REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E FORESTALI DI FORLI'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E FORESTALI DI FORLI' 9 agosto 2002, n.

Azienda agricola Michelacci Oscar - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Rabbi e dalla sorgente denominata "La macchia" in localita' Ponte Fantella del comune di Premilcuore (FC), per uso zootecnico (prat. n. 714)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di rilasciare all'Azienda agricola Michelacci Oscar - partita IVA            
02485640409 con sede in Via Ponte Fantella n. 13 del comune di                  
Premilcuore, la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica             
dalla sorgente denominata "La macchia" e la concessione ordinaria di            
derivazione dal fiume Rabbi, in localita' Ponte Fantella del comune             
di Premilcuore, rispettivamente su terreno distinto nel NCT di detto            
Comune al foglio n. 18, mappale n. 80 e su terreno demaniale                    
antistante il mappale n. 187 del foglio n. 5, da destinarsi ad uso              
zootecnico per abbeveraggio bestiame e pulizia stalla;                          
b) di fissare la quantita' d'acqua prelevabile pari alla portata                
massima di l/s 5 e media di l/s 4, corrispondente ad un volume                  
complessivo annuo di mc. 1660,5, nel rispetto delle modalita' nonche'           
degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte                  
integrante del presente atto;                                                   
c) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre           
2005;                                                                           
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione                                        
(omissis)                                                                       
Art. 2 - Modalita' di prelievo dell'acqua da derivare                           
Il prelievo di risorsa idrica dal fiume Rabbi dovra' essere                     
esercitato per mesi sei nel periodo autunno-inverno, mentre la                  
captazione di acqua sorgiva potra' essere esercitata nell'arco                  
dell'anno, compatibilmente con la disponibilita' idrica della                   
sorgente stessa.                                                                
Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli           
venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare                 
acqua.                                                                          
(omissis)                                                                       
Art. 3 - Obblighi e condizioni particolari cui e' assoggettata la               
derivazione                                                                     
(omissis)                                                                       
Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche            
successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovra'                  
procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la                
misurazione della quantita' d'acqua prelevata nonche' garantirne il             
buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati             
delle misurazioni effettuate.                                                   
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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