REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 2 luglio 2002, n. 6231

Istituzione zone tampone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 concernente le misure di                     
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi                
nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;                                         
- il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro l'introduzione e           
la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi             
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";                                     
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e            
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini             
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio                
1982, n. 34", in particolare l'art. 8, comma 1, lettera f), che                 
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai               
fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative            
nazionali e comunitarie in materia;                                             
- il DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la            
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia                  
amylovora), nel territorio della Repubblica";                                   
- la Direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente le misure di           
protezione contro l'introduzione nella comunita' di organismi nocivi            
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella            
comunita';                                                                      
- la Direttiva 2001/32/CE della Commissione dell'8 maggio 2001                  
relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari               
rischi in campo fitosanitario nella comunita' e che abroga la                   
Direttiva 92/76/CE;                                                             
- la Direttiva 2001/33/CE della Commissione dell'8 maggio 2001 che              
modifica taluni allegati della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio               
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella                 
comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella comunita';                                      
- la Direttiva 2200/28/CE della Commissione del 19 marzo 2002 che               
modifica taluni allegati della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio               
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella                 
comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella comunita';                                      
- la Direttiva 2200/29/CE della Commissione del 19 marzo 2002 che               
modifica la Direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone                
protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella              
comunita';                                                                      
- la propria determinazione del 21 maggio 2001, n. 4600, relativa               
all'istituzione di zone tampone;                                                
considerato:                                                                    
- che nell'allegato della Direttiva 2001/32/CE della Commissione,               
lettera b), punto 2, cosi' come modificato dalla Direttiva                      
2002/29/CE, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, i territori delle             
provincie di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna non              
risultano fra quelli definiti "zone protette" nei confronti del                 
batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;                               
- che nelle zone "non protette" nei confronti del batterio Erwinia              
amylovora non e' consentita la produzione di materiale di                       
moltiplicazione con passaporto "ZP" se non in "zone tampone", cosi'             
come previsto all'art. 31 del DM 21 dicembre 1996;                              
- che l'Allegato IV, parte B, punto 21, della Direttiva 2000/29/CE              
prevede che per poter circolare nelle zone protette i vegetali ospiti           
di Erwinia amylovora debbono essere originari di altre "zone                    
protette", oppure debbono essere "stati ottenuti o conservati per               
almeno un anno in una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con             
un'estensione di almeno 50 Kmq nella quale le piante ospiti sono                
sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e                      
controllato, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia           
amylovora";                                                                     
- che e' opportuno delimitare "zone tampone" nei territori della                
Regione non piu' "zone protette", al fine di consentire la produzione           
di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere                          
commercializzate con passaporto "ZP";                                           
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del 17 dicembre               
2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa             
dirigenziale della Giunta regionale;                                            
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28 dicembre               
2001, con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di                
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;                           
richiamata, inoltre, la deliberazione della stessa Giunta regionale             
n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'             
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                     
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente           
atto, ai sensi del citato art. 37, comma quarto, della L.R. 43/01 e             
della predetta deliberazione 2774/01;                                           
determina:                                                                      
1) di istituire ufficialmente nei territori delle provincie di                  
Bologna, Ferrara e Ravenna "zone tampone", con un'estensione di                 
almeno 50 Kmq, cosi' come delimitate nella documentazione agli atti             
di questo Servizio Fitosanitario e consultabile al sito Internet                
www.regione.emilia-romagna.it/fitosanitar/cartografia.htm, al fine di           
consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee           
ad essere commercializzate con passaporto "ZP";                                 
2) di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i                 
controlli e le prescrizioni previsti nell'Allegato IV, parte B, punto           
21, lettere cc) e dd) della Direttiva 2000/29/CE e quelle contenute             
nel DM 10 settembre 1999, n. 356;                                               
3) di vietare l'uso del passaporto "ZP" per le piante ospiti di                 
Erwinia amylovora prodotte nei territori delle provincie di Reggio              
Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, al di fuori delle "zone             
tampone".                                                                       
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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