COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla Procedura di verifica (screening) - Progetto: variante al progetto di ristrutturazione e riqualificazione tecnologica-ambientale dell'impianto di termoutilizzazione di rifiuti solidi di Via del Frullo
L'Autorita' competente: Provincia di Bologna, comunica la decisione
relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il
- progetto: variante al progetto di ristrutturazione e
riqualificazione tecnologica-ambientale dell'impianto di
termoutilizzazione di rifiuti solidi di Via del Frullo;
- presentato da: Societa' FEA Srl Frullo Energia Ambiente;
- localizzato: comune di Granarolo dell'Emilia in Via del Frullo
(BO).
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Granarolo
dell'Emilia, Castenaso e Bologna, e della provincia di Bologna.Ai
sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente: Provincia
di Bologna con atto determina dirigenziale n. 30453 del 22 febbraio
2002 ha assunto la seguente decisione: visto il rapporto di screening
e le conclusioni cui lo stesso perviene, e ritenuto opportuno
escludere il progetto da ulteriore procedura di VIA
delibera:
1) di considerare positiva la verifica preliminare condotta ai sensi
degli artt. 4 e 9 della L.R. 9/99, in ordine al progetto "Variante al
progetto di ristrutturazione e riqualificazione
tecnologica-ambientale dell'impianto di termoutilizzazione di rifiuti
solidi di Via del Frullo - Granarolo dell'Emilia", e quindi di
escludere il progetto stesso dall'ulteriore procedura di VIA, ai
sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 10 della legge regionale
sopra richiamata;
2) di assoggettare, per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 10
della L.R. 9/99, il progetto in questione alle prescrizioni per la
mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo contenute
nel rapporto di screening, allegato al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale;
3) di disporre che quanto sopra riportato sia pubblicato per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi del
comma 3, art. 10, L.R. 9/99, e sia annotato nel registro di cui al
comma 5 dello stesso articolo, nonche' comunicato al proponente.