REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E FORESTALI DI FORLI'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E FORESTALI DI FORLI' 9 agosto 2002, n.

Associazione Pro-loco Lago di Quarto - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Savio in localita' Quarto del comune di Sarsina (FC), per uso irrigazione campo da calcio (prat. n. 657)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di rilasciare alla Associazione Pro-loco di Quarto - partita IVA             
03108880406 - con sede in Via Nazionale, localita' Quarto del comune            
di Sarsina, la concessione a derivare acqua pubblica dal fiume Savio,           
in localita' Quarto, su terreno demaniale antistante il mappale 105             
del foglio 51 del NCT del Comune di Sarsina, da destinarsi ad uso               
irrigazione campo da calcio;                                                    
b) di fissare la quantita' d'acqua prelevabile pari alla portata                
massima di l/s 3,6 e media di l/s 2, corrispondente ad un volume                
complessivo annuo di circa mc. 200/300, nel rispetto delle modalita'            
nonche' degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare                
parte integrante del presente atto;                                             
c) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre           
2005;                                                                           
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione                                        
(omissis)                                                                       
Art. 2 - Modalita' di prelievo dell'acqua da derivare                           
Il prelievo di risorsa idrica dovra' essere esercitato con le                   
seguenti modalita':                                                             
- nei mesi da maggio a settembre, mediamente per n. 40 giorni e per 1           
ora giornaliera;                                                                
- nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno il prelievo            
dovra' essere sospeso;                                                          
- il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora             
gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare             
acqua.                                                                          
(omissis)                                                                       
Art. 3 - Obblighi e condizioni particolari cui e' assoggettata la               
derivazione                                                                     
(omissis)                                                                       
Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche            
successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovra'                  
procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la                
misurazione della quantita' d'acqua prelevata nonche' garantirne il             
buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati             
delle misurazioni effettuate.                                                   
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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