COMUNICATO
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) - ex artt. 9 e 10 della L.R. 9/99 - relativa al progetto di impianto di produzione di energia elettrica alimentato a rifiuti sanitari - Interventi di variante - presentato da Mengozzi Srl - Servizi Rifiuti speciali (Deliberazione della Giunta Provinciale 11 febbraio 2002, n. 9441/42)
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA
(omissis) delibera:
a) di invitare la Conferenza rifiuti a valutare l'opportunita' di
procedere, in sede di approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione dell'impianto ex art. 27 del DLgs 22/97, ad
un'eventuale variazione urbanistica del PRG vigente del Comune di
Forli', anticipando in tal modo le scelte della Variante generale in
itinere, relative all'area in oggetto, gia' valutate positivamente
dalla Giunta provinciale con delibera n. 54759/466 del 29/10/2001;
b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo all'impianto di
produzione di energia elettrica alimentato a rifiuti sanitari -
Interventi di variante - presentato da Mengozzi Srl - Servizi Rifiuti
speciali - dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti
prescrizioni:
1) dovra' essere assicurata, mediante opportuni accorgimenti
progettuali, l'efficienza del reticolo scolante superficiale
secondario;
2) il progetto definitivo dovra' prevedere la ricostituzione, dal
punto di vista percettivo, della maglia centuriale con il ripristino
di siepi, filari e/o quinte alberate lungo i canali di scolo;
3) la parte del sedime originario di Via Zotti che viene abbandonata
dovra' essere ripristinata allo stato naturale dell'area;
4) per quanto riguarda il monitoraggio dei fumi da camino, il
sistema di monitoraggio in continuo previsto al camino, coerente con
la normativa vigente, deve monitorare tutti i seguenti inquinanti e
parametri chimico-fisici: a) monossido di carbonio; b) polveri
totali; c) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse
come carbonio totale; d) composti inorganici del cloro sotto forma di
gas o vapore espressi come acido cloridrico (HC1); e) composti
inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido
fluoridrico (HF); f) ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo
(SO2); g) ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2); h)
tenore volumetrico di ossigeno; i) temperatura; j) pressione; k)
tenore di vapore acqueo; l) portata volumetrica. La strumentazione
del sistema dovra' essere preventivamente concordata con ARPA. Le
apparecchiature devono essere esercite, verificate e calibrate a
intervalli regolari di tempo secondo quanto disposto dalla normativa
vigente e dall'Autorita' competente. Il centro di raccolta e
monitoraggio in continuo degli inquinanti dovra' essere in funzione e
collegato via modem con l'ARPA e l'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena alla data di messa a regime;
5) devono essere monitorati periodicamente i seguenti parametri con
le seguenti cadenze di campionamento: - policlorodibenzodiossine e
policlorodibenzofurani (una volta ogni 6 mesi); - IPA (una volta ogni
3 mesi); - tutti i metalli pesanti (una volta ogni 3 mesi);
6) devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura
dei gas nella camera di combustione e il tenore volumetrico di
ossigeno all'uscita della camera di combustione;
7) almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono
essere controllati nella camera di combustione nelle piu' gravose
condizioni di funzionamento i seguenti parametri: tempo di
permanenza, temperatura minima, tenore di ossigeno;
8) data la natura dell'impianto, la vicinanza di centri abitati e il
contesto industriale e viabilistico esistente e di progetto in cui
risulta inserito, si ritiene inoltre necessario, entro e non oltre 60
giorni dalla data di messa a regime dell'impianto in oggetto,
pianificare e implementare un sistema di monitoraggio della qualita'
dell'aria nella zona di Coriano al fine di verificare le possibili
variazioni della qualita' dell'aria nella zona in oggetto, di
controllare il verificarsi di possibili situazioni di criticita' e di
fornire un insieme di dati rappresentativi relativi ai processi di
inquinamento atmosferico nell'area allo scopo di avere un quadro
conoscitivo che consenta di individuare le cause che determinano i
fenomeni di inquinamento, le possibili azioni di mitigazione e
risposta necessarie e una piu' efficace tutela della salute pubblica
e del territorio. A tal fine e' necessario installare una stazione
(centralina) fissa di monitoraggio dei dati di qualita' dell'aria e
meteorologici in posizione da definire sulla base delle indicazioni
fornite da ARPA e in relazione alle zone di massima concentrazione al
suolo degli inquinanti atmosferici dovuta alle emissioni presenti e
previste (anche alla luce dei risultati dello "Studio ambientale e
territoriale dell'area industriale urbana ôCoriano'" del Comune di
Forli' - Rapporto finale). I parametri da acquisire dovranno essere
definiti e concordati con ARPA in relazione alla tipologia di
pressioni presenti nell'area, agli inquinanti potenzialmente prodotti
dalle emissioni presenti e ritenuti maggiormente importanti al fine
di definire l'andamento della qualita' dell'aria nell'area in
oggetto. In prima analisi, considerando comunque quanto sopra esposto
suscettibile di modifiche in base a quanto verra' definito e ritenuto
necessario da ARPA, la stazione di monitoraggio dovra' acquisire in
continuo i parametri meteorologici piu' significativi, quali a titolo
esemplificativo: velocita' vento; direzione vento; radiazione solare;
umidita'; piovosita'; temperatura. Dovranno inoltre essere monitorati
(secondo le modalita' e le metodologie definite da ARPA) i parametri
chimici relativi alla qualita' dell'aria ritenuti piu' significativi,
quali a titolo esemplificativo: PM10; PTS, CO; NOx; SO2; O3; Pb; Cd;
Ni; Hg; IPA; BTX; PCDD, PCDF. La stazione di monitoraggio dovra'
essere dotata di sistema di comunicazione e trasmissione dati con la
sede di ARPA di Forli' e i dati acquisiti dovranno essere inviati a
cadenza stabilita da ARPA al centro di elaborazione dati presso ARPA
di Forli'. Il monitoraggio tramite la centralina fissa dovra' avere
una durata pari ad un triennio, al termine del quale dovranno essere
valutate e concordate con ARPA eventuali ed ulteriori modalita' di
controllo della qualita' ambientale. Quanto sopra previsto, su
richiesta degli Enti locali che hanno dato vita al gia' citato Studio
ambientale e territoriale dell'area industriale urbana "Coriano",
potra' essere assolto in forma diversa coerentemente con la
prosecuzione dello Studio sull'area in oggetto;
9) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in
prossimita' di tutti i ricettori presenti nell'area. Tali rilievi
vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi monitorando il
rumore residuo a impianto spento ed il livello equivalente di rumore
ambientale a impianto definitivo in funzione e a regime;
10) devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale
in esterno in periodo diurno e in periodo notturno in prossimita' di
tutti i ricettori presenti nell'area secondo le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, con impianto definitivo in funzione e a
regime al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti
di immissione nelle aree monitorate;
11) data la natura della sorgente considerata (impianto a ciclo
continuo) si ritiene sufficiente una ripetizione delle misure di
rumore sopra citate nelle prescrizioni n. 9) e 10) a cadenza
temporale annuale in relazione a possibili variazioni della
rumorosita' prodotta per invecchiamento o possibile deterioramento
delle parti meccaniche dei singoli componenti degli impianti;
12) in seguito alla messa a regime del nuovo impianto e sulla base
dei risultati della prima campagna del monitoraggio sopra descritto
si dispone quanto segue: a) devono essere monitorate, secondo le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, le sorgenti acustiche
interne all'impianto maggiormente rilevanti; b) devono essere
valutati i contributi di ogni singola sorgente (compresi i flussi di
traffico indotti) sui livelli di rumorosita' in periodo diurno e
notturno nell'ambiente circostante e nei ricettori presenti; c) sulla
base dell'analisi effettuata (vedi punto a) e dei contributi
individuati (vedi punto b), devono essere identificate le eventuali
sorgenti il cui contributo sonoro risulti responsabile del mancato
rispetto dei limiti acustici vigenti nell'ambiente circostante e nei
ricettori presenti rispetto alla situazione ante operam; d) nel caso
in cui vengano identificate sorgenti di rumore interne all'impianto
(compresi i flussi di traffico indotto interni ed esterni) il cui
contributo sonoro risulti responsabile del mancato rispetto dei
limiti acustici vigenti (punto c), dovranno essere identificate
adeguate misure di insonorizzazione al fine di garantire, sulla base
di quanto disposto dalla zonizzazione acustica vigente del Comune di
Forli' e della normativa vigente, quanto segue: - il rispetto dei
valori limite di emissione diurni e notturni vigenti; - in
prossimita' di tutti i ricettori presenti il rispetto dei valori
limite assoluti di imissione diurni e notturni vigenti; - in
prossimita' di tutti i ricettori esposti alla rumorosita'
dell'impianto (ambienti abitativi) il rispetto dei valori limite
differenziali diurni e notturni vigenti;
13) il monitoraggio e le analisi di cui alle prescrizioni nn. 9), 10)
e 12), lettere a), b), c), dovranno essere eseguiti da ARPA secondo
le modalita' e i criteri da essa definiti e con oneri a carico della
societa' proponente;
14) tutti i tratti di fognatura ed i pozzetti di nuova realizzazione,
indicati nella Tavola A7 di progetto "Planimetria generale rete
fognaria ed impianto di depurazione reflui liquidi", ad eccezione
della linea acque meteoriche provenienti dalle superfici di
copertura, dovranno essere realizzati in alloggiamento
impermeabilizzato del fondo e delle pareti evitando dispersioni delle
stesse nel sottosuolo provocate da possibili perdite e/o rotture
della rete di raccolta acque;
15) analogamente, il piazzale da adibire a parcheggio automezzi
trasporto rifiuti e stazionamento carri ferroviari, parzialmente
ricadente entro la fascia di cui all'art. 151 del DLgs 490/99, dovra'
essere impermeabilizzato e dotato, come previsto, di rete di raccolta
delle acque meteoriche;
16) nelle zone dell'impianto ove e' previsto l'uso o lo stoccaggio,
anche temporaneo, di sostanze idroinquinanti, in fase liquida o
solubile, i serbatoi o i depositi dovranno essere realizzati "fuori
terra" in opportune strutture facilmente ispezionabili. I previsti
depositi interrati di sostanze, quali combustibili, oli ed oli
esausti dovranno essere dotati di dispositivi atti a garantire la
massima protezione della falda;
17) al fine di mitigare gli impatti visivi causati dall'impianto, con
particolare riferimento alle vedute dalla nuova tangenziale est, si
ritiene necessario prevedere la realizzazione di una quinta arborea
piu' consistente rispetto a quella solo lineare prevista nella
documentazione prodotta, e comprendente una congrua commistione di
essenze sempreverdi e a foglie caduche;
c) di decidere sulle osservazioni pervenute conformemente a quanto
specificato ai punti A1, B1, B2, C1, C2, C3 e C4 del paragrafo
"Controdeduzioni nel merito delle osservazioni" della premessa
narrativa, che e' qui richiamata come parte integrante e sostanziale;
d) di inviare copia dell'osservazione dell'Azienda Unita' sanitaria
locale al Servizio Risorse idriche, atmosferiche e smaltimento dei
rifiuti, Difesa del suolo, Beni ambientali, Servizio che gestisce la
Conferenza rifiuti, affinche' in tale sede vengano approfonditi e
valutati gli aspetti e i contenuti indicati nella predetta
osservazione ed espressamente richiamati nel punto C3 del paragrafo
"Controdeduzioni nel merito delle osservazioni" della premessa
narrativa;
e) di quantificare in Euro 911,20, pari allo 0,04% del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono a carico del proponente;
f) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
g) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale nonche' al Servizio Risorse idriche, atmosferiche e
smaltimento dei rifiuti, Difesa del suolo, Beni ambientali per il
seguito di competenza;
h) di trasmettere il presente provvedimento alla societa' proponente,
al Comune di Forli', all'ARPA, all'Azienda Unita' sanitaria locale,
al Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e
forestali;
i) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni il presente
partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.