DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2002, n. 1203
Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico" che ha istituito all'art. 2, comma 6, la
figura del Tecnico competente in acustica definendone i requisiti, ai
commi 7 e 8, ai fini del relativo riconoscimento da parte delle
Regioni;
- il DPCM 31 marzo 1998, che costituisce atto di indirizzo e
coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attivita'
del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera b) e dell''art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre
1995, n. 447;
- l'art. 124 della L.R. n. 3, recante "Riforma del sistema regionale
e locale" con cui la Regione Emilia-Ronmagna ha delegato alle
Province le funzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2
della Legge 447/95;
considerato:
- che il quadro normativo statale individua i requisiti necessari al
riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica in due
anni di attivita' nel campo dell'acustica ambientale per i laureati e
di quattro anni per i diplomati;
- che l'art. 2, comma 4 del DPCM 31 marzo 1998 individua solo in via
indicativa le prestazioni da svolgersi nel campo dell'acustica
ambientale nelle seguenti:
1) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni
sulla conformita' dei valori riscontrati ai limiti di legge ed
eventuali progetti di bonifica;
2) proposte di zonizzazione acustica;
3) redazioni di piani di risanamento;
- che le altre attivita' in campo acustico non rientranti
nall'acustica ambientale hanno comunque valenza integrativa ai fini
della maturazione del periodo richiesto per il conseguimento del
requisito;
- che la non occasionalita' dell'attivita' svolta e' da valutarsi
tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni
relative ad ogni anno;
rilevato che attualmente la possibilita' di acquisire i requisti
necessari per il riconoscimento sono perlopiu' costituite
dall'esercizio dell'attivita' presso figure gia' riconosciute che
possono certificarne lo svolgimento della medesima per il periodo
stabilito dalla norma;
rilevato inoltre che la norma cosi' concepita non tiene conto di
alcuni aspetti dell'acustica fondamentali per affrontare con
competenza problemi nel campo dell'acustica ambientale con
particolare riferimento al settore della fonometria e della
progettazione indirizzate alla bonifica degli ambienti di lavoro;
considerata inoltre la reale difficolta' del mercato di offrire con
frequenza e con continuita' (2 o 4 anni) prestazioni in acustica
ambientale;
ritenuto di dover fornire alle Province un criterio unitario rispetto
alla valutazione della non occasionalita' dell'attivita' svolta che,
come anticipato, si deve fondare sulla durata e rilevanza
dell'attivita' svolta;
valutato che possa considerarsi congruo per maturare il requisito di
un anno di svolgimento di attivita' non occasionale nel campo
dell'acustica l'effettuazione di prestazioni per un numero di 40 ore;
valutato inoltre:
- che le competenze necessarie all'esercizio dell'attivita'
professionale possono essere acquisite anche attraverso attivita'
formative, quali corsi universitari di perfezionamento per laureati e
corsi di formazione post diploma di elevato livello
tecnico-scientifico, gia' organizzati da Universita' o da strutture
pubbliche o private accreditate ai sensi dell'art. 205 della L.R.
3/99;
- che allo svolgimento di prestazioni relative ad attivita' in
materia di acustica ambientale per il riconoscimento della figure di
tecnico competente possa essere equiparata la frequenza ed il
superamento con profitto di corsi universitari di perfezionamento per
laureati ovvero di corsi di formazione post diploma per "Tecnici
acustici", nei cui programmi siano previste attivita' teoriche e
pratiche in tutti i campi dell'acustica, sia negli ambienti di vita,
sia negli ambienti di lavoro, sia in edilizia;
dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma della L.R. 43/01, nonche' della delibera 2774/01:
- dal Responsabile del Servizio "Risanamento atmosferico", acustico
ed elettromagnetico" dott. Sergio Garagnani in mertito alla
regolarita' tecnica della presente delibera;
- dal Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa
dott.ssa Leopolda Boschetti in merito alla legittimita' del presente
atto;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le ragioni espresse in premessa, da considersarsi qui
integralmente richiamate, di fornire alle Province indicazioni e
criteri per la valutazione della attivita' svolta nel campo della
acustica ambientale ai fini del rilascio dell'attestato di
riconoscimento di tecnico competente in acustica determinando:
a) la congruita', ai fini della maturazione del requisito dello
svolgimento per un anno di attivita' non occasionale nel campo
dell'acustica, l'effettuazione di prestazioni per un numero di 40
ore;
b) l'equiparazione allo svolgimento di prestazioni relative ad
attivita' in materia di acustica ambientale della frequenza e
superamento con profitto di corsi universiatari di perfezionamento
per laureati ovvero di corsi di formazione post diploma per "Tecnici
acustici", nei cui programmi siano previste attivita' teoriche e
pratiche in tutti i campi dell'acustica, sia negli ambienti di vita,
sia negli ambienti di lavoro, sia in edilizia;
c) di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali
delegate al rilascio dell'attestato di tecnico competente;
d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.