COMUNICATO
Titolo III - Decisione in merito alla procedura di VIA del progetto: variante migliorativa relativa alla nuova discarica per RSU e RSAU sita in localita' Molino Boschetti interessante il comune di S. Agostino in provincia di Ferrara
L'Autorita' competente Provincia di Ferrara comunica la deliberazione
relativa alla procedura di VIA concernente il
- progetto: variante migliorativa relativa alla nuova discarica per
RSU e RSAU sita in localita' Molino Boschetti interessante il comune
di S. Agostino in provincia di Ferrara;
- presentato da: comune di S. Agostino;
- localizzato: comune di S. Agostino.
Il progetto interessa il territorio del comune di S. Agostino e della
provincia di Ferrara.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Ferrara - Ufficio VIA con atto Giunta provinciale n.
421/76525 del 15/10/2002 ha assunto la seguente decisione:
"delibera:
a) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza dei
Servizi del 30 settembre 2002, contenute nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di variante del piano di chiusura e
ripristino ambientale della discarica di I categoria in esercizio da
realizzarsi in loc. Molino Boschetti - comune di S. Agostino
presentato dal Comune di S. Agostino (FE)", che costituisce
l'Allegato A, quale sua parte integrante e sostanziale, della
presente deliberazione, che il progetto di variante del piano di
chiusura e ripristino ambientale della discarica di I categoria in
esercizio da realizzarsi in loc. Molino Boschetti - comune di S.
Agostino presentato dal Comune di S. Agostino (FE) e' nel complesso,
ambientalmente compatibile e quindi approva la realizzazione
dell'impianto in oggetto con le prescrizioni citate all'interno del
medesimo "Rapporto" nei punti 2B e 3B, che di seguito si riportano
con le precisazioni di cui al ritenuto sopraindicato.
Prescrizioni in merito al quadro di riferimento progettuale
1) Al fine di garantire un corretto allontanamento delle acque
meteoriche dall'invaso della discarica, si ritiene opportuno che le
pendenze minime della copertura finale varino tra il 10 e il 15 %.
2) Per la copertura finale potranno essere utilizzate miscele di
terreno vergine e compost o terre di lavaggio delle barbabietole,
nelle percentuali di 70% e 30% rispettivamente.
3) Venga valutata concretamente la possibilita' (attraverso apposito
studio di fattibilita') di captare il biogas con riutilizzo dello
stesso a fini energetici. La eventuale realizzazione di detto
impianto dovra' essere subordinata alle autorizzazioni previste ai
sensi del DLgs 22/97.
4) Entro la fine dell'anno 2002 il proponente dovra' presentare il
piano di caratterizzazione dell'area della vecchia discarica, ai
sensi del DM 471/99, finalizzato a determinare le condizioni
necessarie per il trattamento finale della contigua discarica.
5) L'abbancamento dei rifiuti in discarica nei settori autorizzati, e
la contestuale copertura finale dovranno avvenire secondo le
modalita' progettuali approvate con il presente atto.
Prescrizioni in merito al quadro di riferimento ambientale
6) Con cadenza trimestrale vengano effettuate analisi chimiche su
campioni prelevati dai piezometri presenti in loco i cui risultati
dovranno essere tenuti a disposizione dei competenti organi di
controllo.
7) Venga sistematicamente allontanato il percolato dai fossi di
guardia del corpo di discarica esaurito, durante tutto l'anno e non
solamente a seguito di precipitazioni.
Prescrizioni generali
8) La presente autorizzazione avra' validita' fino al raggiungimento
della quota di 9.5 metri dal piano campagna e comunque non oltre il
30/9/2007, fatti salvi ulteriori provvedimenti che si rendessero
necessari anche al fine di adeguarla alle nuove disposizioni tecniche
che devono essere emanate ai sensi del DLgs 22/97 e successive
modifiche ed integrazioni.
9) Nella realizzazione delle opere di progetto, per le quali non e'
dovuto contributo di concessione il Comune di S. Agostino sara'
soggetto ai seguenti obblighi e responsabilita':
- dovranno essere osservate le destinazioni d'uso previste nel
progetto di cui al presente atto e comunque nel rispetto delle norme
del PRG, in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10 della Legge 28/1/1977, n. 10, nonche' all'art. 2 della
L.R. 8/11/1988, n. 46;
- e' fatto obbligo di esporre nel cantiere tabella o cartello
visibile (delle dimensioni minime di m. 0,70 x m. 1.00) recante:
- gli estremi dell'atto rilasciato;
- l'oggetto dell'intervento;
- il titolare della autorizzazione;
- il progettista;
- il direttore dei lavori;
- le imprese esecutrici;
- gli installatori degli impianti;
- il coordinatore della progettazione (DLgs 494/96, art. 3, comma 6);
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (DLgs 494/96, art. 3,
comma 6);
con i relativi indirizzi.
Il Comune di S. Agostino, il direttore dei lavori e l'assuntore dei
lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme
generali di legge e di regolamento, come delle modalita' esecutive
fissate nel presente atto.
Per le costruzioni eseguite in difformita' dal progetto approvato si
applicano le sanzioni amministrative e penali di cui alla Legge
28/2/1985, n. 47.
Prima dell'inizio dell'esercizio della attivita', ove si tratti di
edifici di nuova costruzione, o ricostruiti o sopraelevati o
ristrutturati e' fatto obbligo di chiedere al Sindaco il certificato
di conformita' edilizia ai sensi dell'art. 10 della L.R. 26/4/1990,
n. 33, che vale come dichiarazione di abitabilita' o usabilita', di
cui all'art. 221 del TULS approvato con RD 27/7/1934, n. 1265.
10) Qualora le attivita' del cantiere dovessero comportare l'impiego
di macchinari ed impianti che provochino rumori oltre i limiti
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1/3/1991 dovra' essere richiesta apposita autorizzazione di deroga
alla Amministrazione comunale di S. Agostino.
Prescrizioni delle autorizzazioni gia' rilasciate che rimangono in
vigore
11) Potranno essere smaltiti in discarica solamente rifiuti solidi
urbani e rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani
prodotti nel territorio della provincia di Ferrara e dai territori
dei comuni di Pieve di Cento e Castel d'Argile, facenti parte questi
ultimi dell'Associazione dei Comuni che hanno realizzato la
discarica.
12) Dovra' essere realizzata la copertura provvisoria dei rifiuti
abbancati con un telo in HDPE al fine di limitare la formazione di
percolato a seguito delle precipitazioni atmosferiche e la
dispersione eolica degli stessi rifiuti.
13) Le acque meteoriche ricadenti all'interno del settore in
coltivazione dovranno essere raccolte, stoccate e smaltite assieme al
percolato anche nella fase di copertura provvisoria.
14) L'impianto dovra' essere condotto con modalita' e mezzi tecnici
atti ad evitare pericoli di carattere igienico sanitario per
l'ambiente e per gli addetti.
15) Dovra' essere limitata la superficie dei rifiuti esposta
all'azione degli agenti atmosferici e pertanto, nella coltivazione
della discarica, si dovra' procedere per strati sovrapposti e
compattati di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero
immediato e progressivo dell'area.
16) Qualora le modalita' di conduzione si rivelassero insufficienti
ai fini di impedire l'abnorme sviluppo di insetti, larve, roditori ed
altri animali, e' fatto obbligo di effettuare, nei tempi e nei modi
prescritti dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ferrara, interventi di disinfezione e
derattizzazione tali da non inibire i processi di mineralizzazione
della sostanza organica contenuta nei rifiuti.
17) La copertura dei rifiuti dovra' avvenire giornalmente e potranno
essere utilizzati, in miscela con terreno vegetale ed in percentuale
non superiore al 30% in peso, i rifiuti recuperabili richiamati e
indicati nell'atto autorizzativo PG 69646 del 12 ottobre 2001.
18) La quantita' massima annua di rifiuti recuperabili che potra'
essere utilizzata non dovra' superare le 8.000 ton.
19) Il deposito per la messa in riserva di tali rifiuti recuperabili
dovra' essere realizzato all'interno del corpo di discarica il cui
fondo e' conforme a quanto disposto dal DM 5/2/1998 e con le
modalita' indicate nell'atto autorizzativo sopra citato; in ogni caso
il deposito non potra' avvenire per un periodo superiore ad un anno
ed in quantita' superiore a quella effettivamente recuperabile nello
stesso periodo.
20) Il percolato che si formera' nel settore in coltivazione dovra'
essere rimosso continuamente mediante apposita pompa sommersa e
convogliato ai serbatoi di accumulo fuori terra della capacita' di 30
mc. cadauno e posti all'interno di una vasca di contenimento della
capacita' di mc. 30, quindi dovra' essere periodicamente asportato ed
avviato ad un idoneo impianto di trattamento autorizzato ai sensi del
DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
21) Si dovra' procedere al lavaggio degli automezzi di raccolta e
trasporto dei rifiuti, prima della loro uscita dalla discarica.
22) I fanghi che si producono all'interno dell'impianto di lavaggio
ruote, di cui al punto precedente, dovranno essere stoccati
provvisoriamente all'interno della vasca appositamente realizzata e
periodicamente asportati ed avviati allo smaltimento finale presso
idoneo impianto autorizzato ai sensi del DLgs 22/97 e successive
modifiche ed integrazioni o all'interno nel settore di discarica
autorizzato.
23) Qualora si rendesse necessario il ricambio delle acque di
lavaggio ruote le stesse potranno essere scaricate direttamente sul
sedime del settore di discarica in esercizio.
24) Per le operazioni di asportazione del percolato, di cui al
precedente punto 9) dovra' essere tenuto e disponibile presso la
discarica un registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del DLgs
22/97 e successive modifiche ed integrazioni, con indicata la data
del trasporto, il volume di ciascun trasporto, il mezzo utilizzato,
la destinazione finale.
25) Dovranno essere realizzati e mantenuti in perfetta efficienza,
fin dall'inizio della attivita', i fossi perimetrali, a pie'
d'argine, per l'allontanamento delle acque meteoriche non contaminate
dai rifiuti e dovra' inoltre essere adottata ogni misura atta ad
evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate ad essere
allontanate mediante la rete idrica superficiale.
26) Dovranno essere mantenuti agibili e facilmente accessibili i
pozzi piezometrici per il controllo delle acque di falda, inoltre
tali pozzi dovranno essere numerati.
27) Per la realizzazione e la conservazione di rilevati e sottofondi
stradali all'interno dell'area della discarica potranno essere
utilizzati i rifiuti recuperabili sopra citati.
28) Le modalita' di esercizio della messa in riserva, recupero ed i
quantitativi di rifiuti recuperabili utilizzati per la conservazione
dei rilevati e dei sottofondi stradali di cui al punto precedente,
dovranno rispettare quanto previsto nel presente atto.
29) L'intera area della discarica dovra' essere mantenuta recintata
con rete metallica di altezza pari ad almeno 2 metri; la recinzione
dovra' essere mantenuta integra per tutta la durata dell'impianto e
fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa.
30) L'accesso alla discarica dovra' essere controllato onde impedire
l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati.
31) Dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i mezzi
antincendio.
32) Dovranno essere regolarmente tenuti e disponibili in discarica i
registri di carico e scarico dei rifiuti conferiti ed abbancati
previsti dal DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
33) Dovra' essere conservata copia dei formulari di identificazione
dei rifiuti di cui all'art. 15 del DLgs 22/97 e successive modifiche
ed integrazioni.
34) E' vietata la cernita manuale e la combustione dei rifiuti.
35) L'intero perimetro della discarica dovra' essere mantenuto
schermato con piante ad alto fusto, fin dall'inizio della attivita'.
36) Dovra' essere inoltrata alla Amministrazione provinciale
preventiva formale domanda per ogni variazione riguardante il
contenuto della presente autorizzazione.
b) Di dare atto che il presente atto, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 17 comma 1 della L.R. 9/99, comprende anche, oltre
all'approvazione del progetto ai sensi del DLgs 22/97 e la
contestuale autorizzazione all'esercizio delle vasche 1, 2, 3, e 4,
anche la concessione edilizia alla realizzazione delle opere ai sensi
della legislazione vigente in materia (Legge 17/8/1942, n. 1150 e
successive modificazioni ed integrazioni, Legge 28/1/1977, n. 10,
Legge 28/2/1985, n. 47, Legge 5/8/1978, n. 457, Legge 8/8/1985, n.
431, Legge 9/1/1989, n. 13 e relative norme tecniche di applicazione,
L.R. 8/11/1988, n. 46) e l'autorizzazione a nuove emissioni ai sensi
del DPR 203/88, art. 6 e art. 122, L.R. 3/99;
c) di stabilire che la presente valutazione di impatto ambientale del
progetto di variante del piano di chiusura e ripristino ambientale
della discarica di I categoria in esercizio da realizzarsi in loc.
Molino Boschetti - Comune di S. Agostino presentato dal Comune di S.
Agostino (FE), abbia validita' per 5 anni ai sensi dell'art. 17,
comma 7 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni;d) di
quantificare le spese istruttorie della procedura di VIA a carico del
Comune di Sant'Agostino in misura dello 0,05 % del valore
dell'investimento, da versare sul Cap. di entrata 0351371 "Rimborso
per il rilascio di atti amministrativi e spese di istruttoria" az.
647 "Introiti per diritti di istruttoria relativi alle procedure VIA"
del Bilancio 2002;
e) di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni la presente deliberazione al
proponente Comune di Sant'Agostino, alla Regione Emilia-Romagna; al
Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di
Ferrara; all'ARPA - Sezione provinciale di Ferrara; all'Azienda
Unita' sanitaria locale di Ferrara - Dipartimento di Sanita'
pubblica;
f) di pubblicare, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, per estratto la presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna".