPR 233/98 le Regioni hanno successivamente
approvato i Piani regionali di dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche statali, con le finalita' di attribuire ad
esse e di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia
amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione
educativa prevista dall'articolo 21 della Legge 59/97, nonche' di
dare stabilita' nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle
comunita' locali una pluralita' di scelte, articolate sul territorio,
tali da agevolare l'esercizio del diritto all'istruzione;
- che il Piano di dimensionamento elaborato dalla Regione
Emilia-Romagna sulla base delle proposte formulate dalle Conferenze
provinciali di organizzazione della rete scolastica e approvato con
gli atti deliberativi piu' sopra richiamati ha conseguentemente
definito l'attuale assetto del sistema regionale dell'istruzione,
compresa quella professionale;
considerato che nel biennio successivo all'approvazione del Piano,
peraltro esplicitamente indirizzato alla sperimentazione e alla
verifica, anche nel medio periodo, delle soluzioni organizzative
adottate:
- si e' consolidata l'esperienza del modello organizzativo verticale,
ovvero degli istituti comprensivi, adottato in ambito regionale dal
48% delle istituzioni di scuola dell'infanzia e dell'obbligo, del
quale si e' confermata l'efficacia soprattutto in relazione agli
aspetti fondamentali della continuita' didattica, dell'integrazione
fra le professionalita' degli operatori e della realizzazione di
economie di scala nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e
strutturali;
- si e' evidenziata in alcuni contesti territoriali la necessita' di
una piu' razionale distribuzione dell'offerta di istruzione
secondaria superiore;
- si e' rilevata, in relazione tanto all'evoluzione del mercato del
lavoro, delle tecnologie e della didattica, quanto alle esigenze e
alle scelte formative degli studenti e delle famiglie, la progressiva
obsolescenza di alcuni indirizzi di scuola media superiore e la
necessita' di introdurre nuove specializzazioni e nuovi indirizzi;
ritenuto che, pur non essendo possibile procedere nell'immediato -
per la sostanziale incertezza del quadro normativo di riferimento
derivante dal progetto di legge-delega in materia di norme generali
sull'istruzione attualmente in discussione al Parlamento e dalla
sospensione degli effetti della Legge 30/2000 in materia di riordino
dei cicli dell'istruzione - a una revisione complessiva del piano di
dimensionamento, sia tuttavia opportuno realizzare, in via
transitoria e per il solo anno scolastico 2003-2004, un numero
limitato e adeguatamente motivato di interventi;
considerato altresi' che per la programmazione generale della rete
scolastica e dell'offerta formativa integrata e' indispensabile la
disponibilita' di un quadro di riferimento regionale comprendente, in
particolare, la definizione degli ambiti territoriali funzionali e di
un sistema coerente di indirizzi, criteri e procedure;
ritenuto che in attesa di un provvedimento legislativo regionale
attuativo della riforma costituzionale sopra richiamata si possano
tuttavia applicare, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R.
3/99;
acquisiti i parere favorevoli:
- della Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione,
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale del 31
ottobre 2001 n. 347, espresso nella seduta del 12/7/2002;
- della Commissione consiliare Turismo, Cultura, Scuola, Formazione,
espresso nella seduta del 16/7/2002;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della
deliberazione 2774/01:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Pianificazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa arch.
Giuseppino Fioravanti, in merito alla regolaita' tecnica della
presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dalla Direttrice generale alla
Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni, in merito
alla legittimita' della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore competente per materia
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di approvare le seguenti disposizioni transitorie in materia di
riorganizzazione delle istituzioni scolastiche autonome e di
indirizzi di istruzione secondaria superiore:
1. Ai sensi dell'art. 202, comma 4, della L.R. 3/99 e sentito il
parere obbligatorio delle istituzioni scolastiche interessate: a) i
Comuni possono procedere alla riorganizzazione in istituti
comprensivi di scuola dell'infanzia, elementare e media di scuole
gia' unificate o aggregate orizzontalmente con scuole dello stesso
grado, nel rispetto dei criteri generali per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche approvati con deliberazione
della Giunta regionale 1571/98 e non aumentando il numero delle
autonomie scolastiche definito in ambito provinciale dal Piano
regionale di dimensionamento; b) le Province possono procedere al
trasferimento con aggregazione ad altra istituzione scolastica di
sezioni staccate di scuole secondarie superiori, al fine di
realizzare un piu' coerente assetto territoriale delle autonomie
scolastiche.
2. Quando si tratti di scuole di base a carattere intercomunale alla
riorganizzazione si procede mediante concertazione fra i Comuni
interessati, ciascuno dei quali puo' assumerne l'iniziativa e
adottare, acquisito il parere obbligatorio delle istituzioni
scolastiche coinvolte, gli atti conseguenti. In caso di rifiuto della
concertazione o di conflitto di competenze si procede a norma
dell'art. 139, comma 3, del DLgs 112/98.
3. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, della L.R. 3/99, sentito il
parere obbligatorio delle istituzioni scolastiche interessate, le
Provincie possono procedere: a) all'abolizione di indirizzi di
istruzione secondaria superiore non piu' rispondenti alle esigenze
formative degli studenti, alle scelte delle famiglie, all'evoluzione
delle tecnologie e della didattica, alle opportunita' del mercato del
lavoro; b) all'istituzione di nuovi indirizzi di istruzione
secondaria superiore ricompresi fra quelli elencati, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del DM 234/00, nella tabella allegata al DM
6/12/2000 e gia' presenti in ambito provinciale, quando siano
fortemente e motivatamente richiesti dal contesto economico-sociale e
ne sia verificata la coerenza con i fabbisogni professionali espressi
dal territorio; c) all'istituzione, previa specifica intesa con la
Regione che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza
permanente per l'istruzione e la formazione, di indirizzi di
istruzione secondaria superiore non presenti in ambito provinciale;
d) all'istituzione, al fine di conseguire una piu' razionale ed
efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio e di
garantire l'esercizio del diritto di scelta da parte delle famiglie,
di sezioni di scuole di ordine diverso presso scuole secondarie
superiori, a condizione che vi sia la necessaria disponibilita' di
spazi, di attrezzature e di risorse e nel rispetto dei criteri
generali per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche approvati con deliberazione della Giunta regionale
1571/98.
4. Gli atti dei Comuni e delle Province sono trasmessi alla Regione
entro il 31 ottobre 2002 unitamente ai pareri delle istituzioni
scolastiche, interessate. Entro i successivi 30 giorni la Regione,
sentito il parere della Conferenza permanente per l'istruzione e la
formazione, puo' esprimere rilievi in ordine al rispetto delle
condizioni stabilite dal presente atto deliberativo. In assenza di
rilievi, l'efficacia degli atti decorre dall'anno scolastico
2003-2004.
B) di disporre l'integrale pubblicazione del presente atto
deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.