REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 febbraio 2002, n. 11

Direttiva in materia di incompatibilita' e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti del Consiglio regionale allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti (art. 19, L.R. 43/01). (Proposta n. 12)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 avente ad oggetto "Testo Unico            
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione              
Emilia-Romagna";                                                                
richiamata la propria deliberazione n. 60 del 21/2/1995, avente ad              
oggetto "Incompatibilita' e criteri per le autorizzazioni ai                    
dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri            
soggetti. Attuazione art. 6, L.R. 31/94" come successivamente                   
modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 101 del 6/5/1997 e n.            
22 del 2/2/1999;                                                                
considerato che, successivamente all'adozione del succitato                     
provvedimento e' stata emanata la sopra richiamata L.R. n. 43 del 26            
novembre 2001 che, all'art. 19, stabilisce che la Giunta e quindi               
l'Ufficio di Presidenza per quanto riguarda le Strutture del                    
Consiglio, giusto l'art. 2, comma 2 della su citata L.R. 43/01, con             
propria direttiva, determini i dirigenti competenti al rilascio                 
dell'autorizzazione all'espletamento di incarichi ovvero                        
all'assunzione di cariche, nonche' i criteri oggettivi cui attenersi            
per tale rilascio e individui le tipologie di incarichi che, per le             
loro caratteristiche si intendono autorizzati decorso un determinato            
lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un                       
provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di               
valutazione;                                                                    
ritenuto di adottare una nuova direttiva che ridisciplina                       
integralmente la materia, adeguandola ai principi esplicitati dalla             
nuova normativa regionale, come riportato nel regolamento Allegato A            
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;                
dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale - dr.            
Pietro Curzio - in merito alla legittimita' del presente atto;dato,             
infine, atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                
Servizio Gestione e Sviluppo, dr. Franco Degli Espositi, in merito              
alla regolarita' tecnica, della presente deliberazione:                         
a voti unanimi, delibera:                                                       
a) di approvare l'Allegato A contenente il testo della nuova                    
direttiva in materia di incompatibilita' e criteri per le                       
autorizzazioni ai dipendenti del Consiglio regionale allo svolgimento           
di incarichi a favore di altri soggetti, quale parte integrante e               
sostanziale del dispositivo della presente deliberazione, che                   
sostituisce totalmente la precedente disciplina dettata con propria             
deliberazione 60/95, e successive modifiche ed integrazioni;                    
b) di prendere atto che, giusta la deliberazione della Giunta                   
regionale n. 52 del 28/1/2002, e' stato individuato - ai sensi della            
Legge 675/96 - il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi                
informativi e Telematica, cui e' demandata anche per il Consiglio               
regionale - in base alla convenzione tra Giunta regionale e Ufficio             
di Presidenza di cui alla deliberazione di Giunta n. 5247 del                   
25/10/1994 - l'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti del                    
Consiglio, "il titolare" della banca dati di cui al punto 10) del su            
richiamato Allegato A;                                                          
c) di dare atto, infine, che, nell'ambito dell'uniformita' di                   
trattamento giuridico ed economico dei dipendenti di entrambi gli               
organici regionali, la Giunta regionale ha adottato il proprio atto             
deliberativo 52/02, che contiene i medesimi principi, da valere per i           
dipendenti assegnati al ruolo organico della Giunta;                            
d) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna unitamente al testo dell'allegata                  
direttiva.                                                                      
ALLEGATO A                                                                      
Incompatibilita' e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti                  
regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti.             
Attuazione art. 19, L.R. 43/01                                                  
1) Attivita' oggetto di divieto assoluto                                        
1.1)  In generale: attivita' vietate a tutti i dipendenti                       
Il dipendente regionale non puo':                                               
a) esercitare una attivita' di tipo commerciale, industriale o                  
professionale;                                                                  
b) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con la Regione,               
altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di Enti pubblici che             
alle dipendenze di privati;                                                     
c) assumere cariche in societa' con fini di lucro, con esclusione di            
quelle a partecipazione pubblica;                                               
d) rientrano nel divieto anche l'esercizio dell'attivita' di                    
artigiano, di imprenditore agricolo a titolo principale e di                    
coltivatore diretto.                                                            
Le attivita' suddette non possono in nessun caso - neppure in caso di           
svolgimento a titolo gratuito - essere autorizzate                              
dall'Amministrazione ai dipendenti regionali con prestazione                    
lavorativa a tempo pieno o con contratti di lavoro a tempo parziale             
con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a                
tempo pieno.                                                                    
Eccezionalmente e per motivi particolari il dipendente regionale puo'           
essere autorizzato a compiere singoli atti isolati riconducibili                
all'esercizio di una libera professione.                                        
In particolare il dipendente puo' essere autorizzato quando si tratta           
di atti che riguardano la cura di propri interessi o di quelli di               
propri familiari, purche' non sussista conflitto di interessi con la            
Regione.                                                                        
Non vale a superare i suddetti divieti il fatto che il dipendente si            
trovi in aspettativa o in congedo non retribuito.                               
1.2)  In particolare: attivita' vietate ai dipendenti in part-time              
con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a            
tempo pieno                                                                     
I divieti di cui al precedente punto 1.1) peraltro non riguardano il            
personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione              
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.               
Al personale sopra specificato e' fatto divieto di svolgere attivita'           
in palese contrasto con quella svolta presso la Regione o in                    
concorrenza con essa, nonche' di svolgere attivita' di lavoro                   
subordinato a favore di altre pubbliche Amministrazioni, salvo il               
caso in cui tale attivita' debba essere svolta a favore di un'ente              
dello stesso comparto contrattuale della Regione Emilia-Romagna. In             
quest'ultimo caso e nel caso in cui comunque si intenda svolgere                
un'attivita' continuativa di lavoro autonomo a favore di un'ente                
dello stesso comparto, il personale deve richiedere                             
all'Amministrazione l'autorizzazione di cui al punto 3).                        
La valutazione in merito alla circostanza che l'attivita' che il                
personale di cui trattasi intende intraprendere sia o meno in palese            
contrasto con quella svolta presso la Regione o in concorrenza con              
essa, deve essere effettuata in concreto, caso per caso, in relazione           
sia alle caratteristiche intrinseche della seconda attivita'                    
lavorativa, sia alle competenze della struttura di appartenenza                 
(Direzione generale o Servizio) o nel caso di dirigenti della                   
Direzione generale di assegnazione.                                             
In generale, tuttavia, e' necessario che il dipendente, qualora                 
dichiari di voler svolgere attivita' libero-professionale sottoscriva           
un impegno, al momento della richiesta di trasformazione del rapporto           
di lavoro, a non trattare pratiche per conto di un privato o di                 
un'Ente pubblico, qualora la competenza sulla pratica stessa sia                
propria della struttura di assegnazione del dipendente medesimo                 
(Direzione generale o Servizio) o nel caso di dirigenti della                   
Direzione generale di assegnazione.                                             
Per i dipendenti in posizione di comando si rinvia a quanto disposto            
al punto 7.4).                                                                  
In particolare, si individuano di seguito alcune attivita' che il               
personale in argomento non puo' svolgere in nessun caso in quanto               
interferiscono con i compiti istituzionali, essendo in palese                   
contrasto con l'attivita' svolta presso la Regione o in concorrenza             
con essa.                                                                       
fatto divieto a tutti i dipendenti di intervenire a diverso titolo              
durante le varie fasi di una medesima procedura, come collaboratore             
regionale in una e sotto una diversa veste in altra fase della                  
procedura stessa.                                                               
altresi' vietata qualunque attivita' autonoma che possa comportare,             
direttamente o indirettamente, la violazione del segreto d'ufficio.In           
particolare ed in relazione a specifiche attivita' o professioni il             
personale che eserciti l'attivita' di avvocato non puo' assumere il             
patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica                   
Amministrazione.                                                                
Chi esercita una libera professione di carattere tecnico non puo'               
svolgere attivita' di collaudo, di progettazione, di direzione lavori           
o di componente di commissioni preposte all'aggiudicazione di                   
appalti-concorso in relazione ad opere o lavori relativamente ai                
quali il Servizio o la struttura di assegnazione sia intervenuto                
nelle fasi precedenti. Nella fattispecie appena descritta non puo'              
neppure essere svolta di consulenza in favore di studi professionali.           
Piu' in generale non puo' essere svolta attivita'                               
libero-professionale, neppure sotto forma di consulenza, per la                 
predisposizione di documenti comunque di competenza del Servizio o              
della struttura di assegnazione relativamente ad un'attivita' di                
controllo, finanziamento o approvazione.                                        
Non puo' neppure essere fornito supporto tecnico a pratiche da                  
presentare alla struttura di assegnazione (Direzione generale o                 
Servizio).                                                                      
Tutti i dipendenti con il rapporto di lavoro in argomento non possono           
svolgere attivita' autonoma o di carattere subordinato in favore di             
societa' o aziende che forniscono prestazioni d'opera, beni e/o                 
servizi all'Amministrazione regionale, nel caso in cui il relativo              
contratto sia stato stipulato dalla struttura di appartenenza                   
(Direzione generale o servizio). Nell'ipotesi appena descritta il               
divieto comprende anche la possibilita' di effettuare consulenze                
commerciali, finanziarie e fiscali a favore dei soggetti citati.                
Detto divieto e' da intendersi comunque limitato al periodo di                  
esecuzione del contratto tra la Regione ed il suo contraente.                   
2) Attivita' che non possono essere oggetto di incarico                         
Non possono essere oggetto di incarico:                                         
A) attivita' o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del              
dipendente, secondo quanto sotto specificato;                                   
B) attivita' o prestazioni rese in ragione del proprio "ufficio" o in           
rappresentanza dell'Amministrazione, secondo quanto sotto                       
specificato.                                                                    
Tali attivita' rientrano nei compiti e doveri d'ufficio. Il                     
dipendente e' tenuto a svolgerle durante l'orario di lavoro e non               
puo' percepire ulteriori compensi, nel rispetto del generale                    
principio di onnicomprensivita' della retribuzione.                             
Il compenso eventualmente dovuto per le suddette attivita' deve                 
pertanto essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal                 
percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'ente presso il             
quale il dipendente presta servizio per essere destinato ad                     
incremento del fondo di produttivita'.                                          
Nel caso in cui l'attivita' sia stata svolta da un dirigente                    
regionale, il compenso deve confluire nelle risorse destinate al                
trattamento economico accessorio della dirigenza.                               
a)  Prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio.                            
Non possono essere oggetto di incarico le attivita' che rientrano nei           
compiti attribuiti al dipendente o che comunque rientrano fra i                 
compiti della struttura di appartenenza (Direzione generale o                   
Servizio) o, nel caso di dirigenti, della Direzione generale di                 
assegnazione.                                                                   
b) Prestazioni rese in ragione del proprio "ufficio" o in                       
rappresentanza dell'Amministrazione.                                            
Si considerano rese in ragione del proprio "ufficio" quelle                     
prestazioni alle quali il dipendente e' tenuto in quanto ricopre quel           
posto o quell'incarico.                                                         
Si considerano rese in rappresentanza dell'Amministrazione quelle               
prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto della Regione,           
rappresentando la sua volonta' e i suoi interessi, anche per delega o           
mandato ricevuto da organi della stessa.                                        
3) Attivita' che possono essere svolte previa autorizzazione                    
Fatto salvo quanto indicato ai punti 1) e 2) che precedono, in                  
generale il dipendente regionale puo', previa autorizzazione:                   
a) svolgere qualunque tipo di incarico temporaneo a favore di                   
soggetti sia pubblici che privati (fanno eccezione gli incarichi di             
collaudo e simili, indicati al punto 4.2.1), che possono essere                 
svolti solo a favore di soggeti pubblici);                                      
b) assumere cariche in enti, associazioni, societa' senza fini di               
lucro. Nel caso di enti privati, in particolare, l'atto costitutivo             
deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nell'ente,           
associazione, societa' per il perseguimento esclusivo dell'attivita'            
sociale. Tra le suddette societa' rientrano, a titolo                           
esemplificativo, le societa' cooperative, nonche' le societa'                   
sportive, ricreative e culturali. Il dipendente regionale puo'                  
altresi', previa autorizzazione, assumere cariche in societa' a                 
partecipazione pubblica. Restano comunque escluse dalla necessita' di           
autorizzazione le attivita' rese a titolo gratuito presso                       
associazioni di volontariato o cooperative a carattere                          
socio-assistenziale. Di norma l'autorizzazione e' concessa per un               
periodo di tempo coincidente con la durata del relativo organo                  
collegiale e puo' essere rinnovata una volta soltanto, in particolare           
nel caso in cui per l'espletamento dell'attivita' connessa                      
all'assunzione della carica sia richiesto un esiguo impegno di tempo.           
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione           
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno                
puo', inoltre, previa autorizzazione, svolgere attivita' di lavoro              
subordinato oppure attivita' di lavoro autonomo continuativa a favore           
di un'ente dello stesso comparto contrattuale della Regione                     
Emilia-Romagna. Questo e' l'unico caso in cui il personale sopra                
specificato deve richiedere l'autorizzazione, in tutti gli altri casi           
si applica il seguente punto 7.3).                                              
Il dipendente deve aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione prima di            
iniziare l'incarico o l'attivita' oppure di assumere la carica. Al              
dipendente e' quindi vietato lo svolgimento di incarichi retribuiti             
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla                   
Regione.                                                                        
Non e' possibile chiedere l'autorizzazione a sanatoria, vale a dire a           
conclusione dell'attivita'. Le autorizzazioni a parziale sanatoria,             
vale a dire richieste durante lo svolgimento dell'attivita', possono            
essere concesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati.                   
Tra questi rientra, a titolo esemplificativo, il caso di attivita'              
iniziata precedentemente all'assunzione presso la Regione.                      
La valutazione relativa alle suddette motivazioni sara' effettuata              
con maggiore flessibilita' con riferimento alle tipologie di cui al             
successivo punto 8).                                                            
Nel caso in cui il dipendente abbia svolto un incarico che non sia              
stato conferito o previamente autorizzato dalla Regione e non rientri           
nei casi eccezionali per i quali puo' essere concessa                           
l'autorizzazione a parziale sanatoria, il compenso dovuto per le                
prestazioni eventualmente svolte deve essere erogato, a cura                    
dell'erogante, o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata            
del bilancio della Regione per essere destinato ad incremento del               
fondo di produttivita' oppure, qualora il divieto sia stato                     
inosservato da un dirigente regionale, del fondo destinato al                   
trattamento economico accessorio della dirigenza.                               
Possono essere autorizzati anche incarichi che rientrano nell'ambito            
di una materia delegata dalla Regione ad un altro ente, da rendersi a           
favore dell'ente delegato. In questo caso occorre prestare una                  
maggiore attenzione, nel rilasciare l'autorizzazione, anche alla                
mancanza di eventuali ragioni di inopportunita', con particolare                
riferimento all'esistenza di assicurare la trasparenza dell'operato             
dell'Amministrazione.                                                           
4) Incompatibilita'                                                             
4.1)  Incompatibilita' generali                                                 
Puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi e l'assunzione di           
cariche (e, nel caso di personale con contratto di lavoro a tempo               
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento,              
attivita' di lavoro subordinato oppure attivita' continuativa di                
lavoro autonomo a favore di altri enti dello stesso comparto                    
contrattuale della Regione Emilia-Romagna) che non siano                        
incompatibili con i compiti d'ufficio. In generale, e fatte salve le            
incompatibilita' specifiche di cui si parlera' in seguito, sono                 
incompatibili gli incarichi o le cariche:                                       
a) che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal               
dipendente o dal Servizio di assegnazione;                                      
b) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei                
quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolgono funzioni             
di controllo o di vigilanza;                                                    
c) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei                
quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolgono funzioni             
relative alla concessione di finanziamenti, con le precisazioni sotto           
indicate;                                                                       
d) che sono incompatibili da un punto di vista organizzativo, vale a            
dire gli incarichi che, per l'impegno richiesto o per le loro                   
modalita' di svolgimento, non consentirebbero un tempestivo e                   
puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente in           
relazione alle esigenze del Servizio.                                           
Sul punto c) che precede si precisa quanto segue:                               
c) incompatibilita' derivanti dallo svolgimento di funzioni relative            
alla concessione di finanziamenti.                                              
Il collaboratore assegnato ad un Servizio o direttamente in staff               
alla Direzione generale, che svolge l'istruttoria su un atto di                 
finanziamento non puo' svolgere incarichi a favore del beneficiario             
del finanziamento, intendendosi con il termine "beneficiario" il                
destinatario finale del finanziamento.                                          
Non si intendono invece ricompresi in tale espressione i soggetti               
intermedi che ricevono il finanziamento solo per distribuirlo senza             
alcuna discrezionalita' ad altri soggetti, facendo quindi solo da               
tramite per il passaggio materiale del finanziamento stesso.                    
Non rientrano nel divieto neppure gli incarichi resi a favore di                
soggetti che beneficiano di finanziamenti o trasferimenti di fondi ad           
opera (o comunque con la partecipazione) della struttura (Direzione             
generale o Servizio) di assegnazione del dipendente, qualora in tale            
finanziamento non vi sia, e non sia possibile, alcuna forma di                  
discrezionalita' da parte della struttura di assegnazione (Direzione            
generale o Servizio), come accade per esempio qualora il                        
finanziamento sia gia' predeterminato in forma fissa e generale.                
4.2)  Incompatibilita' specifiche                                               
4.2.1) Incompatibilita' relative allo svolgimento di incarichi di               
collaudo, di progettazione, di direzione lavori o di componente di              
commissioni preposte alla aggiudicazione di appalti-concorso.                   
Gli incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori o di           
componente di commissioni preposte alla aggiudicazione di appalti               
concorso possono essere svolti solo a favore di Enti pubblici. In               
questa fattispecie deve inoltre essere acquisita attestazione                   
dell'Ente pubblico conferente l'incarico relativa all'assenza al                
proprio interno delle necessarie professionalita'.                              
Il dipendente regionale non puo' svolgere collaudi ed altri incarichi           
del tipo sopra indicato se:                                                     
a) appartiene ad un Servizio che e' in qualche modo intervenuto nelle           
fasi precedenti al collaudo, e in particolare se il Servizio,                   
attraverso il dipendente interessato o altri collaboratori: - ha                
curato la progettazione; - ha curato la fase di affidamento dei                 
lavori; - ha svolto la direzione lavori; - ha curato aspetti relativi           
al finanziamento dei lavori; - ha svolto funzioni di vigilanza o                
controllo, sotto qualsiasi aspetto, tecnico o amministrativo, sui               
lavori o su soggetti a cui e' affidata la realizzazione dei lavori              
stessi.                                                                         
Nelle valutazioni relative al rilascio di autorizzazioni allo                   
svolgimento di collaudi e altri incarichi di cui al presente punto si           
terra' conto della eventuale necessita' dell'ente richiedente di                
conferire a dipendenti regionali incarichi che richiedono                       
professionalita' specifiche e particolari specializzazioni,                     
difficilmente rinvenibili sul mercato.                                          
5) Criteri per le autorizzazioni                                                
I criteri che vengono indicati nel prosieguo riguardano sia lo                  
svolgimento di incarichi, che - se ed in quanto applicabili alla                
fattispecie - l'assunzione di cariche in enti e societa' non aventi             
fini di lucro, con esclusione di quelle a partecipazione pubblica. Si           
applicano inoltre all'assunzione di cariche negli Enti pubblici,                
anche economici.                                                                
I criteri di cui ai seguenti punti 5.1) e 5.3), al contrario, non si            
applicano ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale con            
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a                
tempo pieno, nei casi in cui richiedano, come specificato al punto              
3), l'autorizzazione per lo svolgimento di una attivita' di lavoro              
subordinato oppure un'attivita' continuativa di lavoro autonomo a               
favore di altri enti dello stesso comparto contrattuale della Regione           
Emilia-Romagna (altre Regioni o Enti locali). In tale caso                      
l'autorizzazione sara' rilasciata tenendo conto degli altri criteri,            
relativi alla mancanza di incompatibilita' ed inopportunita'                    
dell'attivita' lavorativa che si intende svolgere, senza alcuna                 
valutazione relativamente alla compatibilita' da un punto di vista              
organizzativo.                                                                  
5.1) Valutazione del tempo e dell'impegno necessari per lo                      
svolgimento dell'incarico richiesto. Valutazione anche degli                    
incarichi gia' autorizzati                                                      
L'Amministrazione, nel concedere l'autorizzazione, valuta se il tempo           
e l'impegno necessari per lo svolgimento dell'incarico o della carica           
richiesti possano consentire al dipendente un completo, tempestivo e            
puntuale assolvimento dei compiti e doveri di ufficio, o comunque non           
influenzare negativamente il loro svolgimento.                                  
Elemento indicativo nella valutazione dell'impegno di tempo richiesto           
per lo svolgimento di un incarico e' costituito dal compenso previsto           
per lo svolgimento dell'incarico stesso, compenso che puo' essere               
considerato quale indice in merito al tempo necessario al                       
completamento del medesimo, data l'estrema differenza fra le diverse            
tipologie di incarichi e dei relativi compensi.                                 
A questo fine l'Amministrazione tiene conto anche delle attivita'               
gia' autorizzate, degli incarichi dati direttamente dalla stessa                
Amministrazione e degli incarichi comunicati dall'interessato e non             
soggetti ad autorizzazione espressa, in modo tale da evitare lo                 
svolgimento di un numero eccessivo di incarichi da parte dello stesso           
dipendente.                                                                     
Si considerano a questo fine sia gli incarichi relativi all'anno in             
corso che quelli relativi all'anno precedente.                                  
consentito, previa autorizzazione, l'esercizio di un'impresa agricola           
non a titolo principale e non come coltivatore diretto, purche'                 
l'impegno di tempo conseguente non superi il limite di 50 giornate              
lavorative all'anno considerate di 8 ore ciascuna. Tale verifica                
sara' effettuata secondo le disposizioni che saranno assunte dal                
Dirigente generale competente in materia di agricoltura.                        
Considerato quanto disposto al successivo punto 5.2), il Dirigente              
regionale puo' essere autorizzato all'esercizio di un'impresa                   
agricola purche' l'impiego di tempo conseguente non superi il limite            
di 30 giornate lavorative all'anno considerate di 8 ore ciascuna.               
5.2)  Incarichi dei dirigenti                                                   
I dirigenti possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di             
incarichi del tutto occasionali e temporanei, che comportino un                 
impegno assolutamente ininfluente ai fini dell'assolvimento delle               
funzioni loro assegnate, considerato che e' loro richiesto di                   
destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno e in modo esclusivo             
all'espletamento dell'incarico affidato. In base a tale criterio                
potranno in particolare essere svolte attivita' che determinino un              
arrichimento professionale, quali attivita' didattico-scientifiche,             
di ricerca e di partecipazione a comitati e organismi                           
tecnico-scientifici di particolare rilevanza in relazione alla                  
posizione del dirigente.                                                        
6) Indicazioni specifiche relative ad alcuni tipi di incarichi                  
6.1) Partecipazione di dipendenti regionali, in qualita' di docenti,            
a corsi di formazione organizzati da societa' esterne e rivolti a               
dipendenti regionali                                                            
Se la Regione incarica una societa' di formazione per l'effettuazione           
di corsi rivolti a dipendenti regionali, puo' avvalersi anche di                
propri dipendenti in qualita' di docenti, qualora lo ritenga                    
opportuno rispetto al programma e agli obiettivi del corso, in                  
accordo con la societa' incaricata dalla gestione del corso stesso.             
In tal caso la Regione corrisponde il compenso direttamente ai propri           
dipendenti secondo tariffe prefissate che prevedano un costo                    
abbattuto rispetto ai prezzi di mercato. Le tariffe verranno definite           
con separato provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, che potra'               
regolare anche, in un unico quadro di coerenza, compensi da erogare             
direttamente quando i corsi sono organizzati dalla Regione.                     
In questi casi le docenze generalmente vengono svolte fuori                     
dall'orario d'ufficio. Tuttavia il dipendente puo' scegliere di                 
effettuarle in orario d'ufficio senza percepire alcun compenso                  
ulteriore.                                                                      
Gli incarichi di questo genere non sono soggetti al meccanismo                  
autorizzativo previsto dall'art. 19 della L.R. 43/01, in quanto il              
dipendente viene incaricato con la stessa delibera con la quale viene           
approvato il programma del corso.                                               
6.2) Precisazioni sugli incarichi relativi alla partecipazione a                
commissioni di concorso, di esami e simili, ovvero a commissioni di             
altri tipo                                                                      
In linea generale il dipendente regionale puo' partecipare a                    
commissioni di concorso, d'esami o simili a favore di altre                     
Amministrazioni, con le stesse modalita' previste per lo svolgimento            
degli altri incarichi. Al riguardo risultano opportune le distinzioni           
di seguito indicate. Tali distinzioni non riguardano ne' la                     
partecipazione a Commissioni esaminatrici delle procedure selettive             
di cui all'articolo 14 della L.R. 43/01, ne' la partecipazione a                
commissioni, comitati o ad organi collegiali operanti in ambito                 
regionale, disciplinata dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49,                     
modificata con la L.R. 18 marzo 1985, n. 8.                                     
a) Partecipazione a commissioni in virtu' dell'ufficio ricoperto                
Se la partecipazione a commissioni avviene "in virtu' dell'Ufficio              
ricoperto", rientra fra i compiti d'ufficio del dipendente.                     
Quest'ultimo vi partecipa quindi in orario d'ufficio e gli eventuali            
compensi vengono versati alla Regione. Non deve chiedere                        
autorizzazione.                                                                 
b) Partecipazione su designazione della Regione                                 
Se la partecipazione ad una Commissione su designazione della Regione           
si configura come attivita' rientrante fra i compiti di ufficio, si             
rientra nel caso indicato al punto precedente.                                  
Se invece la Regione si limita ad indicare il nominativo di una                 
persona in virtu' della professionalita' specifica da lei posseduta             
in relazione all'incarico da svolgere, senza che il dipendente vi               
partecipi perche' ricopre un determinato posto, ne' in rappresentanza           
dell'Amministrazione, la sua partecipazione - anche se la                       
designazione o comunque l'indicazione e' stata data dalla Regione -             
e' in tutto e per tutto simile a quella di una qualsiasi altra                  
commissione e va trattata alla stessa stregua (deve essere chiesta              
l'autorizzazione e il dipendente partecipa fuori dell'orario                    
d'ufficio, percependo il compenso).                                             
c) Partecipazione di dipendenti della formazione professionale a                
commissioni di esami che danno una qualifica pubblica                           
In questo caso se la partecipazione avviene in qualita' di membro               
interno, rientra fra i compiti e doveri d'ufficio o comunque fra                
quelle prestazioni rese in rappresentanza dell'Amministrazione                  
regionale.                                                                      
Se invece la partecipazione avviene in qualita' di membro esterno, la           
prestazione non rientra fra i compiti e doveri d'ufficio e quindi il            
dipendente puo' percepire il compenso ed e' tenuto a svolgere                   
l'incarico fuori dall'orario di lavoro, previa autorizzazione.                  
7) Modalita' di svolgimento e procedimento                                      
7.1) Modalita' di svolgimento                                                   
Gli incarichi, le cariche e le attivita' del personale con contratto            
a part-time di cui al presente provvedimento devono essere svolti               
fuori dall'orario di ufficio.Il dipendente puo' percepire per il loro           
svolgimento apposito compenso.                                                  
Il dipendente non puo' utilizzare mezzi, beni e attrezzature                    
regionali.                                                                      
Egli, inoltre, deve comunque assicurare un completo, tempestivo e               
puntuale svolgimento dei compiti e doveri d'ufficio, che non devono             
essere in alcun modo influenzati dallo svolgimento dell'attivita' di            
cui trattasi.                                                                   
7.2) Procedimento                                                               
Il procedimento si intende avviato quando il dipendente regionale               
interessato allo svolgimento dell'incarico, dell'attivita' ovvero               
all'assunzione della carica presenta specifica richiesta tramite il             
modulo apposito, completa del parere di seguito precisato, al                   
Direttore generale. A tale istanza l'interessato potra' unire, a                
titolo di collaborazione, la richiesta del soggetto a favore del                
quale svolge l'incarico, l'attivita' od assume la carica. In caso di            
richiesta del Direttore generale il procedimento si intende avviato             
quando la richiesta e' presentata all'Ufficio di Presidenza.                    
La richiesta deve essere previamente esaminata al fine di verificare            
che l'incarico, l'attivita' o la carica non siano ricomprese nei                
compiti d'ufficio del dipendente, nel qual caso si deve applicare il            
punto 2) del presente provvedimento. Deve poi essere verificato che             
l'ncarico non sia incompatibile con i compiti della struttura di                
appartenenza (Direzione generale o Servizio), secondo quanto                    
illustrato in precedenza. Deve infine essere verificato inoltre che             
non vi sia incompatibilita' sotto il profilo organizzativo, vale a              
dire che non vi siano esigenze organizzative che redano inopportuna             
la concessione dell'autorizzazione richiesta, avuto riferimento alle            
esigenze della struttura (Direzione generale o Servizio), da un lato,           
e all'impegno richiesto dall'incarico, dall'altro.                              
A seguito delle verifiche sopra specificate viene rilasciato apposito           
parere sull'autorizzazione di quanto richiesto.                                 
Il suddetto parere e' rilasciato dal Direttore generale per i                   
dirigenti e per i dipendenti in posizione di staff o di dipendenza              
diretta, dal Presidente del Consiglio per il Direttore generale ed              
infine dai Responsabili di Servizio per gli altri collaboratori.                
Nel modulo deve essere in ogni caso previsto che il dipendente                  
indichi:                                                                        
- l'oggetto dell'incarico;                                                      
- il soggetto a favore del quale svolge l'incarico;                             
- le modalita' di svolgimento;                                                  
- la quantificazione in modo sia pure approssimativo, del tempo e               
dell'impegno richiesto;                                                         
- il compenso;                                                                  
- anche in via presuntiva, la data di svolgimento dell'incarico se              
espletato in una singola giornata ovvero il periodo se l'incarico/la            
carica coprono un piu' ampio arco temporale.                                    
Nel modulo stesso il dipendente deve inoltre dichiarare:                        
- che l'incarico non rientra fra i compiti del Servizio di                      
assegnazione, ovvero della Direzione generale di assegnazione se il             
richiedente e' un dirigente;                                                    
- che non sussistono motivi di incompatibilita' secondo le                      
indicazioni della presente deliberazione;                                       
- che l'incarico verra' svolto fuori dall'orario di lavoro, senza               
utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell'Amministrazione;                     
- che egli assicurera' in ogni caso il tempestivo, puntuale e                   
corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.                                     
Nello stesso modulo e' inserita apposita dichiarazione sostitutiva di           
atto di notorieta' mediante la quale l'interessato dichiara, sotto la           
propria personale responsabilita' ed ai sensi delle leggi vigenti,              
che l'incarico non ha avuto inizio ovvero la data in cui l'incarico             
e' terminato ovvero che il medesimo e' ancora in corso, con                     
specificazione (su separata nota) dei motivi per cui non e' stata               
richiesta preventiva autorizzazione.                                            
Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico,                         
dell'attivita' o della carica da autorizzarsi, il Direttore generale            
puo' chiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato,                
ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa, o al           
responsabile del Servizio al quale e' assegnato il dipendente, o ai             
competenti ordini e collegi professionali, o comunque ai soggetti che           
ritenga utile interpellare a tal fine.                                          
In questa ipotesi il termine di conclusione del procedimento sotto              
indicato rimane sospeso fino all'acquisizione degli elementi di                 
valutazione stessi.                                                             
Il procedimento di autorizzazione deve essere concluso entro il                 
termine massimo di 30 giorni, salvo il diverso termine previsto dal             
seguente punto 7.4).                                                            
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per           
incarichi da conferirsi da pubbliche Amministrazioni, si intende                
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata, con           
l'eccezione delle tipologie previste al successivo punto 8).                    
7.3) Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale                          
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione           
lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si                 
applicano i criteri e le disposizioni previste nel presente                     
provvedimento, salvo una valutazione dei singoli incarichi richiesti            
effettuata con maggior flessibilita' e con piu' ampie aperture alla             
possibilita' di svolgere attivita' lavorative non palesemente in                
contrasto con la posizione ricoperta.                                           
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione            
lavorativa non superiore al 50 per cento a quella a tempo pieno                 
possono svolgere anche le attivita' di cui al punto 1) del presente             
provvedimento, con i limiti e le modalita' previste allo stesso punto           
1) nonche' al punto 3). Salvo il caso previsto al punto 3) devono               
precisare l'attivita' lavorativa che intendono svolgere al momento              
della richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a                 
part-time nonche' devono, quando sono gia' in part-time, comunicare             
all'Amministrazione entro quindici giorni l'inizio o la variazione              
della stessa attivita' lavorativa.                                              
In questa ultima ipotesi se nei quindici giorni successivi alla                 
comunicazione la Direzione generale non solleva eccezioni inerenti la           
sussistenza di un conflitto di interessi con l'attivita' svolta                 
presso la Regione, come articolato al punto 1), il dipendente puo'              
intraprendere l'attivita' indicata nella comunicazione.                         
7.4) Dipendenti in posizione di comando                                         
I dipendenti in posizione di comando devono richiedere                          
l'autorizzazione all'ente di appartenenza, il quale deve attivarsi              
per addivenire ad un'intesa con l'Amministrazione presso cui il                 
dipendente presta servizio.                                                     
In particolare, conseguentemente:                                               
- per i dipendenti del Consiglio regionale in comando presso altre              
Amministrazioni: il Direttore generale deve richiedere l'intesa                 
all'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio e puo'             
prescinderne se tale Amministrazione non si pronuncia entro 10 giorni           
dalla ricezione della suddetta richiesta. In questo caso il termine             
per provvedere, da parte della Regione, e' di 45 giorni dall'avvio              
del procedimento;                                                               
- per i dipendenti di altre Amministrazioni in comando presso il                
Consiglio regionale: in caso di richiesta di intesa da parte                    
dell'ente di appartenenza del dipendente, sulla stessa si pronuncia             
il Direttore generale, trasmettendo un parere in ordine                         
all'autorizzabilita' di quanto richiesto in base alla presente                  
direttiva.                                                                      
Per i dipendenti in posizione di comando le valutazioni di cui al               
punto 1.2) inerenti la seconda attivita' lavorativa sono svolte                 
dall'ente presso il quale il dipendente svolte la propria opera,                
conseguentemente:                                                               
- per i dipendenti del Consiglio regionale in comando presso altre              
Amministrazioni: la Regione deve richiedere all'ente presso il quale            
il dipendente presta l'attivita' lavorativa un parere riguardante               
l'eventuale palese contrasto della seconda attivita' lavorativa con             
quella svolta o l'eventuale concorrenza con essa;                               
- per i dipendenti di altre Amministrazioni, in posizione di comando            
presso il Consiglio regionale, in caso di richiesta di parere da                
parte dell'ente di appartenenza, detto parere dovra' essere                     
rilasciato sulla seconda attivita' in conformita' a quanto                      
precedentemente stabilito in relazione alle competenze della                    
struttura presso la quale il dipendente presta la propria attivita'             
lavorativa (Direzione generale o Servizio).                                     
8) Incarichi che non sono soggetti ad autorizzazione espressa                   
8.1) Individuazione tipologie e limiti                                          
Si individuano di seguito i tipi di incarichi per i quali non e'                
necessaria un'autorizzazione espressa:                                          
a) partecipazione a commissioni di concorso, di esame e simili in               
numero non superiore a 10 all'anno;                                             
b) svolgimento di lezioni fino ad un massimo di 100 ore all'anno;               
c) incarichi di altro genere, ad esclusione di quelli previsti al               
punto 4.2.1) (collaudi, progettazioni, direzione lavori, ecc.), che             
non superino l'importo di Euro 1.342,79 (Lire 2.600.000), ciascuno              
per un massimo di 5 all'anno e che non siano incompatibili con i                
compiti d'ufficio.                                                              
In caso di svolgimento di incarichi di vario genere, di cui ai punti            
a), b) e c) che precedono, l'importo complessivo non deve comunque              
superare l'importo di Euro 6.713,94 (Lire 13.000.000).                          
I suddetti tetti saranno adeguati a cadenza biennale con riferimento            
all'aumento del costo della vita determinato sulla base degli indici            
Istat con atto del Direttore generale.                                          
Detti incarichi possono essere svolti anche da chi svolge funzioni di           
vigilanza o di controllo o da chi cura la concessione di                        
finanziamenti.                                                                  
8.2) Procedimento da seguire                                                    
Per tali incarichi il procedimento e' il seguente:                              
- il dipendente, prima di iniziare lo svolgimento di uno degli                  
incarichi sopraindicati, presenta una richiesta al Direttore generale           
indicando gli stessi elementi e completando la richiesta con la                 
stessa attestazione prevista nel caso in cui si debba dare                      
un'autorizzazione espressa (vedi punto 7.2): soggetto, oggetto,                 
compenso etc.). A questo scopo dovra' essere utilizzato l'apposito              
modulo;                                                                         
- il Direttore generale puo' chiedere, nel termine di 20 giorni dal             
ricevimento della comunicazione, ulteriori chiarimenti                          
all'interessato o al Servizio di appartenenza dello stesso o comunque           
ai soggetti che ritiene di interpellare, oppure adottare un                     
provvedimento di diniego. In caso di richiesta di chiarimenti il                
termine di 20 giorni sotto indicato rimane espresso fino al                     
ricevimento dei chiarimenti stessi;                                             
- decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che sia           
stato adottato alcun provvedimento o inoltrata una richiesta di                 
ulteriori informazioni, l'attivita' si intende autorizzata.                     
I venti giorni decorrono dal ricevimento al protocollo della                    
Direzione generale del Consiglio della richiesta dell'interessato.              
Di questi incarichi si tiene comunque conto nella valutazione                   
complessiva degli incarichi svolti dal dipendente, al fine della                
concessione di altre autorizzazioni.                                            
Essi vengono inoltre indicati nell'elenco degli incarichi dei                   
pubblici dipendenti di cui al punto 10).                                        
Se invece il dipendente intende svolgere incarichi che rientrano                
nelle tipologie sopra indicate, ma che superano i limiti stabiliti,             
deve essere previamente autorizzato secondo le modalita' ordinarie.             
8.3) Svolgimento della pratica necessaria per sostenere l'esame di              
abilitazione all'esercizio di una professione                                   
Quando la normativa vigente prevede che l'esame di abilitazione                 
all'esercizio di determinate professioni sia proceduto dal compimento           
di un periodo di pratica, il dipendente regionale puo' svolgere detta           
pratica alle seguenti condizioni:                                               
- che l'impegno richiesto non influenzi negativamente lo svolgimento            
dei compiti d'ufficio. Il dipendente e' tenuto ad assicurare la                 
presenza in servizio ogni qualvolta ve ne sia la necessita' secondo             
le esigenze d'ufficio;                                                          
- che il dipendente si astenga dal curare qualunque oggetto nel quale           
possa ravvisarsi un conflitto di interessi con la Regione;                      
- che la pratica non dissimuli l'esercizio di una libera professione            
e che sia finalizzata al sostenimento dell'esame di abilitazione.               
Il dipendente e' tenuto a comunicare lo svolgimento della pratica               
prima del suo inizio. Nella comunicazione il dipendente dichiara di             
obbligarsi a rispettare le condizioni sopra indicate.                           
9) Attivita' che possono essere svolte senza autorizzazione                     
9.1) Attivita' di manifestazione del pensiero                                   
Sono consentite senza necessita' di autorizzazione le attivita'                 
saltuarie che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretizzino           
la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo                 
scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorche' comportino un              
compenso.                                                                       
9.2) Attivita' sportive e artistiche                                            
Non sono soggette ad autorizzazione - sempre che non si concretizzino           
in attivita' di tipo professionale - le attivita' sportive,                     
artistiche e quelle che comunque costituiscono manifestazione dei               
diritti di liberta' del singolo.                                                
9.3) Partecipazione a societa' di capitali e societa' in accomandita            
semplice (socio accomandante)                                                   
Oltre all'ovvia possibilita' di partecipare senza necessita' di                 
autorizzazione a societa' di capitali, nell'ambito delle societa' di            
persone il dipendente regionale puo' partecipare ad una societa' in             
accomandita semplice in qualita' di socio accomandante, che, come               
tale, non puo' compiere atti di amministrazione.                                
9.4) Iscrizione ad un Albo professionale                                        
Il dipendente regionale puo' iscriversi ad un Albo professionale                
senza richiedere l'autorizzazione alla Regione, fermo restando il               
divieto di svolgimento della libera professione. Tale divieto non               
opera, come gia' evidenziato al punto 1), per i dipenenti con                   
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non              
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.                              
9.5) Incarichi conferiti dalla Regione                                          
Il dipendente non deve richiedere autorizzazione ai sensi delle norme           
in esame per attivita' o incarichi conferiti direttamente dalla                 
Regione.                                                                        
La Regione inoltre, nel conferire direttamente incarichi o cariche,             
puo' agire anche in deroga ai criteri indicati nel presente                     
provvedimento, qualora vi sia un interesse pubblico specifico che la            
Regione intenda perseguire (art. 19, L.R. 43/01).                               
9.6) Tipologie di incarichi per le quali non e' necessario richiedere           
l'autorizzazione                                                                
Il dipendente non deve richiedere l'autorizzazione per le seguenti              
tipologie di incarichi o attivita':                                             
a) qualunque incarico non retribuito ovvero qualunque incarico per il           
quale e' corrisposto soltanto il rimborso delle spese documentate;              
b) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;                   
c) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere            
dell'ingegno o di invenzioni industriali;                                       
d) partecipazione a convegni o seminari;                                        
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in             
posizione di aspettativa, comando o di fuori ruolo;                             
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti              
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;                    
g) attivita' rese a titolo gratuito esclusivamente presso                       
associazioni di volontariato o cooperative a carattere                          
socio-assistenziale senza scopo di lucro.                                       
tuttavia in ogni caso opportuno che il dipendente che intenda                   
svolgere un incarico o un'attivita' che ritiene rientrare in dette              
tipologie, ne dia comunicazione al Direttore generale.                          
Infatti deve essere verificato che in relazione all'incarico o                  
all'attivita' indicata nella comunicazione di cui sopra non sussista            
un conflitto di interessi con l'attivita' svolta presso la Regione              
come articolato al punto 1) sia in relazione alle attivita' oggetto             
di divieto assoluto che a quelle vietate al personale con contratto             
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore             
al 50 per cento di quella a tempo pieno.                                        
10) Elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche             
assunte dai dipendenti regionali                                                
istituito presso la Direzione generale Organizzazione, Sistemi                  
informativi e Telematica un elenco contenente:                                  
- gli incarichi e le cariche direttamente attribuite                            
dall'Amministrazione;                                                           
- gli incarichi e le cariche autorizzate dall'Amministrazione stessa,           
sia a dipendenti della Giunta che del Consiglio.                                
Esso contiene in ordine alfabetico l'elenco dei dipendenti che hanno            
ricevuto incarichi nell'anno in corso. A fianco di ciascuno sono                
indicati tutti gli incarichi allo stesso attribuiti o autorizzati               
nell'anno, gli enti a favore dei quali sono stati resi, il compenso,            
gli estremi del provvedimento autorizzativo o di conferimento.Ogni              
nuovo incarico viene inserito dalla Direzione generale nella apposita           
banca dati costituita presso la Direzione generale Organizzazione,              
Sistemi informativi e Telematica.                                               
Chiunque puo' chiedere, mediante istanza scritta, di consultare                 
l'elenco degli incarichi ricevuti dai dipendenti nell'anno in corso.            
L'Amministrazione provvedera' a rispondere a tale richiesta entro 30            
giorni dalla ricezione della stessa.                                            
I diretti destinatari, coloro che intervengono nel procedimento ai              
sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993 e coloro che           
vi abbiano comunque interesse per la tutela di situazioni                       
giuridicamente rilevanti, hanno diritto inoltre di consultare non               
solo l'elenco, ma anche i provvedimenti in esso citati, gli atti                
preparatori dei provvedimenti medesimi, e inoltre di ottenerne copia            
previa richiesta scritta e motivata dalla Direzione generale, ai                
sensi della L.R. 32/93.                                                         
Il Servizio "Gestione e Sviluppo" del Consiglio regionale potra'                
effettuare verifiche e monitoraggi sulla concessione delle                      
autorizzazioni ai dipendenti del Consiglio regionale allo svolgimento           
di incarichi a favore di altri soggetti.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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