REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E FORESTALI DI FORLI'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E FORESTALI DI FORLI' 9 agosto 2002, n.

Comune di Premilcuore - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Rabbi in comune di Premilcuore (FC), per uso irrigazione campo da calcio (prat. n. 655)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di rilasciare al Comune di Premilcuore - codice fiscale                      
80002530402 con sede in Piazza dei Caduti n. 14 del comune di                   
Premilcuore, la concessione a derivare acqua pubblica dal fiume Rabbi           
su terreno demaniale antistante il mappale 69 del foglio 33 del NCT             
del Comune di Premilcuore, da destinarsi ad uso irrigazione campo da            
calcio;                                                                         
b) di fissare la quantita' d'acqua prelevabile pari alla portata                
massima di l/s 2,5 e media di l/s 1, corrispondente ad un volume                
complessivo annuo di circa mc. 576, nel rispetto delle modalita'                
nonche' degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare                
parte integrante del presente atto;                                             
c) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre           
2005;                                                                           
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione                                        
(omissis)                                                                       
Art. 2 - Modalita' di prelievo dell'acqua da derivare                           
Il prelievo di risorsa idrica dovra' essere esercitato con le                   
seguenti modalita':                                                             
- nei mesi da maggio a settembre, mediamente per n. 2 giorni alla               
settimana e per n. 2 ore giornaliere;                                           
- nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno il prelievo            
dovra' essere sospeso;                                                          
- il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora             
gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare             
acqua.                                                                          
(omissis)                                                                       
Art. 3 - Obblighi e condizioni particolari cui e' assoggettata la               
derivazione                                                                     
(omissis)                                                                       
Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche            
successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovra'                  
procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la                
misurazione della quantita' d'acqua prelevata nonche' garantirne il             
buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati             
delle misurazioni effettuate.                                                   
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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