DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2002, n. 717
Modifica ed integrazione alla delibera di Giunta regionale n. 943 del 5 giugno 2001 "Contrattazione collettiva nazionale Comparto Regioni Autonomie locali. Trattamento di trasferta - Disciplina di dettaglio"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di modificare ed integrare la disciplina di dettaglio dei
dipendenti regionali, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5
giugno 2001, n. 943, come di seguito riportato:
a) il comma 1 dell'art. 13, Allegato a), e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le trasferte
all'estero sono disciplinate dalle disposizioni dettate per le
trasferte in territorio nazionale con le seguenti modifiche:
- l'indennita' di trasferta di cui all'art. 5 e' incrementata del
50%;
- i rimborsi dei pasti di cui all'art. 9 sono incrementati del 30%.
L'indennita' di trasferta all'estero e' pertanto pari a:
- Euro 36,18 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- Euro 1,51 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di
durata inferiore alle 24 ore.
Per le trasferte all'estero non trova applicazione la disciplina
dell'art. 9, comma 7.
Il limite del rimborso dei pasti per le trasferte all'estero e' il
seguente:
- Euro 39,713 per il primo pasto;
- Euro 79,426 complessivi per due pasti";
b) il comma 2 dell'art. 6, Allegato a), e il comma 2 dell'art. 6,
Allegato b), sono sostituiti dal seguente:
"2. Agli stessi compete altresi' il rimborso delle spese sostenute e
debitamente documentate:
- per l'uso di telefono, telefax ed altri strumenti informatici e
telematici, se effettuate per ragioni d'ufficio specificamente
dichiarate dal dirigente e convalidate dal dirigente che ha
autorizzato la trasferta;
- per diritti di agenzia a seguito di prenotazioni e/o acquisti di
titoli di viaggio effettuati tramite agenzie di viaggio;
- per penali conseguenti a prenotazioni e/o acquisti di titoli di
viaggio a seguito di annullamento di trasferte gia' autorizzate";
c) la lett. b) del comma 1, art. 7, Allegato b), e' sostituita dalla
seguente:
"b) l'uso del posto letto in cuccetta di I classe o, se non
disponibile, in compartimento doppio per i viaggi in ferrovia";
2) di disporre che la suddetta disciplina sia applicata dalla data di
adozione della presente deliberazione;
3) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.