COMUNE DI RO (FERRARA)

COMUNICATO

STATUTO MODIFICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 10/7/2000                      
modificato con atto deliberativo consiliare n. 28 del 29/7/2002Il               
Consiglio comunale, nella seduta del 29/7/2002, con atto deliberativo           
n. 28, ha approvato le modifiche allo statuto comunale di seguito               
riportate:                                                                      
Art. 1 "Il Comune". Comma 1: la norma viene integrata, in coerenza              
con l'intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione, con la               
seguente "Il Comune esercita i propri poteri e le proprie funzioni              
secondo i principi fissati dalla Costituzione. Esso ha autonomia                
statutaria e potesta' regolamentare in ordine alla disciplina                   
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso                  
attribuite.".                                                                   
Art. 12 "La partecipazione alla gestione dei servizi sociali". Al               
comma 2 si sostituisce l'espressione "di cui all'art. 36 della Legge            
8/6/1990, n. 142 e successive modifiche" con la seguente: "previste             
dalla normativa vigente".                                                       
Art. 20 "Il Difensore civico". Al comma 1, al secondo capoverso si              
sostituisce il riferimento alle Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7                 
agosto 1990, n. 241, con l'espressione: "norme legislative vigenti".            
Inoltre, al terzo capoverso si inserisce l'espressione "eventuale"              
dopo la parola "preventivo" e si sostituisce il riferimento agli                
"atti indicati articoli 17, commi 38 e 39 della Legge 127/97", con              
l'espressione "previsto e disciplinato dall'art. 127 del DLgs 267/00            
e successive modifiche ed integrazioni".                                        
Art. 22 "La Conferenza dei Servizi per i pareri". Comma 1: si                   
aggiunge dopo il riferimento all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990,             
il seguente: "14 bis, 14 ter, 14 quater" e dopo Legge 7 agosto 1990,            
n. 241, l'espressione: "come modificato dalla Legge 340/00"; il comma           
3 e' sostituito dal seguente: "L'assenso dell'Amministrazione si                
considera acquisito se il relativo rappresentante non abbia espresso            
definitivamente la volonta' dell'ente rappresentato e non abbia                 
notificato all'Amministrazione procedente il proprio motivato                   
dissenso entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della            
determinazione conclusiva del procedimento, ovvero non abbia                    
impugnato tale determinazione entro lo stesso termine di 30 giorni.             
Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle Amministrazioni                  
regolarmente convocate, deve essere manifestato, a pena di                      
inammissibilita', nella Conferenza dei servizi, deve essere                     
adeguatamente motivato e deve indicare le specifiche modifiche                  
necessarie ai fini dell'assenso. Se una o piu' Amministrazioni hanno            
espresso il proprio dissenso, la Conferenza dei servizi assume                  
comunque la propria determinazione conclusiva del procedimento a                
maggioranza delle posizioni espresse nell'ambito della Conferenza               
stessa. La determinazione e' immediatamente esecutiva.".                        
Art. 25-bis "Condizione giuridica degli amministratori locali". Al              
comma 1 l'espressione "dall'art. 18, comma 2 della Legge 3/8/1999, n.           
265" e' sostituita con "dall'art. 77, comma 2 del DLgs 267/00 e                 
successive modifiche".                                                          
Art. 26 "Il Consiglio comunale". Al comma 1, secondo capoverso si               
elimina l'espressione "e dal presente statuto" in quanto le                     
competenze del Consiglio comunale sono tassativamente stabilite con             
legge dello Stato.                                                              
Art. 30 "Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali". Si                 
sostituisce il termine di "20 giorni" con "10 giorni" secondo quanto            
stabilito dall'art. 38, comma 8 del DLgs 267/00.                                
Art. 32 "Prima adunanza del Consiglio". Al comma 1 si sostituisce il            
termine di "30 giorni" con il termine di "10 giorni" in conformita' a           
quanto stabilito dall'art. 40, comma 1, DLgs 267/00.                            
Art. 43 "Competenze del Sindaco". Al comma 1, lettera l) il                     
riferimento all'art. 27 della Legge 142/90 e' sostituito dal seguente           
"art. 34 del DLgs 267/00 e successive modifiche" ed alla lettera r)             
si abroga l'inciso "In mancanza trovera' applicazione l'art. 17,                
comma 45 della Legge 127/97" in quanto l'organo regionale di                    
controllo, che si sarebbe dovuto sostituire al Sindaco inadempiente,            
e' stato soppresso con legge regionale successivamente alla riforma             
del Titolo V della Costituzione intervenuta con Legge costituzionale            
n. 3 del 18/10/2001. Al comma 2 il riferimento all'art. 38, comma 1             
della Legge 8/6/1990, n. 142 e' sostituito dal seguente: "nell'art.             
50 del DLgs 267/00 e successive modifiche". Al comma 2, secondo                 
capoverso l'espressione "II comma del predetto articolo" e'                     
sostituito con: "comma 5 dell'art. 50 del DLgs 267/00 e successive              
modifiche".                                                                     
Art. 44 "Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o           
decesso del Sindaco". Al comma 2 il riferimento all'art. 15, comma 4            
bis della Legge 19/3/1990, n. 55 e successive modifiche e' sostituito           
dal seguente: "art. 59 del DLgs 267/00 e successive modifiche".                 
Si aggiunge l'art. 49 bis "Assegnazione della responsabilita' dei               
servizi ai componenti dell'organo esecutivo":                                   
"1. La Giunta comunale, avvalendosi della facolta' introdotta                   
dall'art. 29, comma 4 della Legge 448/01 che ha modificato l'art. 25,           
comma 23 della Legge 388/00, puo' assegnare la responsabilita' degli            
uffici e dei servizi dell'ente ai propri componenti, secondo le                 
modalita' e nel rispetto dei limiti da stabilirsi nel Regolamento               
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.".                                  
Art. 53 "L'organizzazione degli uffici e del personale". Al comma 1             
si sostituisce il riferimento alla Legge 142/90 successivamente                 
modificata ed integrata, con "DLgs 267/00 e successive modifiche".              
Art. 54 "Personale". Il comma 1 e' riformulato come segue: "Il Comune           
disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e             
dei servizi e le relative dotazioni organiche di personale, in base             
ai criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' della                    
gestione, secondo i principi di professionalita' e responsabilita' ed           
entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti dalla normativa           
vigente.". Al comma 2 il riferimento ai regolamenti di cui al comma 1           
e' sostituito con "Il regolamento di cui al comma 1". Al comma 10 si            
elimina il riferimento alla lettera a). All'art. 11 dopo la parola              
"in conformita'" si aggiunge, in sostituzione dei riferimenti                   
normativi previsti: "dalle disposizioni contenute nel DLgs 165/01 e             
nei contratti collettivi nazionali di categoria in vigore". Al comma            
14 si sostituisce il riferimento al DLgs 29/93 con: "DLgs 286/99 e              
del DLgs 165/01 e successive modifiche".                                        
Art. 55 "Le strutture organizzative del Comune". Il comma 1 viene               
modificato come segue: si sostituisce il riferimento a "settori,                
servizi, unita' operative" con l'espressione: "in servizi ed unita'             
operative, secondo le modalita' previste nel regolamento                        
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".                                   
Art. 56 ter "Direttore generale". Al comma 1 il riferimento all'art.            
51 bis, comma 3 della Legge 142/90 e' sostituito dal seguente: "art.            
30 del DLgs 267/00 e successive modifiche". Al comma 2, lettera b) il           
riferimento alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del DLgs 77/95,            
e' sostituito dal seguente: "art. 197, comma 2, lettera a) del DLgs             
267/00.". Al comma 2, lettera c) il riferimento all'art. 1 del DLgs             
77/95, e' sostituito dal seguente: "art. 169 del DLgs 267/00".                  
Art. 58 "Collaborazioni esterne". Al comma 3 il riferimento all'art.            
7, comma 6 del DLgs 29/93, e' sostituito con "art. 110, comma 6 del             
DLgs 267/00".                                                                   
Art. 60 "L'istituzione dei Servizi sociali". Al comma 6 il                      
riferimento al Dlgs 29/93 e' soppresso. Il comma 10 e' soppresso.               
Art. 62 "Le Aziende speciali". Al comma 4 il riferimento all'art. 27,           
Legge 265/99 e' sostituito dal seguente: "art. 78 del DLgs 267/00".             
Art. 63 "Le altre forme di gestione dei Servizi pubblici e                      
realizzazione di opere e programmi". Al comma 3 il riferimento                  
all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e' sostituito con "art.           
34 del DLgs 267/00 e successive modifiche".                                     
Art. 72 "La deliberazione dello statuto". Al comma 3 si abroga da "e'           
inviato" sino a "CORECO".                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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