DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 4 novembre 2002, n. 11476
Reg. CEE 473/02: deroga relativa all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego di prodotti rameici in agricoltura biologica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
visti:
- il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e
alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari;
- il Regolamento (CEE) 473/02 della Commissione del 15 marzo 2002 che
modifica gli Allegati I, II e VI del Regolamento (CEE) 2092/91 sopra
citato, ed in particolare l'art. 2 che da' facolta' agli Stati membri
di applicare la deroga prevista per i tenori massimi di composti di
rame di cui all'Allegato II, parte B) del Regolamento (CEE) 2092/91;
- la circolare applicativa n. 1 - Prot. n. 90786 - in data 4 aprile
2002 emanata dal Ministero delle Politiche agricole e forestali che
regolamenta, fra l'altro, la possibilita' dell'utilizzo della deroga,
per le colture perenni, relativa all'impiego dei prodotti a base di
rame;
preso atto:
- che l'impiego del rame sotto forma di idrossido di rame,
ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico) e ossido rameoso e'
considerata pratica tradizionale dell'agricoltura biologica
conformemente alle disposizioni dell'art. 7, paragrafo 1 bis del
Regolamento (CEE) n. 2092/91;
- che, l'impiego del rame nelle forme sopra citate, puo' tuttavia
comportare conseguenze a lungo termine a causa del suo accumulo nel
suolo e che pertanto occorre limitarne le condizioni di utilizzo
fissando un massimale espresso in chilogrammi di rame per ettaro per
anno;
- che il Regolamento (CEE) 473/02 fissa tali massimali al livello di
8 chilogrammi di rame per ettaro e, dopo un periodo transitorio di 4
anni, lo riduce a 6 chilogrammi di rame per ettaro, a meno che non si
dimostri che tale massimale e' inefficace per talune coltivazioni;
- che il Regolamento medesimo prevede, per le colture perenni, che
gli Stati membri possono disporre di applicare massimali diversi in
media per un periodo di 5 anni;
- che attraverso la citata circolare del Ministero per le Politiche
agricole e forestali le Regioni, in relazione alle esperienze
maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni
professionali agricole, possono disporre che nei territori di propria
competenza venga adottata la deroga prevista dal regolamento o, in
alternativa, attestarsi sull'impiego di 8 chilogrammi di rame per
ettaro fino al 31 dicembre 2005 e di 6 chilogrammi di rame per ettaro
dall'1 gennaio 2006;
considerato che:
- in agricoltura biologica, allo stato attuale, soprattutto negli
ambienti mediterranei, l'uso del rame risulta ancora indispensabile
per la difesa fitosanitaria di numerose colture agrarie;
- per le particolari condizioni pedoclimatiche le colture perenni che
richiedono il maggior impiego di prodotti rameici in Emilia-Romagna
sono le pomacee e la vite; la difesa anticrittogamica ed
antibatterica di queste colture, soprattutto nelle zone di pianura,
richiede infatti l'esecuzione di ripetuti interventi durante tutto
l'arco del ciclo vegetativo;
- in base all'analisi di diversi fattori climatici ed in particolare
delle precipitazioni e delle ripercussioni che queste hanno sulle
strategie di difesa che devono essere applicate dalle aziende
biologiche, e' quindi opportuno adottare la deroga che consente di
calcolare i valori massimi di rame impiegabili nell'arco di un
quinquennio;
constatato:
- che la regione Emilia-Romagna risulta essere la quinta regione
italiana per numero di operatori biologici;
- che gli operatori biologici iscritti nell'apposito elenco regionale
alla data del 31 dicembre 2001 ammonta a piu' di cinquemila;
- che l'Associazione degli Operatori biologici e biodinamici
dell'Emilia-Romagna (Prober), riconosciuta ai sensi della L.R. 28/97,
a seguito della Circolare ministeriale ha sollecitato l'emanazione di
direttive per 1'impiego dei prodotti a base di rame sul territorio
regionale;
- che anche la Federazione Italiana Agricoltura organica ha
sollecitato la decisione di consentire la deroga sull'utilizzo dei
prodotti rameici anche per non creare oggettive difficolta'
nell'attivita' di controllo esercitata dagli Organismi autorizzati;
- che il Servizio Fitosanitario regionale ha trasmesso alla Direzione
Generale Agricoltura con nota del 5/6/2002 prot. AOM/OMP/2002/3486,
la relazione tecnica, elaborata da un apposito gruppo di lavoro
composto da Enti di ricerca universitari e regionali, operatori ed
organizzazioni del settore, tecnici agricoli, che giustifica e
specifica nei dettagli i quantitativi di rame da utilizzarsi in
deroga;
ritenuto che, per le coltivazioni perenni di vite, pero e melo
sussistano, in Emilia-Romagna, le condizioni per adottare la deroga
che consente alle aziende agricole biologiche di calcolare il
quantitativo massimo di rame utilizzabile per ettaro su base
quinquennale e non su base annuale;ritenuto, altresi', che per non
generare discriminazioni nei confronti degli operatori biologici la
validita' della deroga decorre a far data dall'entrata in vigore del
Reg.(CE) 473/02 e cioe' dal 23 marzo 2002;
ritenuto pertanto indispensabile concedere la deroga all'impiego del
rame sulle colture sopra citate secondo la seguente articolazione:
- dal 23 marzo 2002 al 31 dicembre 2006 il quantitativo di rame
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 38
chilogrammi;
- dall' 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 il quantitativo di rame
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 36
chilogrammi;
- dall' 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 il quantitativo di rame
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 34
chilogrammi;
- dall' 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 il quantitativo di rame
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 32
chilogrammi;
- dall' 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 il quantitativo di rame
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 30
chilogrammi;
per tutti gli anni successivi l'impiego del rame non dovra' superare
il limite di 30 chilogrammi per ettaro ogni cinque anni;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4
luglio 1995, con la quale sono definite le funzioni dirigenziali,
cosi' come confermate con la deliberazione della stessa Giunta n.
2775 in data 10 dicembre 2001;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttive sulle modalita'
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01;
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
atto ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della
deliberazione di Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;
determina:
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la deroga,
relativa all'intero territorio regionale, per 1'impiego di prodotti
rameici in agricoltura biologica sulle pomacee e sulla vite, a far
data dall'entrata in vigore del Reg. CE 473/02, secondo le seguenti
modalita':
- dal 23 marzo 2002 al 31 dicembre 2006 il quantitativo di rame
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 38
chilogrammi;
- dall' 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 il quantitativo di rame
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 36
chilogrammi;
- dall' 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 il quantitativo di rame
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 34
chilogrammi;
- dall' 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 il quantitativo di rame
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 32
chilogrammi;
- dall' 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 il quantitativo di rame
utilizzato per ettaro nel quinquennio non deve superare i 30
chilogrammi;
per tutti gli anni successivi l'impiego del rame non dovra' superare
il limite di 30 chilogrammi per ettaro ogni cinque anni.
Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Ceci