REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 1022

Prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale relative alla movimentazione degli alveari ubicati nelle aree dell'Emilia-Romagna contaminate dal colpo di fuoco batterico - anno 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro l'introduzione e           
la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi             
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;                                      
- il decreto 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure              
per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia           
amylovora), nel territorio della Repubblica";                                   
- in particolare l'art. 8 del sopracitato decreto 356/99 relativo               
alla movimentazione degli alveari;                                              
- il decreto 4 agosto 2001 concernente, tra l'altro, il                         
riconoscimento delle "zone protette" dell'Unione europea per Erwinia            
amylovora;                                                                      
- la determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario                 
regionale n. 4600 del 21/5/2001 relativa all'istituzione di "zone               
tampone" nel territorio dell'Emilia-Romagna;                                    
preso atto che nel corso delle stagioni vegetative 1999 - 2000 - 2001           
e' stata accertata la presenza di colpo di fuoco batterico in ampie             
aree frutticole di alcune province della regione Emilia-Romagna;                
considerato:                                                                    
- che la disseminazione di Erwinia amylovora puo' avvenire anche per            
mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse                
piante ospiti;                                                                  
- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in un              
territorio indenne dalla malattia per mezzo di alveari provenienti da           
aree contaminate;                                                               
- che e' necessario vietare lo spostamento di alveari, nei periodi a            
rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni allo scopo di           
salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee in aree non ancora            
interessate dalla malattia;                                                     
- che il Servizio Fitosanitario regionale deve, annualmente,                    
determinare i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di             
movimentazione degli alveari;                                                   
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre               
2001, esecutiva ai sensi di legge, recante "Direttiva sulle modalita'           
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                     
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230 del             
21 dicembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto               
"Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Direzione                  
generale Agricoltura. Istituzione posizioni ôProfessional',                     
attribuzione di incarichi dirigenziali", approvata con deliberazione            
della Giunta regionale 3021/01;                                                 
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente           
provvedimento, ai sensi della citata L.R. 26 novembre 2001, n. 43,              
art. 37, comma 4 e deliberazione della Giunta regionale 2774/01;                
determina:                                                                      
di vietare il trasferimento degli alveari, dal 18 marzo al 31 maggio            
2002, dalle aree contaminate da Erwinia amylovora ad aree                       
ufficialmente indenni dal patogeno, salva specifica autorizzazione              
rilasciata, in deroga, dal Servizio Fitosanitario regionale;                    
di individuare, relativamente alla movimentazione degli alveari, le             
aree contaminate dell'Emilia-Romagna nell'intero territorio dei                 
comuni di cui all'elenco seguente:                                              
Provincia di Bologna:                                                           
Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio,                  
Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel                 
Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castello D'Argile, Castenaso,               
Crespellano, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia,                
Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro,             
Monteveglio, Mordano, Pieve di Cento, Sant'Agata Bolognese, San                 
Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale,              
Sala Bolognese, Zola Predosa.                                                   
Provincia di Ferrara:                                                           
Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda           
di Savoia, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro,                 
Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro,                       
Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.                         
Provincia di Modena:                                                            
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto sul Panaro, Carpi,               
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Cavezzo,                 
Concordia, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola, Modena,                
Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul               
Panaro, San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera,            
Spilamberto, Vignola.                                                           
Provincia di Ravenna:                                                           
Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Castel Bolognese,                  
Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Riolo             
Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.                                
Provincia di Reggio Emilia:                                                     
Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia,                       
Casalgrande, Castelnuovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gualtieri,              
Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera,           
San Martino in Rio, Scandiano;                                                  
di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione degli             
alveari, in provincia di Bologna la parte di territorio dei comuni di           
Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena             
situata a nord della SS n. 9 (Via Emilia);                                      
di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione degli             
alveari, la parte di territorio del comune di Reggio Emilia situata a           
est della SS n. 63;                                                             
di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione degli             
alveari, la parte di territorio del comune di Ravenna situata ad                
ovest della SS n. 67 (adiacente al fiume Ronco) fino alla chiusa di             
San Bartolo, il territorio a nord del canale "Molino", dalla chiusa             
di San Bartolo fino alla SS n. 71 (Dismano), il territorio ad ovest             
della SS n. 71 (Dismano) e ad ovest della SS n. 309 (Strada Romea)              
fino al fiume Reno, compreso il centro abitato della citta' di                  
Ravenna;                                                                        
di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione degli             
alveari, la parte di territorio del comune di Brisighella (RA)                  
situata a nord dalle strade che collegano la localita' Brisighella              
(RA) ad ovest con la localita' Riolo Terme (RA) ed ad est con la                
localita' "Marzeno", attraverso la strada vicinale "Bicocca" e la               
Strada provinciale n. 16 Faenza-Modigliana;                                     
di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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