REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 4 novembre 2002, n. 11476

Reg. CEE 473/02: deroga relativa all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego di prodotti rameici in agricoltura biologica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
visti:                                                                          
- il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991              
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e               
alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate           
alimentari;                                                                     
- il Regolamento (CEE) 473/02 della Commissione del 15 marzo 2002 che           
modifica gli Allegati I, II e VI del Regolamento (CEE) 2092/91 sopra            
citato, ed in particolare l'art. 2 che da' facolta' agli Stati membri           
di applicare la deroga prevista per i tenori massimi di composti di             
rame di cui all'Allegato II, parte B) del Regolamento (CEE) 2092/91;            
- la circolare applicativa n. 1 - Prot. n. 90786 - in data 4 aprile             
2002 emanata dal Ministero delle Politiche agricole e forestali che             
regolamenta, fra l'altro, la possibilita' dell'utilizzo della deroga,           
per le colture perenni, relativa all'impiego dei prodotti a base di             
rame;                                                                           
preso atto:                                                                     
- che l'impiego del rame sotto forma di idrossido di rame,                      
ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico) e ossido rameoso e'            
considerata pratica tradizionale dell'agricoltura biologica                     
conformemente alle disposizioni dell'art. 7, paragrafo 1 bis del                
Regolamento (CEE) n. 2092/91;                                                   
- che, l'impiego del rame nelle forme sopra citate, puo' tuttavia               
comportare conseguenze a lungo termine a causa del suo accumulo nel             
suolo e che pertanto occorre limitarne le condizioni di utilizzo                
fissando un massimale espresso in chilogrammi di rame per ettaro per            
anno;                                                                           
- che il Regolamento (CEE) 473/02 fissa tali massimali al livello di            
8 chilogrammi di rame per ettaro e, dopo un periodo transitorio di 4            
anni, lo riduce a 6 chilogrammi di rame per ettaro, a meno che non si           
dimostri che tale massimale e' inefficace per talune coltivazioni;              
- che il Regolamento medesimo prevede, per le colture perenni, che              
gli Stati membri possono disporre di applicare massimali diversi in             
media per un periodo di 5 anni;                                                 
- che attraverso la citata circolare del Ministero per le Politiche             
agricole e forestali le Regioni, in relazione alle esperienze                   
maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni                     
professionali agricole, possono disporre che nei territori di propria           
competenza venga adottata la deroga prevista dal regolamento o, in              
alternativa, attestarsi sull'impiego di 8 chilogrammi di rame per               
ettaro fino al 31 dicembre 2005 e di 6 chilogrammi di rame per ettaro           
dall'1 gennaio 2006;                                                            
considerato che:                                                                
- in agricoltura biologica, allo stato attuale, soprattutto negli               
ambienti mediterranei, l'uso del rame risulta ancora indispensabile             
per la difesa fitosanitaria di numerose colture agrarie;                        
- per le particolari condizioni pedoclimatiche le colture perenni che           
richiedono il maggior impiego di prodotti rameici in Emilia-Romagna             
sono le pomacee e la vite; la difesa anticrittogamica ed                        
antibatterica di queste colture, soprattutto nelle zone di pianura,             
richiede infatti l'esecuzione di ripetuti interventi durante tutto              
l'arco del ciclo vegetativo;                                                    
- in base all'analisi di diversi fattori climatici ed in particolare            
delle precipitazioni e delle ripercussioni che queste hanno sulle               
strategie di difesa che devono essere applicate dalle aziende                   
biologiche, e' quindi opportuno adottare la deroga che consente di              
calcolare i valori massimi di rame impiegabili nell'arco di un                  
quinquennio;                                                                    
constatato:                                                                     
- che la regione Emilia-Romagna risulta essere la quinta regione                
italiana per numero di operatori biologici;                                     
- che gli operatori biologici iscritti nell'apposito elenco regionale           
alla data del 31 dicembre 2001 ammonta a piu' di cinquemila;                    
- che l'Associazione degli Operatori biologici e biodinamici                    
dell'Emilia-Romagna (Prober), riconosciuta ai sensi della L.R. 28/97,           
a seguito della Circolare ministeriale ha sollecitato l'emanazione di           
direttive per 1'impiego dei prodotti a base di rame sul territorio              
regionale;                                                                      
- che anche la Federazione Italiana Agricoltura organica ha                     
sollecitato la decisione di consentire la deroga sull'utilizzo dei              
prodotti rameici anche per non creare oggettive difficolta'                     
nell'attivita' di controllo esercitata dagli Organismi autorizzati;             
- che il Servizio Fitosanitario regionale ha trasmesso alla Direzione           
Generale Agricoltura con nota del 5/6/2002 prot. AOM/OMP/2002/3486,             
la relazione tecnica, elaborata da un apposito gruppo di lavoro                 
composto da Enti di ricerca universitari e regionali, operatori ed              
organizzazioni del settore, tecnici agricoli, che giustifica e                  
specifica nei dettagli i quantitativi di rame da utilizzarsi in                 
deroga;                                                                         
ritenuto che, per le coltivazioni perenni di vite, pero e melo                  
sussistano, in Emilia-Romagna, le condizioni per adottare la deroga             
che consente alle aziende agricole biologiche di calcolare il                   
quantitativo massimo di rame utilizzabile per ettaro su base                    
quinquennale e non su base annuale;ritenuto, altresi', che per non              
generare discriminazioni nei confronti degli operatori biologici la             
validita' della deroga decorre a far data dall'entrata in vigore del            
Reg.(CE) 473/02 e cioe' dal 23 marzo 2002;                                      
ritenuto pertanto indispensabile concedere la deroga all'impiego del            
rame sulle colture sopra citate secondo la seguente articolazione:              
- dal 23 marzo 2002 al 31 dicembre 2006 il quantitativo di rame                 
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 38                    
chilogrammi;                                                                    
- dall' 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 il quantitativo di rame              
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 36                    
chilogrammi;                                                                    
- dall' 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 il quantitativo di rame              
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 34                    
chilogrammi;                                                                    
- dall' 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 il quantitativo di rame              
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 32                    
chilogrammi;                                                                    
- dall' 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 il quantitativo di rame              
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 30                    
chilogrammi;                                                                    
per tutti gli anni successivi l'impiego del rame non dovra' superare            
il limite di 30 chilogrammi per ettaro ogni cinque anni;                        
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4                 
luglio 1995, con la quale sono definite le funzioni dirigenziali,               
cosi' come confermate con la deliberazione della stessa Giunta n.               
2775 in data 10 dicembre 2001;                                                  
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;                                          
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:                             
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttive sulle modalita'           
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01;                                      
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente           
atto ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della                   
deliberazione di Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;                           
determina:                                                                      
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la deroga,             
relativa all'intero territorio regionale, per 1'impiego di prodotti             
rameici in agricoltura biologica sulle pomacee e sulla vite, a far              
data dall'entrata in vigore del Reg. CE 473/02, secondo le seguenti             
modalita':                                                                      
- dal 23 marzo 2002 al 31 dicembre 2006 il quantitativo di rame                 
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 38                    
chilogrammi;                                                                    
- dall' 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 il quantitativo di rame              
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 36                    
chilogrammi;                                                                    
- dall' 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 il quantitativo di rame              
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 34                    
chilogrammi;                                                                    
- dall' 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 il quantitativo di rame              
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 32                    
chilogrammi;                                                                    
- dall' 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 il quantitativo di rame              
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 30                    
chilogrammi;                                                                    
per tutti gli anni successivi l'impiego del rame non dovra' superare            
il limite di 30 chilogrammi per ettaro ogni cinque anni.                        
Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione           
Emilia-Romagna.                                                                 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Maurizio Ceci                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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