COMUNICATO
STATUTO MODIFICHE
Approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 10/7/2000
modificato con atto deliberativo consiliare n. 28 del 29/7/2002Il
Consiglio comunale, nella seduta del 29/7/2002, con atto deliberativo
n. 28, ha approvato le modifiche allo statuto comunale di seguito
riportate:
Art. 1 "Il Comune". Comma 1: la norma viene integrata, in coerenza
con l'intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione, con la
seguente "Il Comune esercita i propri poteri e le proprie funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione. Esso ha autonomia
statutaria e potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso
attribuite.".
Art. 12 "La partecipazione alla gestione dei servizi sociali". Al
comma 2 si sostituisce l'espressione "di cui all'art. 36 della Legge
8/6/1990, n. 142 e successive modifiche" con la seguente: "previste
dalla normativa vigente".
Art. 20 "Il Difensore civico". Al comma 1, al secondo capoverso si
sostituisce il riferimento alle Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7
agosto 1990, n. 241, con l'espressione: "norme legislative vigenti".
Inoltre, al terzo capoverso si inserisce l'espressione "eventuale"
dopo la parola "preventivo" e si sostituisce il riferimento agli
"atti indicati articoli 17, commi 38 e 39 della Legge 127/97", con
l'espressione "previsto e disciplinato dall'art. 127 del DLgs 267/00
e successive modifiche ed integrazioni".
Art. 22 "La Conferenza dei Servizi per i pareri". Comma 1: si
aggiunge dopo il riferimento all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990,
il seguente: "14 bis, 14 ter, 14 quater" e dopo Legge 7 agosto 1990,
n. 241, l'espressione: "come modificato dalla Legge 340/00"; il comma
3 e' sostituito dal seguente: "L'assenso dell'Amministrazione si
considera acquisito se il relativo rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volonta' dell'ente rappresentato e non abbia
notificato all'Amministrazione procedente il proprio motivato
dissenso entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della
determinazione conclusiva del procedimento, ovvero non abbia
impugnato tale determinazione entro lo stesso termine di 30 giorni.
Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle Amministrazioni
regolarmente convocate, deve essere manifestato, a pena di
inammissibilita', nella Conferenza dei servizi, deve essere
adeguatamente motivato e deve indicare le specifiche modifiche
necessarie ai fini dell'assenso. Se una o piu' Amministrazioni hanno
espresso il proprio dissenso, la Conferenza dei servizi assume
comunque la propria determinazione conclusiva del procedimento a
maggioranza delle posizioni espresse nell'ambito della Conferenza
stessa. La determinazione e' immediatamente esecutiva.".
Art. 25-bis "Condizione giuridica degli amministratori locali". Al
comma 1 l'espressione "dall'art. 18, comma 2 della Legge 3/8/1999, n.
265" e' sostituita con "dall'art. 77, comma 2 del DLgs 267/00 e
successive modifiche".
Art. 26 "Il Consiglio comunale". Al comma 1, secondo capoverso si
elimina l'espressione "e dal presente statuto" in quanto le
competenze del Consiglio comunale sono tassativamente stabilite con
legge dello Stato.
Art. 30 "Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali". Si
sostituisce il termine di "20 giorni" con "10 giorni" secondo quanto
stabilito dall'art. 38, comma 8 del DLgs 267/00.
Art. 32 "Prima adunanza del Consiglio". Al comma 1 si sostituisce il
termine di "30 giorni" con il termine di "10 giorni" in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 40, comma 1, DLgs 267/00.
Art. 43 "Competenze del Sindaco". Al comma 1, lettera l) il
riferimento all'art. 27 della Legge 142/90 e' sostituito dal seguente
"art. 34 del DLgs 267/00 e successive modifiche" ed alla lettera r)
si abroga l'inciso "In mancanza trovera' applicazione l'art. 17,
comma 45 della Legge 127/97" in quanto l'organo regionale di
controllo, che si sarebbe dovuto sostituire al Sindaco inadempiente,
e' stato soppresso con legge regionale successivamente alla riforma
del Titolo V della Costituzione intervenuta con Legge costituzionale
n. 3 del 18/10/2001. Al comma 2 il riferimento all'art. 38, comma 1
della Legge 8/6/1990, n. 142 e' sostituito dal seguente: "nell'art.
50 del DLgs 267/00 e successive modifiche". Al comma 2, secondo
capoverso l'espressione "II comma del predetto articolo" e'
sostituito con: "comma 5 dell'art. 50 del DLgs 267/00 e successive
modifiche".
Art. 44 "Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o
decesso del Sindaco". Al comma 2 il riferimento all'art. 15, comma 4
bis della Legge 19/3/1990, n. 55 e successive modifiche e' sostituito
dal seguente: "art. 59 del DLgs 267/00 e successive modifiche".
Si aggiunge l'art. 49 bis "Assegnazione della responsabilita' dei
servizi ai componenti dell'organo esecutivo":
"1. La Giunta comunale, avvalendosi della facolta' introdotta
dall'art. 29, comma 4 della Legge 448/01 che ha modificato l'art. 25,
comma 23 della Legge 388/00, puo' assegnare la responsabilita' degli
uffici e dei servizi dell'ente ai propri componenti, secondo le
modalita' e nel rispetto dei limiti da stabilirsi nel Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.".
Art. 53 "L'organizzazione degli uffici e del personale". Al comma 1
si sostituisce il riferimento alla Legge 142/90 successivamente
modificata ed integrata, con "DLgs 267/00 e successive modifiche".
Art. 54 "Personale". Il comma 1 e' riformulato come segue: "Il Comune
disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e
dei servizi e le relative dotazioni organiche di personale, in base
ai criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' della
gestione, secondo i principi di professionalita' e responsabilita' ed
entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti dalla normativa
vigente.". Al comma 2 il riferimento ai regolamenti di cui al comma 1
e' sostituito con "Il regolamento di cui al comma 1". Al comma 10 si
elimina il riferimento alla lettera a). All'art. 11 dopo la parola
"in conformita'" si aggiunge, in sostituzione dei riferimenti
normativi previsti: "dalle disposizioni contenute nel DLgs 165/01 e
nei contratti collettivi nazionali di categoria in vigore". Al comma
14 si sostituisce il riferimento al DLgs 29/93 con: "DLgs 286/99 e
del DLgs 165/01 e successive modifiche".
Art. 55 "Le strutture organizzative del Comune". Il comma 1 viene
modificato come segue: si sostituisce il riferimento a "settori,
servizi, unita' operative" con l'espressione: "in servizi ed unita'
operative, secondo le modalita' previste nel regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".
Art. 56 ter "Direttore generale". Al comma 1 il riferimento all'art.
51 bis, comma 3 della Legge 142/90 e' sostituito dal seguente: "art.
30 del DLgs 267/00 e successive modifiche". Al comma 2, lettera b) il
riferimento alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del DLgs 77/95,
e' sostituito dal seguente: "art. 197, comma 2, lettera a) del DLgs
267/00.". Al comma 2, lettera c) il riferimento all'art. 1 del DLgs
77/95, e' sostituito dal seguente: "art. 169 del DLgs 267/00".
Art. 58 "Collaborazioni esterne". Al comma 3 il riferimento all'art.
7, comma 6 del DLgs 29/93, e' sostituito con "art. 110, comma 6 del
DLgs 267/00".
Art. 60 "L'istituzione dei Servizi sociali". Al comma 6 il
riferimento al Dlgs 29/93 e' soppresso. Il comma 10 e' soppresso.
Art. 62 "Le Aziende speciali". Al comma 4 il riferimento all'art. 27,
Legge 265/99 e' sostituito dal seguente: "art. 78 del DLgs 267/00".
Art. 63 "Le altre forme di gestione dei Servizi pubblici e
realizzazione di opere e programmi". Al comma 3 il riferimento
all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e' sostituito con "art.
34 del DLgs 267/00 e successive modifiche".
Art. 72 "La deliberazione dello statuto". Al comma 3 si abroga da "e'
inviato" sino a "CORECO".